Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/03/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati
Dott. Piergiorgio Morosini Presidente
Dott.ssa Gabriella Giammona Giudice
Dott.ssa Donata D'Agostino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 4556 del Registro Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nato a [...] in data [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Palermo, via A. Lo Bianco, n. 23, presso lo studio dell'avv. Marina Mannino che lo rappresenta e difende per mandato in atti
E
, nata a [...] in data [...], elettivamente domiciliato Controparte_1 in Palermo, Via Cluverio, n. 14, presso lo studio dell'avv. Maria Grazia Leonardi che la rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 14/10/2024.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 04/02/2024 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco mutuo rispetto.
2.I figli minori e rimarranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori Per_1 Persona_2 con domicilio prevalente presso la casa coniugale che rimane definitivamente assegnata alla IG.ra
, proprietaria esclusiva della stessa, con tutti i beni mobili che la arredano. Controparte_1 Il IG. , pertanto, che ha già provveduto a lasciare l'abitazione, provvederà a prelevare dalla Pt_1 casa coniugale i suoi oggetti personali entro il 30.09.2024;
3.Il padre avrà diritto di tenere i minori con sé certamente per due pomeriggi alla settimana ovvero, in caso di disaccordo, il martedì e giovedì, dalle ore 16 alle ore 21 nel periodo scolastico e dalle ore
16 alle ore 22 nel periodo estivo a partire dalla data di conclusione dell'anno scolastico;
Al fine di rendere più agevole il rapporto padre-figli, viene comunque previsto che il padre potrà tenere con sè i minori tutte le volte che lo stesso lo richiederà (da concordare con la IG.ra CP_1
o che i minori ne facciano richiesta, ciò compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici e sportivi dei minori.
Inoltre il padre potrà tenere con se entrambi i minori a settimane alternate dalle ore 10 del sabato alle ore 20 della domenica. I minori trascorreranno con il padre, durante il periodo estivo, quindici giorni anche non consecutivi;
- il IG. resta obbligato a dare comunicazione del periodo prescelto alla IG.ra Pt_1 CP_1 entro il 15 luglio di ciascun anno.
Durante le festività natalizie e pasquali nonché delle altre festività principali i coniugi applicheranno il criterio dell'alternanza 4.Il IG. si obbliga a corrispondere alla IG.ra a titolo di Parte_1 Controparte_1 contributo per il mantenimento dei figli minori, la somma mensile di € 300,00 (€150,00 per ciascun Balistreri alle seguenti coordinate bancarie: ______________________________ L'importo come sopra determinato sarà aggiornato annualmente nella misura del 100% dell'indice ISTAT pubblicato con riferimento all'anno precedente a partire dalla decorrenza di un anno dal decreto di omologa.
Riguardo le spese straordinarie, individuate secondo il Protocollo al riguardo sottoscritto tra l'Ordine degli Avvocati di Palermo e il Tribunale di Palermo in data 02.07.2019, il IG. Pt_1
vi provvederà nella misura del 50 %,
[...] 5.L'assegno unico per i figli minori continuerà ad essere percepito dalla IG.ra al 100% CP_1 fino al mese di dicembre 2024 e la stessa si farà carico delle spese mensili pari a circa €170,00 relative al corso di ginnastica posturale di cui i minori hanno necessità;
6.A far data dal mese di gennaio 2025 l'assegno unico sarà ripartito al 50% tra i genitori ed il IG.
si farà carico del 50% delle spese relative al corso di ginnastica posturale per tutto il tempo Pt_1 necessario ai minori, rimanendo a carico della IG.ra il restante 50%; CP_1
7.Nella regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali, i coniugi e Controparte_1
rinunciano vicendevole a qualsiasi richiesta economica in quanto i beni mobili Parte_1 registrati ed i beni immobili sono già intestati agli stessi in modo esclusivo ed entrambi godono di redditi propri”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 14/10/2024, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 31/05/2010 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
Palermo al n. 86 - P. II – Serie a - Anno 2010).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 13/02/2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini