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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 27/11/2025, n. 2618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2618 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1738/2024
TRIBUNALE DI GENOVA VI Sezione Civile VERBALE DI UDIENZA di precisazione delle conclusioni e discussione orale sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Addì 27/11/2025 avanti alla G.I. sono presenti: l'avv. Sanginisi in sostituzione dell'avv. Polimeni per parte attrice opponente;
l'avv. Lambruschini in sostituzione dell'avv. Chiti per parte convenuta opposta;
la Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a procedere alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; l'avv. Sanginisi precisa le conclusioni come in atto di citazione in opposizione;
l'avv. Lambruschini precisa le conclusioni come in memoria ex art. 171 ter n. 1 cpc;
le parti procedono alla discussione orale della causa;
La Giudice, dato atto e sentite le parti, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura ad aula vuota del dispositivo e della concisa esposizione di fatto e di diritto della decisione.
La Giudice dott.ssa Raffaella Gabriel
1 Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Genova VI Sezione Civile In persona della Giudice Unica dott.ssa Raffaella Gabriel ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 1738/2024 promossa da:
Parte_1
-parte attrice opponente- contro
Controparte_1
Avv. CHITI ETTORE Avv. CHITI MATILDE
-parte convenuta opposta- CONCLUSIONI come da verbale dell'udienza odierna. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. – Premesso che con il decreto ingiuntivo n. 25/2024 dell'8.1.2024 il Tribunale di Genova ingiungeva a (brevitas, Parte_1 [...]
) il pagamento, in favore di (brevi Pt_1 Controparte_1
) di € 62.319,03, oltre le spese di procedura ed interessi, a titolo di CP_1 tivo per la somministrazione di energia elettrica di cui alle fatture enumerate nel ricorso monitorio presso il POD IT001E79096768; 2. - rilevato che proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo, chiedendo la dichiarazione di insussistenza del credito del ricorrente, la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo perché infondato/ingiusto/illegittimo e, per l'effetto, la revoca dello stesso o, in subordine, la riduzione della pretesa avversa circa le somme non dovute fino ad equità. A sostegno della propria domanda deduceva: a) di aver contestato a la illegittimità delle fatture prodotte nel rito CP_1 monitorio perché no ndenti “ai reali consumi ed alle originarie tariffe contrattuali” (doc. 4 per la fattura 00122FT00754638, doc. 5 per la fattura 00122FT00914536; doc. 6 per le fatture 00122FT00754638,
2 00122FT00914536 e 00122FT01087972), avendo, tra l'altro, quest'ultima variato unilateralmente le condizioni contrattuali della fornitura;
b) la violazione dell'art. 3 del d.l. 9 agosto 2022 n. 115 -convertito in legge 21 settembre 2022 n. 142 142/2022- sulla sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale, il quale prevede che “
1. Fino al 30 giugno 2023 è sospesa l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte. Il primo periodo non si applica alle clausole contrattuali che consentono all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla scadenza delle stesse, nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte.
