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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/11/2025, n. 16775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16775 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 78498/2019
TRIBUNALE DI ROMA
XI Sezione Civile
Verbale di udienza del 28/11/2025
Alle ore 13:30 dinanzi al Giudice Onorario, d.ssa GE Porfidia, è comparso, per la parte opposta l'avv. Maria Giuseppina Guerriero in Parte_1 sostituzione d nella qualità di cessionaria del credito originariamente vantato da nel procedimento monitorio in forza del Controparte_1 contratto di cessione già de e per l'accoglimento delle conclusioni già formulate da;
insiste per l'estromissione di quest'ultima e per l'oggetto CP_1 dell'opposizio ma del decreto ingiuntivo con condanna del Parte_2 alle spese di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario. In via subordinata si insiste nelle richieste istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 n. 2 cpc nonché in tutte le proprie eccezioni.
Il Giudice
Lette le conclusioni rassegnate,
Udita la discussione orale, alle ore 18:00 dà lettura della sentenza ex art. 281 sexies cpc, in udienza, con allegazione della stessa al presente verbale.
Verbale aperto alle ore 13:30 e chiuso alle ore 18:00.
Il Giudice Onorario
d.ssa GE Porfidia
Tribunale di Roma – R.G. 78498/2019 R.G. 78498/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Roma
Sezione XI Civile
Il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, nella persona del giudice onorario dott.ssa GE Porfidia, all'udienza del 28/11/2025 ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 78498 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2019 , avente ad oggetto: – Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc) , promossa da
(C.F. ) in persona Parte_3 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. RIZZELLI ALFEO , che la rappresenta e difende come da procura in atti,
OPPONENTE
CONTRO
(P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in presso lo studio dell'avv. Pt_3
AR AN che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti,
OPPOSTA
RISCHIO P.I. ) in persona del Parte_1 P.IVA_3 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in presso lo studio Pt_3 dell'avv. ESPOSITO MARIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti,
INTERVENTORE VOLONTARIO
Tribunale di Roma – R.G. 78498/2019 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dall'art.132 n.4) c.p.c., in forza del quale il giudice è esonerato dal redigere lo svolgimento del processo e, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
"concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. È, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla
Suprema Corte come il principio che “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così Cass.
n.12002/2014; cfr. 5805/17; 11458/18; 363/19).
Ciò chiarito, per quanto qui viene in rilievo, occorre richiamare sinteticamente che con atto regolarmente notificato il ha proposto opposizione Parte_4 avverso il decreto n. 19341/2019 (RG n. 57152/2019) con cui gli è stato ingiunto il pagamento, in favore di a titolo di corrispettivo di lavori edili Controparte_1 effettuati e non pagati.
Più specificamente l'opponente ha eccepito di non avere mai dato incarico alla di eseguire opere straordinarie rispetto a quelle commissionate e Controparte_1 regolarmente pagate.
Tribunale di Roma – R.G. 78498/2019 Ha pertanto concluso per l'accoglimento della opposizione previa revoca del decreto ingiuntivo.
Nel costituirsi, la ha contestato ogni avverso assunto deducendo di Controparte_1 avere eseguito opere straordinarie all'interno del Condominio come risultano indicate nelle fatture azionate e che queste non sono state onorate. Ha, quindi, concluso per il rigetto dell'opposizione.
In corso di causa è intervenuta la nella qualità di cessionaria Parte_1 del credito vantato dalla nei confronti del Condominio opponente Controparte_1 chiedendo l'attribuzione a sé del credito con estromissione dal giudizio della cedente, con refusione delle spese di giudizio.
La presente causa iscritta a ruolo nel dicembre 2019 ha visto l'avvicendarsi di due giudici prima della assegnazione all'attuale estensore avvenuta solo in data 07.09.2023.
L'opposizione, come formulata, appare parzialmente fondata, nei limiti di seguito specificati.
Va, preliminarmente, esaminata la posizione della Controparte_1 intervenuta quale cessionaria del credito in forza di atto del 11.03.2023.
