Ordinanza cautelare 12 febbraio 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 24/11/2025, n. 7650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7650 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07650/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00170/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 170 del 2025, proposto da Il Camino Impresa Sociale S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Rubinacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Consoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Asl 108 - NA 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mariangela Cianci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione,
del diniego opposto dalla Regione Campania all’accoglimento dell’istanza di accreditamento come struttura residenziale per cittadini dipendenti da sostanze proposta ai sensi della d.g.R.C. 291/2023 prot. 20230630130516-0251-0285-0002-0120 del 30 giugno 2023; B) della nota della Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale - UOD 05-Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private prot. PG/2024/0573925 del 3 dicembre 2024, nella sola parte in cui conferma il rigetto dell’istanza di accreditamento limitatamente alla richiesta di ampliamento dell’accreditamento stesso per n. 9 posti letto di tipo terapeutico riabilitativo; C) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non noti, laddove lesivi degli interessi della società ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e dell’Asl 108 - NA 3;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2025 la dott.ssa DR UO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe la ricorrente, che gestisce una struttura residenziale per soggetti con dipendenza patologica da sostanze, ubicata nel territorio della Asl NA 3 Sud, ha impugnato il diniego opposto dalla Regione Campania all’accoglimento dell’istanza di accreditamento per ulteriori n. 9 posti letto, proposta ai sensi della D.G.R.C. 291/2023 del 30 giugno 2023.
Espone in fatto che, a seguito della cessazione dell’attività di altra comunità insistente sullo stesso territorio dell’ASL NA 3, ha proposto, ai sensi DGRC 291/2023 (poi prorogato dalla DGRC 491/2023) due istanze, una per il rinnovo secco dei n. 9 posti letto in doppia diagnosi e l’altro per complessivi n. 26 posti letto di tipo terapeutico riabilitativo, relativamente ai quali per n. 17 posti letto si è trattato di una mera istanza di rinnovo mentre per i restanti n. 9 posi letto si è trattato di una domanda di ampliamento resa possibile dal fabbisogno non più soddisfatto dalla menzionata comunità medio tempore cessata. Espone, altresì, che rispetto a tale ultima istanza è pervenuto preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge 241/1990, avverso il quale la struttura ricorrente ha presentato osservazioni. Con successivo provvedimento l’istanza è stata poi rigettata, peraltro con motivazione diversa da quella contenuta nel preavviso di cui all’art. 10-bis della legge 241/1990 e, in particolare per asserita difformità dell’autorizzazione comunale rilasciata dal Comune di Vico Equense rispetto a quanto stabilito nell’Accordo di riconversione, e in quanto la richiesta di ampliamento per i n. 9 posti letto di tipo terapeutico riabilitativo non sarebbe stata coerente con il fabbisogno assistenziale programmato dalla Regione Campania.
La struttura ricorrente, allora, proponeva un’istanza di rettifica in autotutela del provvedimento di diniego sull’assunto che a) l’autorizzazione all’esercizio prot. 8748/2021 del 15 marzo 2021 era coerente con l’accordo di riconversione di cui al DCA 54/2019, che prevedeva, per la ricorrente, n. 17 posti letto di tipo terapeutico riabilitativo e n. 9 posti letto in doppia diagnosi; b) relativamente alla richiesta di ampliamento per i n. 9 posti letto di tipo terapeutico riabilitativo solo autorizzati, evidenziava che l’accordo di riconversione considerava soddisfatto il fabbisogno complessivo anche grazie ai n. 20 posti letto della comunità che aveva, nelle more, cessato le proprie attività.
Chiedeva, pertanto, evidenza documentale della persistente attività della struttura citata e, in caso di cessazione della stessa, rivalutare la valutazione di incompatibilità della richiesta di ampliamento col fabbisogno. La struttura ricorrente chiedeva, poi, in disparte la vicenda dell’ampliamento dei n. 9 posti ulteriori, di disporre il rinnovo dei n. 17 posti letto accreditati, in relazione ai quali non vi era alcun dubbio circa la ricorrenza dei prescritti requisiti.
