Sentenza 2 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2003, n. 5086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5086 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA050 8 6 /03 ' Aula 'A' IN NOME DEL POPO TALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G. N. 8150/01 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Cron. 11303 Dott. Bruno BATTIMIELLO Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Rep. Consigliere Ud.10/01/03 Dott. Gabriella COLETTI Dott. Giovanni AMOROSO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: FF.SS. SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO OZZOLA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente contro elettivamente domiciliato in ROMA VIA ACONE PAOLO, CASTELBOTTACCIO 108, presso lo studio dell'avvocato ITALA DI PAOLA, rappresentato e difeso dall'avvocato 2003 FILIPPO GREGORIO, giusta delega in atti;
79 -1- - controricorrente avversO la sentenza n. 40/01 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 01/02/01 R.G.N. 204/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/03 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato OZZOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha conclusoper l'accoglimento del ricorso. -2- r.g.n. 8150/2001 ud. 10 gennaio 2003 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La Corte d'appello di Salerno, con la sentenza del 24 gennaio 2001, in epigrafe specificata, ha rigetto l'appello proposto dalla società Ferrovie dello Stato, s.p.a. avverso la decisione pretoriale del 19 febbraio 1999 con cui era stata accolta la domanda, proposta nei confronti della società da Acone Paolo, ex-dipendente della stessa, di corresponsione di differenze retributive a titolo di rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante inclusione, nella relativa base di calcolo, di quanto corrisposto per il c.d. premio di esercizio. I giudici del gravame hanno ritenuto che, in base alla disciplina di cui all'art. 14 della legge 14 dicembre 1973 n. 829, richiamata dalla contrattazione collettiva applicabile nella specie, il suddetto premio doveva considerarsi quale componente della base di calcolo dell'indennità di buonuscita, che comprende l'80% del totale dell'ammontare dell'ultimo stipendio, dell'eventuale assegno pensionabile e del compenso per ex combattenti, e che, quindi, comprende appunto il premio in questione. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la società deducendo un unico motivo di impugnazione. L'intimato resiste con controricorso. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente deducendo la violazione e falsa applicazione essenzialmente dell'art. 14 della legge n.829 del 1973, nonché vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria - lamenta che i giudici di appello abbiano erroneamente riconosciuto la natura retributiva del premio di esercizio, alla stregua delle previsioni della contrattazione collettiva e dei caratteri di continuità, non occasionalità e corrispettività, ritenuti idonei nell'ambito di un rapporto di lavoro ormai del tutto - privatistico a caratterizzare tale emolumento come una mensilità aggiuntiva, da computare ai fini della buonuscita, mentre la normativa specifica di tale emolumento doveva condurre a ritenerne l'esclusione.
2. Il motivo è fondato. La questione di diritto posta dal ricorso dalla società è già stata esaminata da questa Corte e decisa in senso favorevole alla tesi della ricorrente. Nel confermare tale orientamento ((Cass. 10 maggio 2002 n. 6738)), da cui questa Corte ritiene di non discostarsi non essendo emerso alcun nuovo e diverso elemento argomentativo, deve rilevarsi che ai sensi dell'art. 14 della legge 14 dicembre 1973 n. 829, l'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS) era 4 tenuta a corrispondere "ai dipendenti cessati dal servizio, a titolo di indennità di buonuscita, la somma risultante dal prodotto dei mesi di servizio utile per un dodicesimo dell'80% del totale dell'ammontare dell'ultimo stipendio mensile, dell'eventuale assegno personale pensionabile e del compenso per ex combattenti". L'assunzione dell'obbligo della buonuscita finanziata mediante l'utilizzazione delle entrate patrimoniali specificamente previste (ritenute sugli stipendi, contributi ordinari dell'azienda, interessi sui prestiti ai dipendenti e altri introiti di gestione) - rientrava tra le finalità dell'Opera, specificamente indicate dall'art. 2 della stessa legge n. 829 del 1973 ed aventi un carattere manifestamente previdenziale e assistenziale (oltre la buonuscita, gli assegni per i dipendenti divenuti inidonei al servizio, i sussidi