Sotto tale profilo, deve richiamarsi il pacifico orientamento giurisprudenziale da ultimo riassunto dalla pronuncia della Corte di Appello di Napoli in forza del quale “In caso di cessione del credito oggetto di lite, la legittimazione processuale rimane in capo al cedente finché non intervenga espressa adesione del medesimo alla prosecuzione del giudizio da parte del cessionario e manchino contestazioni da parte del debitore ceduto. In difetto, l'intervento del cessionario è inammissibile.” (in tal senso Corte Appello Napoli sentenza n. 3992/2025)
Nel caso di specie, non si rinviene in atti la adesione del cedente e la cessione è stata espressamente contestata dal , si veda in tal senso la comparsa Parte_2 conclusionale di quest'ultimo.
L'intervento della è inammissibile e il giudizio vede Parte_1 coinvolte solo le parti originarie.
Nella presente controversia è stato nominato CTU, nella persona dell'Ing.
[...]
, cui è stato affidato l'incarico di acquisire elementi di valutazione in ordine ai Per_1 lavori per i quali la ha emesso le fatture poste a base del Controparte_1 procedimento monitorio e di valutarne la congruità e la realizzazione a regola d'arte.
Tribunale di Roma – R.G. 78498/2019 Dalle pagine 9 a 13 il CTU così si esprime : <fattura n. 28 2019 (all. 2 fascicolo monitorio e all. 2 comparsa , di importo pari a € 1.700,00; riguarda il rinforzo Controparte_1 strutturale del parapetto del balcone del quarto piano, richiesto con Ordine di servizio del 10.11.2018 dal direttore dei lavori, il quale richiama anche la lavorazione ed il relativo importo nel verbale di ultimazione dei lavori del 19.12.2018. In sede di accesso in loco, il non ha contestato la Parte_2 lavorazione, bensì la sua valutazione, se da ritenersi aggiuntiva o meno rispetto all'importo dell'appalto già corrisposto.
Ad avviso del C.T.U., sulla base della documentazione fotografica prodotta in atti e di quanto riscontrato in sede di accesso, la lavorazione eseguita è conforme a quanto descritto nell'ordine di servizio del direttore dei lavori ed il prezzo richiesto (€ 1.700,00) è da ritenersi congruo.
Si allega (All. 1) la documentazione depositata relativa all'intervento e le fotografie dello stato attuale riprese dal C.T.U. (All. 1A).
4.2. Fattura n. 40/2019 (all. 3 fascicolo monitorio e all. 2 comparsa , di Controparte_1 importo pari a € 2.000,00; viene indicata come relativa al saldo del Lotto 2 dei lavori, quello inerente i ponteggi e parapetti dei balconi, che il non avrebbe pagato, mentre l'opponente ritiene che Parte_2 il saldo sia stato effettuato.
In questo caso, si tratta essenzialmente di un aspetto contabile, in quanto l'ultimazione dei lavori non
è in discussione ed è certificata dal direttore dei lavori, né sono emerse contestazioni sulla corretta esecuzione di questa parte d'opera, ma non è documentato – se non indirettamente – l'importo contrattuale e gli importi che il ha pagato per tale parte d'opera, per cui il C.T.U. non Parte_2 può fornire maggiori elementi di valutazione al riguardo (All. 2).
4.3. Fattura n. 41/2019 (all. 4 fascicolo monitorio e all. 2 comparsa , di Controparte_1 importo pari a € 12.517,45 riferibile alla descrizione riportata nel “Consuntivo finale delle lavorazioni aggiuntive … lastrici solari …”, senza data e relativo alle seguenti voci: - … parapetto anticaduta … sul lato € 580,00 - Rimozione, insacchettamento e trasporto a discarica Parte_3
… mq 164 di lana di roccia … spessore mm 50: … € 6,00/mq – Complessivi € 984,00 -
Fornitura … in opera di pannello in polistirene estruso … λ = 0,035 … mq 164: € 15,00/mq –
Complessivi € 2.460,00 - … massetto alleggerito …: € 12,00/mq – Complessivi € 1.968,00 -
Compenso alla discarica per conferimento lana di roccia … kg 864: € 1,80/kg – Complessivi €
1.555,20 - Compenso alla discarica di miscele bituminose … Differenza 2.180 - (861,30+337,50):
€ 0,60/kg – Complessivi € 588,72 - Manto bituminoso aggiuntivo da mm 4 … Superficie 191,40:
€ 15,58/mq – Complessivi € 2.981, 53. - Rimozione intonaci parapetti terrazzi … in via di distacco, trasporto … a discarica … Reintegro degli intonaci. Per ciascun terrazzo € 300,00 -
