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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/12/2025, n. 5061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5061 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Salerno
Prima Sezione Civile CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del G.O.P
Dott.ssa Isabella Grande ha depositato ex art. 281-sexies comma 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di iscritta al N.R.G. 5655/2024 ad oggetto: contratti bancari promossa da:
, (C.F. ), residente a[...] C.F._1
BA GI CO NF snc in Pontecagnano – Faiano (SA), rapp.to e difeso, giusta procura su foglio a parte da intendersi congiunto all'atto di citazione in opposizione, dall avv. Maria Rosaria D'Alessio presso il cui studio sito in Salerno alla via G. Negri, 21, elett.te domicilia
-PARTE OPPONENTE-
CONTRO
(numero di codice fiscale e numero di iscrizione nel Controparte_1
Registro delle Imprese di Treviso-Belluno ), e per essa P.IVA_1
pagina 1 di 20 (numero di codice fiscale, partita IVA e numero di CP_2
iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n.
) nella sua espressa qualità di Procuratrice della prima per P.IVA_2
atto del 03.08.2021 Notaio dott. nn. 32649/21819 Persona_1
in persona del procuratore, Dott. , munito dei poteri ad esso CP_3
conferiti con procura rilasciata il 29.02.2024 ed autenticata nelle firme dal Notaio Dott. in data 29.02.2024, rep. n. 11671, racc. Persona_2
n. 6596, rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti asseverata come conforme all'originale mediante sottoscrizione con firma digitale ex art. 10 D.P.R. 123/01 e congiunta telematicamente al presente atto (e già prodotta quale cfr. doc. 3 fascicolo monitorio), dall'Avv. Antonio Christian
EL PE presso il cui studio sito in in Via Correggio 43, Milano elettivamente domicilia
- PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensi resi all'udienza del 27/11/2025 tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. Parte_1
ha proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 832/2024, procedura r.g. 3281/2024, del 28/5/2024, reso dal Tribunale di Salerno con cui è stato ingiunto al pagamento della somma di € 19.306,54 oltre alle spese e competenze del procedimento monitorio nella misura di €
pagina 2 di 20 145,50 per spese, € 540,00 per onorari di difesa, oltre spese generali in ragione del 15% sugli onorari, Cnap ed Iva come per legge in favore dell'opposta che agisce per conto della CP_2 Controparte_1
quest'ultima cessionaria dei crediti ceduti pro soluto, ottenuti con la cessione in blocco dei crediti appartenenti alla Controparte_4
dopo aver incorporato in se la Ubi AN Spa e i suoi crediti, tra i quali anche il rapporto n15666 stipulato tra la sig.ra e la Ubi Parte_2
AN Spa, nel quale risulterebbe obbligato anche il sig. . Parte_1
Parte opponente ha dedotto: quale primo motivo di opposizione la carenza di titolarità del credito azionato in via monitoria in capo all'opposta per non avere la medesima fornito prova comprovante la titolarità del credito, per non avere provato l'opposta né di essersi resa cessionaria del predetto credito, né che esso rientra nella cessione;
e dunque la mancanza in capo alla ricorrente dell'idonea legittimazione ad agire in via esecutiva nei riguardi dell'esponente; quale secondo motivo di opposizione la carenza della prova del credito oggetto di ingiunzione per assenza del contratto posto a fondamento del ricorso per ingiunzione e per essere il credito del tutto privo di certezza, di liquidità ed esigibilità mancando la certezza della somma per assenza del rapporto posto alla base non assumendo alcun valore, al riguardo, l'allegato “estratto conto”; quale terzo motivo di opposizione la inetrvenuta prescrizioe del credito azionato nei confronti dell'opponente per decorso del termine decennale;
quale quarto motivo di opposizione l'impossibilità in termini contabili di risalire esattamente a quanto dovuto, sia per la carenza di documentazione depositata e sia per i dubbi parametri applicati. Infatti nella pagina 3 di 20 documentazione allegata dall'opposto nel procedimento monitorio non è dato rilevare alcun piano di ammortamento anche al fine della verifica del limite soglia del tasso di usura. Sicchè allo stato non è dato a questa difesa di poter effettuare l'esatto calcolo di quanto versato a titolo di sorta capitale e a titolo di interessi.
In virtù di quanto innanzi esposto parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni: 1) in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva del sig. ; 2) Dichiarare previo Parte_1
accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva della società e per essa della 3) in via Controparte_1 CP_2
gradata, accogliere l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto;
4) accogliere tutti i motivi di cui al presente atto di citazione, accogliere la presente opposizione e dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ovvero revocarlo perchè infondato in fatto ed in diritto e, infine, dichiarare che nulla è dovuto dalla parte opponente. Con vittoria di spese e competenze professionali
Si costituivano in giudizio la e per essa Controparte_1 CP_2
deducendo: in via preliminare che controparte ha confermato di
[...]
aver sottoscritto la proposta contrattuale azionata in sede monitoria, di aver autorizzato il pagamento delle rate mediante RID e di essersi obbligato personalmente nei confronti della AN 4/ (cfr. pagg.
3-4 atto di citazione avversario); inoltre, di non avere mai negato di aver inadempiuto alle proprie obbligazioni, come emerge dall'esame della documentazione contabile prodotta in sede monitoria, con tutto ciò che ne consegue in termini di prova ai sensi dell'art. 115 c.p.c; sulla mediazione che la presente controversia è soggetta al preventivo esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1 D. Lgs. pagina 4 di 20 28/2010 come condizione di procedibilità, da esperirsi dopo la decisione relativa alla provvisoria esecuzione con cotestuale istanza di concessione termine per l'avvio della mediazione;
sulla mancata prova della titolarità del credito azionato l'opposta ha provato che in data 05.07.2012, con atto a rogito del Notaio Dott. Notaio iscritto al Collegio Notarile di Per_3
Bergamo, rep. n. 28.961 – Racc. n. 1.741, Controparte_5
(in forma abbreviata anche “Ubi AN S.p.A.”) e
[...] Controparte_6
si sono fuse mediante incorporazione della seconda nella prima, che è dunque subentrata a pieno diritto ed a titolo universale in tutte le attività, le passività, i diritti, gli obblighi ed i rapporti contrattuali, nessuno escluso, riferibili all'incorporanda ed in essere al momento di efficacia giuridica della fusione (doc. n. 5, atto di fusione AN 4/ - UBI). Tra di essi era dunque inevitabilmente compreso anche il credito originato da
– che all'epoca della stipula faceva già parte del gruppo Controparte_6
UBI-, nei confronti della sig.ra , per la linea di credito Parte_2
derivante dal contratto n. 3135246. in data 26.03.2021, con atto a rogito
Notaio Dr. Notaio iscritto nel ruolo del Collegio Notarile Persona_4
di Milano, rep. 16080/ racc. 8638, Ubi AN S.p.A. e Controparte_7
si sono fuse mediante incorporazione della prima nell'ultima, che
[...]
