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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 24/02/2026, n. 2831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2831 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2831/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GIUSEPPONE ANTONIO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18877/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso contenziosobolloauto@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190194337456502 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 impugna cartella di pagamento per tassa automobilistica 2017, a lei notificata quale erede del sig. Nominativo_1. Nel ricorso si eccepisce: prescrizione triennale;
difetto di motivazione;
omessa notifica atti presupposti.
Si costituisce la Regione Lazio che eccepisce difetto di legittimazione passiva per le questioni relative alla notifica della cartella. L'iscrizione a ruolo è conseguenza del mancato pagamento della tassa di circolazione, senza necessità di previa notifica di avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 85, L.R. n. 12/2011.
Segnala infine che la cartella risulta intestata anche agli altri coeredi Nominativo_2 e Nominativo_3. Chiede il rigetto del ricorso.
Si costituisce Agenzia delle Entrate-Riscossione, che eccepisce difetto di legittimazione passiva per le questioni relative al merito della pretesa tributaria. La cartella impugnata risulta ritualmente notificata a mani proprie del destinatario. E' infondata l'eccezione di prescrizione, poiché la cartella avrebbe dovuto essere notificata entro il 31.12.2020. A detto termine deve applicarsi la sospensione dall'8.3.2020 al 31.8.2021 ai sensi dell'art. 68 D.L. n. 18/2020 e successive modificazioni. A ciò si aggiunga quanto disposto dall'art. 12, comma 2, D. Lgs. n. 159/2015 (espressamente richiamato dall'art. 68) che dispone, per i ruoli affidati all'agente della riscossione entro il 7.3.2020 (come il caso di specie, dove il ruolo è stato affidato il 6.9.2019) l'ulteriore proroga fino al 31.12.2023 (31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione).
La cartella è stata notificata il 18.9.2024, pertanto entro il termine del 22.4.2025, sospeso e prorogato come sopra. Richiama a sostegno la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 25/E del 2020. Chiede il rigetto del ricorso.
Con successiva memoria la ricorrente insiste con le motivazioni di cui al ricorso, con particolare riferimento all'intervenuta prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Come illustrato in fatto, la sig.ra Ricorrente_1 impugna cartella di pagamento per tassa automobilistica 2017, a lei notificata quale erede del sig. Nominativo_1. Nel ricorso si eccepisce: prescrizione triennale;
difetto di motivazione;
omessa notifica atti presupposti.
Costituendosi in giudizio, la Regione Lazio e Agenzia delle Entrate-Riscossione, confermano la legittimità del proprio operato con motivazioni condivise da questo giudice.
In particolare, deve convenirsi con la Regione Lazio che, nel caso di specie, l'iscrizione a ruolo è conseguenza del mancato pagamento della tassa di circolazione, senza necessità di previa notifica di avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 85, L.R. n. 12/2011.
Deve altresì convenirsi con Agenzia delle Entrate-Riscossione, che conferma la tempestività della propria azione. In particolare, deve rilevarsi che, nel caso di specie, trattandosi di tassa di circolazione 2017, la cartella avrebbe dovuto essere notificata entro il 31.12.2020 (triennio successivo all'anno di riferimento). A detto termine deve applicarsi la sospensione dall'8.3.2020 al 31.8.2021 (per 478 giorni) ai sensi dell'art. 68
D.L. n. 18/2020 e successive modificazioni, quale conseguenza della pandemia da Covid-19. A ciò si aggiunga quanto disposto dall'art. 12, comma 2, D. Lgs. n. 159/2015 (espressamente richiamato dall'art. 68) che dispone, per i ruoli affidati all'agente della riscossione entro il 7.3.2020 (come il caso di specie, dove il ruolo è stato affidato il 6.9.2019) la proroga fino al 31.12.2023 (31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione). La cartella è stata notificata il 18.9.2024, pertanto entro il termine del
22.4.2025, sospeso e prorogato come sopra. Tale orientamento è confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 25/E del 2020.
Per questi motivi
il ricorso deve essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento, in favore delle parti resistenti e costituite, delle spese di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore delle parti resistenti e costituite delle spese di giudizio liquidate in € 200,00 (duecento) da ripartire in parti uguali tra le stesse.
