TAR Salerno, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 653
TAR
Ordinanza cautelare 17 luglio 2025
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TAR
Sentenza 30 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Sopravvenuta carenza di interesse

    L'efficacia del provvedimento impugnato è venuta meno in seguito al riesame eseguito dall'Istituto resistente in attuazione dell'ordinanza cautelare, che aveva ravvisato il travisamento del senso dell'ordinanza cautelare del Tar del Veneto. In esito al riesame, l'Inps ha confermato il diniego, sostituendo completamente il provvedimento precedente.

  • Rigettato
    Non imputabilità della crisi aziendale dovuta ad informativa antimafia

    L'applicazione di un'informativa interdittiva antimafia che impedisce all'impresa di concorrere all'affidamento di appalti pubblici deve essere ritenuta imputabile all'impresa, essendo riconducibili all'organizzazione aziendale i fatti che hanno indotto l'autorità di pubblica sicurezza ad emanare il provvedimento interdittivo. L'imputabilità può essere esclusa solo se l'impresa dimostra l'illegittimità del provvedimento interdittivo, cosa che non è avvenuta, dato che la legittimità è stata confermata dal Tar del Veneto e solo parzialmente sospesa dal Consiglio di Stato.

  • Rigettato
    Motivazione apparente del riesame INPS

    Il Collegio ha ritenuto che l'INPS abbia dovuto prendere atto della causale della crisi aziendale (informativa antimafia) di cui l'impresa non ha dimostrato l'illegittimità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Salerno, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 653
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
    Numero : 653
    Data del deposito : 30 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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