è subentrata dunque a pieno diritto ed a titolo universale in tutte le attività, le passività, i diritti gli obblighi ed i rapporti contrattuali, nessuno escluso, riferibili alla incorporanda ed in essere al momento di efficacia giuridica della fusione, decorrente dal 12/04/2021 (doc. 4 fasc. monitorio). Tra di essi era inevitabilmente compreso il credito originato da
UBI AN S.p.A., nei confronti della sig.ra , per la linea Parte_2
di credito derivante dal contratto n. 3135246. In data 25.06.2021,
[...]
a sua volta, cedeva a nell'ambito di Controparte_7 Controparte_1
un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della L. 5 n. 130/1999, in virtù pagina 5 di 20 di contratto di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi degli artt.
1, 4 e 7.1 della Legge 130 e 58 T.U.B., giusta pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 77 dell'1.7.2021 (doc. 5 fasc. monitorio) e che, relativamente a quest'ultimo
“l'avviso di cessione di crediti, pro soluto e in blocco, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999 n. 130 (la “Legge
130”) e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (il
“Testo Unico ANrio”)”, opponibile erga omnes poiché introduce una presunzione assoluta di conoscenza (cfr. doc. n. 5 fascicolo monitorio); sulla mancata prova del titolo posto a fondamento del Decreto Ingiuntivo opposto rinvia alll'analisi del contratto depositato al doc. n. 6 del fasc. monitorio da cui si ricava che il contratto di finanziamento finalizzato all'acquisto del veicolo è stato stipulato dal Sig. , Parte_1
obbligato principale, e dalla Sig.ra coobbligata, con Parte_2
AN 4/, società del Gruppo UBI AN, come espressamente indicato nell'intestazione dello stesso contratto. Quanto alla presunta discrasia numerica tra il numero identificativo del contratto depositato nel fascicolo monitorio e il numero indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo, è bene precisare che l'attore opponente ha sottoscritto con la , gruppo UBI CP_8
AN S.p.A., distributrice dei prodotti , il prestito personale CP_6
n. 3135246 da cui sorge il credito oggetto del presente giudizio (v. fasc. monitorio, doc. n. 6 piano di ammortamento, doc. n. 7 estratto conto e comunicazione del 30.10.2013 di cui al doc. n. 8). In seguito alla cessione di crediti perfezionata tra e la Controparte_7 Controparte_1
cessionaria, per ragioni organizzative, ha assegnato al credito il seguente numero identificativo “15666”. Tale numero si trova infatti indicato nella comunicazione di intervenuta cessione di cui al doc. n. 8 del fascicolo monitorio;
sulla intervenuta prescrizione del credito azionato che il dies a pagina 6 di 20 quo in tema di prescrizione coincidente unicamente con la data di scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di ammortamento del contratto. È documentale che il contratto di finanziamento per cui è causa preveda il rimborso della somma erogata in rate mensili a partire dal 20 aprile 2009, e posto che la scadenza dell'ultima rata era prevista per il 28 aprile 2014, il diritto di credito avrebbe potuto prescriversi solo in data
28 aprile 2024 (cfr. fascicolo monitorio) e che tuttavia la prescrizione è stata, in ogni caso, interrotta: i) con la comunicazione di intervenuta cessione del credito e contestuale diffida di pagamento inviata da e per essa a controparte (cfr. doc. 8 Controparte_1 CP_2
fascicolo monitorio) ricevuta dallo stesso in data 12.11.2022 e la cui firma non è stata disconosciuta dal Sig. ii) in ogni caso, ai sensi Pt_1
dell'art. 1310 c.c., con la notifica avvenuta nelle mani della sig.ra
[...]
, coobbligata del sig. delle intimazioni di cui ai docc. Parte_2 Pt_1
8 fascicolo monitorio), iii) con la notifica dell'intimazione di pagamento, sempre ai sensi dell'art. 1310 c.c., inviata dallo scrivente procuratore e ricevuta in data 30.11.2023 (doc. 8 monitorio); iv) infine, con la notifica del decreto ingiuntivo in questa sede opposto (cfr. doc. 2); sull'usura che l' eccezione è generica venendo così disatteso completamene l'onere di cui all'art. 2697 cod. civ.ed in ogni caso infondata dal momento che il piano di ammortamento è stato prodotto quale doc. 6 monitorio e che il contratto di finanziamento riporta espressamente tutte le voci con cui si può facilmente dedurre il mancato superamento del tasso soglia degli interessi.
In virtù di quanto innanzi esposto parte opposta ha formulato le seguenti conclusioni: in via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata pagina 7 di 20 su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, come previsto dall'art. 648
c.p.c.; concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010; Nel merito, in via principale: Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di e per essa dell'importo di Euro Controparte_1 CP_2
19.306,54, oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio;
Nel merito, in via ulteriormente subordinata: nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da controparte trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma capitale, detratte le somme già pagate, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo;
respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge.
