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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 24/06/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1126/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1126/2021 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
APPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA Controparte_2
TERZO CHIAMATO
Oggi 24 giugno 2025, innanzi alla Dott.ssa Caterina Neri, sono comparsi:
Per l'avv. CARETTA ELISA Parte_1
Per l'avv. GRIGOLI ANDREA Controparte_1
Per l'avv. CAMBIERI Controparte_3 CLAUDIO PAOLO e l' avv. DE PALMA FURIO NICOLA IVO oggi sostituito dall'avv. Maria Cristina Visconzi
È altresì presente ai fini della pratica forense il dott. ssa Beatrice Roodighiero. Sono altresì presenti gli alunni per l'alternanza scuola lavoro.
Parte ricorrente discute oralmente la causa ribadendo la responsabilità della parte resistente, l'esposizione al rischio della ricorrente ed il valore documentale della documentazione depositata da parte avversaria, ribadisce altresì la contestazione alla relazione peritale con particolare riferimento alla contraddittorietà delle valutazioni peritali, alla violazione dei criteri medico legali e delle regole procedimentali, come ampiamente articolato nelle note conclusive. Insiste nell'accoglimento delel conclusioni di cui al ricorso introduttivo discostandosi dalle valutazioni peritali e in denegata ipotesi di rigetto chiede la compensazione delle spese di lite attesa la situazione economica di parte ricorrente documentata in atti. Parte resistente ribadisce quanto dedotto nelle note conclusive e ribadisce che la descrizione dei luoghi riportata nella relazione peritale coincide con quella indicata in memoria. Quanto all'inoperatività di polizza richiama il verbale d'udienza del 19.9.2022 e per il resto si riporta alla memoria ed alle conclusioni ivi rassegnate. Con Il difensore di si riporta ai rispettivi atti ed alle conclusioni riportate nelle note conclusive da ultimo depositate contestando quelle di parte ricorrente. Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione.
Il Giudice Dott.ssa Caterina Neri REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Caterina Neri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1126/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARETTA ADRIANO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. CARETTA FABIO, elettivamente domiciliato in Vicenza, c.a.p. 36100, piazza Pontelandolfo n. 114, presso il difensore avv. CARETTA ADRIANO
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con sede in Verona, Controparte_1 P.IVA_1 Via Valpantena n. 18/G (P.IVA , in persona del Presidente del Consiglio di P.IVA_2 Amministrazione, legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. GRIGOLI ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA LEONCINO, 30, 37121 VERONA presso il difensore avv. GRIGOLI ANDREA
PARTE RESISTENTE
- già (C.F. Controparte_3 Controparte_4
) con sede legale e direzione in Milano, Piazza Vetra n. 17, in persona del procuratore ad P.IVA_3 negotia dott. rappresentato e difeso dall'avv. CAMBIERI CLAUDIO PAOLO e Controparte_5 dell'avv. DE PALMA FURIO NICOLA IVO, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Riccardo Chiesa in VIA URBANO RATTAZZI, 8 - 36100 C.F._2 PARTE CHIAMATA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 18.11.2021 , avendo lavorato dal 21.07.1998 al 08.07.2019 Parte_1 presso diverse società del (dapprima presso la società cooperativa Agricola Tre Valli, Controparte_6 con contratti a tempo determinato, anche discontinui, successivamente, dal giugno 2003 al maggio 2008 presso la società agricola sempre con contratti a tempo determinato, anche Parte_2 discontinui, e dal maggio 2008 nuovamente e ininterrottamente presso con contratti Controparte_1
a tempo determinato e successivamente a tempo indeterminato dal 01.09.2012 al 08.07.2019), su turni di 8 ore al giorno ed avendo riportato una lesione del tendine sovraspinato, la cui origine professionale era stata riconosciuta dall' chiedeva: “1. Per quanto dichiarato in premessa, accertare che la CP_7 resistente presso la quale la ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa, ha cagionato un danno alla salute del lavoratore e, per tale effetto, dichiarare la piena responsabilità della stessa in merito.