2. Fino alla medesima data di cui al comma 1 sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate”; c) che in data 20.7.2021 comunicava a l'aggiornamento CP_1 Parte_1 delle condizioni contrat . 8); d) la scorrettezza della pratica commerciale adottata da;
CP_1
e) che non aveva assolto l'onere probatorio posto a suo carico, CP_1 non a odotto le fatture d'acquisto dal proprio Distributore né indicato i consumi storici del Cliente;
3. - rilevato che si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto CP_1 della domanda dell'opponente e, in via subordinata, l'accertamento del credito di verso per € 62.319,03 (o somma da CP_1 Pt_1 determinars ndanna tivo pagamento, oltre interessi e spese, oppure l'accertamento dell'arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. e la condanna di al pagamento della medesima somma, oltre interessi Parte_1
e spese. SS
- che le parti avevano stipulato un contratto di fornitura di energia elettrica (doc. 1 monitorio);
- che resasi inadempiente, aveva maturato un debito di € Parte_1
62.319 monitorio);
- di aver avviato il procedimento di mediazione con esito negativo (doc. C);
- di aver dato prova del proprio credito mediante la produzione in atti dei dati comunicati dal Distributore (doc. f);
- di non aver violato alcuna disposizione normativa, avendo già le parti concordato la previsione di un prezzo variabile, nonché avendo CP_1 comunicato a -e antecedentemente all'entrata in vigore del Parte_1
Decreto cd. Ai sserita variazione delle condizioni contrattuali;
3 4. - rilevato che con memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., parte opponente si richiamava agli atti difensivi, puntualizzando che “oggetto di contestazione non è né l'esistenza del rapporto contrattuale tra la società opponente e la
, né la fornitura di energia, bensì i costi abnormi ed esorbitanti che sono CP_1 in aperta violazione di ogni norma di buona fede, correttezza e lealtà, oltre che di quelle di settore”. Parte convenuta opposta si richiamava agli atti difensivi svolti;
5. - rilevato che parte opponente non produceva la memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. Parte opposta ribadiva di non aver adoperato unilateralmente alcuna modifica contrattuale, allegando la perizia tecnica mediante la quale si indicava le modalità di applicazione del prezzo concordato (doc. h). Instava per l'ammissione di CTU;
6. - rilevato che parte opponente non produceva la memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. Parte opposta si richiamava agli atti difensivi svolti;
7. - rilevato che all'udienza del 2.10.2024, la Giudice riteneva:
- "la fondatezza dell'istanza ex art. 648 cpc” promossa da , avendo CP_1 quest'ultima “sufficientemente provato il proprio credito e non ap pposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione”. Giungeva a tale valutazione alla luce delle seguenti considerazioni:
- “il contratto stipulato dalle parti (doc. 1 monitorio) prevede la pattuizione di un corrispettivo variabile di cui determina i parametri”;
- “la clausola 18 delle condizioni generali di contratto (doc. 7 monitorio) contempla la facoltà per il fornitore di esercitare lo ius variandi”;
- “l'asserita missiva di esercizio dello ius variandi di cui al doc. 8 di parte opponente, in via assorbente di ogni altro rilievo, è anteriore all'entrata in vigore del decreto legge 115/2022, sospensivo della possibilità di esercitare lo ius variandi”;
- “il calcolo presentato da parte convenuta opposta con il deposito della perizia allegata alla memoria ex art. 171 ter n.2 cpc - la quale rappresenta l'aderenza del corrispettivo applicato a quello contrattuale - non è stata contestata da controparte, la quale non ha depositato la memoria ex art. 171 ter n.3 cpc”;
- “per tale ultima ragione la superfluità della CTU” e rinviava la causa per le precisazioni delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.; 8. - rilevato che all'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e procedevano alla discussione orale della causa.
***** 9. – rilevato che:
- le parti concludevano in data 18.4.2021 un contratto di somministrazione di energia elettrica per il POD IT001E79096768 (doc. 1, 2 e 7 monitorio);
- in data 20.7.2021 comunicava a la CP_1 Parte_1
4 - in data 10.8.2022 entrava in vigore il d.l. 115/2022 sull'emanazione di ulteriori misure urgenti in materia di crediti d'imposta, politiche sociali, IVA e accise (c.d. decreto “Aiuti-bis”); 10. – ritenuto che, sulla base delle pattuizioni negoziali e della normativa regolamentare, sussiste un rapporto trilatere in cui è CP_1 una società che svolge attività di somministrazione di energia elettrica, senza però disporre di impianti per il trasporto, la distribuzione e la misurazione dell'energia; per queste attività si avvale degli impianti di una società terza, che interviene nel rapporto tra il fornitore ( ) ed il CP_1 destinatario della fornitura attraverso un particolare schema negoziale. Il cliente conferisce a titolo gratuito al Fornitore mandato senza rappresentanza, esclusivo ed irrevocabile ai sensi dell'art. 1705 c.c. per la stipula e la gestione del contratto di trasporto con il Distributore e del contratto di dispacciamento con Terna. Vi è quindi un contratto di vendita tra il cliente e la società ed un contratto di trasporto stipulato dal CP_1 venditore su mandato e per conto del cliente finale. Con il contratto di fornitura, si impegna a fornire energia elettrica, dietro pagamento, CP_1
5 da parte del cliente, di un corrispettivo da determinarsi sulla base delle misurazioni effettuate da E-Distribuzione. Le misurazioni da questa effettuate costituiscono il parametro vincolante per la determinazione dei compensi dovuti a dal cliente, il quale non è legittimato a CP_1 contestare le misurazioni, né l'applicazione dei criteri di conguaglio che
[...]