Con Provedimento del 6/01/2025 il Giudice rilevato che l'opposizione non appariva fondata su prova scritta concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n 832/2024, e rinviava par la verifica dell'espletamento del tentativo di mediazione all'udienza del 27/11/2025 tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., rinunciando pertanto i difensori delle parti alla lettura della pagina 8 di 20 Sentenza, il Giudice riservava la causa in decisione ex art 281-sexies comma 3
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
1.In via del tutto preliminare occorre rilevare che la domanda monitoria è procedibile, avendo la parte opposta provveduto ad espletare il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, D.Lgs. n.
28/2010 (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente dalla opposta il 25.11.2025) posto che nei giudizi di opposizione a Decreto Ingiuntivo il tentativo di mediazione obbligatoria va espletato dopo l'adozione dei provvedimenti ex artt. 648/649 c.p.c., cioè dopo la prima udienza.
2 - Fermo quanto innanzi esposto, con il primo motivo di opposizione parte opponente ha eccepito la carenza di titolarità del credito azionato in via monitoria in capo all'opposta per non avere la medesima fornito prova comprovante la titolarità del credito e dunque la mancanza in capo alla ricorrente dell'idonea legittimazione ad agire in via esecutiva nei riguardi dell'esponente.
Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Invero, occorre premettere che come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (“ex multis” Cass. Civ., SS.UU., n. 2951/2016; Cass. Civ., n.
18974/2022) “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto, sicché, in coerenza, le contestazioni, da parte di quest'ultimo, della titolarità del rapporto controverso dedotta, hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che pagina 9 di 20 l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, poiché, al contempo, la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.”. Tanto comporta, in primo luogo, che nel caso di specie non si controverta tecnicamente di difetto di legittimazione (attiva) della parte opposta con riferimento al diritto di credito attivato mediante deposito del ricorso per Decreto Ingiuntivo, essendo sufficiente per la sussistenza della suddetta condizione dell'azione la coincidenza tra chi si afferma di essere titolare del giudizio e chi agisce processualmente per la tutela del diritto stesso;
quanto piuttosto della sussistenza o meno della titolarità del diritto di credito contestato in capo alla parte opposta e, dunque, attenendo la predetta titolarità agli elementi costitutivi ex art. 2697 c.c. della domanda, alla fondatezza della stessa. Fatta questa premessa, quindi, la società che si afferma successore della parte originaria e assuma, quindi, di essere cessionaria di crediti bancari in blocco è onerata dal fornire la prova della propria legittimazione;
la cessione del credito, in particolare, opera una successione nel lato attivo dell'obbligazione e trova la propria disciplina generale nell'art. 1260 c.c., ai sensi del quale il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore;
in caso di cessione in blocco di crediti, a norma dell'art. 58 T.U.B., “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
…”. Tale norma, introducendo una disciplina speciale e derogatoria rispetto a quella ordinaria di cui all'art. 1264 c.c., si pone nell'ottica di agevolare la pubblicità e l'opponibilità di trasferimenti interessanti vasti portafogli di crediti, in modo tale che la pubblicazione dell'atto di cessione, pagina 10 di 20 ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dalla disciplina codicistica per la notificazione dell'atto al debitore ceduto, ne realizzi di fatto il medesimo effetto di pubblicità. Da ultimo, l'ordinanza n. 17944 della Terza Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione ha sancito:
“In linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 e.e., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata. Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. I precedenti di questa Corte in cui pare farsi riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia della cessione quale prova della stessa, vanno rettamente intesi. Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti in cui si è precisato che «una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova de/l'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di pagina 11 di 20 cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima» ( così espressamente
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza
Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006, Rv. 588138 - 01, secondo cui: «l'art. 58, secondo comma, del d. lgs. 1 ° settembre 1993, n.
385, nel testo originario, applicabile "ratione temporis' ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa ne confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 e.e., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente»), ovvero, più specificamente, che «la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un 'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» {Cass., Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 - 01; Sez. 1, Sentenza
n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01). Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari pagina 12 di 20 vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza pagina 13 di 20 tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, che risulta in corso di massimazione).
Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva pagina 14 di 20 della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità.”
In particolare, la giurisprudenza di legittimità, con impostazione condivisa da chi scrive, ha affermato che la prova della cessione del credito, anche con riferimento alla questione dell'inclusione della posizione nella cessione, ben può essere conseguita mediante elementi presuntivi, quali, a titolo meramente esemplificativo, la disponibilità del titolo, la dichiarazione della parte cedente, le scritture contabili etc.
(Cass., n. 10200/2021, in motivazione;
sulla possibilità di utilizzare qualunque mezzo di prova anche indiziario in ragione dell'assenza di vincoli di forma in punto di prova della cessione del credito e sull'obbligo del giudice di procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto con valorizzazione degli elementi indiziari: v. Cass., n.
17944/2023, in motivazione, e Cass., n. 12007/2024; per la valorizzazione degli elementi presuntivi ai fini della prova dell'inclusione del credito in applicazione dei principi affermati dalla Suprema Corte nella decisione sopra richiamata, si rimanda nella giurisprudenza di merito all'ampia motivazione di Tribunale di Napoli, 26/07/2022, nella parte in cui indica a tal fine la produzione del titolo contrattuale dal quale trae origine il credito ceduto e le relative scritture contabili, non mancando di pagina 15 di 20 evidenziare che “il relativo possesso non si giustifica se non postulando
l'avvenuta cessione del credito con tutta la relativa documentazione”; da ultimo, conforme, v. Corte di Appello Milano, n. 220 del 24/01/2023; sulla ammissibilità della prova della cessione mediante elementi indiziari,
v. nella giurisprudenza di merito Corte d'Appello Perugia, sentenza n. 386 del 30/05/2024).
Orbene, nel caso di specie l'opposta ha fornito la prova documentale di tutte le vicende traslative del diritto di credito oggetto di ingiunzione (cfr. all.ti 5 e 7 della produzione di parte opposta, 4 e 5 della fase monitoria) e che tale credito è stato oggetto della cessione “in blocco” in suo favore (cfr. all.ti 6 e 7 della produzione di parte opposta) unitamente all'estratto del contratto di cessione dei crediti, l'estratto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 T.U.B. e l'elenco dei crediti ceduti provando in tal modo che il credito oggetto di ingiunzione osserva le formalità di cui all'articolo 58 T.U.B., avendo fornito la prova della titolarità del diritto di credito azionato mediante ricorso monitorio.
