Articolo 104 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 103Articolo 105
Versione
20 settembre 1975
Art. 104.
L' articolo 252 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 252 - Affidamento del figlio naturale e suo inserimento nella famiglia legittima. - Qualora il figlio naturale di uno dei coniugi sia riconosciuto durante il matrimonio il giudice, valutate le circostanze, decide in ordine all'affidamento del minore e adotta ogni altro provvedimento a tutela del suo interesse morale e materiale.
L'eventuale inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima di uno dei genitori puo' essere autorizzato dal giudice qualora cio' non sia contrario all'interesse del minore e sia accertato il consenso dell'altro coniuge e dei figli legittimi che abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta' e siano conviventi, nonche' dell'altro genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento.
In questo caso il giudice stabilisce le condizioni che il genitore cui il figlio e' affidato deve osservare e quelle cui deve attenersi l'altro genitore.
Qualora il figlio naturale sia riconosciuto anteriormente al matrimonio, il suo inserimento nella famiglia legittima e' subordinato al consenso dell'altro coniuge, a meno che il figlio fosse gia' convivente con il genitore all'atto del matrimonio o l'altro coniuge conoscesse l'esistenza del figlio naturale.
E' altresi' richiesto il consenso dell'altro genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento".
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
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