, in caso di errore o malfunzionamento, applica. Questo CP_2 schema operativo è conforme ai regolamenti che disciplinano l'erogazione di energia ed in particolare al Testo Unico Ricognitivo della Produzione Elettrica, il cui art. 4 identifica proprio nel gestore della rete pubblica (in questo caso E-Distribuzione SpA) il soggetto responsabile delle misurazioni con riferimento ai punti di prelievo dei clienti finali. In un tale sistema, il cliente non è comunque privo di tutela diretta nei confronti del soggetto deputato alle misurazioni: laddove si opponga al decreto ingiuntivo emesso su richiesta del fornitore, egli può chiedere di chiamare in causa il terzo, ossia il Distributore, usando lo strumento apprestato dall'articolo 1705 comma secondo codice civile, che consente al mandante di surrogarsi al mandatario per esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato;
11. – ritenuto che, nella fattispecie, l'opponente non ha chiesto di chiamare in causa il Distributore al fine di contestare le rilevazioni;
12. – ritenuto che ha fatturato i consumi come comunicati CP_1 dal Distributore. Essa ha prodotto il contratto (doc. 1), le fatture (doc. 3 monitorio), le certificazioni dei consumi comunicate dal Distributore (doc. f opposta), non contestate da parte opponente;
13. – ritenuto che il regolamento negoziale contemplava un corrispettivo variabile (cfr. doc. 1 monitorio, nonché perizia di parte
, su cui vedi il punto che segue); CP_1
14. – ritenuto che la perizia tecnica di (doc. h seconda CP_1 memoria integrativa), non contestata dall'opponente (la società non ha infatti depositato la terza memoria integrativa), ha ricostruito il meccanismo di calcolo del corrispettivo variabile come congegnato in contratto, ha constatato la correttezza della fatturazione dei consumi sulla base delle pattuizioni negoziali e dell'andamento del mercato, affermando tra l'altro che “l'aumento dei valori di spesa medi 2021 e 2022, che ritiene Parte_1 di aver subito, è in linea con l'andamento del mercato elettrico”;
15. – ritenuto, infine, circa l'asserita violazione dell'art. 3 d.l. 115/2022, di dover richiamare quanto già argomentato nell'ordinanza ex art. 648 cpc (cfr. punto 7), nonché nei punti che precedono e di evidenziare che la missiva riportata al punto 9 fa riferimento ad una mera
6 ridenominazione del corrispettivo e non ad una sua rideterminazione, sicchè non si è in presenza di un esercizio dello ius variandi;
16. - ritenuto, in conclusione, che si è attenuta ai dettami CP_1 contrattuali ed ha dimostrato il suo credito, sicchè il decreto ingiuntivo va confermato;
17. - ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in attuazione del dm 147/2022, avuto riguardo allo scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00 -valori medi-, decurtata del 50% la fase di trattazione, consistita nel solo deposito di memorie, nonché la fase decisionale, consistita in una breve discussione.
