CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 02/02/2026, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 704/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VITERITTI ROSANGELA, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4807/2024 depositato il 08/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239013395288000 TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI
2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239013395288000 TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI
2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239013395288000 TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI
2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239013395288000 TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI
2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130007165700000 TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI
2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130007165700000 TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI
2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130007165700000 TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130007165700000 TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI
2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 034202490078686 47 000 in relazione alla cartella di pagamento n. 034201200458229 81 000, eccependo la mancata notifica e l'intervenuta prescrizione della cartella di pagamento.
Agenzia delle Entrate Riscossione ha presentato controdeduzioni ed ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, ammettendo che le pretese in questione appaiono interessate dal decorso della prescrizione per come eccepita.
La Corte all'udienza del 2/2/26 ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve rilevarsi che l'annullamento dell'atto impugnato fa venire meno l'interesse alla decisione della controversia onde deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere (Cass.
n. 5817/1999, 16217/2010).
In virtù del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite devono essere poste a carico di AD che ha proceduto all'annullamento dell'atto dopo l'iscrizione a ruolo del ricorso, riconoscendo le ragioni del contribuente.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere;
condanna AD al pagamento delle spese di lite che liquida in € 30,00 per spese e € 233,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarre in favore del procuratore costituito se ne ha fatto richiesta.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VITERITTI ROSANGELA, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4807/2024 depositato il 08/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239013395288000 TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI
2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239013395288000 TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI
2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239013395288000 TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI
2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239013395288000 TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI
2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130007165700000 TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI
2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130007165700000 TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI
2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130007165700000 TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130007165700000 TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI
2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 034202490078686 47 000 in relazione alla cartella di pagamento n. 034201200458229 81 000, eccependo la mancata notifica e l'intervenuta prescrizione della cartella di pagamento.
Agenzia delle Entrate Riscossione ha presentato controdeduzioni ed ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, ammettendo che le pretese in questione appaiono interessate dal decorso della prescrizione per come eccepita.
La Corte all'udienza del 2/2/26 ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve rilevarsi che l'annullamento dell'atto impugnato fa venire meno l'interesse alla decisione della controversia onde deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere (Cass.
n. 5817/1999, 16217/2010).
In virtù del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite devono essere poste a carico di AD che ha proceduto all'annullamento dell'atto dopo l'iscrizione a ruolo del ricorso, riconoscendo le ragioni del contribuente.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere;
condanna AD al pagamento delle spese di lite che liquida in € 30,00 per spese e € 233,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarre in favore del procuratore costituito se ne ha fatto richiesta.