3. Con il secondo motivo di opposizione l'opponente ha eccepito la indeterminatezza del credito fatto valere mediante ingiunzione, del tutto privo di certezza, di liquidità ed esigibilità mancando la certezza della somma per assenza del contratto posto a fondamento del ricorso non assumendo alcun valore, al riguardo, l'allegato “estratto conto”.
Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato
L'opposta ha fornito la prova dell'esistenza ed ammontare del credito oggetto di ingiunzione avendo depositato il contratto di cui all. n. 6 della produzione della fase monitoria, di finanziamento finalizzato pagina 16 di 20 all'acquisto del veicolo, sottoscritto dal sig. , odierno Parte_1
opponente, in qualità di obbligato principale, con , società del CP_6
Gruppo UBI AN, come espressamente indicato nell'intestazione dello stesso contratto, e tale richiesta è stata accettata, avendo poi il contratto avuto esecuzione, tant'è che l'opponente ha dedotto di avere autorizzato
“l'addebito in conto corrente con RID, mai sospeso dallo stesso” (cfr. pag.
4 atto di citazione e all. 4 della produzione della fase monitoria).
Inoltre, la discrasia tra il numero del contratto e quello indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo si deve a ragioni organizzative dell'opposta.
Da ultimo si rileva che l'opponente non ha mai contestato la mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento, né di avere ricevuto l'importo di cui l'opposta chiede la restituzione mediante ingiunzione né ha mai provato di avere adempiuto alla propria obbligazione restitutoria (
Cass. Civ., SS.UU., n. 13533/2001).
Per ciò solo l'eccezione risulterebbe infondata di talché tali fatti devono ritenersi provate anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 115, co.
1, c.p.c.
4. Con il terzo motivo di opposizione l'opponente eccepisce la inetrvenuta prescrizioe del credito azionato nei confronti dell'opponente per decorso del termine decennale.
Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato
L'eccezione di prescrizione appare infondata, in quanto il “dies a quo” per la richiesta di restituzione del saldo del contratto di finanziamento decorre dalla scadenza dell'ultima rata, ovvero il 28/1/2014.
Inoltre il termine prescrizionale ordinario decennale è stato interrotto nei confronti dell'opponente con la comunicazione di intervenuta cessione del pagina 17 di 20 credito e contestuale diffida di pagamento inviata da Controparte_1
e per essa all'opponente (cfr. all. 8 della produzione CP_2
della fase monitoria) ricevuta dal sig. l 12/11/2022, nonché Pt_1
ai sensi dell'art. 1310 c.c., con la notifica delle intimazioni di cui all'all. 8 della produzione della fase monitoria avvenuta a mani della coobbligata sig.ra . Parte_2
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità e di merito è granitica nel ritenere che la prescrizione decorre dalla data di scadenza dell'ultima rata del piano di rimborso;
le conferme in tal senso sono plurime: “È pacifico, infatti, che nella specie, trattandosi di contratto di mutuo, e quindi di contratto di durata, in cui l'obbligo di restituzione del capitale sia differito nel tempo, i singoli ratei non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. Ne consegue che la prescrizione decennale, applicabile al caso in esame, non può che decorrere dalla scadenza dell'ultimo rateo previsto nel piano di ammortamento e, perciò, come è stato ritenuto dai Giudici di merito, dal giorno successivo alla data di scadenza per il pagamento dell'ultima rata del mutuo stesso” (Cass. 19291/2010, Cass. 17798/2011, Cass.
18951/2013, Trib. Ascoli Piceno, 4/11/2019, Trib. Roma 1/10/2019,
Trib. Taranto, 6/6/2019, Trib. Taranto 1/3/2019, Trib. Bolzano
13/2/2019, Trib. Frosinone 1/6/2018, Trib. Velletri, 22/12/2017, Trib.
Trani, 06/12/2017).
Anche nei casi di frazionamento del debito non muta la natura unitaria del contratto di talchè non sono individuabili tante prescizioni per quante sono le rate ma bensì un unico termine di prescrizione decennale, ne consegue che la prefata prescizione decennale , applicabile ai contratti di mutuo e finanziamento decorre dall'ultimo rateo previsto nel piano di pagina 18 di 20 ammortamento ossia dal giorno successivo alla data di scedenza per il pagamento dell'ultima rata.
5. Con il quarto motivo di opposizione l'opponente eccepisce l'impossibilità in termini contabili di risalire esattamente a quanto dovuto al fine della verifica del limite soglia del tasso di usura.
Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Le contestazioni di parte opponente sono del tutto generiche, non avendo questa neppure allegato, in concreto, quali clausole negoziali avrebbero previsto gli interessi in misura usuraria, nè tanto meno le circostanze che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Civ., SS.UU., n.
19597/2020) rendono sufficientemente specifica e, quindi, ammissibile, la doglianza circa l'usurarietà degli interessi (ovvero il tasso in concreto applicato, quello “soglia”, il trimestre di riferimento e la tipologia di operazione negoziale). Peraltro parte opponente non ha neppure depositato una consulenza tecnica di parte volta a suffragare la propria doglianza
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'opposizione è infondata e va rigettata e, per l'effetto, il Decreto Ingiuntivo n. 832/2024 va confermato.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, atteso che l'opposizione è stata rigettata, sono poste a carico di e, considerate la natura, il valore (€ Parte_1
19.306,54 pari a quello del monitorio) e la complessità delle questioni
(bassa), si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n.
55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € pagina 19 di 20 2.540,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 851,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo n.
