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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/02/2025, n. 1695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1695 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20350/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 20350/2023 promossa da:
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Parte_1
Fonti che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
-parte ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Maria Pia Teti come da mandato in atti
- parte resistente
Visto l'art. 430 cpc ha pronunciato la seguente sentenza:
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente presentava opposizione alle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio nominato in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione delle prestazioni assistenziali oggetto della sua pretesa (pensione d'inabilità ex art. 12 l. 118/71 e handicap grave ex art 3 l. 104/92).
L' si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso e concludendo per il rigetto. CP_1
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale in persona della dott.ssa Persona_1
All'udienza odierna tenutasi a trattazione scritta, la causa è stata decisa come segue.
Il ricorso va rigettato.
pagina 1 di 3 Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente: “non è presente, fra quelle in diagnosi, una infermità di per sè sola tale da determinare una invalidità del 100% riteniamo di poter esprimere per le singole fattispecie: - la percentuale di invalidità non superiore a quella del 35% per la cardiopatia ipertensiva dal momento che la situazione clinica obiettivata la porta ad essere inquadrare al massimo in una II classe NYHA tenuto peraltro conto che non abbiamo obiettivato segni clinici di insufficienza cardiaca e che per stessa ammissione del cardiologo sottoscrittore del referto in atti. la frazione di eiezione era da ritenersi nella norma 45%. Frazione di eiezione addirittura superiore (55%) quella risultante all'esame ecocardiografico. Nel verbale della
Commissione viene riportata una FE addirittura di valore superiore (50%). - la percentuale del 35% per la obesità volendo dar seguito alla presenza di quanto riferito nella certificazione ortopedica che, stante la mancanza dell'esame rm richiesto non è stato possibile confermare. - la percentuale non superiore al 25% per la sindrome depressiva sulla base di quanto evidenziato. Tenuto conto di quanto sopra applicando la formula a scalare ne deriva una complessiva invalidità nella misura non superiore a quella del 68%. Percentuale questa ben lungi da quella del 100% (totale inabilità) richiesta dall'art.12 legge 30.3.171, n. 118 per diritto alla pensione di inabilità Per quanto attiene all'altra richiesta non riteniamo il quadro menomativo del quale il soggetto è portatote tale da configura l'handicap grave cosi come definito dall'art.3 comma 3 legge 5.2.1992, n.104. E ciò con particolare riferimento a quanto obiettivato a livello psichico che porta ad esprimerci dal punto di vista medico legale – che è il nostro campo- in termini diversi dallo psichiatra. Resta fermo, ed è doveroso precisarlo, che il nostro parere potrà essere modificato a seguito di elementi in contrasto rilevabili dalla visione diretta delle immagini degli esami strumentali richiesti al periziato, e non esibite, vigendo, in ambito valutativo medico legale, il rigorismo obiettivo ovvero basandosi qualsiasi parere più su quanto direttamente apprezzato che su quanto riferito. CONCLUSIONI In base a quanto sopra esposto, possiamo così rispondere al quesito rivoltoci dal Magistrato: “- Né alla data di proposizione della domanda né in altra epoca successiva il sig. dell'attuale età di 57 anni si Parte_1 trovava nelle condizioni previste dall'art.12 legge 118/1971 per il diritto alla pensione di inabilità: - Il quadro menomativo non si connotava né si connota come handicap in condizione di gravità”.
La relazione appare immune da vizi e va condivisa, in quanto il giudizio espresso dal ctu appare conforme a quello del ctu nominato nella fase di atp e corrisponde al quadro patologico riscontrato.
Non si fa luogo alla liquidazione delle spese di lite stante il mancato superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite;
- pone le spese delle CTU a carico dell' . CP_1
Roma, 10 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 20350/2023 promossa da:
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Parte_1
Fonti che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
-parte ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Maria Pia Teti come da mandato in atti
- parte resistente
Visto l'art. 430 cpc ha pronunciato la seguente sentenza:
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente presentava opposizione alle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio nominato in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione delle prestazioni assistenziali oggetto della sua pretesa (pensione d'inabilità ex art. 12 l. 118/71 e handicap grave ex art 3 l. 104/92).
L' si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso e concludendo per il rigetto. CP_1
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale in persona della dott.ssa Persona_1
All'udienza odierna tenutasi a trattazione scritta, la causa è stata decisa come segue.
Il ricorso va rigettato.
pagina 1 di 3 Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente: “non è presente, fra quelle in diagnosi, una infermità di per sè sola tale da determinare una invalidità del 100% riteniamo di poter esprimere per le singole fattispecie: - la percentuale di invalidità non superiore a quella del 35% per la cardiopatia ipertensiva dal momento che la situazione clinica obiettivata la porta ad essere inquadrare al massimo in una II classe NYHA tenuto peraltro conto che non abbiamo obiettivato segni clinici di insufficienza cardiaca e che per stessa ammissione del cardiologo sottoscrittore del referto in atti. la frazione di eiezione era da ritenersi nella norma 45%. Frazione di eiezione addirittura superiore (55%) quella risultante all'esame ecocardiografico. Nel verbale della
Commissione viene riportata una FE addirittura di valore superiore (50%). - la percentuale del 35% per la obesità volendo dar seguito alla presenza di quanto riferito nella certificazione ortopedica che, stante la mancanza dell'esame rm richiesto non è stato possibile confermare. - la percentuale non superiore al 25% per la sindrome depressiva sulla base di quanto evidenziato. Tenuto conto di quanto sopra applicando la formula a scalare ne deriva una complessiva invalidità nella misura non superiore a quella del 68%. Percentuale questa ben lungi da quella del 100% (totale inabilità) richiesta dall'art.12 legge 30.3.171, n. 118 per diritto alla pensione di inabilità Per quanto attiene all'altra richiesta non riteniamo il quadro menomativo del quale il soggetto è portatote tale da configura l'handicap grave cosi come definito dall'art.3 comma 3 legge 5.2.1992, n.104. E ciò con particolare riferimento a quanto obiettivato a livello psichico che porta ad esprimerci dal punto di vista medico legale – che è il nostro campo- in termini diversi dallo psichiatra. Resta fermo, ed è doveroso precisarlo, che il nostro parere potrà essere modificato a seguito di elementi in contrasto rilevabili dalla visione diretta delle immagini degli esami strumentali richiesti al periziato, e non esibite, vigendo, in ambito valutativo medico legale, il rigorismo obiettivo ovvero basandosi qualsiasi parere più su quanto direttamente apprezzato che su quanto riferito. CONCLUSIONI In base a quanto sopra esposto, possiamo così rispondere al quesito rivoltoci dal Magistrato: “- Né alla data di proposizione della domanda né in altra epoca successiva il sig. dell'attuale età di 57 anni si Parte_1 trovava nelle condizioni previste dall'art.12 legge 118/1971 per il diritto alla pensione di inabilità: - Il quadro menomativo non si connotava né si connota come handicap in condizione di gravità”.
La relazione appare immune da vizi e va condivisa, in quanto il giudizio espresso dal ctu appare conforme a quello del ctu nominato nella fase di atp e corrisponde al quadro patologico riscontrato.
Non si fa luogo alla liquidazione delle spese di lite stante il mancato superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite;
- pone le spese delle CTU a carico dell' . CP_1
Roma, 10 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
pagina 3 di 3