La Regione Campania, con nota del 3 dicembre 2024, ha riscontrato l’istanza, comunicando che il rigetto “ attiene esclusivamente «all’ampliamento» dei n. 9 p.l. (sui n. 26 totali) richiesti con l’istanza de qua, come già indicato nel preavviso di rigetto di cui all’art. 10 bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii.; il rigetto non riguarda invece i n. 17 p.l. di cui all’Accordo di riconversione contenuto nel D.C.A. n.54/2019… ” rimandando alla UOD 12 Assistenza e Interventi sociosanitari di comunicare alla regione medesima in merito alla cessazione nel territorio della ASL NA 3 Sud di altra struttura erogante prestazioni di tipo riabilitativo residenziale per soggetti con dipendenza patologica da sostanza.
Avvero il provvedimento di diniego (nella sola parte in cui conferma il rigetto dell’istanza di accreditamento per n. 9 posti letto di tipo terapeutico riabilitativo) la struttura ricorrente ha articolato i seguenti motivi di diritto:
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3-quinquies e 8-quater del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere e sviamento. Violazione degli artt. 32, 41 e 97 della costituzione. Difetto di motivazione. Motivazione apparente. Irragionevolezza.
Il diniego della Regione sarebbe illegittimo in quanto la circostanza che la ricorrente avrebbe conseguito un’autorizzazione all’esercizio più capiente rispetto ai posti letto oggetto dell’accordo di riconversione approvato con DCA 54/2019 non potrebbe avere alcun rilievo sul fabbisogno di posti letto in accreditamento né potrebbe incidere sui termini dell’accordo di riconversione. Inoltre, la Regione, per affermare l’incoerenza della richiesta di ampliamento con il fabbisogno programmato di cui alla DCA 54/2019, non terrebbe conto della intervenuta cessazione dell’attività di altra struttura accreditata per un numero di 20 posti letto di tipo terapeutico riabilitativo (di cui, peraltro, l’amministrazione chiede conferma UOD 12 Assistenza e Interventi sociosanitari).
Secondo parte ricorrente, inoltre, la Regione non potrebbe attestarsi solo al fabbisogno determinato da un documento (solo latu sensu ) programmatorio risalente al 2019, senza effettuare una concreta valutazione del fabbisogno assistenziale nella zona di operatività potenziale della ricorrente.
2. Violazione dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241
Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo anche perché recherebbe una motivazione diversa rispetto a quella contenuta nel preavviso di rigetto e, dunque, rispetto alla quale la struttura ricorrente non avrebbe potuto esercitare adeguatamente le proprie garanzie partecipative.
2. L’Asl 108 NA 3, ritualmente costituitasi, ha chiesto la propria l’estromissione dal giudizio, perché priva di legittimazione passiva in ordine alla materia del contendere che avrebbe ad oggetto atti di promanazione regionale, rispetto ai quali l’Azienda sanitaria resistente sarebbe del tutto estranea.
3. La Regione, ritualmente costituitasi, ai fini della propria difesa ha depositato in giudizio la relazione del competente ufficio regionale del 27 dicembre 2024.
4. Con ordinanza n. 310/2025 è stata accolta la richiesta cautelare ai soli fini del riesame, da parte dell’Amministrazione resistente, dell’atto impugnato e della posizione della ricorrente, alla luce delle censure contenute nel ricorso in oggetto.
5. All’udienza pubblica del 21 ottobre 2025, in vista della quale la parte ricorrente ha comunicato che la Regione non aveva adempiuto a quanto ordinato nell’ordinanza citata, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. La struttura ricorrente si duole del diniego della Regione opposto alla richiesta di ampliamento in accreditamento per n. 9 posti letto di tipo terapeutico riabilitativo, basato su un’asserita incongruenza della richiesta con il fabbisogno determinato dal DCA 54/2019. Tale fabbisogno, tuttavia, secondo parte ricorrente non sarebbe stato attualizzato rispetto alla situazione esistente al momento della richiesta, non avendo la Regione, tra l’altro, verificato l’effettiva cessazione o meno dell’attività di altra struttura residenziale per soggetti dipendenti da sostanze per complessivi n. 20 posti letto. Il provvedimento sarebbe, altresì, illegittimo in quanto adottato con una motivazione diversa rispetto a quella contenuta nel preavviso di rigetto e rispetto alla quale, dunque, la struttura ricorrente non avrebbe potuto esercitare adeguatamente i propri poteri partecipativi.