832/2024;
2) Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
e per essa delle spese di lite, che si liquidano CP_1 CP_2
in complessivi € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese vive, rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge,
I.V.A. e C.P.A
Così deciso in Salerno il 11/12/2025
Il gop
Dott.ssa Isabella Grande
pagina 20 di 20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Salerno
Prima Sezione Civile CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del G.O.P
Dott.ssa Isabella Grande ha depositato ex art. 281-sexies comma 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di iscritta al N.R.G. 5655/2024 ad oggetto: contratti bancari promossa da:
, (C.F. ), residente a[...] C.F._1
BA GI CO NF snc in Pontecagnano – Faiano (SA), rapp.to e difeso, giusta procura su foglio a parte da intendersi congiunto all'atto di citazione in opposizione, dall avv. Maria Rosaria D'Alessio presso il cui studio sito in Salerno alla via G. Negri, 21, elett.te domicilia
-PARTE OPPONENTE-
CONTRO
(numero di codice fiscale e numero di iscrizione nel Controparte_1
Registro delle Imprese di Treviso-Belluno ), e per essa P.IVA_1
pagina 1 di 20 (numero di codice fiscale, partita IVA e numero di CP_2
iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n.
) nella sua espressa qualità di Procuratrice della prima per P.IVA_2
atto del 03.08.2021 Notaio dott. nn. 32649/21819 Persona_1
in persona del procuratore, Dott. , munito dei poteri ad esso CP_3
conferiti con procura rilasciata il 29.02.2024 ed autenticata nelle firme dal Notaio Dott. in data 29.02.2024, rep. n. 11671, racc. Persona_2
n. 6596, rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti asseverata come conforme all'originale mediante sottoscrizione con firma digitale ex art. 10 D.P.R. 123/01 e congiunta telematicamente al presente atto (e già prodotta quale cfr. doc. 3 fascicolo monitorio), dall'Avv. Antonio Christian
EL PE presso il cui studio sito in in Via Correggio 43, Milano elettivamente domicilia
- PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensi resi all'udienza del 27/11/2025 tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. Parte_1
ha proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 832/2024, procedura r.g. 3281/2024, del 28/5/2024, reso dal Tribunale di Salerno con cui è stato ingiunto al pagamento della somma di € 19.306,54 oltre alle spese e competenze del procedimento monitorio nella misura di €
pagina 2 di 20 145,50 per spese, € 540,00 per onorari di difesa, oltre spese generali in ragione del 15% sugli onorari, Cnap ed Iva come per legge in favore dell'opposta che agisce per conto della CP_2 Controparte_1
quest'ultima cessionaria dei crediti ceduti pro soluto, ottenuti con la cessione in blocco dei crediti appartenenti alla Controparte_4
dopo aver incorporato in se la Ubi AN Spa e i suoi crediti, tra i quali anche il rapporto n15666 stipulato tra la sig.ra e la Ubi Parte_2
AN Spa, nel quale risulterebbe obbligato anche il sig. . Parte_1
Parte opponente ha dedotto: quale primo motivo di opposizione la carenza di titolarità del credito azionato in via monitoria in capo all'opposta per non avere la medesima fornito prova comprovante la titolarità del credito, per non avere provato l'opposta né di essersi resa cessionaria del predetto credito, né che esso rientra nella cessione;
e dunque la mancanza in capo alla ricorrente dell'idonea legittimazione ad agire in via esecutiva nei riguardi dell'esponente; quale secondo motivo di opposizione la carenza della prova del credito oggetto di ingiunzione per assenza del contratto posto a fondamento del ricorso per ingiunzione e per essere il credito del tutto privo di certezza, di liquidità ed esigibilità mancando la certezza della somma per assenza del rapporto posto alla base non assumendo alcun valore, al riguardo, l'allegato “estratto conto”; quale terzo motivo di opposizione la inetrvenuta prescrizioe del credito azionato nei confronti dell'opponente per decorso del termine decennale;
quale quarto motivo di opposizione l'impossibilità in termini contabili di risalire esattamente a quanto dovuto, sia per la carenza di documentazione depositata e sia per i dubbi parametri applicati. Infatti nella pagina 3 di 20 documentazione allegata dall'opposto nel procedimento monitorio non è dato rilevare alcun piano di ammortamento anche al fine della verifica del limite soglia del tasso di usura. Sicchè allo stato non è dato a questa difesa di poter effettuare l'esatto calcolo di quanto versato a titolo di sorta capitale e a titolo di interessi.
In virtù di quanto innanzi esposto parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni: 1) in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva del sig. ; 2) Dichiarare previo Parte_1
accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva della società e per essa della 3) in via Controparte_1 CP_2
gradata, accogliere l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto;
4) accogliere tutti i motivi di cui al presente atto di citazione, accogliere la presente opposizione e dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ovvero revocarlo perchè infondato in fatto ed in diritto e, infine, dichiarare che nulla è dovuto dalla parte opponente. Con vittoria di spese e competenze professionali
Si costituivano in giudizio la e per essa Controparte_1 CP_2
deducendo: in via preliminare che controparte ha confermato di
[...]
aver sottoscritto la proposta contrattuale azionata in sede monitoria, di aver autorizzato il pagamento delle rate mediante RID e di essersi obbligato personalmente nei confronti della AN 4/ (cfr. pagg.
3-4 atto di citazione avversario); inoltre, di non avere mai negato di aver inadempiuto alle proprie obbligazioni, come emerge dall'esame della documentazione contabile prodotta in sede monitoria, con tutto ciò che ne consegue in termini di prova ai sensi dell'art. 115 c.p.c; sulla mediazione che la presente controversia è soggetta al preventivo esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1 D. Lgs. pagina 4 di 20 28/2010 come condizione di procedibilità, da esperirsi dopo la decisione relativa alla provvisoria esecuzione con cotestuale istanza di concessione termine per l'avvio della mediazione;
sulla mancata prova della titolarità del credito azionato l'opposta ha provato che in data 05.07.2012, con atto a rogito del Notaio Dott. Notaio iscritto al Collegio Notarile di Per_3
Bergamo, rep. n. 28.961 – Racc. n. 1.741, Controparte_5
(in forma abbreviata anche “Ubi AN S.p.A.”) e
[...] Controparte_6
si sono fuse mediante incorporazione della seconda nella prima, che è dunque subentrata a pieno diritto ed a titolo universale in tutte le attività, le passività, i diritti, gli obblighi ed i rapporti contrattuali, nessuno escluso, riferibili all'incorporanda ed in essere al momento di efficacia giuridica della fusione (doc. n. 5, atto di fusione AN 4/ - UBI). Tra di essi era dunque inevitabilmente compreso anche il credito originato da
– che all'epoca della stipula faceva già parte del gruppo Controparte_6
UBI-, nei confronti della sig.ra , per la linea di credito Parte_2
derivante dal contratto n. 3135246. in data 26.03.2021, con atto a rogito
Notaio Dr. Notaio iscritto nel ruolo del Collegio Notarile Persona_4
di Milano, rep. 16080/ racc. 8638, Ubi AN S.p.A. e Controparte_7
si sono fuse mediante incorporazione della prima nell'ultima, che
[...]
