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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 09/10/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1270/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 9.10.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 1270/2024 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Novara, via F. Cavallotti n. 40, presso lo studio dell'Avv. FRATTINI ELISABETTA, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(c.f. ); Controparte_1 C.F._2
- convenuto contumace
OGGETTO: Obbligo contributivo del datore di lavoro il Difensore delle parti, come sopra costituito, così
CONCLUDEVA
PER LA RICORRENTE : Parte_1
Dichiarare tenuto e condannare a corrispondere alla Controparte_1
la somma lorda di € 34.136,35 a titolo di TFR, oltre interessi legali e Pt_1 rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo. Con il favore delle spese.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.12.2024, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva il ricorrente di aver lavorato alle dipendenze del convenuto, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato (doc. 1 ric.), dal 1.8.2000 fino alle dimissioni per giusta causa, rassegnate il 4.3.2024 (doc. 2 ric.), a fronte di un rapporto che si era, di
1 fatto, concluso nel mese di marzo 2022, ma il datore di lavoro aveva omesso di comunicare al CPI la cessazione. Lamentava di non aver percepito il TFR, né per la parte rimasta in azienda, né per quella devoluta al Fondo pensione Alleata Previdenza, a cui aveva aderito il 4.5.2009 (doc. 3 ric.). A cagione degli omessi versamenti, la sua posizione era stata chiusa (doc. 4 ric.).
Quantificava la propria pretesa come da conclusioni sopra riportate, di cui euro 13.790,26 rimasti in azienda e 20.346,09 che avrebbero dovuto essere versati al Fondo.
non si costituiva e veniva dichiarato contumace. Controparte_1
All'udienza odierna, udite le conclusioni della parte costituita, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso è fondato e va accolto.
La ricorrente agisce per il pagamento del TFR, risultante da certificazione unica, sottoscritta dal datore di lavoro (doc. 5 ric.), alla cui p. 5 risultano euro 289,18+13.501,08 di TFR rimasto in azienda e 20.346,09 di TFR versato al Fondo. Alla medesima va attribuito valore confessorio, ai sensi dell'art. 2735 c.c.
Il ricorrente ha, poi, dimostrato l'esigibilità del TFR, stante la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni (doc. 2 ric.). Alle somme dovute, a norma dell'art. 429 c.p.c., vanno aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, dalla cessazione del rapporto (4.3.2024, non essendo provata la dedotta risoluzione in data anteriore) al saldo effettivo. 2. Non vi sono, poi, dubbi sulla legittimazione della lavoratrice a domandare anche la quota che avrebbe dovuto essere versata al Fondo.
Fermo restando che, secondo i principi generali, sarebbe spettato al convenuto dimostrare il pagamento del dovuto, la ricorrente ha documentalmente dimostrato di aver aderito a un Fondo pensione e di avere dal medesimo ricevuto comunicazione della chiusura della posizione, per totale assenza di versamenti (docc.
3-4 ric.) In punto di diritto, risulta ormai almeno in buona parte superato il precedente indirizzo giurisprudenziale (Corte d'appello di Torino, n. 216/2016, resa in causa r.g. n. 487/2015), che aveva negato la legittimazione del lavoratore ad agire per la condanna del datore di lavoro a versare i contributi a un fondo pensione privato. Sulla base dei principi affermati dalla Corte distrettuale, poi, questo Tribunale (sentenza n. 157 del 2.7.2019 e molte altre successive) aveva riconosciuto al lavoratore la sola facoltà di agire in via surrogatoria, ove il Fondo pensione non si fosse attivato, per conseguire il pagamento in favore di quest'ultimo di contributi non versati dal datore di lavoro.
