Sentenza 27 marzo 2013
Massime • 1
Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente può riguardare nella loro interezza anche i beni in comproprietà con un terzo estraneo al reato, qualora essi siano indivisibili o sussistano inderogabili esigenze per impedirne la dispersione o il deprezzamento, essendo altrimenti assoggettabile alla misura cautelare soltanto la quota appartenente all'indagato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/03/2013, n. 29898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29898 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 27/03/2013
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 748
Dott. GRAZIOSI Chiara - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere - N. 26689/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO TR N. IL 28/10/1937;
avverso l'ordinanza n. 49/2012 TRIB. LIBERTÀ di BRINDISI, del 04/05/2011;
semita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Nicola Lettieri, annullamento con rinvio limitatamente al bene che è in comproprietà al terzo. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 4 maggio 2011 il Tribunale di Brindisi ha respinto la richiesta di riesame proposta da GI RO - indagato per i reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 4 e 10 ter, - avverso decreto del 23 marzo 2011 con il quale il gip dello stesso Tribunale aveva disposto sequestro preventivo per equivalente di denaro, beni immobili e mobili.
2. Contro l'ordinanza ha presentato ricorso il difensore, sulla base di due motivi. Il primo motivo denuncia la carenza di motivazione quanto a un bene sequestrato (un fondo in San RO Vernotico) che, come aveva dedotto il primo motivo del ricorso di riesame, era in comproprietà per quote uguali con un terzo (tale EL RO);
il secondo motivo denuncia violazione di legge in quanto imporre sequestro preventivo anche su quote di beni appartenenti a terzi estranei al reato significa gravare tali estranei di responsabilità per fatto altrui senza alcuna norma di riferimento.
Con successiva memoria il ricorrente ha dedotto motivi nuovi: in primo luogo afferma che i fatti che costituirebbero il reato quale violazione tributaria sono stati oggetto di impugnazione da parte del ricorrente stesso dinanzi alla CTP di Brindisi che ha accolto la richiesta di sospensiva il 12 luglio 2012, per cui il fumus posto a base del sequestro sarebbe configurabile per una somma inferiore (Euro 286.069 anziché 477.89 3, 90); in secondo luogo, lamenta che nel provvedimento impugnato manca la necessaria verifica del collegamento tra l'oggetto del sequestro per equivalente e il profitto del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è parzialmente fondato.
I motivi presentati nell'atto di ricorso, tenuto conto anche della circoscrizione alla violazione di legge prevista dall'art. 325 c.p.p., devono essere accorpati in un unico vaglio. L'ordinanza impugnata dava atto che nella richiesta di riesame era stato evidenziato che "i beni immobili sottoposti a vincolo non risultano in piena proprietà del ricorrente ma sono in comproprietà con terzi estranei ai fatti" (motivazione, pagina 1), ma ha giudicato "priva di pregio" la doglianza perché "il bilanciamento tra l'interesse pubblico alla non dispersione definitiva dei beni nella disponibilità dell'indagato e la tutela delle ragioni del terzo estraneo può essere compiutamente operato all'esito del giudizio di merito" e comunque il sequestro può essere disposto quando il bene in comproprietà sia comunque nella disponibilità del reo o si tratti di bene indivisibile o ne sussistano esigenze di conservazione, altrimenti dovendo essere contenuto entro la quota di proprietà dell'indagato (motivazione, pagine 2 s.), connettendo quest'ultimo rilievo alla giurisprudenza di questa Suprema Corte (Cass. sez. 3^, 27 gennaio 2011 n. 6894). In realtà, la giurisprudenza richiamata dal Tribunale riguarda una fattispecie L.16 marzo 2006, n. 146, ex art. 11, e pertanto i reati transnazionali di cui all'art. 3 della stessa legge, che non risultano essere stati contestati nel caso in esame. Ma, anche a prescindere da questo, non si può non constatare che il giudice di merito ha frainteso il contenuto di detta giurisprudenza, la quale - in termini indubbiamente applicabili anche alla fattispecie de qua - illustra il c.d. principio solidaristico in relazione alla confiscabilità e al preventivo sequestro, rilevando che, in caso di comproprietà del bene, il sequestro, quale cautela reale prodromica a una misura ablativa dal contenuto sostanzialmente sanzionatorio come è la confisca, può comunque assoggettare il bene nella sua interezza solo quando è dimostrato che esso sia comunque nella disponibilità dell'indagato (al riguardo, da ultimo, in generale sul sequestro preventivo per equivalente v. Cass. sez. 3^, 20 aprile 2012 n. 15210) oppure - e questo è il limite e, al contempo, la misura della compressione del diritto del terzo estraneo all'illecito - in ipotesi di assoluta necessità, rappresentate dalla indivisibilità del bene o da comprovate esigenze di sua conservazione per evitarne la dispersione e il detrimento del valore, essendo altrimenti assoggettabile alla cautela esclusivamente la quota di proprietà intestata all'indagato. Il Tribunale non ha quindi percepito che comunque l'intestazione a terzi comporta la necessità di una attenta verifica in ordine ai presupposti dell'assoggettamento totale, cioè all'esistenza di una reale disponibilità completa da parte dell'indagato oppure alla sussistenza delle specifiche caratteristiche del bene, sopra richiamate, idonee a giustificarne il sequestro nella sua interezza;
e tale verifica non ha espletato, così incorrendo nella violazione di legge denunciata dal ricorrente. Sono invece infondati i motivi nuovi presentati nella memoria, dal momento che sussiste assoluta autonomia tra il processo penale e quello tributario, e che il collegamento tra il sequestro e il profitto del reato è stato considerato, in sostanza, nella ordinanza impugnata, laddove si è analizzata l'imposta evasa nella sua specifica quantificazione (pagina 2).
In conclusione, l'ordinanza deve essere annullata limitatamente alla questione del sequestro effettuato nella sua interezza anche a carico del fondo sito in San RO Vernotico in comproprietà con EL RO, terzo estraneo ai reati contestati, con rinvio al Tribunale di Brindisi per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al bene in comproprietà col terzo e rinvia al Tribunale di Brindisi.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2013