CASS
Sentenza 10 novembre 2023
Sentenza 10 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 10/11/2023, n. 45395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45395 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ET ER nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;
Li.,,ivjì- i i oLo ,( Dvj 'et- t>11-a,0(1-ej L A Qtoeuzi Penale Sent. Sez. 7 Num. 45395 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: CARUSILLO ELENA Data Udienza: 17/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di Lerúr,13 Pene, avv. Alessandro D'Addea, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'Appello di Milano ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di N .lorizalha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di di cui agli artt. 624 e 625, comma primo, n. 2) cod. pen. 2. La difesa articola due motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo, lamenta l'errore in cui è incorsa la corte territoriale nella determinazione della pena inflitta. 2.2 Con il secondo motivo, eccepisce l'omessa pronuncia di improcedibilità del reato per difetto di querela. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il secondo motr,c, (i -icorso, con il quale la difesa eccepisce l'improcedibilità del reato per difetto di querela, è Linci o oltre che assorbente. 2. L'entrata in vigue, della cc. RM RT ha determinato un mutamento del regime di procedibilità del delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 2) cod. pen. Invero, l'art. 2, ccmma 1, lett. 1), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha sostituito il terzo comma dell'art. 624 cod. pen., stabilendo che "Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che Il fatto sia commesso su cose esoosf e alla pubblica fede, e 7-bis)". 3. Non ricorrendo, : -+(-2i caso dr specie, nessuna delle condizioni che legittimano l'esercizio ex officio dell'azione penale ., pone rl problema della sussistenza della condizione di procedibilità dell'illecito addebitato agir odierni ricorrenti. 4. Dagli atti del processo, consultabili in questa sede in ragione della natura processuale della censura formulata, non risulta che la parte offesa abbia proposto querela entro il 30 marzo del 2023, ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo citato. 5. Al difetto di querela, consegue, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per improcedibilità del resto.
P. Q. M.
Annulla senza rinv•e. io -2ntenzo impugnata, perché i! reato è improcedibile per difetto di querela. Così deciso il 17/67/2G23
udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;
Li.,,ivjì- i i oLo ,( Dvj 'et- t>11-a,0(1-ej L A Qtoeuzi Penale Sent. Sez. 7 Num. 45395 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: CARUSILLO ELENA Data Udienza: 17/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di Lerúr,13 Pene, avv. Alessandro D'Addea, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'Appello di Milano ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di N .lorizalha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di di cui agli artt. 624 e 625, comma primo, n. 2) cod. pen. 2. La difesa articola due motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo, lamenta l'errore in cui è incorsa la corte territoriale nella determinazione della pena inflitta. 2.2 Con il secondo motivo, eccepisce l'omessa pronuncia di improcedibilità del reato per difetto di querela. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il secondo motr,c, (i -icorso, con il quale la difesa eccepisce l'improcedibilità del reato per difetto di querela, è Linci o oltre che assorbente. 2. L'entrata in vigue, della cc. RM RT ha determinato un mutamento del regime di procedibilità del delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 2) cod. pen. Invero, l'art. 2, ccmma 1, lett. 1), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha sostituito il terzo comma dell'art. 624 cod. pen., stabilendo che "Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che Il fatto sia commesso su cose esoosf e alla pubblica fede, e 7-bis)". 3. Non ricorrendo, : -+(-2i caso dr specie, nessuna delle condizioni che legittimano l'esercizio ex officio dell'azione penale ., pone rl problema della sussistenza della condizione di procedibilità dell'illecito addebitato agir odierni ricorrenti. 4. Dagli atti del processo, consultabili in questa sede in ragione della natura processuale della censura formulata, non risulta che la parte offesa abbia proposto querela entro il 30 marzo del 2023, ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo citato. 5. Al difetto di querela, consegue, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per improcedibilità del resto.
P. Q. M.
Annulla senza rinv•e. io -2ntenzo impugnata, perché i! reato è improcedibile per difetto di querela. Così deciso il 17/67/2G23