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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/10/2025, n. 2310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2310 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa RA EO,
in esito all'udienza del 14 ottobre 2025, ha pronunziato – mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 2895/2025 R.G. e vertente
TRA
, C.F. nata il [...] a [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Alì (ME) via Casalini n. 7, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv.
SE CC e dall'avv. NZ Ferrante, giusta procura in calce al ricorso.
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
AR ET AN, in virtù di procura generale alle liti rep. 37875/7313 del 22.3.2024, a rogito del Notaio in Fiumicino. RESISTENTE Persona_1
OGGETTO: liquidazione assegno di invalidità civile
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 29.5.2025 esponeva che con decreto di Parte_1 omologa del 20.1.2025, emesso dal Giudice del lavoro del Tribunale di Messina, era stato riconosciuto che si trovava in possesso del requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno di invalidità civile a decorrere dal 16 maggio 2023.
Lamentava che l' non aveva provveduto a liquidare la prestazione, nonostante in data CP_1
21.1.2025 ella avesse notificato all' il suindicato decreto di omologa e in data 28.1.2025 CP_1 avesse trasmesso via pec il modello AP70 debitamente compilato, comprovante il possesso degli ulteriori requisiti normativamente richiesti per il conseguimento della suindicata provvidenza.
Chiedeva, pertanto, il riconoscimento del proprio diritto all'assegno di invalidità civile a decorrere dal 16.5.2023, con condanna dell' convenuto al pagamento in suo favore dei CP_2 relativi ratei con decorrenza dall'1.6.2023, oltre accessori, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei propri procuratori dichiaratisi anticipatari.
2.- L' , costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 29.9.2025, dava atto di CP_1 aver provveduto a liquidare la prestazione in data del 28.5.2025 con accredito della prestazione in data 20.6.2025.
Concludeva chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
3.- All'udienza del 14.10.2025, in esito alla discussione orale, la causa veniva decisa.
4.- La documentazione in atti comprova che il pagamento rivendicato dalla ricorrente risulta eseguito dall' , con la decorrenza stabilita nel decreto di omologa. CP_1
Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere.
5.- In ordine alle spese del giudizio, giova rilevare che la documentazione in atti comprova che il decreto di omologa del 20.1.2025 è stato notificato all' a mezzo pec in data 21.1.2025 CP_1
e che in data 29 maggio 2025 il ricorrente ha presentato all' il modello autocertificativo CP_1 cd. AP70.
Alla data di proposizione della domanda (29 maggio 2025) era dunque trascorso il termine di
120 giorni previsto dall'art. 445-bis, comma 5, c.p.c. per il pagamento delle prestazioni dovute
(termine che scadeva il 21 maggio 2025).
Le spese del giudizio seguono, pertanto, la soccombenza virtuale, rappresentata dalla fondatezza delle ragioni attoree e dalla tardività del provvedimento di liquidazione degli arretrati, e si liquidano come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi considerata la semplicità delle questioni esaminate e la limitata attività processuale svolta. Di esse va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dei difensori antistatari avv. SE CC e avv. NZ Ferrante, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con ricorso Parte_1 depositato in data 29.5.2025 nei confronti dell' , in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che CP_1 liquida in euro 2.695,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari Avv.ti SE
IC e NZ RR.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, lì 14 ottobre 2025 Il Giudice del Lavoro
RA EO