Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 7919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7919 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07919/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02037/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2037 del 2023, proposto dal-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Napoli, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
-OMISSIS- rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Maffettone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
1. del decreto della Prefettura della Provincia di Napoli prot. N.-OMISSIS-recante la liquidazione del compenso a favore dei commissari straordinari;
2. circolari Ministeriali prot. N. -OMISSIS-/20(9) del 26.11.2914 n.-OMISSIS-
3. terze linee guida sottoscritte il 25.1.2016 dal Ministero dell'Interno e dal Presidente ANAC;
4. regolamento concernente le modalità di calcolo dei compensi per gli amministratori giudiziari recante la disciplina di determinazione dei compensi da liquidare ai commissari nominati dal Prefetto;
5. relazione finale degli amministratori giudiziari di cui si ignorano estremi e contenuto;
6. le tabelle da nn. 1 a 8 allegate al provvedimento di liquidazione adottato dal Prefetto di Napoli;
7. di ogni altro atto, provvedimento, determina, delibera propedeutica, connessa o consequenziale degli atti impugnati e se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS-, di -OMISSIS-, e dell’Ufficio Territoriale del Governo Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. FA Di OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso regolarmente notificato e depositato il -OMISSIS- ha impugnato, unitamente agli atti connessi e presupposti, il decreto della Prefettura della Provincia di Napoli prot. N.-OMISSIS-recante la liquidazione del compenso a favore dei commissari straordinari.
Parte ricorrente ha dedotto che:
- la Prefettura con prot. n-OMISSIS- ha emesso un provvedimento interdittivo antimafia nei confronti del -OMISSIS- e, successivamente, con provvedimento n. -OMISSIS-, ha disposto l'applicazione della misura di straordinaria e temporanea gestione ai sensi del citato art. 32 comma 10 della Legge 114/2014, con la contestuale nomina del dr. -OMISSIS- e del dr. -OMISSIS-, quali Amministratori Straordinari;
- successivamente la Prefettura, una volta acquisita la relazione finale da parte dei predetti Amministratori Straordinari con le attestazioni di regolare esecuzione dei contratti rilasciate delle Stazioni Appaltanti, con provvedimento n. -OMISSIS- del 06.03.2023 ha determinato l'ammontare dei compensi economici spettanti a ciascuno dei commissari straordinari disponendo, contestualmente, a carico della predetta società, l’onere dei relativi pagamenti.
Il Consorzio ricorrente:
- con il primo motivo ha lamentato la presunta duplicazione di determinati compensi operata dalla Prefettura, perché non calcolati sul loro valore residuo, assumendo l’errata applicazione delle Terze Linee Guida;
- con il secondo motivo ha contestato l’incremento percentuale operato dalla Prefettura in assenza dei presupposti giustificativi, nonché l’eccedenza dei compensi rispetto ai ricavi effettivi percepiti dal Consorzio, nonché l’illegittimità delle Terze Linee Guida che prevedrebbero compensi esorbitanti le condizioni del Consorzio, nonché la loro errata applicazione non più possibile alla luce della modifica legislativa all’art. 8 D.Lgs. 14/2010 ad opera del DL 2/2023.
Si è costituito l‘Ufficio Territoriale del Governo, eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, e nel merito l’infondatezza delle censure.
Si sono costituiti i controinteressati -OMISSIS- e -OMISSIS-, eccependo il difetto di giurisdizione e l’infondatezza del ricorso.
Dopo lo scambio di memorie, all’esito dell’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il Collegio ha deliberato la decisione.
2. L’art. 32 c. 10 l. 2014 n. 114 (conv. d.l. 2014 n. 90) così dispone: « Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e sussista l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto ovvero dell'accordo contrattuale, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici, ancorché ricorrano i presupposti di cui all'articolo 94, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, le misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che ne informa il Presidente dell'ANAC. Nei casi di cui al comma 2-bis, le misure sono disposte con decreto del Prefetto, di intesa con il Ministro della salute. Le stesse misure sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di passaggio in giudicato di sentenza di annullamento dell'informazione antimafia interdittiva, di ordinanza che dispone, in via definitiva, l'accoglimento dell'istanza cautelare eventualmente proposta ovvero di aggiornamento dell'esito della predetta informazione ai sensi dell'articolo 91, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, anche a seguito dell'adeguamento dell'impresa alle indicazioni degli esperti ».
Nella fattispecie concreta in esame, parte ricorrente ha lamentato che l’impugnato provvedimento di liquidazione dei compensi non applica correttamente le indicazioni fornite dalle Terze Linee Guida sottoscritte dall'ANAC e dal Ministero dell'Interno in data 19.01.2016.
Il Collegio ritiene che sia fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.
È principio consolidato in giurisprudenza che rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti “ la contestazione da parte dell’impresa del compenso liquidato all’amministratore per la straordinaria e temporanea gestione, ex art. 32 cit., censurando le modalità con cui è stato determinato ” (TAR Campania Napoli I, 25.7.25 n. 3104; 11.10.2021 n. 6395; TAR Lazio, Roma I ter, 4.12.2023 n. 18150). Sul punto, infatti, la giurisprudenza ha costantemente affermato che “ Nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e sussista l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto, il Prefetto stesso, in base all'art. 32, comma 10, d.l. n. 90 del 2014 nomina l'organo di amministrazione straordinaria; posizione che va ricondotta a quella del funzionario onorario. La giurisdizione a conoscere del compenso riconosciuto all'amministratore è del giudice ordinario ” (Cons. Stato, sez. III, 27.6.2017, n. 3132).
Orbene, vista l’applicabilità alla fattispecie concreta in esame delle Linee Guida ANAC pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, e in ragione della loro efficacia giuridica e del loro carattere vincolante, il compenso liquidato dal Prefetto costituisce una remunerazione normativamente determinata, per cui la posizione giuridica dei commissari straordinari regolata con i provvedimenti impugnati va qualificata come diritto soggettivo.
Ne deriva che la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, e non all’adito giudice amministrativo.
Il ricorso in esame dev’essere dunque, per quanto fin qui esposto, dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, sussistendo appunto quella dell’A.G.O. (ai sensi e con gli effetti previsti dall’art. 11, comma 2, c.p.a.: « Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato »).
3. La particolarità delle questioni trattate e la natura della decisione adottata giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, ai sensi e con gli effetti previsti dall’art. 11, comma 2, D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare enti e persone.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NZ ON, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
FA Di OR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA Di OR | NZ ON |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.