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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 16/12/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana Tribunale di Rieti Giudice del Lavoro
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano ex art. 429.1 c.p.c. n. 115/2025 r.g., art. 127 ter c.p.c.
Parte_1
Avv. JACOPO BALDI parte ricorrente
CP_1
Avv. ANGELO BELLAROBA parte resistente
Le conclusioni delle parti
I. Parte ricorrente:
“Che il Tribunale Ill.mo, previa convocazione delle parti, contrariis reiectis, voglia con una sentenza munita di formula esecutiva RITENERE E DICHIARARE il diritto del ricorrente all'indennità di accompagnamento Ex Art. 1 L. 18/80 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 14.03.2023 o dalla data che risulterà di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario. In via istruttoria si chiede la nomina di CTU medico – legale”.
II. Parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - in via principale, dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità del ricorso per i motivi indicati in premessa;
- in via subordinata rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Le ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato in data 06/02/2025, ha proposto azione nei confronti Parte_1 dell' a seguito di giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. concluso CP_1 sfavorevolmente per il ricorrente.
1 L'azione è volta all'accertamento del requisito sanitario necessario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento prevista dall'art. 1 della L. n. 18/1980, con decorrenza dalla domanda amministrativa, e alla condanna dell' al pagamento dei ratei maturati. CP_1
1.1. Il ricorrente ha dedotto di essere affetto da plurime patologie, tra cui diabete mellito tipo 2, OSAS in CPAP, BPCO, ipertensione arteriosa, cardiopatia ipertensiva, artrosi diffusa, esiti di fratture costali, obesità moderata, dislipidemia, spondiloartropatia degenerativa del rachide, artrosi periferica, esiti di frattura del radio, ipertrofia prostatica e malattia da reflusso gastro-esofageo. Il medesimo ricorrente ha sostenuto che tali condizioni determinano una compromissione funzionale tale da integrare i requisiti per l'indennità di accompagnamento.
1.2. In aggiunta, parte ricorrente ha rappresentato di aver presentato domanda amministrativa in data 14/03/2023, respinta dall il 06/12/2023 per motivi sanitari. CP_1
Successivamente ha promosso ATP (R.G. 532/2024), nel quale il CTU nominato ha riconosciuto invalidità al 100% ma ha escluso la spettanza dell'indennità di accompagnamento, ritenendo non sussistenti i profili clinico-funzionali richiesti dalla normativa.
1.3. Il ricorrente ha contestato le conclusioni peritali, deducendo l'erroneità della metodologia adottata e l'omessa applicazione delle tabelle ministeriali di cui al D.M. 05/02/1992, nonché la mancata correlazione tra il quadro clinico accertato e i criteri di legge. Il medesimo ricorrente ha quindi chiesto il rinnovo della consulenza medico-legale, al fine di accertare il requisito di cui all'art. art. 1 L. 18/80.
2. Con memoria di costituzione, l' ha chiesto il rigetto del ricorso per improponibilità, CP_1 inammissibilità e infondatezza delle domande.
2.1. In particolare, parte resistente ha eccepito l'improponibilità del ricorso per omessa o tardiva manifestazione del dissenso alle conclusioni dell'ATP entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica del decreto, ai sensi dell'art. 445-bis, comma 3, c.p.c.
2.2. Inoltre, parte resistente ha dedotto l'inammissibilità per carenza di specificità delle contestazioni, sostenendo che il ricorrente si è limitato a un generico dissenso diagnostico, senza indicare errori tecnici o metodologici dell'elaborato peritale, né articolare argomentazioni contrapposte.
La resistente, nell'ambito della propria argomentazione, ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 9876/2019, 9755/2019, 27010/2018, 6010/2014, 8533/2015; Corte Cost. n. 243/2014) per affermare che il procedimento ex art. 445-bis c.p.c. ha ad oggetto esclusivamente il requisito sanitario e non consente pronunce sul diritto alla prestazione né condanne al pagamento dei ratei.
