Sentenza 21 dicembre 2009
Massime • 1
Il giudice può esercitare il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 507 cod. proc. pen., anche con riferimento a quelle prove alla cui ammissione le parti hanno rinunciato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/12/2009, n. 15600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15600 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 21/12/2009
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 2265
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 39895/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL PP, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 11/07/2007 della Corte di Appello di Palermo;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 6.7.2006 il Tribunale di Agrigento sezione distaccata di Licata ha dichiarato PP LA colpevole del delitto di illecita vendita di due dosi di hashish al prezzo di Euro 20,00 a EN CA commesso il 20.8.2004 in Licata. Per l'effetto, concesse l'attenuante del fatto lieve (L.Stup. art. 73, comma 5) e le attenuanti generiche, il LA è stato condannato alla pena, sospesa alle condizioni di legge, di quattro mesi di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa.
La sentenza è stata appellata dal difensore dell'imputato, che ha dedotto:
violazione dell'art. 507 c.p.p., per avere il Tribunale assunto d'ufficio la testimonianza dell'operante appuntato dei Carabinieri Salvatore RE pur dopo la rinuncia delle parti ai rispettivi testimoni, ivi incluso l'appuntato RE;
erronea valutazione delle prove, non essendovi certezza che sia stato effettivamente l'imputato a cedere stupefacente al suo giovane interlocutore e non viceversa, sì da rendere necessaria almeno una integrazione istruttoria con l'esame anche del presunto acquirente CA a norma dell'art. 603 c.p.p.. La Corte di Appello di Palermo ha ritenuto infondate le censure dell'appellante e con sentenza resa in data 11.7.2007 ha confermato la sentenza di primo grado, giudicando acquisite univoche e persuasive prove della responsabilità del LA. I giudici di secondo grado hanno escluso, con il conforto della giurisprudenza di legittimità, la dedotta irrituale applicazione dell'art. 507 c.p.p. da parte del Tribunale e la censura di inutilizzabilità della testimonianza dell'appuntato RE, lo strumento istruttorio disciplinato dall'art. 507 c.p.p. essendo deputato a supplire a carenze probatorie che ostacolino l'accertamento della verità processuale e sulle quali - proprio in vista di un simile obiettivo - nessuna incidenza può spiegare l'anteriore rinuncia delle parti, nell'esercizio delle loro autonome strategie processuali, all'esame di uno o più testimoni o all'assunzione di altri mezzi di prova.
Nel merito della regiudicanda la Corte territoriale ha ritenuto conclamata l'attività di illecita vendita dell'hashish al SO da parte dell'imputato, dal momento che l'appuntato RE ha riferito (in termini, per altro, già resi chiari dagli acquisiti - sull'accordo delle parti - verbali di arresto, di perquisizione e di sequestro redatti dagli ufficiali di p.g.) di aver distintamente notato, in condizione di adeguata visibilità ambientale e da breve distanza, l'avvenuto contestuale scambio di droga e denaro. Nel senso che il LA è stato visto ricevere una banconota dal CA (Euro 20,00 trovati in suo possesso), cui ha contestualmente ceduto almeno un involucro, prontamente gettato a terra dal giovane alla vista dei carabinieri segnalata dal LA (che vanamente ha tentato di dileguarsi). Involucro subito recuperato nel luogo di stazionamento dei due giovani insieme ad un'altra bustina pure contenente hashish (come confermato dall'esperito accertamento chimico).
In tale contesto ricostruttivo la Corte di Appello ha considerato inconferente l'assunto autodifensivo dell'imputato, secondo cui non avrebbe ceduto alcunché al CA (che sarebbe stato autonomamente in possesso di una dose di stupefacente, l'altra dose pure reperita dai militari essendo destinata al personale uso di esso LA) nonché ultronea e priva di decisività l'escussione del CA, perché non idonea a contraddire i già acquisiti dati di valutazione desumibili dagli atti dell'intervento di p.g. culminato nell'arresto in flagranza del prevenuto e dalla menzionata deposizione dell'appuntato RE.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, con l'ufficio del difensore, PP LA, lamentando con un unitario motivo vizi di violazione di legge (artt. 192, 195, 507 e 603 c.p.p.) e di carenza e contraddittorietà della motivazione. I giudici di secondo grado hanno erroneamente legittimato l'assunzione di un nuovo mezzo di prova espletata dal Tribunale attraverso l'esame testimoniale dell'appuntato RE ai sensi dell'art. 507 c.p.p.. Essendosi svolto l'incombente istruttorio dopo che l'imputato e il pubblico ministero avevano rinunciato (tra gli altri mezzi di prova richiesti) all'esame del RE, risulta violato il "principio di bilanciamento delle prove", perché la colpevolezza dell'imputato è fondata soltanto sulle dichiarazioni dell'appuntato dei carabinieri, sebbene non esistano atti ad esclusiva firma del militare. In ogni caso le dichiarazioni del RE sono smentite dagli atti acquisiti al fascicolo dibattimentale (verbali di arresto, perquisizione e sequestro) e dalla versione dei fatti offerta dall'imputato.
Versione di cui la Corte di Appello, al pari del Tribunale, non ha inteso tener conto alcuno attraverso un percorso decisorio che, nell'inosservanza dei criteri di valutazione delle prove dettati dall'art. 192 c.p.p., si è tradotto in palese disparità di trattamento in danno dell'imputato.