Tribunale di Roma – R.G. 78498/2019 Complessivi € 600,00. - Verifica … copertine in travertino parapetti terrazzi, nuovo allettamento di quelle non più ben ancorate, stuccatura giunti, pulizia gocciolatoi … Fornitura in opera di quelle spaccate. Per ciascun terrazzo € 400,00 - Complessivi € 800,00.… totale 12.517,45 … al netto di IVA. In relazione a tale intervento, il direttore dei lavori, con nota in data 11.3.2019 indirizzata all'amministratore del opponente, richiamava la propria nota in data 1.3.2018 di Parte_2 approvazione del consuntivo in questione, illustrando nel dettaglio la congruità di alcuni dei prezzi indicati nello stesso e ribadendo nel complesso la congruità della richiesta economica dell'impresa, già in parte accettata con precedenti note di ottobre 2017. Ad avviso del C.T.U., sulla base della documentazione, anche fotografica, prodotta in atti e di quanto riscontrato in sede di accesso, con riferimento essenzialmente al lastrico solare non praticabile, sul quale si sono concentrate le valutazioni in contraddittorio tra le parti, si può considerare in linea di massima la seguente entità di lavori: la superficie del lastrico in questione è pari a circa 140 mq, mentre la superficie impermeabilizzata, comprensiva dei risvolti verticali è pari a 160 mq, per cui il conteggio a consuntivo di cui sopra può essere valutato come riportato di seguito;
- … parapetto anticaduta … sul lato Parte_3
(provvisorio 16 ml): € 300,00 - Rimozione, insacchettamento e trasporto a discarica … mq 140 di lana di roccia … spessore mm 50: … € 6,00/mq – Complessivi € 840,00 - Fornitura … in opera di pannello in polistirene estruso … λ = 0,035 … mq 140: € 15,00/mq – Complessivi € 2.100,00
- … massetto alleggerito …: € 12,00/mq – Complessivi € 1.680,00 - Compenso alla discarica per conferimento lana di roccia … kg 864: € 1,80/kg – Complessivi € 1.555,20 Compenso alla discarica di miscele bituminose … Differenza 2.180,00 -(861,30+337,50): € 0,60/kg –
Complessivi € 588,72 - Manto bituminoso aggiuntivo da mm 4 … Superficie 160,00: € 15,58/mq
– Complessivi € 2.492,80.
- Rimozione intonaci parapetti terrazzi … in via di distacco, trasporto … a discarica … Reintegro degli intonaci. Per ciascun terrazzo € 300,00 - Complessivi € 300,00. - Verifica … copertine in travertino parapetti terrazzi, nuovo allettamento di quelle non più ben ancorate, stuccatura giunti, pulizia gocciolatoi … Fornitura in opera di quelle spaccate. Per ciascun terrazzo € 400,00 -
Complessivi € 400,00.
Il totale delle lavorazioni sopra stimate dal C.T.U. ammonta a € 10.256,72 al netto di IVA. Si allega (All. 3) la documentazione depositata relativa all'intervento e le fotografie dello stato attuale riprese dal C.T.U. (All. 3A).
4.5. Fattura n. 43/2019 (all. 6 fascicolo monitorio e all. 2 comparsa
, di importo pari a € 3.700,00 avente la seguente dettagliata descrizione, già Controparte_1 nel relativo preavviso 210 del 20.7.2018:“Opere di ripristino e consolidamento statico di pilastri e travi in C.A. [cemento armato] presso il terrazzo dell'ultimo piano dell'edificio. In dettaglio sono state eseguite le seguenti opere: Smontaggio tenda, impianto di illuminazione ecc. Rimozione delle porzioni
Tribunale di Roma – R.G. 78498/2019 di tutti gli intonaci e di cemento incoerente fino al rinvenimento delle parti integre. Trattamento anticarbonatazione ai ferri d'armatura. Realizzazione di nuova armatura in rete strutturale di acciaio
Ricostruzione volumetrica del calcestruzzo con malta tixotropica fibrorinforzata. Realizzazione di nuovi intonaci Rasatura e tinteggiatura con prodotto specifico per esterni avente colorazione analoga all'esistente.” In relazione a tale intervento, il direttore dei lavori, con nota del 18.3.2019 indirizzata all'amministratore del opponente, riteneva congrua la richiesta dell'impresa sulla base della Parte_2 seguente valutazione: - compenso per due operai specializzati: € 500,00 al giorno;
- 6 giorni lavorativi per n. 2 operai: 6 x € 500,00 = € 3.000,00 - Fornitura in opera materiali: € 700,00Ad avviso del C.T.U., sulla base della documentazione fotografica prodotta in atti e di quanto è stato possibile riscontrare a distanza in sede di accesso (si tratta di strutture accessibili da proprietà esclusiva non disponibile al momento del sopralluogo), la lavorazione descritta è conforme a quanto eseguito ed il prezzo indicato è da ritenersi congruo (All. 5).>>
Il CTU ha esaminato, con evidente scrupolo, l'intera documentazione, ha effettuato indagini dettagliate verificando che le lavorazioni indicate nelle fatture azionate sono state eseguite e pertanto giunge alle seguenti conclusioni.
