Sentenza 16 aprile 2008
Massime • 1
Non sussiste l'interesse dell'imputato ad impugnare nel caso in cui il calcolo della pena inflittagli non consegua all'applicazione della disciplina del cumulo materiale ma all'applicazione della diversa disciplina del reato continuato, purchè nel limite di cui all'art. 81, comma terzo, cod. pen.. (Fattispecie nella quale l'imputato si doleva della mancata applicazione della disciplina del cumulo materiale in quanto l'unificazione dei delitti sotto il vincolo della continuazione non aveva costituito oggetto dell'originaria contestazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/04/2008, n. 19987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19987 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2008 |
Testo completo
O S C U R AT A
TERE LE GENERALITA' E GLI
ALTRI DATI IDENTIFICATIVI DI | L.C.A.M.
Udienza pubblica del 16 aprile del 2008 5/3/2008 (art. 52 D.L. vo 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personal)
587/08 S
19 9 87 /08 Registro Gen. N 587 S
A
Sentenza n " 1017 IL CANCELLIERE C1 C
(Paolo Mensurati
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dai sigg. magistrati: Dott. Enrico Altieri presidente Dott: Ciro Petti consigliere Dott. Alfredo Teresi consigliere Dott Aldo Fiale consiliere
Dott.Maria Silvia Sensini consiliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal difensore di T.R.R.
nato a "omissis" avverso la sentenza della corte d'appello di Catania del 21 settembre del 2007; udita la relazione svolta del consigliere dott. Ciro Petti;
sentito il sostituto procuratore generale dott. Guglielmo Passacantando, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata , osserva quanto segue
IN FATTO
Con sentenza del 21 settembre del 2007, la corte d'appello di Catania, all'esito del giudizio abbreviato, i. confermava quella pronunciata dal giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale di Ragusa con cui T.R.R. era stato condannato alla pena di anni due e mesi due di reclusione, quale responsabile dei delitti di tentata violenza sessuale e furto in danno di L.C.A.M. Fatti commessi il 16 ottobre del 2000.
Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nella sentenza impugnata,alle ore 10 del 16 ottobre del 2000, in costume da bagno, si stava recando in spiaggia dove L.C. era stata aggredita da un giovane poco prima notato in atteggiamento sospetto vicino ad una Panda di colore scuro della quale era riuscita a prendere i primi due numeri della targa. Il giovane dopo averla scaraventata per terra, si era posto sopra di lei e l'aveva toccata nelle parti intime pronunciando la frase.: 66
Adesso ti scopo"- La ragazza dando un morso al braccio dell'aggressore era riuscita a divincolarsi ed a fuggire. L'aggressore alzandosi le aveva sottratto il telefonino.
La versione della ragazza era confermata da un operaio che lavorava nelle vicinanze e che aveva assistito alla scena.
La ragazza aveva riconosciuto in fotografia l'aggressore nella persona dell'attuale ricorrente, il quale possedeva un'autovettura simile a quella descritta dalla vittima Ricorre per cassazione il difensore denunciando:
a)la violazione delle norme incriminatici nonché dei criteri di valutazione della prova ed omessa motivazione sul punto assume in sintesi che non v'era prova che il prevenuto fosse l'autore dei fatti denunciati dalla parte lesa non essendo sufficiente il riconoscimento fotografico;
che in ogni caso il fatto non configurerebbe i reati contestati mancando la prova di una connotazione sessuale;
b)omessa concessione dell'attenuante della minore gravità del fatto;
c)la violazione degli artt 438, 423 e 521 cod proc. pen per avere il giudice all'esito del giudizio abbreviato illegittimamente proceduto alla modificazione dell'imputazione contestata al capo b) e per avere ritenuto i delitti unificati sotto il vincolo della continuazione originariamente non contestata
IN DIRITTO
Il primo motivo è manifestamente infondato
Nel giudizio abbreviato semplice a norma dell'articolo 442 c.p.p. possono ai fini della decisione essere utilizzabili tutti gli atti compiuti legittimamente nelle fasi anteriori alla scelta del rito, senza i limiti connessi alla formazione della prova nel contraddittorio delle parti e ciò perché l'imputato, scegliendo il rito abbreviato, rinuncia alla garanzie del contraddittorio ed alla facoltà di interrogare o fare interrogare i soggetti che lo accusano. In particolare nel giudizio abbreviato possono essere utilizzabili le dichiarazioni spontanee rese dallo stesso indagato, gli accertamenti ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria ed in gli atti particolare, per quanto riguarda la fattispecie ,