In particolare laddove i giudici di merito (segnatamente quelli di appello) non hanno giudicato necessario acquisire la testimonianza del secondo attore dell'episodio incriminato, il presunto acquirente EN CA, finendo per "mortificare l'esercizio del diritto di difesa" dell'imputato.
Il ricorso di PP LA va respinto per l'infondatezza dei delineati motivi di impugnazione, che giungono a lambire profili di inammissibilità nel riprendere temi che, già sottoposti al vaglio della Corte di Appello, sono stati dalla stessa esaminati e motivatamente ritenuti privi di fondamento giuridico. Il ricorso all'istituto previsto dall'art. 507 c.p.p. da parte del Tribunale di Agrigento non ha determinato alcun vulnus ai diritti difensivi dell'imputato, essendo stato adottato con modalità perfettamente legittime e conformi alla ratio ispiratrice della specifica disciplina.
Come chiarito dall'impugnata sentenza di appello, il Tribunale ha inteso unicamente raccogliere - attraverso il disposto esame di uno degli operanti (testimonianza dedotta da imputato e p.m., ammessa dal Tribunale, ma di comune accordo rinunciata dalle parti) - elementi di più ampia e articolata conoscenza sui fatti di causa, pur essendo gli stessi già del tutto chiari alla stregua degli atti già presenti nel fascicolo e connessi al flagrante arresto del LA, di per sè dotati di autosufficiente valore probatorio a sostegno dell'accusa mossa al prevenuto.
Sfugge, quindi, al ricorrente che il Tribunale, lungi dal mortificarne le guarentigie difensive, ha applicato l'art. 507 c.p.p. anche nell'indiretto interesse dello stesso imputato ed allo scopo di eliminare ogni residuo dubbio sulla dinamica del semplice episodio integrante la regiudicanda.
Erroneamente il ricorso circoscrive l'ambito applicativo dell'art.507 c.p.p. all'assunzione di nuovi mezzi di prova intesi come mezzi sopravvenuti o prefiguratisi nel corso del dibattimento, con l'esclusione di mezzi di prova preesistenti (assunti o non assunti per qualsiasi ragione).
Il potere di assumere di ufficio, conclusa l'istruttoria delineata dalle parti processuali, mezzi di prova attribuito dall'art. 507 c.p.p. al giudice non incontra il predetto limite, ben potendo investire anche le prove (già esistenti ed esperibili) che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto.
Il potere conferito al giudice è connotato da una immanente funzione riequilibratrice, nel rispetto del principio di legalità, di eventuali carenze probatorie riconducibili a qualsivoglia causa (cfr. Cass. Sez. 1^, 12.10.1999 n. 5549, Paterno;
Cass. Sez. 4^, 8.2.2005 n. 12276, Cacciatori, rv. 231726; Cass. S.U., 17.10.2006 n. 41281, P.M. in proc. RE, rv. 234907).
Alla stregua dell'articolato testo della motivazione della sentenza di secondo grado, nessuna contraddittorietà o discrasia è possibile individuare nel percorso formativo del convincimento dei giudici di appello che hanno ribadito la penale responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli e che l'odierno ricorso tenta di inficiare attraverso una surrettizia rivisitazione delle fonti di prova, non soltanto non consentita in sede di legittimità (avuto riguardo alla coerenza e logicità delle deduzioni del giudice di merito), ma in tutta evidenza smentita dalle osservazioni sviluppate dalla stessa sentenza impugnata.
I giudici di appello di Palermo, infatti, nel farsi carico dell'esame della versione dell'accaduto resa dall'imputato, hanno buon agio nel segnalarne l'incongruenza alla luce dei dati offerti dall'istruttoria nel suo complesso (e non dalla sola testimonianza dell'appuntato RE), che attestano l'avvenuto scambio contestuale di una bustina di droga ceduta dall'imputato al CA in cambio della banconota da 20,00 Euro rinvenuta in suo possesso.
Evenienze che ampiamente giustificano il diniego di parziale riapertura dell'istruzione per raccogliere la deposizione del CA in base al rilievo della "non decisività" della testimonianza ai fini della definizione del processo ("in quanto non potrebbe comunque dubitarsi della cessione della sostanza stupefacente al CA da parte dell'imputato"). In proposito è appena il caso di ribadire che la censura di mancata ammissione di una prova ai sensi dell'art. 603 c.p.p., comma 1 si risolve, una volta che il giudice abbia indicato in sentenza le ragioni della non ammissione della prova, in una verifica della logicità e congruenza della motivazione correlata al materiale probatorio raccolto e apprezzato.
E l'impugnata sentenza di appello motiva in modo adeguato e lineare le ragioni della raggiunta completezza dell'indagine probatoria. Del resto l'esercizio del potere di rinnovazione istruttoria si sottrae, per la sua natura discrezionale, allo scrutinio di legittimiat', nei limiti in cui la decisione del giudice di appello (tenuto ad offrire specifica giustificazione solo dell'ammessa rinnovazione) presenti una struttura argomentativa evidenziante - in caso di denegata rinnovazione - l'esistenza di fonti sufficienti per una compiuta e logica valutazione in punto di responsabilità (cfr. Cass. Sez. 6^, 18.12.2006 n. 5782, Gagliano, rv. 236064). In questi termini ha operato, in difetto di qualsiasi vulnus al diritto alla prova e alle ragioni di difesa dell'imputato, la decisione della Corte di Appello di Palermo attinta dall'odierno ricorso.
Al rigetto dell'impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010