“Il sottoscritto Ing. nominato consulente tecnico d'ufficio nella causa indicata in Persona_1 intestazione con l'incarico di rispondere ai quesiti di cui in premessa, esaminati gli atti e i documenti di causa, visionati i luoghi, sentite le parti ed i consulenti tecnici che hanno partecipato alle operazioni peritali, svolti gli accertamenti ritenuti necessari, ritiene di poter concludere la presente relazione con le seguenti risposte ai predetti quesiti, conformi a quanto riportato nella bozza dell'elaborato peritale.
Gli elementi di valutazione acquisiti dal C.T.U., sulla scorta degli atti documenti di causa e di quanto accertato in contraddittorio sui luoghi di causa, circa la natura e l'oggetto dei lavori effettuati, per i quali sono state emesse le fatture e per i quali è richiesto il compenso, sono indicati nel precedente capitolo 4., distinti per singola fattura, ognuna riferibile a diverse parti distinte d'opera, salvo la fattura n. 40 che riguarderebbe un saldo di opere contrattuali su cui il C.T.U. non ha avuto elementi di valutazione.
Di seguito il riepilogo sintetico (importi al netto di IVA):
1) fattura n. 28/2019 di € 1.700,00: lavoro eseguito e importo congruo conforme;
2) fattura n. 40/2019 di € 2.000,00: lavoro eseguito;
3) fattura n. 41/2019 di € 12.517,45: lavoro eseguito e importo congruo pari a € 10.256,72;
4) fattura n. 42/2019 di € 230,00: lavoro eseguito non a regola d'arte;
5) fattura n. 43/2019 di € 3.700,00: lavoro eseguito e importo congruo conforme.
Tribunale di Roma – R.G. 78498/2019 I lavori di cui trattasi, salvo la sostituzione del vetro nel cancello di ingresso condominiale, sono stati eseguiti a regola d'arte e non risultano contestazioni al riguardo da parte del opponente”. Parte_2
Attenendosi alle conclusioni cui è pervenuto il CTU, dalle cui risultanze non ci si può discostare non essendovi elementi che possano scardinare l'elaborato peritale, il credito di deve accertato nella somma di € 17.886,72, oltre iva nella misura di legge. CP_1
Stante il parziale accoglimento dell'opposizione le spese tra il Parte_4
e la devono essere compensate mentre l'intervenuta
[...] Controparte_1 Parte_1 deve essere condannata alla refusione delle spese in favore del
[...]
come da dispositivo. Parte_2
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione nei limiti specificati in parte motiva;
2) Revoca il decreto ingiuntivo n. 19341/2019 (RG n. 57152/2019);
3) Condanna il in persona del legale Parte_3 rappresentante p.t. a pagare, in favore di in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t. la somma di € 17.886,72, oltre iva nella misura di legge per le causali di cui alla parte motiva;
4) Compensa le spese di giudizio tra e Parte_3
Controparte_1
5) Dichiara inammissibile l'intervento della Parte_1
6) Condanna la in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., al pagamento in favore di in persona del Parte_3 legale rappresentante p.t., delle competenze del giudizio che liquida in € 1.200,00 oltre rimborso forfettario al 15% e oneri di legge;
Così deciso in Roma, 28/11/2025
Il Giudice onorario d.ssa GE Porfidia
Tribunale di Roma – R.G. 78498/2019
TRIBUNALE DI ROMA
XI Sezione Civile
Verbale di udienza del 28/11/2025
Alle ore 13:30 dinanzi al Giudice Onorario, d.ssa GE Porfidia, è comparso, per la parte opposta l'avv. Maria Giuseppina Guerriero in Parte_1 sostituzione d nella qualità di cessionaria del credito originariamente vantato da nel procedimento monitorio in forza del Controparte_1 contratto di cessione già de e per l'accoglimento delle conclusioni già formulate da;
insiste per l'estromissione di quest'ultima e per l'oggetto CP_1 dell'opposizio ma del decreto ingiuntivo con condanna del Parte_2 alle spese di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario. In via subordinata si insiste nelle richieste istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 n. 2 cpc nonché in tutte le proprie eccezioni.