2. Per tali effetti, condannare la resistente: Agricola Tre Valli - società cooperativa, (..) al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi di cui alle tabelle del Tribunale di Milano (2021- Liquidazione del danno non patrimoniale), rese cogenti per tutto il territorio nazionale da Cass. Civile del 07.06.2011 n. 12408, che si quantificano nella somma riportata dalla tabella che segue (DOC22): (..) oltre agli ulteriori aggravamenti che saranno accertati in corso di causa, dedotta la quota corrisposta dall' per l'importo di € 9.059,14 per un danno biologico CP_7 differenziale complessivo pari a € 23.878,79; 3. il tutto a far data dalla maturazione del diritto, con condanna alla corresponsione di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo;
4. con condanna al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore che ha anticipato le prime e non riscosso i secondi, con la maggiorazione del 30% prevista “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati” ex D.M. n.55/2014 art. 4, 21 comma 1-bis introdotto dal D.M. n.37/2018”. Sosteneva, in particolare, che per tutta la durata del rapporto di lavoro con la società (2008-2019) la stessa Controparte_1 era stata impiegata presso il reparto “macello” e nel reparto “incassettamento” durante le ore di lavoro straordinario, occupandosi principalmente delle attività, alternate nel corso del turno di lavoro, di spiumatura, eviscerazione, contare e macchinare, appendere e del confezionamento (c.d. incassamento) di prodotti avicoli, tutte caratterizzate da posture incongrue, ritmi di lavoro intensi e dalla movimentazione continua e rapida degli arti superiori, nello specifico del sistema mano-braccio destro, nonché dall'impiego di forza, così contraendo una “tendinite alla cuffia dei rotatori (lesione del tendine sovraspinato)” per la quale l' in data 16.10.2020, riconosceva la natura professionale ed un grado CP_7 di menomazione dell'8 %; deduceva la sussistenza della responsabilità della resistente per omessa valutazione del rischio specifico relativo alle mansioni svolte (rischi di sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, uso della forza, movimenti ripetitivi e posture incongrue), responsabilità per omessa dotazione di idonei DPI, responsabilità per omessa formazione e informazione sui rischi e per culpa in vigilando, di cui agli artt. 15, 18, 28, 36, 37, 70, 71, 73, 77, 181, 182, 184 e 185 D.Lgs 81/2008. Sosteneva, altresì, che, a causa delle condizioni di lavoro, aveva riportato una limitazione funzionale con postumi permanenti, con conseguente danno biologico nella misura del 9-10 %, un danno biologico temporaneo dal 2017, spese mediche di € 480,10, una compromissione della dimensione esistenziale, da cui detrarsi la somma di € 9.059,14 corrisposta dall' CP_7
Si costituiva tempestivamente la società cooperativa Agricola Tre Valli chiedendo di chiamare in causa la compagnia assicuratrice e contestando quanto dedotto da parte ricorrente, in particolare sostenendo che la stessa era stata addetta esclusivamente alla mansione di “Operatore eviscerazione macello all'interno della Sala Eviscerazione”, presso il reparto Macello, impiegata poi a rotazione nei compiti di controllo igienico sanitario, controllo spiumatura, controllo eviscerazione, rifilatura pelle e collo finale, accosciatura, legatura, recupero rigaglie, carico tunnel, mentre era chiamata a svolgere l'attività di imballaggio solo saltuariamente e solo durante il proprio turno di lavoro, che era dalle ore 05:50 alle ore 12:55 nei giorni da lunedì a venerdì e dalle ore 05:50 alle ore 11:05 il sabato, compiendo in tutte mansioni assegnate movimenti con le braccia che non richiedevano l'uso della forza e neppure comportavano il sollevamento delle braccia né a livello della linea delle spalle né a livello superiore, mansioni comunque assegnate a rotazione con una frequenza di 50 minuti, con tre pause di lavoro durante il turno feriale e due pause il sabato. Sosteneva poi, che la ricorrente era sempre stata sottoposta alla sorveglianza sanitaria e ritenuta sempre idonea alle mansioni lavorative assegnate, che aveva provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi specifici relativi alle mansioni svolte dalla ricorrente, compreso il rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori ed a somministrare alla ricorrente l'adeguata formazione ed informazione, fornendole altresì i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, adottando, quali misure di sicurezza, dal 2005 la rotazione delle postazioni di lavoro, la valutazione dei rischi con metodologie OCRA, l'introduzione di pause lavorative, l'automatizzazione dell'attività di legatura dei polli, la possibilità, per i dipendenti, di chiedere visite mediche per l'accertamento dell'idoneità fisica, la revisione periodica del protocollo sanitario in base