PQM
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Gabriel, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide: a) rigetta l'opposizione proposta da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 25/2024, che, per l'effetto, conferma integralmente e dichiara esecutivo ex art. 653 cpc;
b) condanna al pagamento in favore di Parte_1 he liquida in € 9.142,00 per Controparte_1 compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Genova, 27.11.2025 La Giudice dott.ssa Raffaella Gabriel
7
TRIBUNALE DI GENOVA VI Sezione Civile VERBALE DI UDIENZA di precisazione delle conclusioni e discussione orale sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Addì 27/11/2025 avanti alla G.I. sono presenti: l'avv. Sanginisi in sostituzione dell'avv. Polimeni per parte attrice opponente;
l'avv. Lambruschini in sostituzione dell'avv. Chiti per parte convenuta opposta;
la Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a procedere alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; l'avv. Sanginisi precisa le conclusioni come in atto di citazione in opposizione;
l'avv. Lambruschini precisa le conclusioni come in memoria ex art. 171 ter n. 1 cpc;
le parti procedono alla discussione orale della causa;
La Giudice, dato atto e sentite le parti, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura ad aula vuota del dispositivo e della concisa esposizione di fatto e di diritto della decisione.
La Giudice dott.ssa Raffaella Gabriel
1 Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Genova VI Sezione Civile In persona della Giudice Unica dott.ssa Raffaella Gabriel ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 1738/2024 promossa da:
Parte_1
-parte attrice opponente- contro
Controparte_1
Avv. CHITI ETTORE Avv. CHITI MATILDE
-parte convenuta opposta- CONCLUSIONI come da verbale dell'udienza odierna. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. – Premesso che con il decreto ingiuntivo n. 25/2024 dell'8.1.2024 il Tribunale di Genova ingiungeva a (brevitas, Parte_1 [...]
) il pagamento, in favore di (brevi Pt_1 Controparte_1
) di € 62.319,03, oltre le spese di procedura ed interessi, a titolo di CP_1 tivo per la somministrazione di energia elettrica di cui alle fatture enumerate nel ricorso monitorio presso il POD IT001E79096768; 2. - rilevato che proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo, chiedendo la dichiarazione di insussistenza del credito del ricorrente, la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo perché infondato/ingiusto/illegittimo e, per l'effetto, la revoca dello stesso o, in subordine, la riduzione della pretesa avversa circa le somme non dovute fino ad equità. A sostegno della propria domanda deduceva: a) di aver contestato a la illegittimità delle fatture prodotte nel rito CP_1 monitorio perché no ndenti “ai reali consumi ed alle originarie tariffe contrattuali” (doc. 4 per la fattura 00122FT00754638, doc. 5 per la fattura 00122FT00914536; doc. 6 per le fatture 00122FT00754638,
2 00122FT00914536 e 00122FT01087972), avendo, tra l'altro, quest'ultima variato unilateralmente le condizioni contrattuali della fornitura;
b) la violazione dell'art. 3 del d.l. 9 agosto 2022 n. 115 -convertito in legge 21 settembre 2022 n. 142 142/2022- sulla sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale, il quale prevede che “
1. Fino al 30 giugno 2023 è sospesa l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte. Il primo periodo non si applica alle clausole contrattuali che consentono all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla scadenza delle stesse, nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte.