Il Giudice
Lette le conclusioni rassegnate,
Udita la discussione orale, alle ore 18:00 dà lettura della sentenza ex art. 281 sexies cpc, in udienza, con allegazione della stessa al presente verbale.
Verbale aperto alle ore 13:30 e chiuso alle ore 18:00.
Il Giudice Onorario
d.ssa GE Porfidia
Tribunale di Roma – R.G. 78498/2019 R.G. 78498/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Roma
Sezione XI Civile
Il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, nella persona del giudice onorario dott.ssa GE Porfidia, all'udienza del 28/11/2025 ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 78498 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2019 , avente ad oggetto: – Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc) , promossa da
(C.F. ) in persona Parte_3 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. RIZZELLI ALFEO , che la rappresenta e difende come da procura in atti,
OPPONENTE
CONTRO
(P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in presso lo studio dell'avv. Pt_3
AR AN che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti,
OPPOSTA
RISCHIO P.I. ) in persona del Parte_1 P.IVA_3 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in presso lo studio Pt_3 dell'avv. ESPOSITO MARIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti,
INTERVENTORE VOLONTARIO
Tribunale di Roma – R.G. 78498/2019 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dall'art.132 n.4) c.p.c., in forza del quale il giudice è esonerato dal redigere lo svolgimento del processo e, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
"concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. È, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla
Suprema Corte come il principio che “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così Cass.
n.12002/2014; cfr. 5805/17; 11458/18; 363/19).
Ciò chiarito, per quanto qui viene in rilievo, occorre richiamare sinteticamente che con atto regolarmente notificato il ha proposto opposizione Parte_4 avverso il decreto n. 19341/2019 (RG n. 57152/2019) con cui gli è stato ingiunto il pagamento, in favore di a titolo di corrispettivo di lavori edili Controparte_1 effettuati e non pagati.
Più specificamente l'opponente ha eccepito di non avere mai dato incarico alla di eseguire opere straordinarie rispetto a quelle commissionate e Controparte_1 regolarmente pagate.
Tribunale di Roma – R.G. 78498/2019 Ha pertanto concluso per l'accoglimento della opposizione previa revoca del decreto ingiuntivo.
Nel costituirsi, la ha contestato ogni avverso assunto deducendo di Controparte_1 avere eseguito opere straordinarie all'interno del Condominio come risultano indicate nelle fatture azionate e che queste non sono state onorate. Ha, quindi, concluso per il rigetto dell'opposizione.
In corso di causa è intervenuta la nella qualità di cessionaria Parte_1 del credito vantato dalla nei confronti del Condominio opponente Controparte_1 chiedendo l'attribuzione a sé del credito con estromissione dal giudizio della cedente, con refusione delle spese di giudizio.
La presente causa iscritta a ruolo nel dicembre 2019 ha visto l'avvicendarsi di due giudici prima della assegnazione all'attuale estensore avvenuta solo in data 07.09.2023.
L'opposizione, come formulata, appare parzialmente fondata, nei limiti di seguito specificati.
Va, preliminarmente, esaminata la posizione della Controparte_1 intervenuta quale cessionaria del credito in forza di atto del 11.03.2023.