all'aggiornamento della valutazione dei rischi e l'esecuzione con regolarità delle visite periodiche. Deduceva poi la riconducibilità della patologia ad un infortunio sul lavoro occorso in data 20.12.2017 e rappresentava che, in concomitanza con il rapporto prestava, altresì, attività lavorativa presso un'impresa di pulizie, con conseguente insussistenza della responsabilità della cooperativa in assenza di specifiche violazioni di norme antinfortunistiche e per mancanza di esposizione al rischio da sovraccarico della spalla, mancando quindi il nesso di causalità fra la patologia denunciata e l'ambiente di lavoro. Concludeva quindi chiedendo: “In via preliminare di rito : autorizzare la chiamata in causa di in forza di polizza n. ILI0000558 , Controparte_8 affinché tenga sollevata la convenuta da ogni onere derivante dalla presente Controparte_1 controversia, tanto a titolo di risarcimento del danno per malattia professionale, quanto per spese legali tutte (anche in relazione alle proprie difese) e peritali. Nel merito: respingere le domande tutte ex adverso introdotte siccome inammissibili, improponibili e/o comunque infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in memoria. In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui la società convenuta fosse ritenuta responsabile, in tutto o in parte, in ordine all'insorgenza della patologia lamentata in ricorso, ridursi l''ammontare dell'invocato risarcimento alla luce delle contestazioni e delle eccezioni sopra formulate anche con specifico riferimento all''operata, abnorme personalizzazione del danno ed al rivendicato danno da inabilità temporanea nonché dell'effettiva entità dell'invalidità permanente della ricorrente. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”.
Autorizzata la chiamata in causa della compagnia di assicurazioni e differita a tal fine la prima udienza di discussione, si costituiva tempestivamente - Controparte_3 già eccependo l'inoperatività della polizza in ordine a malattia denunciata oltre 24 Controparte_4 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro secondo quanto ivi previsto.
La causa, effettuata istruttoria orale e documentale ed espletata consulenza medico legale, successivamente integrata con richiesta di chiarimenti scritti depositati in data 21.5.25, discussa all'udienza odierna previa concessione di termine per note, è così decisa.
L'Inadempimento.
Manca anzitutto sufficiente allegazione e prova della redazione del documento di valutazione dei rischi durante lo svolgimento del rapporto di lavoro fra la ricorrente e la società cooperativa resistente, avvenuto in via continuativa dal maggio 2008 al 08.07.2019 (licenziamento per superamento del periodo di comporto)
Come è noto, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs 81/2008 incombe sul datore di lavoro l'obbligo di valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 D.Lgs cit. che, come ivi si legge, deve essere “munito (..), di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato, e contenere: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento”.
Nel caso di specie, manca l'allegazione e prova di aver correttamente redatto il documento di valutazione dei rischi come prescritto dall'art. 28 D.Lgs 81/2008 sopra citato, all'epoca dei fatti di cui si discute. Invero, la parte resistente, in punto di valutazione del rischio, si limita a richiamare il proprio allegato n. 2, peraltro senza specificatamente dedurre che questo sia parte del DVR, trattandosi di documento privo di data ed intitolato “Scheda descrizione mansioni e valutazione del rischio” relativa alla ricorrente, in cui sono descritte le mansioni svolte di “operatore eviscerazione macello” nonché i rischi cui era esposta (caduta oggetti dall'alto, illuminazione naturale ed artificiale, incendio, interferenza tra operatori, investimento da mezzi in movimento etc.) e, per quel che qui interessa,
“sovraccarico biomeccanico arti superiori” in relazione al quale, in particolare, si legge che questo era associato a “lavori che comportano impegno ripetuto degli arti superiori per più di un'ora nel turno con presenza di fattori di rischio riconducibile ai mancati recuperi fisiologici, uso di forza, posture incongrue stereotipia dei movimenti e condizioni ambientali particolari corrispondenti ad un livello di rischio valutato con valori di check list OCRA compresi tra 14,1 e 22,5”. Ebbene, anche a voler ritenere che detta scheda di valutazione appartenga al DVR nella parte in cui è prevista la relazione di cui alla lett. a) art. 28 sopra citato, in ogni caso, manca allegazione e prova dell'avvenuta previsione in detto documento delle misure di protezione e prevenzione e dei dispositivi di protezione individuali adottati al fine di ridurre il rischio oggetto di valutazione di cui alle lett. b), c) e d) art. 28 D.Lgs 81/2008.
