Ordinanza cautelare 17 luglio 2025
Sentenza 30 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00653/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00965/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 965 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Valerio Di Stasio, Francesco Nobile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
I.n.p.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Tellone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento prot. -OMISSIS-, di reiezione -OMISSIS- a firma del Direttore della Sede Provinciale di -OMISSIS- dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, comunicato con nota pec del 14.4.2025 con cui è stata respinta l'istanza presentata dalla ricorrente per l'accesso all'Assegno di Integrazione Salariale, Protocollo: INPS.-OMISSIS- del 19/03/2025;
di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali anche non conosciuti;
ove e per quanto occorra per l'annullamento del silenzio serbato in relazione all'istanza di riesame - ricorso amministrativo formalizzata al Comitato Amministratore del Fondo di Integrazione Salariale formalizzato ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera d) del Decreto Interministeriale n. 94343 del 3 febbraio 2016, in data 24 aprile 2025 prot. N. -OMISSIS-
nonché, in seguito alla proposizione di motivi aggiunti:
A) della nota di riscontro dell’INPS - Direzione Provinciale di -OMISSIS- ad oggetto: “Riscontro Ordinanza TAR Salerno sul ricorso n. 965/2025”, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata al difensore di -OMISSIS- in data 16.9.2025 resa in ottemperanza all’ordinanza cautelare del TAR Campania – Salerno nell’ambito del ricorso pendente proposto per l’annullamento B) del provvedimento prot. -OMISSIS-, di reiezione -OMISSIS- a firma del Direttore della Sede Provinciale di -OMISSIS- dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, comunicato con nota pec del 14.4.2025 con cui è stata respinta l’istanza presentata dalla ricorrente per l’accesso all'Assegno di Integrazione Salariale, Protocollo: INPS.-OMISSIS- del 19/03/2025;
C) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali anche non conosciuti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. NT DO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato all’Istituto nazionale di previdenza sociale e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 12 giugno 2025 e depositato il 18 giugno 2025, l’impresa ricorrente impugna il provvedimento dell’Inps del 14 aprile 2025 con cui è stata respinta la domanda di accesso all’assegno di integrazione salariale.
Il Ministero del lavoro si costituisce in giudizio per eccepire il difetto di legittimazione passiva.
L’Istituto nazionale di previdenza sociale si costituisce in giudizio ed eccepisce l’infondatezza del ricorso.
Il Tribunale amministrativo regionale, con ordinanza numero 279 del 17 luglio 2025, accoglie l’istanza cautelare della ricorrente, al fine del riesame del provvedimento impugnato.
L’Istituto nazionale di previdenza sociale, con provvedimento del 16 settembre 2025, riesamina la questione, confermando il diniego di ammissione all’integrazione salariale.
Parte ricorrente impugna il rinnovato diniego con il ricorso per motivi aggiunti, notificato alle controparti il 27 ottobre 2025 e depositato il 29 ottobre 2025.
Alla camera di consiglio del 5 novembre 2025 la causa è rinviata in ragione della proposizione del ricorso per motivi aggiunti.
Alla camera di consiglio del 3 dicembre 2025 parte ricorrente rinuncia all’istanza cautelare, essendo contestualmente fissata l’udienza pubblica per la trattazione di merito del ricorso.
La causa è trattata, nel merito, all’udienza pubblica del 25 marzo 2026, venendo in decisione.
DIRITTO
Con il ricorso principale è stato impugnato il provvedimento dell’Istituto nazionale di previdenza sociale del 14 aprile 2025, con cui è stata respinta l’istanza dell’attuale ricorrente per l’ammissione all’assegno di integrazione salariale, con la motivazione che non sarebbe stata dimostrata la non imputabilità dell’evento; infatti l’impresa non avrebbe potuto acquisire nuove commesse perché colpita da informazione interdittiva antimafia del Prefetto di -OMISSIS-, sospesa dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto con decreto monocratico del 27 maggio 2024, ma successivamente confermata con ordinanza del Tribunale amministrativo regionale del Veneto dell’11 luglio 2024.