Sotto tale profilo, deve richiamarsi il pacifico orientamento giurisprudenziale da ultimo riassunto dalla pronuncia della Corte di Appello di Napoli in forza del quale “In caso di cessione del credito oggetto di lite, la legittimazione processuale rimane in capo al cedente finché non intervenga espressa adesione del medesimo alla prosecuzione del giudizio da parte del cessionario e manchino contestazioni da parte del debitore ceduto. In difetto, l'intervento del cessionario è inammissibile.” (in tal senso Corte Appello Napoli sentenza n. 3992/2025)
Nel caso di specie, non si rinviene in atti la adesione del cedente e la cessione è stata espressamente contestata dal , si veda in tal senso la comparsa Parte_2 conclusionale di quest'ultimo.
L'intervento della è inammissibile e il giudizio vede Parte_1 coinvolte solo le parti originarie.
Nella presente controversia è stato nominato CTU, nella persona dell'Ing.
[...]
, cui è stato affidato l'incarico di acquisire elementi di valutazione in ordine ai Per_1 lavori per i quali la ha emesso le fatture poste a base del Controparte_1 procedimento monitorio e di valutarne la congruità e la realizzazione a regola d'arte.
Tribunale di Roma – R.G. 78498/2019 Dalle pagine 9 a 13 il CTU così si esprime : <fattura n. 28 2019 (all. 2 fascicolo monitorio e all. 2 comparsa , di importo pari a € 1.700,00; riguarda il rinforzo Controparte_1 strutturale del parapetto del balcone del quarto piano, richiesto con Ordine di servizio del 10.11.2018 dal direttore dei lavori, il quale richiama anche la lavorazione ed il relativo importo nel verbale di ultimazione dei lavori del 19.12.2018. In sede di accesso in loco, il non ha contestato la Parte_2 lavorazione, bensì la sua valutazione, se da ritenersi aggiuntiva o meno rispetto all'importo dell'appalto già corrisposto.
Ad avviso del C.T.U., sulla base della documentazione fotografica prodotta in atti e di quanto riscontrato in sede di accesso, la lavorazione eseguita è conforme a quanto descritto nell'ordine di servizio del direttore dei lavori ed il prezzo richiesto (€ 1.700,00) è da ritenersi congruo.
Si allega (All. 1) la documentazione depositata relativa all'intervento e le fotografie dello stato attuale riprese dal C.T.U. (All. 1A).
4.2. Fattura n. 40/2019 (all. 3 fascicolo monitorio e all. 2 comparsa , di Controparte_1 importo pari a € 2.000,00; viene indicata come relativa al saldo del Lotto 2 dei lavori, quello inerente i ponteggi e parapetti dei balconi, che il non avrebbe pagato, mentre l'opponente ritiene che Parte_2 il saldo sia stato effettuato.
In questo caso, si tratta essenzialmente di un aspetto contabile, in quanto l'ultimazione dei lavori non
è in discussione ed è certificata dal direttore dei lavori, né sono emerse contestazioni sulla corretta esecuzione di questa parte d'opera, ma non è documentato – se non indirettamente – l'importo contrattuale e gli importi che il ha pagato per tale parte d'opera, per cui il C.T.U. non Parte_2 può fornire maggiori elementi di valutazione al riguardo (All. 2).
4.3. Fattura n. 41/2019 (all. 4 fascicolo monitorio e all. 2 comparsa , di Controparte_1 importo pari a € 12.517,45 riferibile alla descrizione riportata nel “Consuntivo finale delle lavorazioni aggiuntive … lastrici solari …”, senza data e relativo alle seguenti voci: - … parapetto anticaduta … sul lato € 580,00 - Rimozione, insacchettamento e trasporto a discarica Parte_3
… mq 164 di lana di roccia … spessore mm 50: … € 6,00/mq – Complessivi € 984,00 -
Fornitura … in opera di pannello in polistirene estruso … λ = 0,035 … mq 164: € 15,00/mq –
Complessivi € 2.460,00 - … massetto alleggerito …: € 12,00/mq – Complessivi € 1.968,00 -
Compenso alla discarica per conferimento lana di roccia … kg 864: € 1,80/kg – Complessivi €
1.555,20 - Compenso alla discarica di miscele bituminose … Differenza 2.180 - (861,30+337,50):
€ 0,60/kg – Complessivi € 588,72 - Manto bituminoso aggiuntivo da mm 4 … Superficie 191,40:
€ 15,58/mq – Complessivi € 2.981, 53. - Rimozione intonaci parapetti terrazzi … in via di distacco, trasporto … a discarica … Reintegro degli intonaci. Per ciascun terrazzo € 300,00 -