è subentrata dunque a pieno diritto ed a titolo universale in tutte le attività, le passività, i diritti gli obblighi ed i rapporti contrattuali, nessuno escluso, riferibili alla incorporanda ed in essere al momento di efficacia giuridica della fusione, decorrente dal 12/04/2021 (doc. 4 fasc. monitorio). Tra di essi era inevitabilmente compreso il credito originato da
UBI AN S.p.A., nei confronti della sig.ra , per la linea Parte_2
di credito derivante dal contratto n. 3135246. In data 25.06.2021,
[...]
a sua volta, cedeva a nell'ambito di Controparte_7 Controparte_1
un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della L. 5 n. 130/1999, in virtù pagina 5 di 20 di contratto di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi degli artt.
1, 4 e 7.1 della Legge 130 e 58 T.U.B., giusta pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 77 dell'1.7.2021 (doc. 5 fasc. monitorio) e che, relativamente a quest'ultimo
“l'avviso di cessione di crediti, pro soluto e in blocco, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999 n. 130 (la “Legge
130”) e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (il
“Testo Unico ANrio”)”, opponibile erga omnes poiché introduce una presunzione assoluta di conoscenza (cfr. doc. n. 5 fascicolo monitorio); sulla mancata prova del titolo posto a fondamento del Decreto Ingiuntivo opposto rinvia alll'analisi del contratto depositato al doc. n. 6 del fasc. monitorio da cui si ricava che il contratto di finanziamento finalizzato all'acquisto del veicolo è stato stipulato dal Sig. , Parte_1
obbligato principale, e dalla Sig.ra coobbligata, con Parte_2
AN 4/, società del Gruppo UBI AN, come espressamente indicato nell'intestazione dello stesso contratto. Quanto alla presunta discrasia numerica tra il numero identificativo del contratto depositato nel fascicolo monitorio e il numero indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo, è bene precisare che l'attore opponente ha sottoscritto con la , gruppo UBI CP_8
AN S.p.A., distributrice dei prodotti , il prestito personale CP_6
n. 3135246 da cui sorge il credito oggetto del presente giudizio (v. fasc. monitorio, doc. n. 6 piano di ammortamento, doc. n. 7 estratto conto e comunicazione del 30.10.2013 di cui al doc. n. 8). In seguito alla cessione di crediti perfezionata tra e la Controparte_7 Controparte_1
cessionaria, per ragioni organizzative, ha assegnato al credito il seguente numero identificativo “15666”. Tale numero si trova infatti indicato nella comunicazione di intervenuta cessione di cui al doc. n. 8 del fascicolo monitorio;
sulla intervenuta prescrizione del credito azionato che il dies a pagina 6 di 20 quo in tema di prescrizione coincidente unicamente con la data di scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di ammortamento del contratto. È documentale che il contratto di finanziamento per cui è causa preveda il rimborso della somma erogata in rate mensili a partire dal 20 aprile 2009, e posto che la scadenza dell'ultima rata era prevista per il 28 aprile 2014, il diritto di credito avrebbe potuto prescriversi solo in data
28 aprile 2024 (cfr. fascicolo monitorio) e che tuttavia la prescrizione è stata, in ogni caso, interrotta: i) con la comunicazione di intervenuta cessione del credito e contestuale diffida di pagamento inviata da e per essa a controparte (cfr. doc. 8 Controparte_1 CP_2
fascicolo monitorio) ricevuta dallo stesso in data 12.11.2022 e la cui firma non è stata disconosciuta dal Sig. ii) in ogni caso, ai sensi Pt_1
dell'art. 1310 c.c., con la notifica avvenuta nelle mani della sig.ra
[...]
, coobbligata del sig. delle intimazioni di cui ai docc. Parte_2 Pt_1
8 fascicolo monitorio), iii) con la notifica dell'intimazione di pagamento, sempre ai sensi dell'art. 1310 c.c., inviata dallo scrivente procuratore e ricevuta in data 30.11.2023 (doc. 8 monitorio); iv) infine, con la notifica del decreto ingiuntivo in questa sede opposto (cfr. doc. 2); sull'usura che l' eccezione è generica venendo così disatteso completamene l'onere di cui all'art. 2697 cod. civ.ed in ogni caso infondata dal momento che il piano di ammortamento è stato prodotto quale doc. 6 monitorio e che il contratto di finanziamento riporta espressamente tutte le voci con cui si può facilmente dedurre il mancato superamento del tasso soglia degli interessi.
In virtù di quanto innanzi esposto parte opposta ha formulato le seguenti conclusioni: in via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata pagina 7 di 20 su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, come previsto dall'art. 648
c.p.c.; concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010; Nel merito, in via principale: Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di e per essa dell'importo di Euro Controparte_1 CP_2
19.306,54, oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio;
Nel merito, in via ulteriormente subordinata: nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da controparte trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma capitale, detratte le somme già pagate, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo;
respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge.