A tal proposito, si ritiene poi irrilevante il documento n. 9 di parte resistente che, trattandosi di documento del 25.3.2020, come ivi si legge e, quindi, successivo al licenziamento della ricorrente, non basta a dimostrare l'analisi del livello di esposizione al rischio da sovraccarico degli arti superiori a carico delle spalle al momento dell'insorgenza della patologia e, dunque, la corretta analisi del rischio. Pertanto, mancando, a monte, nel documento di valutazione del rischio, l'analisi del rischio e la previsione delle relative misure di prevenzione, come invece previsto dall'art. 28, co. 1 lett. b) D.Lgs 81/2008, come pure delle procedure per l'attuazione delle stesse di cui alla successiva lett. c) e dei ruoli dell'organizzazione aziendale che dovevano provvedervi, si ritiene l'inadempimento datoriale dell'obbligo di cui all'art. 2087 c.c.
Nondimeno, alla luce delle prove orali assunte, manca la prova sufficiente del nesso di causalità fra l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente ed il danno lamentato quale la patologia accertata dal consulente tecnico nominato nel presente giudizio di “tendinopatia cronica alle spalle, clinicamente e strumentalmente documentato alla spalla destra (quadro di avanzato processo degenerativo a carico del sovraspinato ed edema del capo lungo del bicipite)”.
Le mansioni svolte
In particolare, le prove orali assunte hanno dimostrato che la ricorrente, quale “operatrice eviscerazione macello” presso la società continuativamente da maggio Controparte_1
2008 a luglio 2019, si è effettivamente occupata, per circostanza pacifica fra le parti ed in sintesi, delle operazioni di controllo spiumatura, controllo eviscerazione, caricamento ed accosciatura e confezionamento (cfr., fra gli altri, teste ). Tes_1
In particolare, sentito quale testimone, ha riferito: “la fase di spiumatura era un Testimone_2 controllo e non comportava prendere in mano l'animale; (.. )nella fase di spiumatura gli animali non vengono toccati da nessuno, solo dagli appenditori che sono una squadra a parte che li appende vivi, quindi la macchina li stordisce, il killer li incide per dissanguare e quindi vengono bagnati e poi spiumati, tutto dalle macchine, e poi arrivano dove lavorava la ricorrente alla postazione che si chiama controllo spiumatura e scarto sanitario e qui si controllano se sono rimaste delle piume e si buttano via i polli di scarto;
i polli che in questa fase vengono presi con le mani sono solo quelli di scarto e sono circa il 1/1,5%” (così anche il testimone che ha dichiarato come l'intervento Tes_1 manuale avvenisse solo per circa 10 animali al minuto). Anche con riferimento alla fase di eviscerazione, effettuata in via automatizzata, il teste ha riferito: “si è vero, preciso che si Tes_2 trattava di togliere le eventuali viscere rimanenti e che non occorreva prendere l'animale in mano;
questi era sul gancio della catena e bastava solo togliere le viscere;
(..) Normalmente, quando la macchina di eviscerazione lavorava bene, si toglievano circa 5/6 viscere al minuto, era raro che si arrivasse a 18/20 animali al minuto, voleva dire che la macchina di eviscerazione non stava funzionando bene e allora veniva aggiunta qualche persona in aiuto”, come concordemente riferito anche dagli altri testimoni sentiti (cfr. testimonianza e il quale ha Testimone_3 Tes_4 dichiarato che l'intervento manuale non avveniva spesso). Valga la pena osservare che, contrariamente a quanto sostenuto dal consulente di parte ricorrente in sede di osservazioni alla ctu, manca la prova che nelle fasi di spiumatura ed eviscerazione i polli fossero appesi ai ganci della catena di montaggio sopra la linea delle spalle, trattandosi di circostanza non riferita da alcuno fra i testimoni sentiti e neppure allegata in ricorso.