Le doglianze di parte ricorrente possono trovare positiva valutazione.
2.1. In merito al rapporto tra la motivazione del preavviso di rigetto e quella contenuta nel provvedimento finale di diniego, consolidato orientamento giurisprudenziale afferma che " seppur non debba sussistere un rapporto di identità tra il preavviso di rigetto e la determinazione conclusiva del procedimento, né una corrispondenza puntuale e di dettaglio tra il contenuto dei due atti, ben potendo la pubblica amministrazione ritenere, nel provvedimento finale, di dover meglio precisare le proprie posizioni giuridiche, deve recisamente escludersi la possibilità di fondare il diniego definitivo su ragioni del tutto nuove, non enucleabili dalla motivazione dell'atto endoprocedimentale. ” (Consiglio di Stato, sez. VI , 15.01.2025 , n. 312)
Nel caso di specie il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge 241/1990 era fondato sulle seguenti motivazioni: “ L’autorizzazione sanitaria risulta essere stata rilasciata nell’anno 2021, periodo in cui non vi era fabbisogno residuo per ampliamento dell’offerta sanitaria in esame. Inoltre dallo stesso titolo autorizzativo, non è possibile desumere la avvenuta verifica dei requisiti minimi autorizzativi ”. Il provvedimento di diniego, invece, recava la seguente motivazione “ La struttura ha sottoscritto accordo di riconversione, recepito nel DCA 54/2019 (cui si rinvia per quanto in esso stabilito) in virtù del quale le strutture interessate dovevano avviare le attività necessarie all’adeguamento a quanto previsto dal DCA 76/2017 e dal DCA 94/2012. L’autorizzazione comunale rilasciata dal Comune di Vico Equense risulta difforme da quanto stabilito nell’Accordo di riconversione, sottoscritto anche dalla stessa scrittura richiedente, è non è coerente neanche con il fabbisogno assistenziale programmato dalla Regione Campania ”.
Dall’esame dei due atti emerge, invero, la mancanza di quella tendenziale sovrapposizione tra le considerazioni espresse nel preavviso di rigetto e quelle contenute nel provvedimento definitivo di diniego, di talché è suscettibile di accoglimento il denunciato profilo di difetto motivazionale dell’atto impugnato.
2.2. In ordine, poi, ai presupposti da valutare ai fini della legittimità della verifica dell’esistenza dei requisiti per l’accreditamento, la più recente giurisprudenza ha evidenziato il requisito fondamentale della valutazione del fabbisogno assistenziale concreta e attualizzata nella zona di operatività potenziale della struttura richiedente, non potendo basarsi il diniego sul richiamo ad atti meramente programmatori, peraltro risalenti.
La relazione dell’U.O.D. 5 - Accreditamento istituzionale strutture Sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private – del 27.12.2024, depositata agli atti dalla Regione, per quanto riguarda l’accreditamento degli ulteriori 9 posti letto richiesto dalla struttura ricorrente, afferma solo che “ Nel caso in esame non si ritiene che sussistano i presupposti per l’accreditamento di ulteriori n. 9. Posti letto ”, senza che nell’intera relazione possano individuarsi ulteriori argomentazioni o dati che comprovino che l’Amministrazione abbia effettuato la citata valutazione concreta e ponderata del reale fabbisogno assistenziale.
Inoltre l’Amministrazione non ha adempiuto a quanto disposto con ordinanza n. 310/2025, in merito all’obbligo di riesame del diniego di accreditamento alla luce dei motivi di ricorso della ricorrente, adottando, con ciò, un comportamento omissivo valutabile ai sensi del co. 4 dell’art. 64 c.p.a.
3. Per le suesposte argomentazioni, dunque, il ricorso va accolto e, per l’effetto, l’impugnato diniego della Regione va annullato.
Restano salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione intenderà adottare.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto di diniego impugnato.
Restano salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione intenderà adottare.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore della struttura ricorrente, delle spese di giudizio, che si liquidano in € 2.000,00, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NA nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GL LL Di NA, Presidente
DR UO, Referendario, Estensore
Vincenzo Sciascia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DR UO | GL LL Di NA |
IL SEGRETARIO