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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 11/12/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 100-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati: dott. AN NE Presidente dott.ssa SE AR Giudice rel. dott.ssa Maria Amoruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 100-1/2025 R.G. avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di:
C.F. e P.IVA: ), con sede legale in Borgomanero (NO) Via Sanado n. 4, CP_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentate, l'amministratore unico , nato a Controparte_2
Borgosesia (VC) il 07.06.1978 (C.F.: ) e residente a [...]. SC C.F._1
(Svizzera), via Favadin n. 9, rappresentata e difesa nella presente procedura dall'Avv. Stefano
Montibelli, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Borgomanero (NO), via De Amicis 11, giusta procura in atti;
letto il ricorso di liquidazione giudiziale presentato in proprio il data 24/9/2025 dalla ricorrente;
esaminata la documentazione prodotta;
udita la relazione del giudice incaricato dell'istruttoria, ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale e in particolare che:
• sussiste, ai sensi degli articoli 26 e 27 CCII la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia e, precisamente la sede legale è situata in Borgomanero, comune ricadente nel circondario di questo Tribunale, né risulta altrimenti individuabile un'altra sede principale;
• la società debitrice ha depositato la documentazione prevista dall'art. 39 l.f. e ha in particolare dimostrato di essere un'impresa che esercita attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c. e di non presentare congiuntamente i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII, risultando pertanto soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
• ai sensi dell'art. 49 co. 5 CCII l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti
è complessivamente ben superiore a euro 30.000, attestandosi in circa 432.938 euro (come da bilancio al 30 giugno 2024);
• si trova in stato di insolvenza secondo quanto previsto dall'art. 121 CCII, come emerge dallo stesso ricorso e dalla relazione dell'amministratore unico e dai documenti ad esso allegato, che attestano come il ricorrente abbia accumulato debiti, principalmente verso fornitori, e non riesca a soddisfare regolarmente e con mezzi normali. Le attività della società, attiva nella somministrazione di cibo e bevande presso il locale in Castelletto Ticino via Lago 2, nonché la produzione artigianale e commercializzazione di birra, è peraltro interrotta dal 30 giugno
2025;
P.Q.M.
Visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 41, 49 e 121 C.C.I.I.,
1. DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. e P.IVA: CP_1
, con sede legale in Borgomanero (NO) Via Sanado n. 4, in persona del suo P.IVA_1 legale rappresentate signor , nato a [...] il [...] Controparte_2
(C.F.: ) e residente a [...]
9;
2. NOMINA giudice delegato la dott.ssa SE AR;
3. NOMINA Curatore il dott. professionista in possesso dei requisiti di cui Persona_1 all'art. 358 CCII;
4. ORDINA al debitore assoggettato a liquidazione giudiziale, ove non vi abbia già provveduto, il deposito, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
5. FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 10 marzo 2026 ore 11:15 davanti al giudice delegato, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6. ASSEGNA ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di ammissione al passivo e dei relativi documenti ai sensi dell'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
7. AVVISA i creditori e i terzi che la modalità di presentazione delle domande prevista dall'art. 201 CCII non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
8. AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e
155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti;
9. ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del fallito (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
10. ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, ciò non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. cpc e 1193 CCII ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
11. ORDINA che, ai sensi dell'art. 49 CCII, la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII.
Così deciso in Novara, nella camera di consiglio del 13 novembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
SE AR AN NE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati: dott. AN NE Presidente dott.ssa SE AR Giudice rel. dott.ssa Maria Amoruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 100-1/2025 R.G. avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di:
C.F. e P.IVA: ), con sede legale in Borgomanero (NO) Via Sanado n. 4, CP_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentate, l'amministratore unico , nato a Controparte_2
Borgosesia (VC) il 07.06.1978 (C.F.: ) e residente a [...]. SC C.F._1
(Svizzera), via Favadin n. 9, rappresentata e difesa nella presente procedura dall'Avv. Stefano
Montibelli, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Borgomanero (NO), via De Amicis 11, giusta procura in atti;
letto il ricorso di liquidazione giudiziale presentato in proprio il data 24/9/2025 dalla ricorrente;
esaminata la documentazione prodotta;
udita la relazione del giudice incaricato dell'istruttoria, ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale e in particolare che:
• sussiste, ai sensi degli articoli 26 e 27 CCII la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia e, precisamente la sede legale è situata in Borgomanero, comune ricadente nel circondario di questo Tribunale, né risulta altrimenti individuabile un'altra sede principale;
• la società debitrice ha depositato la documentazione prevista dall'art. 39 l.f. e ha in particolare dimostrato di essere un'impresa che esercita attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c. e di non presentare congiuntamente i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII, risultando pertanto soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
• ai sensi dell'art. 49 co. 5 CCII l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti
è complessivamente ben superiore a euro 30.000, attestandosi in circa 432.938 euro (come da bilancio al 30 giugno 2024);
• si trova in stato di insolvenza secondo quanto previsto dall'art. 121 CCII, come emerge dallo stesso ricorso e dalla relazione dell'amministratore unico e dai documenti ad esso allegato, che attestano come il ricorrente abbia accumulato debiti, principalmente verso fornitori, e non riesca a soddisfare regolarmente e con mezzi normali. Le attività della società, attiva nella somministrazione di cibo e bevande presso il locale in Castelletto Ticino via Lago 2, nonché la produzione artigianale e commercializzazione di birra, è peraltro interrotta dal 30 giugno
2025;
P.Q.M.
Visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 41, 49 e 121 C.C.I.I.,
1. DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. e P.IVA: CP_1
, con sede legale in Borgomanero (NO) Via Sanado n. 4, in persona del suo P.IVA_1 legale rappresentate signor , nato a [...] il [...] Controparte_2
(C.F.: ) e residente a [...]
9;
2. NOMINA giudice delegato la dott.ssa SE AR;
3. NOMINA Curatore il dott. professionista in possesso dei requisiti di cui Persona_1 all'art. 358 CCII;
4. ORDINA al debitore assoggettato a liquidazione giudiziale, ove non vi abbia già provveduto, il deposito, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
5. FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 10 marzo 2026 ore 11:15 davanti al giudice delegato, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6. ASSEGNA ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di ammissione al passivo e dei relativi documenti ai sensi dell'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
7. AVVISA i creditori e i terzi che la modalità di presentazione delle domande prevista dall'art. 201 CCII non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
8. AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e
155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti;
9. ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del fallito (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
10. ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, ciò non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. cpc e 1193 CCII ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
11. ORDINA che, ai sensi dell'art. 49 CCII, la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII.
Così deciso in Novara, nella camera di consiglio del 13 novembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
SE AR AN NE