Preliminarmente deve essere accolta l’eccezione del Ministero del lavoro per l’estromissione dal processo, per difetto di legittimazione passiva, non essendo impugnato alcun atto o provvedimento del Ministero del lavoro.
Ancora in via preliminare, si deve rilevare la improcedibilità del ricorso principale, per sopravvenuta carenza di interesse.
Infatti l’efficacia del provvedimento impugnato è venuta meno in seguito al riesame eseguito dall’Istituto resistente in attuazione dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di Salerno del 17 luglio 2025, che aveva accolto l’istanza cautelare ravvisando, nella motivazione del provvedimento impugnato, il travisamento del senso dell’ordinanza cautelare del Tar del Veneto che, diversamente da quanto ritenuto dall’Inps, non aveva confermato gli effetti dell’informazione interdittiva antimafia, ma anzi aveva accolto l’istanza cautelare di sospensione della stessa, seppure limitatamente alla esecuzione dei contratti già in corso di espletamento.
In esito al riesame, l’Inps ha confermato il diniego dell’istanza di ammissione all’integrazione salariale sostenendo che, al di là del tenore letterale del provvedimento di diniego, la valutazione negativa non avrebbe potuto essere diversa perché l’informativa interdittiva antimafia è stata soltanto parzialmente sospesa, per permettere all’azienda di portare a termine i contratti già in essere, ma non è stata eliminata, per cui la mancanza di ordini e commesse sarebbe totalmente imputabile ai comportamenti dell’impresa che hanno determinato l’emanazione del provvedimento interdittivo.
Avendo questo nuovo provvedimento negativo sostituito completamente il precedente provvedimento di diniego, impugnato con il ricorso principale, parte ricorrente non ha più interesse a chiedere l’annullamento del primo provvedimento, in quanto, anche in caso di accoglimento del ricorso, la domanda di ammissione all’integrazione salariale rimarrebbe comunque respinta in virtù del provvedimento sopravvenuto.
Questo secondo provvedimento è oggetto dell’impugnativa proposta con il ricorso per motivi aggiunti.
Nei motivi aggiunti parte ricorrente premette che il Tar del Veneto, dopo aver sospeso, in fase cautelare, gli effetti dell’informativa interdittiva antimafia, con la sentenza numero 1347 del 28 luglio 2025 ha respinto il ricorso presentato dall’attuale ricorrente.
Tuttavia la sentenza del Tar del Veneto risulta sospesa, dapprima con decreto monocratico presidenziale n. 2924 del 5 agosto 2025 e, successivamente, con l’ordinanza collegiale n. 3150 del 29 agosto 2025, mediante la quale il Consiglio di Stato, nel bilanciamento degli interessi coinvolti, ha disposto la sospensione della sentenza e del provvedimento impugnato in primo grado al solo fine della prosecuzione dei contratti di appalto in corso di esecuzione con la pubblica amministrazione e sino alla decisione di merito del giudizio.
Con il ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente deduce la illegittimità del provvedimento impugnato, insistendo sulla transitorietà e imprevedibilità della crisi aziendale, causata dalla interdittiva antimafia, e sulla non imputabilità dell’evento, trattandosi di fatti ancora da accertare ed eventualmente riconducibili a un soggetto che dal febbraio 2024 non intrattiene più alcun rapporto con l’impresa, essendo stati sostituiti gli amministratori ed essendo stata riorganizzata la struttura societaria. L’imputabilità dell’evento determinante la richiesta di accesso all’A.I.S. dovrebbe essere valutata alla luce dell’art. 1, comma 3, del D.M. n. 95442/2016. La citata normativa esclude l’imputabilità quando manca una colpa dell’impresa (imperizia, negligenza o dolo).
Non sarebbe mai stata contestata alla società alcuna violazione del D.lgs. 231/01 sulla responsabilità amministrativa degli enti e il ricorso sulla legittimità dell’interdittiva è ancora pendente dinanzi al Consiglio di Stato
L’assenza di colpa e la mancata individuazione di responsabilità aziendale, unite all’impegno della società nella gestione trasparente e collaborativa, avrebbero dovuto invece condurre all’ammissione della domanda di A.I.S.