agli orfani, gli assegni di malattia ecc.). A seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato (legge 17 maggio 1985 n. 210) e della estinzione dell'Opera, fissata al 1° giugno 1994, l'indennità di buonuscita è stata posta a carico della datrice di lavoro s.p.a. Ferrovie dello Stato (art. 1, quarantatreesimo comma, della legge 24 dicembre 1993 n. 537). Fino al 31 dicembre 1995, il trattamento relativo alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti già iscritti all'Opera (avente natura di retribuzione differita ma comunque con funzione previdenziale: cfr. Corte cost. 19 maggio 1993 n. 243), anche se erogato direttamente dalla datrice di lavoro, è rimasto regolato dalla vecchia disciplina, di cui al citato art. 14 della legge n. 829 del 1973, secondo quanto disposto dall'art. 13 del 5 decreto legge 1° aprile 1995 n. 98, convertito con modificazioni nella legge 30 maggio 1995 n. 204, trovando invece applicazione, dopo tale data, la disciplina del trattamento di fine rapporto ex art. 2120 c.c., come modificato dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982 n. 297. Come recentemente rilevato da questa Corte (Cass. 10 maggio 2002 n. 6738), fino alla predetta data del 31 dicembre 1995, ogni questione in merito al calcolo dell'indennità di buonuscita, e quindi anche alla computabilità del premio di esercizio, è legislativamente risolta nel senso della esclusione dalla base di calcolo di tale indennità di ogni emolumento diverso da quelli indicati nel citato art. 14 della legge n. 829 del 1973 e nelle successive modifiche legislative (art. 8 della legge 20 marzo 1980 n. 75 e art. 1 della legge 29 gennaio 1994 n. 87, che hanno aggiunto alla base di calcolo della buonuscita, rispettivamente, la tredicesima mensilità e la percentuale del 60% dell'indennità integrativa speciale), conseguendone altresì che, fino alla medesima data, la contrattazione collettiva poteva disporre soltanto in conformità alla previsione di legge, senza poter prevedere una disciplina autonoma e diversa da quella legale, a pena di nullità delle relative clausole. Nella controversia in esame è incontestato che il dipendente ebbe a cessare dal servizio prima della suddetta data del 31 dicembre 1995, essendosi dedotto in giudizio il contratto collettivo 1990/92, sicché la disciplina di riferimento per il calcolo della buonuscita è rimasta quella legale, peraltro esplicitamente richiamata dalla contrattazione collettiva (v. art. 96, terzo comma, c.c.n.l. 1990/92). 6 Alla stregua di tale disciplina, il premio di esercizio, che non è richiamato fra gli emolumenti tassativamente indicati dall'art. 14 della legge n. 829 del 1973, deve ritenersi escluso dalla base di calcolo dell'indennità di buonuscita. Va considerato, al riguardo, come il termine di "ultimo stipendio mensile", indicato nella citata disposizione, non indichi una nozione onnicomprensiva, riferita, cioè, ad ogni elemento retributivo, com'è dimostrato dal fatto che la tredicesima mensilità, indicata dalla contrattazione collettiva come elemento aggiuntivo della retribuzione (al pari del premio di esercizio: v. art. 33 del c.c.n.l. 1990/92), è stata successivamente inserita nella base di calcolo della buonuscita a seguito di uno specifico intervento legislativo (art. 8 della legge n. 75 del 1980 cit.), che non ha invece riguardato altri elementi retributivi, quale appunto il premio di esercizio. Appare del tutto ininfluente, perciò, che il suddetto premio abbia gradualmente acquisito i caratteri tipici della retribuzione, divenendo un corrispettivo obbligatorio, determinato e continuativo, dato che, come s'è visto, la disciplina legale applicabile alla fattispecie prescinde dalla natura retributiva o meno, ai fini della individuazione degli elementi che compongono la base di calcolo dell'indennità di buonuscita. A tali principi non si è attenuta la sentenza impugnata, che pertanto, in accoglimento del ricorso, deve essere cassata e, non essendo necessaria alcuna ulteriore indagine di merito, la domanda dell'originario ricorrente va rigettata. Ricorrono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio. 7 I D , A S 0 O S 1 L 3 A L . 3 T O T , 5 B R A I 'A . S E D L N P L A S E 3 T I S D 7 N - O I G -8 S P O 1 N M I E A 1 S D A I E E D A , G E O G O T R T E N T T S L E I I S R G E I A E D L R L O E
PER QUESTI MOTIVI
D La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda;
compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso, in Roma, il 10 gennaio 2003. Consigliere estensore Il Presidente Мисиче гео IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi 2 APR. 2003 CANCELLIEHuell