Tribunale di Roma – R.G. 78498/2019 Complessivi € 600,00. - Verifica … copertine in travertino parapetti terrazzi, nuovo allettamento di quelle non più ben ancorate, stuccatura giunti, pulizia gocciolatoi … Fornitura in opera di quelle spaccate. Per ciascun terrazzo € 400,00 - Complessivi € 800,00.… totale 12.517,45 … al netto di IVA. In relazione a tale intervento, il direttore dei lavori, con nota in data 11.3.2019 indirizzata all'amministratore del opponente, richiamava la propria nota in data 1.3.2018 di Parte_2 approvazione del consuntivo in questione, illustrando nel dettaglio la congruità di alcuni dei prezzi indicati nello stesso e ribadendo nel complesso la congruità della richiesta economica dell'impresa, già in parte accettata con precedenti note di ottobre 2017. Ad avviso del C.T.U., sulla base della documentazione, anche fotografica, prodotta in atti e di quanto riscontrato in sede di accesso, con riferimento essenzialmente al lastrico solare non praticabile, sul quale si sono concentrate le valutazioni in contraddittorio tra le parti, si può considerare in linea di massima la seguente entità di lavori: la superficie del lastrico in questione è pari a circa 140 mq, mentre la superficie impermeabilizzata, comprensiva dei risvolti verticali è pari a 160 mq, per cui il conteggio a consuntivo di cui sopra può essere valutato come riportato di seguito;
- … parapetto anticaduta … sul lato Parte_3
(provvisorio 16 ml): € 300,00 - Rimozione, insacchettamento e trasporto a discarica … mq 140 di lana di roccia … spessore mm 50: … € 6,00/mq – Complessivi € 840,00 - Fornitura … in opera di pannello in polistirene estruso … λ = 0,035 … mq 140: € 15,00/mq – Complessivi € 2.100,00
- … massetto alleggerito …: € 12,00/mq – Complessivi € 1.680,00 - Compenso alla discarica per conferimento lana di roccia … kg 864: € 1,80/kg – Complessivi € 1.555,20 Compenso alla discarica di miscele bituminose … Differenza 2.180,00 -(861,30+337,50): € 0,60/kg –
Complessivi € 588,72 - Manto bituminoso aggiuntivo da mm 4 … Superficie 160,00: € 15,58/mq
– Complessivi € 2.492,80.
- Rimozione intonaci parapetti terrazzi … in via di distacco, trasporto … a discarica … Reintegro degli intonaci. Per ciascun terrazzo € 300,00 - Complessivi € 300,00. - Verifica … copertine in travertino parapetti terrazzi, nuovo allettamento di quelle non più ben ancorate, stuccatura giunti, pulizia gocciolatoi … Fornitura in opera di quelle spaccate. Per ciascun terrazzo € 400,00 -
Complessivi € 400,00.
Il totale delle lavorazioni sopra stimate dal C.T.U. ammonta a € 10.256,72 al netto di IVA. Si allega (All. 3) la documentazione depositata relativa all'intervento e le fotografie dello stato attuale riprese dal C.T.U. (All. 3A).
4.5. Fattura n. 43/2019 (all. 6 fascicolo monitorio e all. 2 comparsa
, di importo pari a € 3.700,00 avente la seguente dettagliata descrizione, già Controparte_1 nel relativo preavviso 210 del 20.7.2018:“Opere di ripristino e consolidamento statico di pilastri e travi in C.A. [cemento armato] presso il terrazzo dell'ultimo piano dell'edificio. In dettaglio sono state eseguite le seguenti opere: Smontaggio tenda, impianto di illuminazione ecc. Rimozione delle porzioni
Tribunale di Roma – R.G. 78498/2019 di tutti gli intonaci e di cemento incoerente fino al rinvenimento delle parti integre. Trattamento anticarbonatazione ai ferri d'armatura. Realizzazione di nuova armatura in rete strutturale di acciaio
Ricostruzione volumetrica del calcestruzzo con malta tixotropica fibrorinforzata. Realizzazione di nuovi intonaci Rasatura e tinteggiatura con prodotto specifico per esterni avente colorazione analoga all'esistente.” In relazione a tale intervento, il direttore dei lavori, con nota del 18.3.2019 indirizzata all'amministratore del opponente, riteneva congrua la richiesta dell'impresa sulla base della Parte_2 seguente valutazione: - compenso per due operai specializzati: € 500,00 al giorno;
- 6 giorni lavorativi per n. 2 operai: 6 x € 500,00 = € 3.000,00 - Fornitura in opera materiali: € 700,00Ad avviso del C.T.U., sulla base della documentazione fotografica prodotta in atti e di quanto è stato possibile riscontrare a distanza in sede di accesso (si tratta di strutture accessibili da proprietà esclusiva non disponibile al momento del sopralluogo), la lavorazione descritta è conforme a quanto eseguito ed il prezzo indicato è da ritenersi congruo (All. 5).>>
Il CTU ha esaminato, con evidente scrupolo, l'intera documentazione, ha effettuato indagini dettagliate verificando che le lavorazioni indicate nelle fatture azionate sono state eseguite e pertanto giunge alle seguenti conclusioni.