2. Fino alla medesima data di cui al comma 1 sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate”; c) che in data 20.7.2021 comunicava a l'aggiornamento CP_1 Parte_1 delle condizioni contrat . 8); d) la scorrettezza della pratica commerciale adottata da;
CP_1
e) che non aveva assolto l'onere probatorio posto a suo carico, CP_1 non a odotto le fatture d'acquisto dal proprio Distributore né indicato i consumi storici del Cliente;
3. - rilevato che si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto CP_1 della domanda dell'opponente e, in via subordinata, l'accertamento del credito di verso per € 62.319,03 (o somma da CP_1 Pt_1 determinars ndanna tivo pagamento, oltre interessi e spese, oppure l'accertamento dell'arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. e la condanna di al pagamento della medesima somma, oltre interessi Parte_1
e spese. SS
- che le parti avevano stipulato un contratto di fornitura di energia elettrica (doc. 1 monitorio);
- che resasi inadempiente, aveva maturato un debito di € Parte_1
62.319 monitorio);
- di aver avviato il procedimento di mediazione con esito negativo (doc. C);
- di aver dato prova del proprio credito mediante la produzione in atti dei dati comunicati dal Distributore (doc. f);
- di non aver violato alcuna disposizione normativa, avendo già le parti concordato la previsione di un prezzo variabile, nonché avendo CP_1 comunicato a -e antecedentemente all'entrata in vigore del Parte_1
Decreto cd. Ai sserita variazione delle condizioni contrattuali;
3 4. - rilevato che con memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., parte opponente si richiamava agli atti difensivi, puntualizzando che “oggetto di contestazione non è né l'esistenza del rapporto contrattuale tra la società opponente e la
, né la fornitura di energia, bensì i costi abnormi ed esorbitanti che sono CP_1 in aperta violazione di ogni norma di buona fede, correttezza e lealtà, oltre che di quelle di settore”. Parte convenuta opposta si richiamava agli atti difensivi svolti;
5. - rilevato che parte opponente non produceva la memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. Parte opposta ribadiva di non aver adoperato unilateralmente alcuna modifica contrattuale, allegando la perizia tecnica mediante la quale si indicava le modalità di applicazione del prezzo concordato (doc. h). Instava per l'ammissione di CTU;
6. - rilevato che parte opponente non produceva la memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. Parte opposta si richiamava agli atti difensivi svolti;
7. - rilevato che all'udienza del 2.10.2024, la Giudice riteneva:
- "la fondatezza dell'istanza ex art. 648 cpc” promossa da , avendo CP_1 quest'ultima “sufficientemente provato il proprio credito e non ap pposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione”. Giungeva a tale valutazione alla luce delle seguenti considerazioni:
- “il contratto stipulato dalle parti (doc. 1 monitorio) prevede la pattuizione di un corrispettivo variabile di cui determina i parametri”;
- “la clausola 18 delle condizioni generali di contratto (doc. 7 monitorio) contempla la facoltà per il fornitore di esercitare lo ius variandi”;
- “l'asserita missiva di esercizio dello ius variandi di cui al doc. 8 di parte opponente, in via assorbente di ogni altro rilievo, è anteriore all'entrata in vigore del decreto legge 115/2022, sospensivo della possibilità di esercitare lo ius variandi”;
- “il calcolo presentato da parte convenuta opposta con il deposito della perizia allegata alla memoria ex art. 171 ter n.2 cpc - la quale rappresenta l'aderenza del corrispettivo applicato a quello contrattuale - non è stata contestata da controparte, la quale non ha depositato la memoria ex art. 171 ter n.3 cpc”;
- “per tale ultima ragione la superfluità della CTU” e rinviava la causa per le precisazioni delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.; 8. - rilevato che all'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e procedevano alla discussione orale della causa.
***** 9. – rilevato che:
- le parti concludevano in data 18.4.2021 un contratto di somministrazione di energia elettrica per il POD IT001E79096768 (doc. 1, 2 e 7 monitorio);
- in data 20.7.2021 comunicava a la CP_1 Parte_1
4 - in data 10.8.2022 entrava in vigore il d.l. 115/2022 sull'emanazione di ulteriori misure urgenti in materia di crediti d'imposta, politiche sociali, IVA e accise (c.d. decreto “Aiuti-bis”); 10. – ritenuto che, sulla base delle pattuizioni negoziali e della normativa regolamentare, sussiste un rapporto trilatere in cui è CP_1 una società che svolge attività di somministrazione di energia elettrica, senza però disporre di impianti per il trasporto, la distribuzione e la misurazione dell'energia; per queste attività si avvale degli impianti di una società terza, che interviene nel rapporto tra il fornitore ( ) ed il CP_1 destinatario della fornitura attraverso un particolare schema negoziale. Il cliente conferisce a titolo gratuito al Fornitore mandato senza rappresentanza, esclusivo ed irrevocabile ai sensi dell'art. 1705 c.c. per la stipula e la gestione del contratto di trasporto con il Distributore e del contratto di dispacciamento con Terna. Vi è quindi un contratto di vendita tra il cliente e la società ed un contratto di trasporto stipulato dal CP_1 venditore su mandato e per conto del cliente finale. Con il contratto di fornitura, si impegna a fornire energia elettrica, dietro pagamento, CP_1
5 da parte del cliente, di un corrispettivo da determinarsi sulla base delle misurazioni effettuate da E-Distribuzione. Le misurazioni da questa effettuate costituiscono il parametro vincolante per la determinazione dei compensi dovuti a dal cliente, il quale non è legittimato a CP_1 contestare le misurazioni, né l'applicazione dei criteri di conguaglio che
[...]
