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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/12/2025, n. 2097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2097 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12998/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
UD GH Presidente relatrice
CE RI CE
EA RC CE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 12998/2025, avente come oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale consensuale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia, presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. CEREDA MARIAPAOLA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Bagnolo Mella Parte_2 C.F._2
(BS), presso lo studio dell'Avv. CAZZOLETTI FRANCESCA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del 27.11.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“1) affidamento condiviso di e ad entrambi i genitori, con collocamento e residenza Per_1 Per_2
degli stessi presso la madre;
2) regolamentazione del diritto di visita padre-figli minori come segue: a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio dalle ore 15,30, prelevandoli rispettivamente, da scuola e, dall'asilo Per_1
alla domenica, impegnandosi il padre a riaccompagnare i ragazzi presso l'abitazione Per_2
materna entro le ore 21,15 e almeno 1 pomeriggio infrasettimanale, con prelievo degli stessi, da scuola, alle ore 16.15, sino alle ore 21,15 (ore 22,30 in estate), quando verranno riaccompagnati presso l'abitazione materna;
nella settimana successiva, quando i figli trascorreranno i week end con la madre, almeno due pomeriggi a settimana dalle ore 16,15, prelevandoli da scuola, sino alle ore
21,15 (22,30 in estate), quando verranno riaccompagnati presso l'abitazione materna, il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici, le condizioni di salute e le attività degli stessi.
Le parti hanno ad oggi individuato nelle giornate di martedì e mercoledì i pomeriggi infrasettimanali di permanenza dei ragazzi con il padre. E' pacifico, peraltro, che, laddove per impegni lavorativi dei genitori (trasferte per il padre, turni per la madre), non potesse essere rispettato il calendario redatto,
i pomeriggi andranno o cambiati o recuperati nella stessa o in altra settimana. Ciò vale anche per i week end di competenza che, per impedimenti delle parti e/o dei ragazzi, potranno essere recuperati o nella settimana successiva o in altra. Per quanto riguarda la gestione delle festività natalizie e pasquali, il padre potrà trascorrere con i figli metà delle vacanze di Natale (circa giorni 7 anche non consecutivi), ricomprendendo ad anni alterni il giorno di Natale o il giorno di Capodanno, nonché tre giorni, anche non consecutivi, durante quelle pasquali, ricomprendendo ad anni alterni il giorno di
Pasqua o il lunedì successivo. L'anno prossimo, avendo i ragazzi trascorso con il papà il giorno di
Pasqua, trascorreranno con lo stesso il lunedì dell'Angelo, mentre quest'anno, a dicembre, trascorreranno con il papà il giorno di Natale ed il 31 dicembre staranno con la mamma. Per quanto concerne le vacanze estive, il padre trascorrerà con i figli quindici giorni, anche non consecutivi, impegnandosi a comunicare il periodo prescelto entro e non oltre la fine del mese di aprile di ciascun anno.
3) sino al rilascio dell'immobile di Mairano ad opera della sig.ra in attesa che la stessa si Pt_2 trasferisca presso l'immobile LE sito in Mairano, via Mazzini n.2, il sig. continuerà a Pt_1 versare il relativo canone pari ad € 430,00 mensili;
al rilascio, il deposito cauzionale verrà restituito alla sig.ra Pt_2 4) successivamente al rilascio dell'immobile di cui al precedente paragrafo 3), obbligo del sig.
di corrispondere alla sig.ra , a titolo di concorso nel mantenimento dei Parte_1 Parte_2 figli e la somma mensile di € 500,00, da versarsi mediante bonifico bancario secondo Per_1 Per_2
le seguenti coordinate [...] entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
laddove peraltro venisse riconosciuta dalla
Competente Commissione l'invalidità civile di per piede torto congenito sinistro, il Per_2
contributo dovuto dal padre per i figli verrà ridotto ad € 450,00 a far data dallo stesso mese dell'accredito dei relativi benefici economici erogati dall'INPS;
5) l'assegno unico verrà percepito dalla sig.ra che ne verserà il 50%, in misura, comunque, non Pt_2 superiore - laddove ne venga rideterminato l'importo in aumento -, ad € 250,00, al sig. entro Pt_1
il mese di percezione mediante bonifico bancario secondo le seguenti coordinate
[...];
6) disporsi che i genitori versino, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie sostenute in favore dei figli, così come indicate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia, che di seguito si riporta:
Spese per la salute
a) Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
1. Visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2. Cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3. Trattamenti sanitari erogati o meno dal SSN, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
4. Ticket sanitari;
b) Spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
1. Cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2. Cure termali e fisioterapiche;
3. Farmaci particolari.
Spese scolastiche
a) Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
1. Tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2. Libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3. Gite scolastiche senza pernottamento
4. Trasporto pubblico;
b) Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
1. Tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
2. Corsi di specializzazione;
3. Corsi di recupero e lezioni private;
4. Alloggio presso la sede universitaria;
5. Gite scolastiche con pernottamento.
c) Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre scuola, e dopo scuola.
Spese per la custodia di prole minorenne
Spese che non richiedono il preventivo accordo:
1. Spese custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
2. Centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Spese per il divertimento
Spese che richiedono il preventivo accordo:
1. Attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2. Corsi di lingua straniera;
Viaggi e vacanze.
8) spese legali interamente compensate tra le parti”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno instaurato una stabile convivenza more uxorio dal 2015, dalla quale sono nati i figli in data 29.12.2015 e in data 4.1.2019, e, dopo la crisi dell'unione sentimentale, si Per_1 Per_2 sono rivolte all'intestato Tribunale perché sia dettata una prima regolamentazione congiunta dei rapporti genitori- figli.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno confermato le conclusioni congiunte trascritte in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio in vista della decisione.
***
Le condizioni concordate fra le parti in ordine alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici fra i genitori e i figli appaiono conformi all'interesse dei minori, che si è omesso di sentire in considerazione della tenera età di e pertanto, il Tribunale dispone in conformità Per_1 Per_2
ad esse.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dispone quanto all'affidamento dei figli minori ed ai rapporti economici in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, trascritte in epigrafe;
2) Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 27.11.2025.
La Presidente estensora
UD GH
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
UD GH Presidente relatrice
CE RI CE
EA RC CE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 12998/2025, avente come oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale consensuale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia, presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. CEREDA MARIAPAOLA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Bagnolo Mella Parte_2 C.F._2
(BS), presso lo studio dell'Avv. CAZZOLETTI FRANCESCA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del 27.11.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“1) affidamento condiviso di e ad entrambi i genitori, con collocamento e residenza Per_1 Per_2
degli stessi presso la madre;
2) regolamentazione del diritto di visita padre-figli minori come segue: a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio dalle ore 15,30, prelevandoli rispettivamente, da scuola e, dall'asilo Per_1
alla domenica, impegnandosi il padre a riaccompagnare i ragazzi presso l'abitazione Per_2
materna entro le ore 21,15 e almeno 1 pomeriggio infrasettimanale, con prelievo degli stessi, da scuola, alle ore 16.15, sino alle ore 21,15 (ore 22,30 in estate), quando verranno riaccompagnati presso l'abitazione materna;
nella settimana successiva, quando i figli trascorreranno i week end con la madre, almeno due pomeriggi a settimana dalle ore 16,15, prelevandoli da scuola, sino alle ore
21,15 (22,30 in estate), quando verranno riaccompagnati presso l'abitazione materna, il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici, le condizioni di salute e le attività degli stessi.
