Sentenza 12 maggio 1999
Massime • 1
È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 391 - bis e 395 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 3 e 24 comma secondo della Costituzione, per il fatto che l'art. 395 n. 4 cod. proc. civ. non comprenda nella nozione di errore di fatto anche quello concernente la supposta esistenza o inesistenza di una norma di diritto sostanziale e per il fatto che l'art. 391 - bis cod. proc. civ. non preveda la possibilità di dedurre, nei ricorsi per la revocazione delle sentenze emesse dalla Corte di Cassazione, la violazione di norme di diritto di cui all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. Ed, infatti, l'omessa previsione della ricomprensione, nella nozione di errore di fatto, anche di quello sulla esistenza o inesistenza di una norma di diritto sostanziale è razionalmente giustificata dal fatto che, avverso una decisione che sia affetta dal dedotto vizio, è esperibile l'impugnazione ordinaria, con la conseguente inesistenza di una violazione dell'art. 24 della Costituzione. Quanto - poi - all'impossibilità di proporre la revocazione della sentenza della Corte di cassazione per violazione dell'art. 360, n. 3 cod. proc. civ., essa si giustifica, nell'ambito dell'ordinamento positivo, per il fatto che il giudizio deve necessariamente avere termine, senza alcuna possibilità di procrastinare tale termine all'infinito; e ciò - del resto - è conforme ai principi costituzionali circa la necessità della fine del giudizio di merito, una volta che alle parti siano stati garantiti i mezzi per far valere le proprie ragioni, mentre la possibilità che anche la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione sia affetta, a sua volta, da vizi di diritto non ulteriormente denunciabili non integra violazione di alcuna norma costituzionale, ma rappresenta una mera conseguenza della naturale fallibilità del giudizio umano.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/05/1999, n. 4708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4708 |
| Data del deposito : | 12 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Alfio FINOCCHIARO - Rel. Consigliere -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -
Dott. Walter CELENTANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI OR TT, DI OR AR IS, DI OR DA IN, RA DI OR TA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA AUGUSTO VERA 24, presso l'avvocato E. DI OR, rappresentati e difesi dall'avvocato CLAUDIO PAGELLA, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
COMUNE DI CARINOLA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MAZZINI 8, presso l'avvocato L. SCIALLA, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE DI STASIO, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 7153/97 di revocazione ex artt. 391 bis e 395 n. 4 cpc della Corte Suprema di Cassazione di ROMA, depositata l'01/08/97; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 27/11/98 dal Consigliere Dott. Alfio FINOCCHIARO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mario DELLI PRISCOLI con le quali si chiede che la Corte di Cassazione dichiari l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atti notificati il 12 febbraio 1992 il Comune di Carinola proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza del 28 maggio 1991 della Corte d'appello di Napoli, che riformava la sentenza del Tribunale di Santa RI Capua Vetere del 21 novembre 1989, avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti da ET, RI IS e DA IN Di OR, nonché da GU AL Di OR per effetto dell'illegittima occupazione di un loro fondo.
La Corte di cassazione, con sentenza 1 agosto 1997 n. 7153, decidendo sul secondo motivo di ricorso, cassava la decisione impugnata in applicazione dello ius superveniens costituito dall'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995 n. 549 e rimetteva la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. A sostegno della decisione la Corte così testualmente motivava:
"mette conto di rilevare che nella specie va fatta applicazione, quale ius superveniens, del disposto dell'art. 1, comma sessantacinquesimo della legge 28 dicembre 1995 n. 549 per il quale ai fini della determinazione del risarcimento del danno da espropriazione illegittima il valore del suolo ablato è determinato a norma dell'art. 13, terzo comma, della legge 15 gennaio 1885 n.2892, sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati dell'ultimo decennio rivalutato di cui agli artt. 24 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 21986 [rectius: 1986] n. 917, con la riduzione del 40 per cento. La nuova disciplina, la cui conformità alla Costituzione è stata affermata dalla Corte costituzionale con la decisione del 22 novembre 1996 n. 369, comporta la cassazione sul punto della sentenza impugnata ed il rinvio ad un nuovo giudice". Avverso questa sentenza ET, RI IS e DA IN Di OR, nonché GU AL Di OR hanno proposto istanza di revocazione, illustrata da memoria, ai sensi degli artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c., cui resiste con controricorso il Comune di Carinola.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso i ricorrenti deducono che poiché alla data di decisione del ricorso (12 marzo 1997) era già entrato in vigore l'art. 3, comma 65, della legge n. 662 del 1996, la Corte avrebbe dovuto motivare l'accoglimento del ricorso presentato dal Comune di Carinola con l'applicazione di tale ius novum.