, in caso di errore o malfunzionamento, applica. Questo CP_2 schema operativo è conforme ai regolamenti che disciplinano l'erogazione di energia ed in particolare al Testo Unico Ricognitivo della Produzione Elettrica, il cui art. 4 identifica proprio nel gestore della rete pubblica (in questo caso E-Distribuzione SpA) il soggetto responsabile delle misurazioni con riferimento ai punti di prelievo dei clienti finali. In un tale sistema, il cliente non è comunque privo di tutela diretta nei confronti del soggetto deputato alle misurazioni: laddove si opponga al decreto ingiuntivo emesso su richiesta del fornitore, egli può chiedere di chiamare in causa il terzo, ossia il Distributore, usando lo strumento apprestato dall'articolo 1705 comma secondo codice civile, che consente al mandante di surrogarsi al mandatario per esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato;
11. – ritenuto che, nella fattispecie, l'opponente non ha chiesto di chiamare in causa il Distributore al fine di contestare le rilevazioni;
12. – ritenuto che ha fatturato i consumi come comunicati CP_1 dal Distributore. Essa ha prodotto il contratto (doc. 1), le fatture (doc. 3 monitorio), le certificazioni dei consumi comunicate dal Distributore (doc. f opposta), non contestate da parte opponente;
13. – ritenuto che il regolamento negoziale contemplava un corrispettivo variabile (cfr. doc. 1 monitorio, nonché perizia di parte
, su cui vedi il punto che segue); CP_1
14. – ritenuto che la perizia tecnica di (doc. h seconda CP_1 memoria integrativa), non contestata dall'opponente (la società non ha infatti depositato la terza memoria integrativa), ha ricostruito il meccanismo di calcolo del corrispettivo variabile come congegnato in contratto, ha constatato la correttezza della fatturazione dei consumi sulla base delle pattuizioni negoziali e dell'andamento del mercato, affermando tra l'altro che “l'aumento dei valori di spesa medi 2021 e 2022, che ritiene Parte_1 di aver subito, è in linea con l'andamento del mercato elettrico”;
15. – ritenuto, infine, circa l'asserita violazione dell'art. 3 d.l. 115/2022, di dover richiamare quanto già argomentato nell'ordinanza ex art. 648 cpc (cfr. punto 7), nonché nei punti che precedono e di evidenziare che la missiva riportata al punto 9 fa riferimento ad una mera
6 ridenominazione del corrispettivo e non ad una sua rideterminazione, sicchè non si è in presenza di un esercizio dello ius variandi;
16. - ritenuto, in conclusione, che si è attenuta ai dettami CP_1 contrattuali ed ha dimostrato il suo credito, sicchè il decreto ingiuntivo va confermato;
17. - ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in attuazione del dm 147/2022, avuto riguardo allo scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00 -valori medi-, decurtata del 50% la fase di trattazione, consistita nel solo deposito di memorie, nonché la fase decisionale, consistita in una breve discussione.
PQM
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Gabriel, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide: a) rigetta l'opposizione proposta da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 25/2024, che, per l'effetto, conferma integralmente e dichiara esecutivo ex art. 653 cpc;
b) condanna al pagamento in favore di Parte_1 he liquida in € 9.142,00 per Controparte_1 compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Genova, 27.11.2025 La Giudice dott.ssa Raffaella Gabriel
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