Sentenza 10 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/2003, n. 5688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5688 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
Dggatto 0 5 68 8 / 0 3 Lavoro Composta dagli Dott. Ettore MERCURIO - Presidente R.G.N. 17387/0 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron. 12617 Dott. Antonio LAMORGESE Rel. Consigliere - Rep. : Dott. Florindo MINICHIELLO - Consigliere od. 05/12/02 Dott. Gabriella COLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, | clettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato 它 difeso dagli avvocati CARLO DE ANEGLIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti, - ricorrente
contro
GIUSEPPA, clettivamente domiciliata in ROMA IACOBACCI 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO VIA ARNO 2002 AGOSTINI, che la rappresenta e difende, giusta delega 5229 in atti;
-1- - controricorrente avvers0 la sentenza n. 86/00 della Corte d'Appello di !GENOVA, depositata il 22/05/00 R.G. N. 278/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica ❘ udienza del 05/12/02 dal Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova rigettava l'impugnazione proposta dall'Inps avverso la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda proposta dalla sig.ra PP CO ved. [acono. Costei aveva richiesto la liquidazione della pensione di reversibilità a lei spettante dopo la morte del coniuge, che l'Inps le aveva negato richiamando il divieto di cumulo, sancito dall'art. 1, 43° comma, legge 8 agosto 1995 n. 335, con la rendita ai superstiți crogata dall'inail in conseguenza del decesso del coniuge IU ON, già titolare della medesima prestazione. Ha rilevato il giudice del gravame che il trattamento di reversibilità in questione derivava da pensione di vecchiaia, di cui il defunto coniuge della appellata cra titolare quando cra in vita, e che quindi la fattispecie in esame esulava dalla previsione dell'art. 1 della citata legge n. 335 del 1995. Detta norma invece si riferisce, vietandolo, al cumulo dei due trattamenti economici, nel caso in cui le prestazioni dirette erogate al dante causa derivino dal medesimo evento invalidante. La morte, sottolinea la Corte territoriale, non può evidentemente essere definita "evento invalidante" e questa locuzione richiama in modo inequivocabile il precedente collegamento della prestazione all'infortunio е alla malattia professionale, “in conseguenza” dei quali deve essere stato liquidato il trattamento a carico dell'Inps. Non interessa che il decesso del titolare del trattamento pensionistico a carico del medesimo Istituto sia da addebitarsi all'infortunio o alla malattia professionale indennizzati dall'Inail, essendo questa una circostanza del tutto irrilevante per l'Inps, laddove la liquidazione del trattamento di reversibilità scaturisca da una pensione di anzianità o di vecchiaia: in queste ipotesi l'ente previdenziale è obbligato alla prestazione in favore dei superstiti aventi diritto a JE AC 3 ragione e in conseguenza dell'anzianità anagrafica e/o contributiva del loro dante causa. Di questa pronuncia l'Inps ha richiesto la cassazione sulla base di un motivo, cui l'intimata ha resistito con contraricorso. Motivi della decisione L'unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 43, legge 8 agosto 1995 a. 335 e deduce che essendo stata liquidata dall'Inail la rendita vitalizia al coniuge superstite, deve ritenersi accertato che la morte del dante causa della resistente è avvenuta per causa dipendente da infortunio o malattia professionale;
con la conseguenza che ricorre l'unicità dell'evento invalidante, da cui traggono il rispettivo titolo le due prestazioni di reversibilità che la resistente vuole cumulare. Il ricorso è infondalo. L'art. 1, comma 43, legge 8 agosto 1995 a. 335, dispone: "Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario d'invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattic professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti”. caricoIl divieto di cumulo tra la pensione di reversibilità a dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, Jan T ahari 4 nonché delle forme esclusive, esonerative e sostitutive della medesima, e la rendita ai superstiti erogata dall'INAIL spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi dell'art. 85 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 è stato poi abrogato, con decorrenza 1° luglio 2001, dall'art. 73, primo comma, legge 23 dicembre 2000 n. 388, il quale ha altresì specificato che la disposizioni di cui al medesimo comma si applicano alle rate di pensionc di reversibilità successive alla data del 30 giugno 2001, anche sc la pensione stessa è stata liquidata in data anteriore. L'applicabilità dello ius superveniens alla fattispecie in esame presuppone però che fosse prima operante il precedente divicto. Ma, secondo la giurisprudenza di questa Corte (v. sentenze 22 dicembre 2000 n. 16129, 29 maggio 2001 n. 7331, 3 giugno 2002 n. 8028, 27 settembre 2002 n. 14033), il divieto di cumulo stabilito dall'art. 1, comma 43, della legge n. 335 del 1995 deve intendersi riferito alla reversibilità originata dalla titolarità di trattamenti INPS attribuiti per i medesimi eventi (infortuni o malattia professionale) che hanno determinato anche la concessione della rendita INAIL al lavoratore poi deceduto per ragioni causalmente collegate all'infortunio o alla tecnopatia. Questo principio deve essere condiviso, in considerazione della ratio del divieto di cumulo, individuata nella esigenza di evitare l'erogazione di prestazioni a carico di enti diversi, sebbene originate dal medesimo evento invalidante e liquidate in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale. Al fine di escludere la validità della interpretazione proposta dall'Istituto ricorrente, va aggiunto che la morte è il presupposto del trattamento di reversibilità e non la causa della prestazione liquidata al titolare per l'applicazione dell'assicurazione generale per invalidità, vecchiaia e superstiti, cui invece si Inos c. AC 5 riferisce il citato art. 1, comma 43, laddove dispone la non cumulabilità delle pensioni di inabilità, di reversibilità o dell'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante. Se infatti la morte dell'assicurato può costituire l'evento di un infortunio sul lavoro o l'evento conseguenza di una malattia professionale, che dà luogo alla rendita INAIL in dei familiari superstiti dell'assicurato, nell'ambito del sistema favore dell'assicurazione generale per invalidità, vecchiaia e superstiti gestita dall'INPS la morte del lavoratore assicurato non è evento invalidante che dà luogo a prestazione, poiché gli accadimenti che consentono l'erogazione da parte dell'INPS dei benefici in tema di invalidità pensionabile devono riguardare direttamente l'assicurato e incidere sulla sua capacità di lavoro, e ricollegandosi invece il trattamento di reversibilità e la sua misura alla posizione assicurativa del lavoratore deceduto, in cui trova la sua origine. La sentenza impugnata ha deciso in modo conforme all'orientamento sopra riportato e quindi deve andare esente dalle censure che ad essa muove l'Istituto ricorrente. L'Inps, in quanto soccombente, va condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquidato come in dispositivo vanno distratte in favore dell'avv. Franco Agostini, anticipatario.
P. q. m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Istituto ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 10,00 XXامد oltre ad euro Inps c. Iacobucci 6 1.500 (milecinquecent/00) per onorari, che si attribuiscono all'avv. Franco Agostini, per dichiarata anticipazione. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2002. Meven ris Il Consigliere estensore Il Presidente Lotter Moven ملسلام 4J ' M IL CANCELLERE Depositato in Cancelieria Poggi, AD APR, 2003 JL CANCELLIERB was fourthe ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 Inps c. AC 7