2.3. In aggiunta, parte ricorrente ha richiesto che l'eventuale CTU sia svolta secondo i criteri del D.M. 05/02/1992, con misurazione percentuale delle menomazioni e analisi funzionale rigorosa, opponendosi a produzioni documentali tardive e richiedendo lo stralcio di quelle non tempestive.
3. In tal modo sintetizzate le argomentazioni proposte dalle parti occorre procedere alla loro analisi.
3.1. Deve rilevarsi che l'unico motivo elaborato dal ricorrente risiede nella censura all'elaborato di c.t.u. depositato nella fase a.t.p. Come detto, infatti, il ricorrente ha contestato il mancato riferimento alle tabelle ministeriali e alle linee guida dell' che inficerebbero la individuazione della percentuale di invalidità dal c.t.u. nella fase di CP_1 istruzione preventiva.
2 3.2. A tal proposito, non è rilevabile alcun interesse in capo al ricorrente nel dolersi della metodologia usata per la individuazione della percentuale di invalidità, quando la percentuale di invalidità attribuita dal c.t.u. al ricorrente, nel caso di specie, è stata pari al 100%.
3.3. D'altro canto, la censura elaborata dal ricorrente non risulta correlata alla domanda formulata dallo stesso ricorrente. Infatti, la richiamata contestazione alla c.t.u. evidentemente non attiene al mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 18/1980, la quale opera sulla base di criteri valutativi differenti rispetto alla individuazione della percentuale d'invalidità. Perciò, in relazione al ragionamento del c.t.u. in punto di mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, il ricorso in opposizione non spende alcuna argomentazione, purtuttavia richiedendo l'attribuzione del beneficio.
3.4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
4. Le spese sono da considerarsi irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
p.q.m.
rigetta il ricorso. Dichiara l'irripetibilità delle spese del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., con pagamento delle spese del consulente in a.t.p. a carico di parte resistente.
13 dicembre 2025 Giudice del lavoro Paolo Mariotti
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Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano ex art. 429.1 c.p.c. n. 115/2025 r.g., art. 127 ter c.p.c.
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Avv. JACOPO BALDI parte ricorrente
CP_1
Avv. ANGELO BELLAROBA parte resistente
Le conclusioni delle parti
I. Parte ricorrente:
“Che il Tribunale Ill.mo, previa convocazione delle parti, contrariis reiectis, voglia con una sentenza munita di formula esecutiva RITENERE E DICHIARARE il diritto del ricorrente all'indennità di accompagnamento Ex Art. 1 L. 18/80 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 14.03.2023 o dalla data che risulterà di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario. In via istruttoria si chiede la nomina di CTU medico – legale”.
II. Parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - in via principale, dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità del ricorso per i motivi indicati in premessa;
- in via subordinata rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Le ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato in data 06/02/2025, ha proposto azione nei confronti Parte_1 dell' a seguito di giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. concluso CP_1 sfavorevolmente per il ricorrente.
1 L'azione è volta all'accertamento del requisito sanitario necessario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento prevista dall'art. 1 della L. n. 18/1980, con decorrenza dalla domanda amministrativa, e alla condanna dell' al pagamento dei ratei maturati. CP_1
1.1. Il ricorrente ha dedotto di essere affetto da plurime patologie, tra cui diabete mellito tipo 2, OSAS in CPAP, BPCO, ipertensione arteriosa, cardiopatia ipertensiva, artrosi diffusa, esiti di fratture costali, obesità moderata, dislipidemia, spondiloartropatia degenerativa del rachide, artrosi periferica, esiti di frattura del radio, ipertrofia prostatica e malattia da reflusso gastro-esofageo. Il medesimo ricorrente ha sostenuto che tali condizioni determinano una compromissione funzionale tale da integrare i requisiti per l'indennità di accompagnamento.