Il ricorso è inammissibile.
L'errore di fatto, previsto dall'art. 395 n. 4 c.p.c., idoneo a determinare la revocabilità delle sentenze (comprese - a seguito delle decisioni della Corte cost. n. 17 del 1986 e n. 36 del 1991, nonché dell'entrata in vigore dell'art. 391 bis c.p.c., nel testo dettato dall'art. 67 l. 26 novembre 1990 n. 353 - quelle della Corte di cassazione) consiste in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo che risulti invece incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti e dei documenti di causa, sempreché il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. Non sussiste pertanto il suddetto errore di fatto nell'ipotesi in cui esso riguardi norme giuridiche atteso che, mentre l'art. 395 n. 4 c.p.c. concerne l'erronea presupposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di spazio e di tempo, la falsa percezione di norme che contemplino la rilevanza giuridica di quegli stessi fatti integra gli estremi dell'error juris sia nel caso di obliterazione delle norme medesime (riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione), sia nel caso di distorsione della loro effettiva portata (riconducibile all'ipotesi della violazione) (Cass. 3 dicembre 1996 n. 10794). Nella specie i ricorrenti deducono un errore commesso dalla Corte di cassazione per avere la stessa fatto applicazione, nel cassare la decisione di secondo grado, di una norma diversa da quella concretamente applicabile e, quindi, un error iuris e non un error facti: ciò è sufficiente per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. Nè al fine di superare le precedenti conclusioni valgono le osservazioni dei ricorrenti contenute nella memoria ex art. 378 c.p.c. che pretendono una ricomprensione, fra gli atti interni del giudizio, della norma sopravvenuta, siccome introdotta e rilevabile di ufficio al fine di enunciare il principio di diritto cui avrebbe dovuto attenersi il giudice del rinvio, senza avvedersi che, in siffatto modo argomentando, si attribuisce alle parole atti interni un significato assolutamente estraneo al loro valore letterale. Manifestamente infondata è poi l'eccezione di legittimità costituzionale degli artt. 391-bis e 395 c.p.c., in relazione agli artt. 3 e 24 comma 2, costituzione per il fatto che l'art. 395 n. 4 c.p.a. non comprenda nella nozione di errore di fatto anche quello concernente la supposta esistenza o inesistenza di una norma di diritto sostanziale e che l'art. 391-bis c.p.c. non preveda la possibilità di dedurre, nei ricorsi per la revocazione delle sentenze emesse dalla Corte di cassazione, la violazione di norme di diritto di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. È infatti sufficiente osservare in proposito:
- che nessuna violazione dell'art. 3 cost. è concretamente ravvisabile nelle norme denunciate;
- che l'omessa previsione della ricomprensione nella nozione di errore di fatto anche quella della esistenza o inesistenza di una norma di diritto sostanziale è razionalmente giustificata dal fatto che avverso una decisione che sia affetta dal dedotto vizio è esperibile l'impugnazione ordinaria, con la conseguente inesistenza di una violazione dell'art. 24 cost.;
- che l'impossibilità di proporre la revocazione della sentenza emessa dalla Corte di cassazione per violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. si giustifica, nell'ambito dell'ordinamento positivo, per il fatto che il giudizio deve necessariamente avere termine, senza alcuna possibilità di procrastinare tale termine all'infinito e ciò è del resto conforme ai principi costituzionali circa la necessità della fine del giudizio di merito, una volta che alle parti siano stati garantiti i mezzi per fare valere le proprie ragioni, mentre la possibilità che anche la sentenza emessa dalla Corte di cassazione sia affetta a sua volta da vizi di diritto non ulteriormente denunciabili non integra violazione di alcuna norma costituzionale, ma è una conseguenza della naturale fallibilità del giudizio umano.
Le spese seguono la soccombenza;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido a rimborsare alla parte controricorrente le spese di questa fase di giudizio, liquidate in £ .133.700, oltre a £ 5.000.000, a titolo di onorari.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte di cassazione il 27 novembre 1998.