CASS
Sentenza 30 aprile 2026
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/2026, n. 15684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15684 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IU ES nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/06/2025 della Corte d'appello di Palermo Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Calabretta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso con le statuizioni conseguenziali;
il difensore presente, Avv. FRANCESCA FRUSTERI, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. • Penale Sent. Sez. 3 Num. 15684 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: CALABRETTA AR IN Data Udienza: 01/04/2026 RITENUTO IN FATTO L'imputato ZZ CO propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo in data 12 giugno 2025, di conferma di quella emessa dal Tribunale di Marsala recante statuizione di condanna alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 5 d. Igs. 74/00, al medesimo ascritto nella qualità di legale rappresentante della ED LD RO srl, con riferimento alle annualità di imposta 2014, 2015 e 2016. Il ricorso articola due motivi di censura della sentenza impugnata. 1. Il primo motivo deduce erronea applicazione della legge penale in relazione all'omessa declaratoria di prescrizione per tutte le contestate omissioni dichiarative. 2. Il secondo motivi deduce vizio di motivazione per manifesta illogicità e comunque erronea applicazione della norma penale incriminatrice, non avendo la Corte quantificato con precisione l'imposta evasa e, per l'effetto, verificato il superamento delle distinte soglie di punibilità previste dalla legge vigente all'epoca di ciascuna omissione dichiarativa. Inoltre, la sentenza impugnata non avrebbe svolto un'adeguata valutazione degli elementi addotti dalla difesa (documentazione contabile e dichiarazioni rese dal consulente fiscale), ritenendo irrilevanti le successive comunicazioni IVA annuali e le regolarizzazioni tardive, invece da considerarsi rilevanti, astrattamente, anche sotto il profilo dell'elemento psicologico del reato. La Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore Fulvio Baldi ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. All'udienza fissata per la trattazione orale del ricorso, la Procura Generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso, con le conseguenti statuizioni. Il difensore presente, avv. Francesca Frusteri, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile 1.1 Quanto al primo motivo di ricorso, lo stesso è manifestamente infondato: in materia di reati tributari di cui all'art. 5 del d. Igs. n. 74/00, il regime della prescrizione è oggetto di una previsione di natura derogatoria, rispetto a quella dettata dagli artt. 157 e ss. cod. pen., contenuta nell'art. 17, comma 1-bis, d. Igs. n. 74/00, vigente a far data dall'entrata in vigore della legge n. 148/11 (ovvero P 2 17 settembre 2011), in ragione della quale il termine di prescrizione dei delitti di cui agli artt. da 2 a 10 del medesimo decreto legislativo è elevato di un terzo. A ciò va aggiunto che per il reato di omessa dichiarazione di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 74/00, come chiarito da giurisprudenza costante di questa Corte (Sez. 3, n. 48578 del 19/07/2016, Pasquali, Rv. 268189 - 01; Sez. 3, n. 36387 del 12/06/2019, Litardi, Rv. 276884 - 01), il termine di prescrizione del reato decorre dal novantunesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale, sicché alla data indicata nell'imputazione vanno aggiunti, per ciascuna annualità, quale termine iniziale della prescrizione, ulteriori novanta giorni. In via di ulteriore considerazione, si osserva che dagli atti del procedimento risultano plurimi rinvii di udienza, anche su richiesta del difensore, con conseguente necessità di computo delle relative sospensioni del termine di prescrìzione, posto che il rinvio del processo disposto su richiesta del difensore dell'imputato comporta, ex art. 159, comma primo, n. 3), cod. pen., la sospensione del termine di prescrizione per l'intera durata del differimento, a prescindere dalle ragioni fondanti la richiesta e indipendentemente dall'accordo o dall'opposizione del Pubblico ministero o della parte civile (Sez. 2, n. 6798 del 30/01/2025, Romaniello, Rv. 287552 - 02). Poste tali premesse, si osserva che, anche solo considerando il termine decennale di prescrizione (computato in applicazione della speciale previsione di cui all'art. 17-bis d.lgs. 74/00, tenendo conto dell'effetto interruttivo quantomeno conseguente all'atto di esercizio dell'azione penale), applicabile a tutti i fatti oggetto di imputazione, il termine di prescrizione, alla data di emissione della sentenza di appello (del 12 giugno 2025), non risultava decorso neanche per la più remota delle ipotesi di reato oggetto di imputazione (dichiarazione dei redditi relativi all'anno di imposta 2014, termine di presentazione della relativa dichiarazione fissato al 30settembre 2015). 2. Quanto al secondo motivo di ricorso, si osserva che il ricorrente non si confronta con la motivazione svolta dalla Corte territoriale in punto di superamento della prescritta soglia di punibilità, da determinarsi per tutte le annualità in contestazione nella soglia, di euro 50.000,00, prevista per la fattispecie delittuosa in esame, in applicazione del principio di retroattività della disposizione più favorevole ex art. 2 cod. pen.: in particolare, la Corte (pagg.