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d'individuazione fotografica Invero se l'individuazione fotografica, allorché viene confermata dal soggetto che l'ha resa, può essere apprezzata come indizio dal giudice del dibattimento nel rito ordinario, a fortiori può essere utilizzata nel rito abbreviato non condizionato. In proposito questa corte ha precisato che l'individuazione di un soggetto - sia personale sia fotografica è una manifestazione riproduttiva di una
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percezione visiva e rappresenta, perciò, una specie del più generale concetto di dichiarazione;
di modo che la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale(Cass n 47871 del 2003; Cass 21253 del 2003 n 5401 del 20000)
In tema di abuso sessuale, deve intendersi per atto sessuale previsto dall'art.609 bis cod.pen., oltre al coito di qualsiasi natura, ogni atto diretto ed idoneo a compromettere la libertà della persona attraverso l'eccitazione il soddisfacimento dell'istinto sessuale dell'agente. Ne consegue che per la configurabilità del reato occorre la contestuale presenza di un requisito soggettivo, costituito dal fine di concupiscenza (ravvisabile anche nel caso in cui l'agente non ottenga il soddisfacimento sessuale), e di uno oggettivo, costituito dalla concreta idoneità della condotta a compromettere la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale e a suscitare o soddisfare la brama sessuale dell'agente A tale fine anche un semplice "
toccamento non casuale di una zona corporea erogena, effettuato sopra o sotto gli indumenti, al fine di soddisfare la propria bramosia sessuale configura il reato(cfr per tutte Cass n 37395 del 2004; 44246 del 2005).
Nella fattispecie appare evidente la configurabilità del reato perché il prevenuto dopo essersi collocato sopra la donna che era in costume l'aveva toccata nelle parti intime
, pronuciando la frase: Ti devo scopare" 66
Con riferimento al secondo,motivo si osserva che una risposta negativa alla richiesta di concessione dell'attenuante della minore gravità del fatto di cui all'ultimo comma dell'articolo 609 bis c.p. si desume dal contesto della motivazione e precisamente dalla parte in cui si è affermato che la pena non poteva essere ulteriormente ridotta perché contenuta in limiti ristretti avuto riguardo al fatto che erroneamente era stato contestato il tentativo in luogo del reato consumato con la
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conseguente irrogazione di una pena non adeguata all'entità del fatto
Il terzo motivo è anch'esso infondato perché il giudice non ha modificato l'imputazione ma ha solo qualificato, peraltro in favore del prevenuto, come furto il fatto originariamente contestato come rapina. Per quanto concerne la continuazione non si tratta di modificazione del capo d'imputazione ma di unificazione dei due reati sotto il vincolo della continuazione, la quale favorisce l'imputato. Di conseguenza il predetto non ha interesse a dolersi se in luogo del cumulo materiale delle pene è stata irrogata una sanzione unica più ridotta rispetto a quella derivante dal cumulo materiale II divieto di modificare l'imputazione nel giudizio abbreviato semplice, desumibile dal primo comma dell'articolo 441 c.p.p., non incide sull'epilogo decisorio che è identico a quello che si verifica all'esito del dibattimento, come emerge dal richiamo agli artt 529 e segg contenuto nell'articolo 442, nel senso che il giudice può prosciogliere o condannare, applicare il cumulo materiale delle pene o riconoscere l'istituto della continuazione ed infine qualificare diversamente il fatto contestato. D'altra parte, come già accennato, quando la diversa qualificazione è persino favorevole all'imputato, questo non ha neppure interesse a dolersi
P.Q.M.
LA CORTE
Letto l'articolo 616 c.p.p.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma il 16 aprile del 2008- Il Presidente Il consigliere estensore Ciro Petti Enrico Altieri liz беез
DEPOSITATA IN CANCELLERIA it 19 MAG. 2008
IL CANCELLIERE C1
(Paolo Mensurati)