Sentenza 11 giugno 2014
Massime • 1
In caso di arresto per più reati, non sussiste l'interesse del pubblico ministero a ricorrere per cassazione avverso il provvedimento di convalida parziale, nel caso in cui il giudice abbia convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare per l'altro reato, in quanto il requisito previsto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. è configurabile esclusivamente quando l'impugnazione è presentata per far valere l'illegittimità della situazione derivante dall'ordinanza che incide sulla libertà personale dell'indagato, ovvero per evitare che, in tema di fungibilità della detenzione, possa costituirsi, per eventuali reati precedentemente commessi, un'illegittima riserva di pena conseguente alla privazione della libertà personale senza titolo. (Fattispecie in cui il giudice non aveva convalidato l'arresto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale convalidandolo, invece, ed emettendo ordinanza di custodia cautelare per il delitto di tentata rapina).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/06/2014, n. 28021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28021 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 11/06/2014
Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 1077
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 47066/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.m. presso il Tribunale di Foggia;
avverso l'ordinanza del 06/11/2013 del Gip del Tribunale di Foggia nel procedimento a carico di:
1. AN NT, nato a [...] il [...];
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Gip del Tribunale di Foggia, con ordinanza del 06/11/2013, non ha convalidato l'arresto di AN NT disposto in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale, limitando la convalida all'ulteriore reato di tentata rapina contestualmente contestato.
2. Ha proposto ricorso il P.m. presso quel Tribunale, con il quale ha contestato violazione di legge penale, per avere il giudicante escluso la flagranza del delitto di resistenza, conferendo rilievo al movente dell'azione, irrilevante al fine della verifica della volontarietà dell'azione.
Nell'ordinanza impugnata si assume invece che l'azione realizzata - costituita nell'aver proseguito la condotta di tentata rapina, pur dopo aver appreso che la vittima era un carabiniere, intimandogli con la formulazione di minacce di non sollecitare l'intervento delle forze dell'ordine - non contenesse la volontà di opporsi all'atto del pubblico ufficiale, ma fosse idonea a dimostrare il disappunto dell'agente, movente che, secondo il ricorrente, non incide sull'elemento costitutivo del reato contestato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
2. Come è già stato osservato dal P.g., a sostegno del ricorso non può porsi esclusivamente l'analisi critica del provvedimento impugnato, ove all'annullamento di questo non possa conseguire alcun effetto pratico, dovendo caratterizzarsi il gravame, per il principio generale in materia di impugnazione prescritto e sanzionato a pena di inammissibilità dall'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a), dall'interesse a impugnare,
L'ambito di valutazione rimesso al giudice nella convalida di arresto è costituito, oltre alla verifica di osservanza dei termini previsti dall'art. 386 c.p.p., comma 3 e art. 390 c.p.p., comma 1, dal controllo della sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguito arresto secondo gli artt. 380, 381 e 382 cod. proc. pen., da svolgersi con un'analisi di ragione esercizio del potere discrezionale utilizzato dalla polizia giudiziaria. Nel caso concreto tale ricerca, oltre alla valutazione formale sul rispetto dei tempi, doveva svilupparsi esclusivamente nella ricerca degli elementi costitutivi del delitto di resistenza a pubblico ufficiale, che dovevano essere vagliati nella loro consistenza, secondo quanto legittimamente appariva agli agenti operanti all'atto dell'applicazione della misura, mentre risulta indiscutibilmente irrilevante l'argomentazione utilizzata per escludere il provvedimento di convalida, non potendo in quel contesto assumere rilievo l'analisi del movente dell'azione.
Per contro la mancata convalida per tale reato, cui è però seguita la convalida per l'ulteriore imputazione, e l'emissione, in relazione a tale diversa accusa, dell'ordinanza di custodia cautelare, esclude che possa qualificarsi illegittima la limitazione della libertà imposta a seguito del provvedimento non convalidato, impedendo di ravvisare un interesse concreto ad ottenere un provvedimento diverso quanto al reato di resistenza.
Come è già stato affermato in argomento l'interesse all'impugnazione può ravvisarsi ove si voglia "far valere l'illegittimità della situazione derivante dall'ordinanza che incide sulla libertà personale dell'indagato; ovvero per evitare che, in tema di fungibilità della detenzione, possa costituirsi, per eventuali reati precedentemente commessi, un'illegittima riserva di pena conseguente alla privazione della libertà personale senza titolo" (Sez. 1, n. 7981 del 01/02/2008 - dep. 21/02/2008, P.M. in proc. Shalabi, Rv. 239234), situazioni astratte tutte assenti nella fattispecie, ove si è giunti, per la diversa imputazione alla convalida dell'arresto ed all'applicazione della custodia cautelare. La mancata individuazione di un interesse concreto ed attuale impone pertanto l'accertamento di inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2014