3-4 della sentenza impugnata) richiama sul punto l'esito delle verifiche espletate dall'Agenzia delle Dogane e le dichiarazioni rese dalla consulente fiscale della società ED LD GROUP srl con riferimento alle singole annualità di imposta, dalle quali risultano importi ben superiori alla soglia di punibilità prescritta dalla legge per tutte le annualità oggetto di imputazione. 3 O APR. 2026 CL CANCELLIERE ESPERTO Dott.ss isabett' Ar .bito isI Quanto, poi, alle deduzioni svolte dal ricorrente con riferimento alla sussistenza del dolo di evasione, a fronte della affermata circostanza che l'imputato abbia provveduto a regolarizzazioni tardive, anche sotto questo profilo il motivo è generico, poiché la Corte territoriale si sofferma sulla circostanza della registrazione tardiva delle fatture, valutandola, in fatto, come non concludente ai fini della valutazione della sussistenza del fatto e dell'addebito di responsabilità, anche in considerazione della motivazione svolta quanto alla sussistenza del dolo richiesto dalla norma penale incriminatrice, argomentato in ragione sia dell'entità dell'imposta evasa che della relativa mancata corresponsione (pagina 5 della sentenza impugnata). Alla luce delle sopra esposte considerazioni, il secondo motivo di ricorso è generico. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 01/04/2026
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Calabretta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso con le statuizioni conseguenziali;
il difensore presente, Avv. FRANCESCA FRUSTERI, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. • Penale Sent. Sez. 3 Num. 15684 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: CALABRETTA AR IN Data Udienza: 01/04/2026 RITENUTO IN FATTO L'imputato ZZ CO propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo in data 12 giugno 2025, di conferma di quella emessa dal Tribunale di Marsala recante statuizione di condanna alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 5 d. Igs. 74/00, al medesimo ascritto nella qualità di legale rappresentante della ED LD RO srl, con riferimento alle annualità di imposta 2014, 2015 e 2016. Il ricorso articola due motivi di censura della sentenza impugnata. 1. Il primo motivo deduce erronea applicazione della legge penale in relazione all'omessa declaratoria di prescrizione per tutte le contestate omissioni dichiarative. 2. Il secondo motivi deduce vizio di motivazione per manifesta illogicità e comunque erronea applicazione della norma penale incriminatrice, non avendo la Corte quantificato con precisione l'imposta evasa e, per l'effetto, verificato il superamento delle distinte soglie di punibilità previste dalla legge vigente all'epoca di ciascuna omissione dichiarativa. Inoltre, la sentenza impugnata non avrebbe svolto un'adeguata valutazione degli elementi addotti dalla difesa (documentazione contabile e dichiarazioni rese dal consulente fiscale), ritenendo irrilevanti le successive comunicazioni IVA annuali e le regolarizzazioni tardive, invece da considerarsi rilevanti, astrattamente, anche sotto il profilo dell'elemento psicologico del reato. La Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore Fulvio Baldi ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. All'udienza fissata per la trattazione orale del ricorso, la Procura Generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso, con le conseguenti statuizioni. Il difensore presente, avv. Francesca Frusteri, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile 1.1 Quanto al primo motivo di ricorso, lo stesso è manifestamente infondato: in materia di reati tributari di cui all'art. 5 del d. Igs. n. 74/00, il regime della prescrizione è oggetto di una previsione di natura derogatoria, rispetto a quella dettata dagli artt. 157 e ss. cod. pen., contenuta nell'art. 17, comma 1-bis, d. Igs. n. 74/00, vigente a far data dall'entrata in vigore della legge n. 