Quanto alla fase di “macchinare e contare” ha dichiarato: “si è vero, prendeva un Testimone_2 pollo che avrebbe lavorato lei, quindi creava un po' di spazio tra un gruppo e un altro e quindi prendeva un altro pollo dopo che ne erano passati 14; ADR capitava alcuni giorni che si fanno 2 ore di questo lavoro (non consecutive) e altri che se ne fanno 3 ore;
cap. 37) bisognava spingere uno o due polli, tanto per fare un po' di spazio e creare il gruppo da 14 polli”. Anche ha dichiarato: Tes_1
“in questa fase la ricorrente era posizionata all'inizio del nastro trasportatore e accumulava i polli (circa 15) fermandoli con la mano, normalmente la sinistra, e quando era arrivata al numero richiesto (circa 15) alzava la mano e quindi i polli venivano trasportati dal nastro e quindi presi dall'operatore successivo che li inseriva nella macchinetta, contemporaneamente a sua volta prendeva un pollo e lo macchinava lei stessa”;
Inoltre, i testimoni sentiti hanno confermato che la ricorrente svolgeva altresì delle operazioni di carico, avendo riferito che “si passava il pollo dalla mano sinistra alla destra e questa metteva il Tes_3 pollo nel cestello che aveva un'altezza massima un po' superiore a quella del bacino;
cap. 44) non è vero il cestello era all'altezza che ho detto e si alzava per permettere all'operatore di lavorare sempre alla stessa altezza;
cap. 45) non è un appendimento, si tratta di riempire il cestello come ho sopra Te detto”, come confermato dagli altri testimoni sentiti ( cfr. e che ha riferito che i cestelli si Tes_2 trovavano a tre altezze, massimo ad 1,60m, come pure confermato da , il quale ha precisato Tes_1 che non c'era attività svolta al di sopra delle spalle). Valga la pena osservare sul punto che anche durante questa operazione la ricorrente non era tenuta ad alzare le braccia sopra la linea delle spalle se, Te come dichiarato da e i cestelli da riempire si trovavano all'altezza del bacino e che la loro Tes_2 altezza variava, proprio al fine di consentire all'operatore di lavorare sempre alla stessa altezza. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, i testimoni sentiti hanno smentito la necessità di portare in rotazione del bacino per effettuare l'operazione di riempimento. In particolare, sul punto ha dichiarato: “prendeva i polli con la mano sinistra, li passava sulla mano destra e Testimone_5 quindi caricava il pollo nel cestello che era al suo fianco e non dietro di lei, non doveva appenderli alla catena e non doveva fare torsioni”.
Ancora, la ricorrente si occupava delle operazioni di accosciatura, come concordemente riferito dai testimoni sentiti i quali, tuttavia, hanno escluso che queste implicassero movimenti veloci e ripetitivi, oltre che l'estensione degli arti superiori al di sopra delle spalle. In particolare, ha dichiarato: Tes_3
“le scatole vuote venivano prese ad un'altezza più o meno della testa, poi si prende il pollo dalla vasca ad un'altezza appena sotto la spalla e quindi posiziono il pollo sulla vaschetta ad altezza scrivania;
(..) non si alzavano le braccia al di sopra delle spalle i movimenti non erano veloci, perché si doveva fare un controllo”. Lo stesso ha dichiarato la testimone che ha riferito: “non alzavo le braccia Tes_6 sopra le spalle per posizionare l'animale ma solo per prendere la scatola di carta;
preciso che la ricorrente è più o meno alta come me”, come confermato anche dagli altri testimoni sentiti (cfr.
). Valga la pena osservare sul punto che tale operazione di presa delle scatole al di sopra Tes_1 della linea delle spalle, non ripetitiva per il numero di operazioni -erano operazioni non veloci perché si doveva effettuare un controllo – neppure si ritiene sufficiente a dimostrare la sussistenza del nesso di causalità fra la patologia e le mansioni svolte, avendo allegato la stessa ricorrente che tale operazione era svolta dalla stessa con frequenza non quotidiana, “di almeno due volte la settimana, solitamente con lavoro straordinario (1 o 2 ore al giorno)” (cfr. punto 48 ricorso).
Esposizione al rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori a carico delle spalle.