1.2. In aggiunta, parte ricorrente ha rappresentato di aver presentato domanda amministrativa in data 14/03/2023, respinta dall il 06/12/2023 per motivi sanitari. CP_1
Successivamente ha promosso ATP (R.G. 532/2024), nel quale il CTU nominato ha riconosciuto invalidità al 100% ma ha escluso la spettanza dell'indennità di accompagnamento, ritenendo non sussistenti i profili clinico-funzionali richiesti dalla normativa.
1.3. Il ricorrente ha contestato le conclusioni peritali, deducendo l'erroneità della metodologia adottata e l'omessa applicazione delle tabelle ministeriali di cui al D.M. 05/02/1992, nonché la mancata correlazione tra il quadro clinico accertato e i criteri di legge. Il medesimo ricorrente ha quindi chiesto il rinnovo della consulenza medico-legale, al fine di accertare il requisito di cui all'art. art. 1 L. 18/80.
2. Con memoria di costituzione, l' ha chiesto il rigetto del ricorso per improponibilità, CP_1 inammissibilità e infondatezza delle domande.
2.1. In particolare, parte resistente ha eccepito l'improponibilità del ricorso per omessa o tardiva manifestazione del dissenso alle conclusioni dell'ATP entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica del decreto, ai sensi dell'art. 445-bis, comma 3, c.p.c.
2.2. Inoltre, parte resistente ha dedotto l'inammissibilità per carenza di specificità delle contestazioni, sostenendo che il ricorrente si è limitato a un generico dissenso diagnostico, senza indicare errori tecnici o metodologici dell'elaborato peritale, né articolare argomentazioni contrapposte.
La resistente, nell'ambito della propria argomentazione, ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 9876/2019, 9755/2019, 27010/2018, 6010/2014, 8533/2015; Corte Cost. n. 243/2014) per affermare che il procedimento ex art. 445-bis c.p.c. ha ad oggetto esclusivamente il requisito sanitario e non consente pronunce sul diritto alla prestazione né condanne al pagamento dei ratei.
2.3. In aggiunta, parte ricorrente ha richiesto che l'eventuale CTU sia svolta secondo i criteri del D.M. 05/02/1992, con misurazione percentuale delle menomazioni e analisi funzionale rigorosa, opponendosi a produzioni documentali tardive e richiedendo lo stralcio di quelle non tempestive.
3. In tal modo sintetizzate le argomentazioni proposte dalle parti occorre procedere alla loro analisi.
3.1. Deve rilevarsi che l'unico motivo elaborato dal ricorrente risiede nella censura all'elaborato di c.t.u. depositato nella fase a.t.p. Come detto, infatti, il ricorrente ha contestato il mancato riferimento alle tabelle ministeriali e alle linee guida dell' che inficerebbero la individuazione della percentuale di invalidità dal c.t.u. nella fase di CP_1 istruzione preventiva.
2 3.2. A tal proposito, non è rilevabile alcun interesse in capo al ricorrente nel dolersi della metodologia usata per la individuazione della percentuale di invalidità, quando la percentuale di invalidità attribuita dal c.t.u. al ricorrente, nel caso di specie, è stata pari al 100%.
3.3. D'altro canto, la censura elaborata dal ricorrente non risulta correlata alla domanda formulata dallo stesso ricorrente. Infatti, la richiamata contestazione alla c.t.u. evidentemente non attiene al mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 18/1980, la quale opera sulla base di criteri valutativi differenti rispetto alla individuazione della percentuale d'invalidità. Perciò, in relazione al ragionamento del c.t.u. in punto di mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, il ricorso in opposizione non spende alcuna argomentazione, purtuttavia richiedendo l'attribuzione del beneficio.
3.4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
4. Le spese sono da considerarsi irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
p.q.m.
rigetta il ricorso. Dichiara l'irripetibilità delle spese del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., con pagamento delle spese del consulente in a.t.p. a carico di parte resistente.
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