Con Provedimento del 6/01/2025 il Giudice rilevato che l'opposizione non appariva fondata su prova scritta concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n 832/2024, e rinviava par la verifica dell'espletamento del tentativo di mediazione all'udienza del 27/11/2025 tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., rinunciando pertanto i difensori delle parti alla lettura della pagina 8 di 20 Sentenza, il Giudice riservava la causa in decisione ex art 281-sexies comma 3
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
1.In via del tutto preliminare occorre rilevare che la domanda monitoria è procedibile, avendo la parte opposta provveduto ad espletare il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, D.Lgs. n.
28/2010 (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente dalla opposta il 25.11.2025) posto che nei giudizi di opposizione a Decreto Ingiuntivo il tentativo di mediazione obbligatoria va espletato dopo l'adozione dei provvedimenti ex artt. 648/649 c.p.c., cioè dopo la prima udienza.
2 - Fermo quanto innanzi esposto, con il primo motivo di opposizione parte opponente ha eccepito la carenza di titolarità del credito azionato in via monitoria in capo all'opposta per non avere la medesima fornito prova comprovante la titolarità del credito e dunque la mancanza in capo alla ricorrente dell'idonea legittimazione ad agire in via esecutiva nei riguardi dell'esponente.
Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Invero, occorre premettere che come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (“ex multis” Cass. Civ., SS.UU., n. 2951/2016; Cass. Civ., n.
18974/2022) “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto, sicché, in coerenza, le contestazioni, da parte di quest'ultimo, della titolarità del rapporto controverso dedotta, hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che pagina 9 di 20 l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, poiché, al contempo, la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.”. Tanto comporta, in primo luogo, che nel caso di specie non si controverta tecnicamente di difetto di legittimazione (attiva) della parte opposta con riferimento al diritto di credito attivato mediante deposito del ricorso per Decreto Ingiuntivo, essendo sufficiente per la sussistenza della suddetta condizione dell'azione la coincidenza tra chi si afferma di essere titolare del giudizio e chi agisce processualmente per la tutela del diritto stesso;
quanto piuttosto della sussistenza o meno della titolarità del diritto di credito contestato in capo alla parte opposta e, dunque, attenendo la predetta titolarità agli elementi costitutivi ex art. 2697 c.c. della domanda, alla fondatezza della stessa. Fatta questa premessa, quindi, la società che si afferma successore della parte originaria e assuma, quindi, di essere cessionaria di crediti bancari in blocco è onerata dal fornire la prova della propria legittimazione;
la cessione del credito, in particolare, opera una successione nel lato attivo dell'obbligazione e trova la propria disciplina generale nell'art. 1260 c.c., ai sensi del quale il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore;
in caso di cessione in blocco di crediti, a norma dell'art. 58 T.U.B., “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
…”. Tale norma, introducendo una disciplina speciale e derogatoria rispetto a quella ordinaria di cui all'art. 1264 c.c., si pone nell'ottica di agevolare la pubblicità e l'opponibilità di trasferimenti interessanti vasti portafogli di crediti, in modo tale che la pubblicazione dell'atto di cessione, pagina 10 di 20 ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dalla disciplina codicistica per la notificazione dell'atto al debitore ceduto, ne realizzi di fatto il medesimo effetto di pubblicità. Da ultimo, l'ordinanza n. 17944 della Terza Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione ha sancito:
“In linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 e.e., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata. Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. I precedenti di questa Corte in cui pare farsi riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia della cessione quale prova della stessa, vanno rettamente intesi. Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti in cui si è precisato che «una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova de/l'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di pagina 11 di 20 cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima» ( così espressamente
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza
Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006, Rv. 588138 - 01, secondo cui: «l'art. 58, secondo comma, del d. lgs. 1 ° settembre 1993, n.
385, nel testo originario, applicabile "ratione temporis' ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa ne confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 e.e., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente»), ovvero, più specificamente, che «la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un 'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» {Cass., Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 - 01; Sez. 1, Sentenza
n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01). Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari pagina 12 di 20 vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza pagina 13 di 20 tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, che risulta in corso di massimazione).
Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva pagina 14 di 20 della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità.”
In particolare, la giurisprudenza di legittimità, con impostazione condivisa da chi scrive, ha affermato che la prova della cessione del credito, anche con riferimento alla questione dell'inclusione della posizione nella cessione, ben può essere conseguita mediante elementi presuntivi, quali, a titolo meramente esemplificativo, la disponibilità del titolo, la dichiarazione della parte cedente, le scritture contabili etc.
(Cass., n. 10200/2021, in motivazione;
sulla possibilità di utilizzare qualunque mezzo di prova anche indiziario in ragione dell'assenza di vincoli di forma in punto di prova della cessione del credito e sull'obbligo del giudice di procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto con valorizzazione degli elementi indiziari: v. Cass., n.
17944/2023, in motivazione, e Cass., n. 12007/2024; per la valorizzazione degli elementi presuntivi ai fini della prova dell'inclusione del credito in applicazione dei principi affermati dalla Suprema Corte nella decisione sopra richiamata, si rimanda nella giurisprudenza di merito all'ampia motivazione di Tribunale di Napoli, 26/07/2022, nella parte in cui indica a tal fine la produzione del titolo contrattuale dal quale trae origine il credito ceduto e le relative scritture contabili, non mancando di pagina 15 di 20 evidenziare che “il relativo possesso non si giustifica se non postulando
l'avvenuta cessione del credito con tutta la relativa documentazione”; da ultimo, conforme, v. Corte di Appello Milano, n. 220 del 24/01/2023; sulla ammissibilità della prova della cessione mediante elementi indiziari,
v. nella giurisprudenza di merito Corte d'Appello Perugia, sentenza n. 386 del 30/05/2024).
Orbene, nel caso di specie l'opposta ha fornito la prova documentale di tutte le vicende traslative del diritto di credito oggetto di ingiunzione (cfr. all.ti 5 e 7 della produzione di parte opposta, 4 e 5 della fase monitoria) e che tale credito è stato oggetto della cessione “in blocco” in suo favore (cfr. all.ti 6 e 7 della produzione di parte opposta) unitamente all'estratto del contratto di cessione dei crediti, l'estratto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 T.U.B. e l'elenco dei crediti ceduti provando in tal modo che il credito oggetto di ingiunzione osserva le formalità di cui all'articolo 58 T.U.B., avendo fornito la prova della titolarità del diritto di credito azionato mediante ricorso monitorio.