Ebbene le prove orali hanno dimostrato, come anche accertato dal consulente tecnico all'esito di sopralluogo presso i locali aziendali, che l'attività lavorativa della ricorrente era sempre stata svolta in posizione eretta, con ritmi di lavoro predeterminati per velocità preimpostata ai nastri trasportatori/catene e alternando le singole lavorazioni circa ogni ora, oltre che effettuando tre pause lavorative per turno, come concordemente riferito dai testimoni sentiti (cfr. testimonianza . Tes_2
Il consulente tecnico nominato in corso di causa, inoltre, con conclusioni immuni da vizi logici, ha accertato la mancanza di esposizione al rischio da sovraccarico biomeccanico a livello della spalla destra ritenendo che “Le mansioni cui è stata adibita la signora implicano chiara e costante Pt_1 ripetitività dei gesti lavorativi nei reparti di “accosciatura” e “caricamento tunnel”, mentre per le altre attività (controllo igienico sanitario, controllo spiumatura, controllo eviscerazione, rifinitura pelle-collo, recupero frattaglie) la frequenza dell'impegno artuale è limitata, trattandosi per lo più di operazioni di controllo (visivo) del pollame in transito sulle catene”.
Secondo il consulente tecnico, anche considerando le fasi di carico ed accosciatura: “In nessuna delle attività cui è stata adibita la signora era necessario significativo impegno di forza o, in modo Pt_1 particolare, incongrua mobilizzazione degli arti superiori, perché in nessuna delle lavorazioni era necessaria la mobilizzazione degli arti oltre la linea della spalla (solo nelle operazioni di
“incassettamento” l'operatore con una frequenza irrilevante e con irrilevante applicazione di forza preleva una scatola di modesto dimensioni, vuota e di poco peso, innalzando gli arti superiori sopra il piano delle spalle)”. Invero, i testimoni sentiti hanno concordemente riferito che non era necessario l'impiego di forza per macchinare gli animali, ovvero per azionare i pulsanti, come neppure per bloccare un gruppo di 15 polli sul nastro trasportatore sul quale scivolavano senza attrito (operazione cui era addetta la ricorrente posta alla prima posizione del nastro).
In particolare, secondo il consulente tecnico: “Nel corso del sopralluogo si è avuto preciso riscontro di queste modalità, perché l'operatore che si trova in questa postazione con la mano sinistra blocca i polli in arrivo sul nastro trasportatore nel numero indicato ed “accoscia” un pollo. L'attività di
“accosciamento” implica, come già osservato, una chiara ripetitività, però con arti superiori che rimangono ben al dito sotto del piano della spalla;
non è inoltre necessaria l'applicazione di particolare forza per inserire il pollo nella macchina accosciatrice e azionare la stessa. (..)Anche le operazioni di “caricamento tunnel” prevedono discreta frequenza e ripetitività dei movimenti che tuttavia, contrariamente a quanto riportato in Ricorso, non avvengono mai con impegno degli arti superiori oltre la linea delle spalle, perché il piano di avanzamento dei cestelli dove vengono collocati i polli prima di essere avviati nel tunnel di raffreddamento subisce una modifica nella pendenza che consente il posizionamento del pollo ad una quota inferiore all'altezza della spalla dell'operatore. ”, circostanza, come sopra detto, confermata dai testimoni sentiti i quali hanno riferito che i cestelli -posti a tre diverse altezze – non superavano mai l'altezza di 1,60 m. e che gli operatori erano posizionati a seconda dell'altezza del cestello in modo da averlo posizionato frontalmente.