Inoltre l’Inps avrebbe riesaminato soltanto in senso formale il provvedimento impugnato, con una motivazione apparente e astratta, priva di un reale apprezzamento delle specifiche circostanze del caso.
In ogni caso, il provvedimento interdittivo sarebbe attualmente sospeso dal Consiglio di Stato.
A giudizio del Collegio, i motivi aggiunti sono infondati.
L’articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, dispone che ai dipendenti delle imprese rientranti in determinate categorie, che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto, è corrisposta l’integrazione salariale ordinaria nei seguenti casi:
a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
b) situazioni temporanee di mercato.
La norma è completata dell’art. 1, comma 3, del D.M. n. 95442/2016, che precisa le condizioni per la concessione dell'integrazione salariale ordinaria, affermando che la non imputabilità all'impresa o ai lavoratori della situazione aziendale consiste nella involontarietà e nella non riconducibilità ad imperizia o negligenza delle parti.
La giurisprudenza interpreta la norma nel senso che, per la ricorrenza del requisito della non imputabilità, non solo deve necessariamente sussistere la non volontarietà o la mancanza di imperizia e negligenza dell'imprenditore-datore di lavoro, ma è anche necessario che l'evento non sia, comunque, riferibile all'organizzazione o programma aziendale e cioè non sia dipendente dagli ordinari meccanismi della gestione imprenditoriale (Cons. Stato, Sez. VII, 01/08/2024, n. 6916).
Inoltre, per rientrare nella "non imputabilità", i fatti che hanno causato la contrazione o la sospensione dell'attività di impresa devono risultare estranei non solo all'imprenditore ma anche ad altri soggetti che con lo stesso hanno concluso contratti, in quanto, diversamente, l'istituto dell'integrazione salariale verrebbe inammissibilmente piegato al perseguimento di finalità ad esso estranee e si tradurrebbe, altrettanto inammissibilmente, in un meccanismo di immediata socializzazione del rischio d'impresa (Cons. Stato, Sez. VII, 01/08/2024, n. 6916).
Alla luce di queste coordinate ermeneutiche, l’applicazione di una informazione interdittiva antimafia che impedisce all’impresa di concorrere all’affidamento di appalti pubblici deve essere ritenuta imputabile all’impresa, essendo riconducibili all’organizzazione aziendale, indipendentemente dalle responsabilità dei singoli soggetti, i fatti che hanno indotto l’autorità di pubblica sicurezza ad emanare il provvedimento interdittivo.
L’imputabilità all’impresa della crisi aziendale determinata dall’applicazione di una informazione interdittiva antimafia può essere esclusa soltanto qualora l’impresa dimostri la illegittimità del provvedimento interdittivo. Nel caso di specie, tuttavia, la legittimità della informazione interdittiva è stata confermata dal giudice di primo grado, il Tar del Veneto, con la sentenza precedentemente richiamata. La sentenza è stata soltanto parzialmente sospesa dal Consiglio di Stato, che si è limitato a consentire, nel bilanciamento degli interessi, la prosecuzione dei contratti di appalto già in fase di esecuzione.
Ne deriva la legittimità del provvedimento impugnato, perché l’Istituto nazionale di previdenza sociale ha dovuto necessariamente prendere atto della causale della crisi aziendale, una informazione interdittiva antimafia di cui l’impresa interessata non è riuscita a dimostrare l’illegittimità, dovendosi necessariamente ricondurre le vicende che hanno determinato l’emanazione dell’informativa interdittiva a comportamenti, anche indirettamente, riconducibili alla gestione aziendale, considerato anche che le misure di self-cleaning possono consentire la riammissione dell’impresa nella “white list” ma non escludono che la precedente gestione possa aver legittimamente determinato la emanazione di una informativa interdittiva.
Il ricorso per motivi aggiunti, pertanto, deve essere respinto.
Le spese processuali, tenuto conto della complessità della vicenda, devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
Dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero del lavoro.
Dichiara improcedibile il ricorso principale.
Rigetta il ricorso per motivi aggiunti.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LV ZA, Presidente
NT DO, Consigliere, Estensore
SA Anna Capozzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NT DO | LV ZA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.