148/11 (ovvero P 2 17 settembre 2011), in ragione della quale il termine di prescrizione dei delitti di cui agli artt. da 2 a 10 del medesimo decreto legislativo è elevato di un terzo. A ciò va aggiunto che per il reato di omessa dichiarazione di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 74/00, come chiarito da giurisprudenza costante di questa Corte (Sez. 3, n. 48578 del 19/07/2016, Pasquali, Rv. 268189 - 01; Sez. 3, n. 36387 del 12/06/2019, Litardi, Rv. 276884 - 01), il termine di prescrizione del reato decorre dal novantunesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale, sicché alla data indicata nell'imputazione vanno aggiunti, per ciascuna annualità, quale termine iniziale della prescrizione, ulteriori novanta giorni. In via di ulteriore considerazione, si osserva che dagli atti del procedimento risultano plurimi rinvii di udienza, anche su richiesta del difensore, con conseguente necessità di computo delle relative sospensioni del termine di prescrìzione, posto che il rinvio del processo disposto su richiesta del difensore dell'imputato comporta, ex art. 159, comma primo, n. 3), cod. pen., la sospensione del termine di prescrizione per l'intera durata del differimento, a prescindere dalle ragioni fondanti la richiesta e indipendentemente dall'accordo o dall'opposizione del Pubblico ministero o della parte civile (Sez. 2, n. 6798 del 30/01/2025, Romaniello, Rv. 287552 - 02). Poste tali premesse, si osserva che, anche solo considerando il termine decennale di prescrizione (computato in applicazione della speciale previsione di cui all'art. 17-bis d.lgs. 74/00, tenendo conto dell'effetto interruttivo quantomeno conseguente all'atto di esercizio dell'azione penale), applicabile a tutti i fatti oggetto di imputazione, il termine di prescrizione, alla data di emissione della sentenza di appello (del 12 giugno 2025), non risultava decorso neanche per la più remota delle ipotesi di reato oggetto di imputazione (dichiarazione dei redditi relativi all'anno di imposta 2014, termine di presentazione della relativa dichiarazione fissato al 30settembre 2015). 2. Quanto al secondo motivo di ricorso, si osserva che il ricorrente non si confronta con la motivazione svolta dalla Corte territoriale in punto di superamento della prescritta soglia di punibilità, da determinarsi per tutte le annualità in contestazione nella soglia, di euro 50.000,00, prevista per la fattispecie delittuosa in esame, in applicazione del principio di retroattività della disposizione più favorevole ex art. 2 cod. pen.: in particolare, la Corte (pagg.
3-4 della sentenza impugnata) richiama sul punto l'esito delle verifiche espletate dall'Agenzia delle Dogane e le dichiarazioni rese dalla consulente fiscale della società ED LD GROUP srl con riferimento alle singole annualità di imposta, dalle quali risultano importi ben superiori alla soglia di punibilità prescritta dalla legge per tutte le annualità oggetto di imputazione. 3 O APR. 2026 CL CANCELLIERE ESPERTO Dott.ss isabett' Ar .bito isI Quanto, poi, alle deduzioni svolte dal ricorrente con riferimento alla sussistenza del dolo di evasione, a fronte della affermata circostanza che l'imputato abbia provveduto a regolarizzazioni tardive, anche sotto questo profilo il motivo è generico, poiché la Corte territoriale si sofferma sulla circostanza della registrazione tardiva delle fatture, valutandola, in fatto, come non concludente ai fini della valutazione della sussistenza del fatto e dell'addebito di responsabilità, anche in considerazione della motivazione svolta quanto alla sussistenza del dolo richiesto dalla norma penale incriminatrice, argomentato in ragione sia dell'entità dell'imposta evasa che della relativa mancata corresponsione (pagina 5 della sentenza impugnata). Alla luce delle sopra esposte considerazioni, il secondo motivo di ricorso è generico. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 01/04/2026