“Il sottoscritto Ing. nominato consulente tecnico d'ufficio nella causa indicata in Persona_1 intestazione con l'incarico di rispondere ai quesiti di cui in premessa, esaminati gli atti e i documenti di causa, visionati i luoghi, sentite le parti ed i consulenti tecnici che hanno partecipato alle operazioni peritali, svolti gli accertamenti ritenuti necessari, ritiene di poter concludere la presente relazione con le seguenti risposte ai predetti quesiti, conformi a quanto riportato nella bozza dell'elaborato peritale.
Gli elementi di valutazione acquisiti dal C.T.U., sulla scorta degli atti documenti di causa e di quanto accertato in contraddittorio sui luoghi di causa, circa la natura e l'oggetto dei lavori effettuati, per i quali sono state emesse le fatture e per i quali è richiesto il compenso, sono indicati nel precedente capitolo 4., distinti per singola fattura, ognuna riferibile a diverse parti distinte d'opera, salvo la fattura n. 40 che riguarderebbe un saldo di opere contrattuali su cui il C.T.U. non ha avuto elementi di valutazione.
Di seguito il riepilogo sintetico (importi al netto di IVA):
1) fattura n. 28/2019 di € 1.700,00: lavoro eseguito e importo congruo conforme;
2) fattura n. 40/2019 di € 2.000,00: lavoro eseguito;
3) fattura n. 41/2019 di € 12.517,45: lavoro eseguito e importo congruo pari a € 10.256,72;
4) fattura n. 42/2019 di € 230,00: lavoro eseguito non a regola d'arte;
5) fattura n. 43/2019 di € 3.700,00: lavoro eseguito e importo congruo conforme.
Tribunale di Roma – R.G. 78498/2019 I lavori di cui trattasi, salvo la sostituzione del vetro nel cancello di ingresso condominiale, sono stati eseguiti a regola d'arte e non risultano contestazioni al riguardo da parte del opponente”. Parte_2
Attenendosi alle conclusioni cui è pervenuto il CTU, dalle cui risultanze non ci si può discostare non essendovi elementi che possano scardinare l'elaborato peritale, il credito di deve accertato nella somma di € 17.886,72, oltre iva nella misura di legge. CP_1
Stante il parziale accoglimento dell'opposizione le spese tra il Parte_4
e la devono essere compensate mentre l'intervenuta
[...] Controparte_1 Parte_1 deve essere condannata alla refusione delle spese in favore del
[...]
come da dispositivo. Parte_2
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione nei limiti specificati in parte motiva;
2) Revoca il decreto ingiuntivo n. 19341/2019 (RG n. 57152/2019);
3) Condanna il in persona del legale Parte_3 rappresentante p.t. a pagare, in favore di in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t. la somma di € 17.886,72, oltre iva nella misura di legge per le causali di cui alla parte motiva;
4) Compensa le spese di giudizio tra e Parte_3
Controparte_1
5) Dichiara inammissibile l'intervento della Parte_1
6) Condanna la in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., al pagamento in favore di in persona del Parte_3 legale rappresentante p.t., delle competenze del giudizio che liquida in € 1.200,00 oltre rimborso forfettario al 15% e oneri di legge;
Così deciso in Roma, 28/11/2025
Il Giudice onorario d.ssa GE Porfidia
Tribunale di Roma – R.G. 78498/2019