3. Con il secondo motivo di opposizione l'opponente ha eccepito la indeterminatezza del credito fatto valere mediante ingiunzione, del tutto privo di certezza, di liquidità ed esigibilità mancando la certezza della somma per assenza del contratto posto a fondamento del ricorso non assumendo alcun valore, al riguardo, l'allegato “estratto conto”.
Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato
L'opposta ha fornito la prova dell'esistenza ed ammontare del credito oggetto di ingiunzione avendo depositato il contratto di cui all. n. 6 della produzione della fase monitoria, di finanziamento finalizzato pagina 16 di 20 all'acquisto del veicolo, sottoscritto dal sig. , odierno Parte_1
opponente, in qualità di obbligato principale, con , società del CP_6
Gruppo UBI AN, come espressamente indicato nell'intestazione dello stesso contratto, e tale richiesta è stata accettata, avendo poi il contratto avuto esecuzione, tant'è che l'opponente ha dedotto di avere autorizzato
“l'addebito in conto corrente con RID, mai sospeso dallo stesso” (cfr. pag.
4 atto di citazione e all. 4 della produzione della fase monitoria).
Inoltre, la discrasia tra il numero del contratto e quello indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo si deve a ragioni organizzative dell'opposta.
Da ultimo si rileva che l'opponente non ha mai contestato la mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento, né di avere ricevuto l'importo di cui l'opposta chiede la restituzione mediante ingiunzione né ha mai provato di avere adempiuto alla propria obbligazione restitutoria (
Cass. Civ., SS.UU., n. 13533/2001).
Per ciò solo l'eccezione risulterebbe infondata di talché tali fatti devono ritenersi provate anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 115, co.
1, c.p.c.
4. Con il terzo motivo di opposizione l'opponente eccepisce la inetrvenuta prescrizioe del credito azionato nei confronti dell'opponente per decorso del termine decennale.
Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato
L'eccezione di prescrizione appare infondata, in quanto il “dies a quo” per la richiesta di restituzione del saldo del contratto di finanziamento decorre dalla scadenza dell'ultima rata, ovvero il 28/1/2014.
Inoltre il termine prescrizionale ordinario decennale è stato interrotto nei confronti dell'opponente con la comunicazione di intervenuta cessione del pagina 17 di 20 credito e contestuale diffida di pagamento inviata da Controparte_1
e per essa all'opponente (cfr. all. 8 della produzione CP_2
della fase monitoria) ricevuta dal sig. l 12/11/2022, nonché Pt_1
ai sensi dell'art. 1310 c.c., con la notifica delle intimazioni di cui all'all. 8 della produzione della fase monitoria avvenuta a mani della coobbligata sig.ra . Parte_2
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità e di merito è granitica nel ritenere che la prescrizione decorre dalla data di scadenza dell'ultima rata del piano di rimborso;
le conferme in tal senso sono plurime: “È pacifico, infatti, che nella specie, trattandosi di contratto di mutuo, e quindi di contratto di durata, in cui l'obbligo di restituzione del capitale sia differito nel tempo, i singoli ratei non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. Ne consegue che la prescrizione decennale, applicabile al caso in esame, non può che decorrere dalla scadenza dell'ultimo rateo previsto nel piano di ammortamento e, perciò, come è stato ritenuto dai Giudici di merito, dal giorno successivo alla data di scadenza per il pagamento dell'ultima rata del mutuo stesso” (Cass. 19291/2010, Cass. 17798/2011, Cass.
18951/2013, Trib. Ascoli Piceno, 4/11/2019, Trib. Roma 1/10/2019,
Trib. Taranto, 6/6/2019, Trib. Taranto 1/3/2019, Trib. Bolzano
13/2/2019, Trib. Frosinone 1/6/2018, Trib. Velletri, 22/12/2017, Trib.
Trani, 06/12/2017).
Anche nei casi di frazionamento del debito non muta la natura unitaria del contratto di talchè non sono individuabili tante prescizioni per quante sono le rate ma bensì un unico termine di prescrizione decennale, ne consegue che la prefata prescizione decennale , applicabile ai contratti di mutuo e finanziamento decorre dall'ultimo rateo previsto nel piano di pagina 18 di 20 ammortamento ossia dal giorno successivo alla data di scedenza per il pagamento dell'ultima rata.
5. Con il quarto motivo di opposizione l'opponente eccepisce l'impossibilità in termini contabili di risalire esattamente a quanto dovuto al fine della verifica del limite soglia del tasso di usura.
Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Le contestazioni di parte opponente sono del tutto generiche, non avendo questa neppure allegato, in concreto, quali clausole negoziali avrebbero previsto gli interessi in misura usuraria, nè tanto meno le circostanze che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Civ., SS.UU., n.
19597/2020) rendono sufficientemente specifica e, quindi, ammissibile, la doglianza circa l'usurarietà degli interessi (ovvero il tasso in concreto applicato, quello “soglia”, il trimestre di riferimento e la tipologia di operazione negoziale). Peraltro parte opponente non ha neppure depositato una consulenza tecnica di parte volta a suffragare la propria doglianza
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'opposizione è infondata e va rigettata e, per l'effetto, il Decreto Ingiuntivo n. 832/2024 va confermato.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, atteso che l'opposizione è stata rigettata, sono poste a carico di e, considerate la natura, il valore (€ Parte_1
19.306,54 pari a quello del monitorio) e la complessità delle questioni
(bassa), si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n.
55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € pagina 19 di 20 2.540,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 851,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo n.
832/2024;
2) Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
e per essa delle spese di lite, che si liquidano CP_1 CP_2
in complessivi € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese vive, rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge,
I.V.A. e C.P.A
Così deciso in Salerno il 11/12/2025
Il gop
Dott.ssa Isabella Grande
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