In tempi più recenti, la S.C., pronunciando in materia fallimentare, ha, per contro, affermato la legittimazione attiva del lavoratore ad agire per il pagamento del TFR
2 destinato a un fondo pensione, “salvo che dall'istruttoria emerga che vi sia stata una cessione del credito in favore del Fondo predetto, cui in quel caso spetta la legittimazione attiva” (Cass., sez. I civ., 7.6.2023, n. 16116, la cui motivazione si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
Nel caso di specie non risulta dagli atti sussistere alcuna cessione del credito, sicché il ricorrente è senz'altro legittimato ad agire per ottenere il pagamento in proprio favore dell'intero TFR dovuto. 3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (euro 34.136,35), della sua natura documentale, della limitata attività processuale svolta e della semplicità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 5.000, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro 259 per contributo unificato.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) accoglie il ricorso e condanna a corrispondere a Controparte_1
la somma di euro 34.136,35, a titolo di TFR, oltre interessi legali Parte_1
e rivalutazione monetaria dal 4.3.2024 al saldo effettivo;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali a Controparte_1 vantaggio di , liquidate in complessivi euro 5.000, oltre a Parte_1 rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e oltre a euro 259 per c.u. Così deciso il 9.10.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 9.10.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 1270/2024 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Novara, via F. Cavallotti n. 40, presso lo studio dell'Avv. FRATTINI ELISABETTA, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(c.f. ); Controparte_1 C.F._2
- convenuto contumace
OGGETTO: Obbligo contributivo del datore di lavoro il Difensore delle parti, come sopra costituito, così
CONCLUDEVA
PER LA RICORRENTE : Parte_1
Dichiarare tenuto e condannare a corrispondere alla Controparte_1
la somma lorda di € 34.136,35 a titolo di TFR, oltre interessi legali e Pt_1 rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo. Con il favore delle spese.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.12.2024, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva il ricorrente di aver lavorato alle dipendenze del convenuto, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato (doc. 1 ric.), dal 1.8.2000 fino alle dimissioni per giusta causa, rassegnate il 4.3.2024 (doc. 2 ric.), a fronte di un rapporto che si era, di
1 fatto, concluso nel mese di marzo 2022, ma il datore di lavoro aveva omesso di comunicare al CPI la cessazione. Lamentava di non aver percepito il TFR, né per la parte rimasta in azienda, né per quella devoluta al Fondo pensione Alleata Previdenza, a cui aveva aderito il 4.5.2009 (doc. 3 ric.). A cagione degli omessi versamenti, la sua posizione era stata chiusa (doc. 4 ric.).
Quantificava la propria pretesa come da conclusioni sopra riportate, di cui euro 13.790,26 rimasti in azienda e 20.346,09 che avrebbero dovuto essere versati al Fondo.
non si costituiva e veniva dichiarato contumace. Controparte_1
All'udienza odierna, udite le conclusioni della parte costituita, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso è fondato e va accolto.
La ricorrente agisce per il pagamento del TFR, risultante da certificazione unica, sottoscritta dal datore di lavoro (doc. 5 ric.), alla cui p. 5 risultano euro 289,18+13.501,08 di TFR rimasto in azienda e 20.346,09 di TFR versato al Fondo. Alla medesima va attribuito valore confessorio, ai sensi dell'art. 2735 c.c.
Il ricorrente ha, poi, dimostrato l'esigibilità del TFR, stante la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni (doc. 2 ric.). Alle somme dovute, a norma dell'art. 429 c.p.c., vanno aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, dalla cessazione del rapporto (4.3.2024, non essendo provata la dedotta risoluzione in data anteriore) al saldo effettivo. 2. Non vi sono, poi, dubbi sulla legittimazione della lavoratrice a domandare anche la quota che avrebbe dovuto essere versata al Fondo.
Fermo restando che, secondo i principi generali, sarebbe spettato al convenuto dimostrare il pagamento del dovuto, la ricorrente ha documentalmente dimostrato di aver aderito a un Fondo pensione e di avere dal medesimo ricevuto comunicazione della chiusura della posizione, per totale assenza di versamenti (docc.
3-4 ric.) In punto di diritto, risulta ormai almeno in buona parte superato il precedente indirizzo giurisprudenziale (Corte d'appello di Torino, n. 216/2016, resa in causa r.g. n. 487/2015), che aveva negato la legittimazione del lavoratore ad agire per la condanna del datore di lavoro a versare i contributi a un fondo pensione privato. Sulla base dei principi affermati dalla Corte distrettuale, poi, questo Tribunale (sentenza n. 157 del 2.7.2019 e molte altre successive) aveva riconosciuto al lavoratore la sola facoltà di agire in via surrogatoria, ove il Fondo pensione non si fosse attivato, per conseguire il pagamento in favore di quest'ultimo di contributi non versati dal datore di lavoro.
In tempi più recenti, la S.C., pronunciando in materia fallimentare, ha, per contro, affermato la legittimazione attiva del lavoratore ad agire per il pagamento del TFR
2 destinato a un fondo pensione, “salvo che dall'istruttoria emerga che vi sia stata una cessione del credito in favore del Fondo predetto, cui in quel caso spetta la legittimazione attiva” (Cass., sez. I civ., 7.6.2023, n. 16116, la cui motivazione si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
Nel caso di specie non risulta dagli atti sussistere alcuna cessione del credito, sicché il ricorrente è senz'altro legittimato ad agire per ottenere il pagamento in proprio favore dell'intero TFR dovuto. 3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (euro 34.136,35), della sua natura documentale, della limitata attività processuale svolta e della semplicità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 5.000, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro 259 per contributo unificato.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) accoglie il ricorso e condanna a corrispondere a Controparte_1
la somma di euro 34.136,35, a titolo di TFR, oltre interessi legali Parte_1
e rivalutazione monetaria dal 4.3.2024 al saldo effettivo;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali a Controparte_1 vantaggio di , liquidate in complessivi euro 5.000, oltre a Parte_1 rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e oltre a euro 259 per c.u. Così deciso il 9.10.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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