Così deciso in Roma il 23 febbraio 2026
Il giudice monocratico
NT US
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GIUSEPPONE ANTONIO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18877/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso contenziosobolloauto@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190194337456502 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 impugna cartella di pagamento per tassa automobilistica 2017, a lei notificata quale erede del sig. Nominativo_1. Nel ricorso si eccepisce: prescrizione triennale;
difetto di motivazione;
omessa notifica atti presupposti.
Si costituisce la Regione Lazio che eccepisce difetto di legittimazione passiva per le questioni relative alla notifica della cartella. L'iscrizione a ruolo è conseguenza del mancato pagamento della tassa di circolazione, senza necessità di previa notifica di avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 85, L.R. n. 12/2011.
Segnala infine che la cartella risulta intestata anche agli altri coeredi Nominativo_2 e Nominativo_3. Chiede il rigetto del ricorso.
Si costituisce Agenzia delle Entrate-Riscossione, che eccepisce difetto di legittimazione passiva per le questioni relative al merito della pretesa tributaria. La cartella impugnata risulta ritualmente notificata a mani proprie del destinatario. E' infondata l'eccezione di prescrizione, poiché la cartella avrebbe dovuto essere notificata entro il 31.12.2020. A detto termine deve applicarsi la sospensione dall'8.3.2020 al 31.8.2021 ai sensi dell'art. 68 D.L. n. 18/2020 e successive modificazioni. A ciò si aggiunga quanto disposto dall'art. 12, comma 2, D. Lgs. n. 159/2015 (espressamente richiamato dall'art. 68) che dispone, per i ruoli affidati all'agente della riscossione entro il 7.3.2020 (come il caso di specie, dove il ruolo è stato affidato il 6.9.2019) l'ulteriore proroga fino al 31.12.2023 (31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione).
La cartella è stata notificata il 18.9.2024, pertanto entro il termine del 22.4.2025, sospeso e prorogato come sopra. Richiama a sostegno la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 25/E del 2020. Chiede il rigetto del ricorso.
Con successiva memoria la ricorrente insiste con le motivazioni di cui al ricorso, con particolare riferimento all'intervenuta prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Come illustrato in fatto, la sig.ra Ricorrente_1 impugna cartella di pagamento per tassa automobilistica 2017, a lei notificata quale erede del sig. Nominativo_1. Nel ricorso si eccepisce: prescrizione triennale;
difetto di motivazione;
omessa notifica atti presupposti.
Costituendosi in giudizio, la Regione Lazio e Agenzia delle Entrate-Riscossione, confermano la legittimità del proprio operato con motivazioni condivise da questo giudice.
In particolare, deve convenirsi con la Regione Lazio che, nel caso di specie, l'iscrizione a ruolo è conseguenza del mancato pagamento della tassa di circolazione, senza necessità di previa notifica di avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 85, L.R. n. 12/2011.
Deve altresì convenirsi con Agenzia delle Entrate-Riscossione, che conferma la tempestività della propria azione. In particolare, deve rilevarsi che, nel caso di specie, trattandosi di tassa di circolazione 2017, la cartella avrebbe dovuto essere notificata entro il 31.12.2020 (triennio successivo all'anno di riferimento). A detto termine deve applicarsi la sospensione dall'8.3.2020 al 31.8.2021 (per 478 giorni) ai sensi dell'art. 68
D.L. n. 18/2020 e successive modificazioni, quale conseguenza della pandemia da Covid-19. A ciò si aggiunga quanto disposto dall'art. 12, comma 2, D. Lgs. n. 159/2015 (espressamente richiamato dall'art. 68) che dispone, per i ruoli affidati all'agente della riscossione entro il 7.3.2020 (come il caso di specie, dove il ruolo è stato affidato il 6.9.2019) la proroga fino al 31.12.2023 (31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione). La cartella è stata notificata il 18.9.2024, pertanto entro il termine del
22.4.2025, sospeso e prorogato come sopra. Tale orientamento è confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 25/E del 2020.
Per questi motivi
il ricorso deve essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento, in favore delle parti resistenti e costituite, delle spese di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore delle parti resistenti e costituite delle spese di giudizio liquidate in € 200,00 (duecento) da ripartire in parti uguali tra le stesse.
Così deciso in Roma il 23 febbraio 2026
Il giudice monocratico
NT US