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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 18/09/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PARMA PRIMA SEZIONE CIVILE I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Collegio, composto dai Magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 986/2025 del ruolo generale dell'anno 2025 vertente tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Romina Cini del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTE
e
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 dagli Avv.ti Federico Bertani e Mariaelena Gualandri del Foro di Reggio Emilia, elettivamente domiciliato presso i medesimi difensori
RESISTENTE con
Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: separazione giudiziale dei coniugi. conclusioni: all'udienza del 16 settembre 2025 la difesa di parte ricorrente ha chiesto emettersi sentenza non definitiva dichiarativa della separazione personale dei coniugi e la difesa di parte resistente non si è opposta.
* * *
Con ricorso presentato il 31 marzo 2025 ha chiesto al Tribunale di pronunciare Parte_1 sentenza di separazione da , con il quale ha celebrato matrimonio in Moldova il 31 Controparte_1 marzo 2018, formulando ulteriori domande con particolare riguardo all'addebito, all'affidamento dei tre figli minorenni, alla loro collocazione, alle visite con l'altro genitore, al loro mantenimento, al godimento della casa familiare e alla percezione di un assegno ai sensi dell'art. 156 c.c.
A sostegno della domanda principale oggetto del presente sindacato, la ricorrente ha allegato, segnatamente, che la rottura del rapporto matrimoniale sarebbe stata determinata dalle prevaricazioni subite per opera del marito, culminate nei fatti violenti del 25 dicembre 2024.
si è costituito in giudizio depositando comparsa il 26 agosto 2025. Controparte_2
Fornendo una distonica spiegazione delle cause della crisi matrimoniale, egli ha proposto a propria volta domanda di separazione, formulando ad un tempo domande alternative con specifico riferimento all'affidamento dei figli, alle visite paterne e alla materia delle contribuzioni economiche.
Depositate dalle parti memorie ai sensi dell'art. 473 bis.17 c.p.c., nel corso dell'udienza di comparizione celebrata il 16 settembre 2025 ha confermato personalmente di non volere conciliarsi. Parte_1
Alla stessa udienza la difesa di parte ricorrente ha chiesto emettersi sentenza non definitiva dichiarativa della separazione personale dei coniugi e la difesa di parte resistente non si è opposta.
Il giudice relatore, a scioglimento della riserva assunta in pari data, ha adottato provvedimenti temporanei e urgenti con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. e ha trattenuto la causa per la decisione del
Collegio in ordine alla domanda intesa alla pronuncia non definitiva di separazione.
* * *
La domanda in oggetto merita accoglimento giacché, alla luce delle univoche e reiterate allegazioni fornite dalle parti, della volontà espressa dalla ricorrente di non addivenire a una conciliazione e della incontroversa cessazione del legame di coabitazione in concomitanza con la carcerazione del convenuto
(di oltre otto mesi or sono), non vi è dubbio alcuno in ordine all'attuale irreversibilità della crisi del rapporto coniugale e, così, all'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
La liquidazione delle spese di lite è rimessa alla definizione del giudizio.
Per altro verso, si pronuncia separata ordinanza per l'ulteriore prosecuzione del procedimento.
P.Q.M.
Pronunciando non definitivamente: dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e , uniti in Parte_1 Controparte_1 matrimonio in Moldova il 31 marzo 2018.
Spese alla sentenza definitiva.
Dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Così deciso in Parma il 18 settembre 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
Il Collegio, composto dai Magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 986/2025 del ruolo generale dell'anno 2025 vertente tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Romina Cini del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTE
e
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 dagli Avv.ti Federico Bertani e Mariaelena Gualandri del Foro di Reggio Emilia, elettivamente domiciliato presso i medesimi difensori
RESISTENTE con
Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: separazione giudiziale dei coniugi. conclusioni: all'udienza del 16 settembre 2025 la difesa di parte ricorrente ha chiesto emettersi sentenza non definitiva dichiarativa della separazione personale dei coniugi e la difesa di parte resistente non si è opposta.
* * *
Con ricorso presentato il 31 marzo 2025 ha chiesto al Tribunale di pronunciare Parte_1 sentenza di separazione da , con il quale ha celebrato matrimonio in Moldova il 31 Controparte_1 marzo 2018, formulando ulteriori domande con particolare riguardo all'addebito, all'affidamento dei tre figli minorenni, alla loro collocazione, alle visite con l'altro genitore, al loro mantenimento, al godimento della casa familiare e alla percezione di un assegno ai sensi dell'art. 156 c.c.
A sostegno della domanda principale oggetto del presente sindacato, la ricorrente ha allegato, segnatamente, che la rottura del rapporto matrimoniale sarebbe stata determinata dalle prevaricazioni subite per opera del marito, culminate nei fatti violenti del 25 dicembre 2024.
si è costituito in giudizio depositando comparsa il 26 agosto 2025. Controparte_2
Fornendo una distonica spiegazione delle cause della crisi matrimoniale, egli ha proposto a propria volta domanda di separazione, formulando ad un tempo domande alternative con specifico riferimento all'affidamento dei figli, alle visite paterne e alla materia delle contribuzioni economiche.
Depositate dalle parti memorie ai sensi dell'art. 473 bis.17 c.p.c., nel corso dell'udienza di comparizione celebrata il 16 settembre 2025 ha confermato personalmente di non volere conciliarsi. Parte_1
Alla stessa udienza la difesa di parte ricorrente ha chiesto emettersi sentenza non definitiva dichiarativa della separazione personale dei coniugi e la difesa di parte resistente non si è opposta.
Il giudice relatore, a scioglimento della riserva assunta in pari data, ha adottato provvedimenti temporanei e urgenti con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. e ha trattenuto la causa per la decisione del
Collegio in ordine alla domanda intesa alla pronuncia non definitiva di separazione.
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La domanda in oggetto merita accoglimento giacché, alla luce delle univoche e reiterate allegazioni fornite dalle parti, della volontà espressa dalla ricorrente di non addivenire a una conciliazione e della incontroversa cessazione del legame di coabitazione in concomitanza con la carcerazione del convenuto
(di oltre otto mesi or sono), non vi è dubbio alcuno in ordine all'attuale irreversibilità della crisi del rapporto coniugale e, così, all'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
La liquidazione delle spese di lite è rimessa alla definizione del giudizio.
Per altro verso, si pronuncia separata ordinanza per l'ulteriore prosecuzione del procedimento.
P.Q.M.
Pronunciando non definitivamente: dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e , uniti in Parte_1 Controparte_1 matrimonio in Moldova il 31 marzo 2018.
Spese alla sentenza definitiva.
Dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Così deciso in Parma il 18 settembre 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto