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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 93/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LE LUCIANO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 697/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Benevento - Via Dei Longobardi Snc 82100 Benevento BN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720259001047816000 IVA-ALTRO
contro
Ag.entrate - Riscossione - Benevento - Via Dei Longobardi Snc 82100 Benevento BN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720140004501254000 IVA-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 80/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il rappresentante del ricorrente si riporta agli atti depositati ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: La rappresentante dell'ufficio si riporta agli atti depositati ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con intimazione di pagamento n. 01720259001047816000, notificata in data 23.7.2025, l'Agenzia delle
Entrate Riscossione comunicava alla Soc. Ricorrente_1., la esistenza di debiti iscritti a ruolo per l'importo di € 4.765,62, scaturiti dalla cartella di pagamento n.
01720140004501254000, notificata in data 3.11.2014.
Propone ricorso la società, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 contestando l'atto ricevuto in quanto nullo, annullabile, illegittimo ed inammissibile nonché infondato in fatto ed in diritto.
A motivi della impugnazione ha eccepito:
- la omessa notifica della cartella di pagamento, con inesistenza del titolo legittimante le attività esecutive;
- la inesistenza della notifica della stessa intimazione di pagamento effettuata direttamente a mezzo posta dal Concessionario e non dalle persone all'uopo deputate indicate nell'art.26 del DPR 602/73;
- la intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione, trattandosi di tributi riferiti all'annualità 2010, stante la mancata notifica della cartella di pagamento, risultando ampiamente superato il termine decennale previsto dalla legge, alla luce della notifica della intimazione solo nel 2025, senza la esistenza di atti interuttivi.
Contesta anche il superamento del termine decennale, anche volendo considerare la notifica della cartella avvenuta nel 2014;
- la carenza di motivazione della intimazione per omessa indicazione del calcolo degli oneri di riscossione e degli interessi, con violazione dell'art.7 della Legge n.212/2000 e della Legge 241/90.
In data 24.9.2025 si costituisce nel giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, prendendo posizione su quanto dedotto ed eccepito dalla ricorrente società.
In via preliminare, afferma la inammissibilità del ricorso per violazione del contraddittorio alla luce di quanto statuito dal D.Lgs n. 220/2023, che prevede la ipotesi di litisconsorzio necessario con l'ente impositore nel caso in cui siano sollevate questioni ad esso riferibili.
In merito alla notifica a mezzo posta diretta della cartella di pagamento da parte della Concessionaria ne afferma la validità e legittimità, per come espressamente statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 14649/2024.
Evidenzia l'avvenuta regolare notifica della cartella di pagamento, come da copia dell'avviso di ricevimento dal quale risulta la consegna in data 3.11.2014, atto divenuto definitivo per mancata impugnazione. In ordine alla prescrizione la Concessionaria ne rileva la infondatezza stante la esistenza di numerose domande di definizione agevolata presentate nei vari anni, come da documentazione depositata, atti che vanno considerati come valide interruzioni della prescrizione, nelle quali è contenuta, tra le altre, anche la cartella di pagamento posta a base della intimazione.
Ritiene del tutto infondata la eccezione relativa alla omessa indicazione del calcolo degli interessi, già previsti nella cartella di pagamento e divenuti definitivi per mancata impugnazione.
Rileva la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla iscrizione a ruolo, attività di esclusiva competenza dell'ente impositore.
Conclude per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese e competenze del giudizio.
All'udienza di discussione pubblica del 28 gennaio 2026 i rappresentanti delle parti si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi ed alle conclusioni negli stessi racchiuse.
La Corte, in funzione monocratica, ha emesso la seguente pronuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Con intimazione di pagamento l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha comunicato alla Soc.
Ricorrente_1 la esistenza del debito tributario portato dalla cartella di pagamento n.01720140004501254000, asseritamente notificata in data 3.11.2014.
Con il primo motivo di ricorso la società contesta la omessa notifica della predetta cartella di pagamento, circostanza confutata dall'Agenzia delle Entrate che in sede di costituzione in giudizio ha documentato l'avvenuta consegna della cartella di pagamento nelle mani della titolare Sig.ra Nominativo_2 in data
3.11.2014, come da produzione in atti.
Viene in rilievo che stante l'avvenuta notifica e la mancata impugnazione il credito portato dalla predetta cartella deve ritenersi cristallizzato e non più contestabile.
Con il secondo motivo la ricorrente sostiene la inesistenza della notifica della intimazione effettuata direttamente dalla Concessionaria a mezzo posta.
Anche tale doglianza risulta infondata, avendo la giurisprudenza di legittimità, con principio ormai consolidato, affermato l'ammissibilità della notifica della cartella di pagamento da parte del Concessionario direttamente a mezzo posta ( Cass. Ord. n. 23473/2024), per cui a maggior ragione si ritiene ammissibile la notifica della intimazione direttamente dal Concessionario a mezzo posta.
Con il terzo motivo di impugnazione viene eccepita la prescrizione del diritto alla riscossione per superamento del termine decennale previsto dalla normativa. Anche tale contestazione non risulta fondata, sia per l'avvenuta regolare notifica della cartella di pagamento in data 3.11.2014, come dimostrato in atti, sia per la esistenza di numerose richieste di definizione agevalata, contenenti anche la cartella oggetto del presente giudizio.
Non vi è dubbio che il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art.2944 ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, si configura senz'altro nella domanda di definizione agevolata e rateizzazione del debito proposta da debitore ( Cass. Ord. n. 32030/2024), per cui il riconoscimento del debito comporta in ogni caso la interruzione del decorso del termine.
Va ritenuta infondata la contestazione relativa alla omessa indicazione del calcolo degli oneri di riscossione e degli interessi, i quali sono contenuti nella cartella di pagamento, la cui pretesa impositiva si è già cristallizzata.
Va disattesa la richiesta di inammissibilità del ricorso per mancata evocazione dell'ente impositore, sia perchè la normativa non prevede tale conseguenza, ma caso mai la integrazione del contraddittorio, sia perchè alcuna specifica contestazione rivolta all'ente impositore risulta coltivata nel ricorso.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra il ricorso, per come proposto, va rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e competenze del giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione, che vengono liquidate come in dispotivo.
P.Q.M.
La Corte, in funzione monocratica, rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese e competenze del giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, che vengono liquidate in € 1.065,00, oltre accessori di legge se dovuti. Il Giudice monocratico
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LE LUCIANO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 697/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Benevento - Via Dei Longobardi Snc 82100 Benevento BN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720259001047816000 IVA-ALTRO
contro
Ag.entrate - Riscossione - Benevento - Via Dei Longobardi Snc 82100 Benevento BN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720140004501254000 IVA-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 80/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il rappresentante del ricorrente si riporta agli atti depositati ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: La rappresentante dell'ufficio si riporta agli atti depositati ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con intimazione di pagamento n. 01720259001047816000, notificata in data 23.7.2025, l'Agenzia delle
Entrate Riscossione comunicava alla Soc. Ricorrente_1., la esistenza di debiti iscritti a ruolo per l'importo di € 4.765,62, scaturiti dalla cartella di pagamento n.
01720140004501254000, notificata in data 3.11.2014.
Propone ricorso la società, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 contestando l'atto ricevuto in quanto nullo, annullabile, illegittimo ed inammissibile nonché infondato in fatto ed in diritto.
A motivi della impugnazione ha eccepito:
- la omessa notifica della cartella di pagamento, con inesistenza del titolo legittimante le attività esecutive;
- la inesistenza della notifica della stessa intimazione di pagamento effettuata direttamente a mezzo posta dal Concessionario e non dalle persone all'uopo deputate indicate nell'art.26 del DPR 602/73;
- la intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione, trattandosi di tributi riferiti all'annualità 2010, stante la mancata notifica della cartella di pagamento, risultando ampiamente superato il termine decennale previsto dalla legge, alla luce della notifica della intimazione solo nel 2025, senza la esistenza di atti interuttivi.
Contesta anche il superamento del termine decennale, anche volendo considerare la notifica della cartella avvenuta nel 2014;
- la carenza di motivazione della intimazione per omessa indicazione del calcolo degli oneri di riscossione e degli interessi, con violazione dell'art.7 della Legge n.212/2000 e della Legge 241/90.
In data 24.9.2025 si costituisce nel giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, prendendo posizione su quanto dedotto ed eccepito dalla ricorrente società.
In via preliminare, afferma la inammissibilità del ricorso per violazione del contraddittorio alla luce di quanto statuito dal D.Lgs n. 220/2023, che prevede la ipotesi di litisconsorzio necessario con l'ente impositore nel caso in cui siano sollevate questioni ad esso riferibili.
In merito alla notifica a mezzo posta diretta della cartella di pagamento da parte della Concessionaria ne afferma la validità e legittimità, per come espressamente statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 14649/2024.
Evidenzia l'avvenuta regolare notifica della cartella di pagamento, come da copia dell'avviso di ricevimento dal quale risulta la consegna in data 3.11.2014, atto divenuto definitivo per mancata impugnazione. In ordine alla prescrizione la Concessionaria ne rileva la infondatezza stante la esistenza di numerose domande di definizione agevolata presentate nei vari anni, come da documentazione depositata, atti che vanno considerati come valide interruzioni della prescrizione, nelle quali è contenuta, tra le altre, anche la cartella di pagamento posta a base della intimazione.
Ritiene del tutto infondata la eccezione relativa alla omessa indicazione del calcolo degli interessi, già previsti nella cartella di pagamento e divenuti definitivi per mancata impugnazione.
Rileva la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla iscrizione a ruolo, attività di esclusiva competenza dell'ente impositore.
Conclude per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese e competenze del giudizio.
All'udienza di discussione pubblica del 28 gennaio 2026 i rappresentanti delle parti si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi ed alle conclusioni negli stessi racchiuse.
La Corte, in funzione monocratica, ha emesso la seguente pronuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Con intimazione di pagamento l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha comunicato alla Soc.
Ricorrente_1 la esistenza del debito tributario portato dalla cartella di pagamento n.01720140004501254000, asseritamente notificata in data 3.11.2014.
Con il primo motivo di ricorso la società contesta la omessa notifica della predetta cartella di pagamento, circostanza confutata dall'Agenzia delle Entrate che in sede di costituzione in giudizio ha documentato l'avvenuta consegna della cartella di pagamento nelle mani della titolare Sig.ra Nominativo_2 in data
3.11.2014, come da produzione in atti.
Viene in rilievo che stante l'avvenuta notifica e la mancata impugnazione il credito portato dalla predetta cartella deve ritenersi cristallizzato e non più contestabile.
Con il secondo motivo la ricorrente sostiene la inesistenza della notifica della intimazione effettuata direttamente dalla Concessionaria a mezzo posta.
Anche tale doglianza risulta infondata, avendo la giurisprudenza di legittimità, con principio ormai consolidato, affermato l'ammissibilità della notifica della cartella di pagamento da parte del Concessionario direttamente a mezzo posta ( Cass. Ord. n. 23473/2024), per cui a maggior ragione si ritiene ammissibile la notifica della intimazione direttamente dal Concessionario a mezzo posta.
Con il terzo motivo di impugnazione viene eccepita la prescrizione del diritto alla riscossione per superamento del termine decennale previsto dalla normativa. Anche tale contestazione non risulta fondata, sia per l'avvenuta regolare notifica della cartella di pagamento in data 3.11.2014, come dimostrato in atti, sia per la esistenza di numerose richieste di definizione agevalata, contenenti anche la cartella oggetto del presente giudizio.
Non vi è dubbio che il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art.2944 ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, si configura senz'altro nella domanda di definizione agevolata e rateizzazione del debito proposta da debitore ( Cass. Ord. n. 32030/2024), per cui il riconoscimento del debito comporta in ogni caso la interruzione del decorso del termine.
Va ritenuta infondata la contestazione relativa alla omessa indicazione del calcolo degli oneri di riscossione e degli interessi, i quali sono contenuti nella cartella di pagamento, la cui pretesa impositiva si è già cristallizzata.
Va disattesa la richiesta di inammissibilità del ricorso per mancata evocazione dell'ente impositore, sia perchè la normativa non prevede tale conseguenza, ma caso mai la integrazione del contraddittorio, sia perchè alcuna specifica contestazione rivolta all'ente impositore risulta coltivata nel ricorso.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra il ricorso, per come proposto, va rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e competenze del giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione, che vengono liquidate come in dispotivo.
P.Q.M.
La Corte, in funzione monocratica, rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese e competenze del giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, che vengono liquidate in € 1.065,00, oltre accessori di legge se dovuti. Il Giudice monocratico