Le parti hanno ad oggi individuato nelle giornate di martedì e mercoledì i pomeriggi infrasettimanali di permanenza dei ragazzi con il padre. E' pacifico, peraltro, che, laddove per impegni lavorativi dei genitori (trasferte per il padre, turni per la madre), non potesse essere rispettato il calendario redatto,
i pomeriggi andranno o cambiati o recuperati nella stessa o in altra settimana. Ciò vale anche per i week end di competenza che, per impedimenti delle parti e/o dei ragazzi, potranno essere recuperati o nella settimana successiva o in altra. Per quanto riguarda la gestione delle festività natalizie e pasquali, il padre potrà trascorrere con i figli metà delle vacanze di Natale (circa giorni 7 anche non consecutivi), ricomprendendo ad anni alterni il giorno di Natale o il giorno di Capodanno, nonché tre giorni, anche non consecutivi, durante quelle pasquali, ricomprendendo ad anni alterni il giorno di
Pasqua o il lunedì successivo. L'anno prossimo, avendo i ragazzi trascorso con il papà il giorno di
Pasqua, trascorreranno con lo stesso il lunedì dell'Angelo, mentre quest'anno, a dicembre, trascorreranno con il papà il giorno di Natale ed il 31 dicembre staranno con la mamma. Per quanto concerne le vacanze estive, il padre trascorrerà con i figli quindici giorni, anche non consecutivi, impegnandosi a comunicare il periodo prescelto entro e non oltre la fine del mese di aprile di ciascun anno.
3) sino al rilascio dell'immobile di Mairano ad opera della sig.ra in attesa che la stessa si Pt_2 trasferisca presso l'immobile LE sito in Mairano, via Mazzini n.2, il sig. continuerà a Pt_1 versare il relativo canone pari ad € 430,00 mensili;
al rilascio, il deposito cauzionale verrà restituito alla sig.ra Pt_2 4) successivamente al rilascio dell'immobile di cui al precedente paragrafo 3), obbligo del sig.
di corrispondere alla sig.ra , a titolo di concorso nel mantenimento dei Parte_1 Parte_2 figli e la somma mensile di € 500,00, da versarsi mediante bonifico bancario secondo Per_1 Per_2
le seguenti coordinate [...] entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
laddove peraltro venisse riconosciuta dalla
Competente Commissione l'invalidità civile di per piede torto congenito sinistro, il Per_2
contributo dovuto dal padre per i figli verrà ridotto ad € 450,00 a far data dallo stesso mese dell'accredito dei relativi benefici economici erogati dall'INPS;
5) l'assegno unico verrà percepito dalla sig.ra che ne verserà il 50%, in misura, comunque, non Pt_2 superiore - laddove ne venga rideterminato l'importo in aumento -, ad € 250,00, al sig. entro Pt_1
il mese di percezione mediante bonifico bancario secondo le seguenti coordinate
[...];
6) disporsi che i genitori versino, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie sostenute in favore dei figli, così come indicate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia, che di seguito si riporta:
Spese per la salute
a) Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
1. Visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2. Cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3. Trattamenti sanitari erogati o meno dal SSN, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
4. Ticket sanitari;
b) Spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
1. Cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2. Cure termali e fisioterapiche;
3. Farmaci particolari.
Spese scolastiche
a) Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
1. Tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2. Libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3. Gite scolastiche senza pernottamento
4. Trasporto pubblico;
b) Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
1. Tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
2. Corsi di specializzazione;
3. Corsi di recupero e lezioni private;
4. Alloggio presso la sede universitaria;
5. Gite scolastiche con pernottamento.
c) Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre scuola, e dopo scuola.
Spese per la custodia di prole minorenne
Spese che non richiedono il preventivo accordo:
1. Spese custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
2. Centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Spese per il divertimento
Spese che richiedono il preventivo accordo:
1. Attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2. Corsi di lingua straniera;
Viaggi e vacanze.
8) spese legali interamente compensate tra le parti”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno instaurato una stabile convivenza more uxorio dal 2015, dalla quale sono nati i figli in data 29.12.2015 e in data 4.1.2019, e, dopo la crisi dell'unione sentimentale, si Per_1 Per_2 sono rivolte all'intestato Tribunale perché sia dettata una prima regolamentazione congiunta dei rapporti genitori- figli.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno confermato le conclusioni congiunte trascritte in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio in vista della decisione.
***
Le condizioni concordate fra le parti in ordine alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici fra i genitori e i figli appaiono conformi all'interesse dei minori, che si è omesso di sentire in considerazione della tenera età di e pertanto, il Tribunale dispone in conformità Per_1 Per_2
ad esse.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dispone quanto all'affidamento dei figli minori ed ai rapporti economici in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, trascritte in epigrafe;
2) Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 27.11.2025.
La Presidente estensora
UD GH
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209