In definitiva, come ritenuto dal consulente tecnico, in mancanza della prova dell'esposizione ad un significativo rischio da sovraccarico biomeccanico al livello della spalla durante lo svolgimento delle mansioni cui era addetta in ragione del ridotto numero di operazioni che richiedevano l'estensione degli arti superiori oltre l'altezza delle spalle ed in assenza di impiego di forza, manca la prova del nesso di causalità fra la lesione in esame e l'attività lavorativa svolta. Così ha ritenuto il consulente tecnico secondo il quale, “La causa della tendinopatia può trovare spiegazione nella presenza fattori costituzionali o in una spiccata suscettibilità individuale che prescinde quindi dalla valutazione dei rischi (DVR) perché fattore imponderabile”. Invero, in sede di chiarimenti, su invito del giudice lo stesso ha specificato che “Come riportato nella citata circolare n.81 il rischio di sovraccarico CP_7 biomeccanico si realizza con il concorso di quattro elementi: ripetitività dei gesti, impegno di forza, postura o gesti lavorativi incongrui e inadeguati periodi di riposo” e che, per quel che qui interessa, “Il
“rischio posturale” della spalla riguarda quei movimenti che implicano la proiezione del braccio in avanti ed in alto per un angolo oltre gli 80°, il sollevamento di lato del braccio oltre analogo angolo e la proiezione in addietro (spostamento del braccio dietro il corpo) di un angolo superiore ai 20° perché, in tali condizioni, è maggiore lo stress biomeccanico cui sono sottoposte le strutture articolari della spalla”, con ciò escludendo la ricorrenza di movimenti incongrui per la spalla in caso di mantenimento del braccio in posizione piegata al di sotto della linea delle spalle, pur in mancanza di appoggio, come avvenuto nel caso in esame. Non basta, dunque, in mancanza di ulteriori elementi non forniti dalla ricorrente, il richiamo alla norma “UNI ISO 11226” (non presente in atti), che secondo la ricorrente prevedrebbe quale postura incongrua il mantenimento delle braccia piegate senza appoggio, a discostarsi dalle valutazioni peritali immuni da vizi logici e fondate sulla scienza medica richiamata. Invero, secondo il consulente tecnico: “La norma di riferimento UNI ISO 11226 definisce posture incongrue quelle posture di lavoro statiche o scomode che coinvolgono i vari distretti articolari (testa/collo, tronco e/o arti superiori e inferiori) per posizioni mantenute per più di 4 secondi consecutivi e ripetute per una parte significativa del turno lavorativo. La spalla è un'articolazione che riceve plurime sollecitazioni, soprattutto durante le attività lavorative correlate alla movimentazione manuale dei carichi. Il “rischio posturale” della spalla riguarda quei movimenti che implicano la proiezione del braccio in avanti ed in alto per un angolo oltre gli 80°, il sollevamento di lato del braccio oltre analogo angolo e la proiezione in addietro (spostamento del braccio dietro il corpo) di un angolo superiore ai 20° perché, in tali condizioni, è maggiore lo stress biomeccanico cui sono sottoposte le strutture articolari della spalla. Pur in presenza di una postura incongrua (quindi non accettabile) affinché vi sia un rischio biomeccanico è necessario considerare oltre all'angolo dell'articolazione anche la ripetitività del raggiungimento della postura (quindi la frequenza in rapporto anche all'intero turno lavorativo), il tempo di mantenimento della stessa (durata) e la forza applicata. Deriva che in assenza di movimenti anomali, ripetuti, senza impegno di forza non si realizza il rischio biomeccanico”.
In definitiva, pur in presenza di ripetitività dei movimenti dell'arto superiore nello svolgimento delle operazioni di “accosciatura” e “caricamento cestelli”, mancando la contemporanea presenza degli ulteriori fattori di rischio (posture incongrue, impiego di forza e inadeguato riposo), deve escludersi il nesso di derivazione causale fra la patologia e l'ambiente di lavoro. Valga la pena osservare che, a tal proposito, non si ritiene dirimente la documentazione proveniente dal datore di lavoro sopra citata (all.ti 2 e 9 res.) in quanto contenente la rilevazione di un generico rischio di sovraccarico biomeccanico agli arti superiori, non specificatamente riferito alla spalla, anziché sul gomito o al distretto polso-mano. Anche ad aver riguardo al dato sintetico riportato nella valutazione check list OCRA (doc. 9 res.), secondo il ctu, “Estrapolando i dati rilevati ai vari distretti (spalla-gomito-polso- mano), risulta che il rischio era significativo solo per le patologie di mano e polso”. Lo stesso si ritiene in riferimento alla scheda dipendente di cui all'all. 10 di parte resistente, in cui è rappresentata un'esposizione al rischio di sovraccarico biomeccanico degli arti superiori di grado medio, senza alcuna specificazione in merito al sovraccarico della spalla, peraltro trattandosi di valutazione relativa alla ricorrente nell'ambito del “Gruppo Veronesi S.p.a.” in data antecedente al periodo di lavoro oggetto di causa (1.1.2005), come ivi si legge.
Ancora, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente all'udienza del 30.5.2025 che, secondo la circolare 81/2000 (all. 15 ric.) la lavorazione delle carni, non altrimenti specificata, determina CP_7
l'esposizione al rischio di sovraccarico biomeccanico, nulla specificando in merito all'insistenza di questo sulla spalla e, pertanto, come la letteratura richiamata (di cui al documento n. 21 ric.), trattandosi di valutazioni astratte che prescindono dal caso concreto, come pure al rischio specifico in esame, non bastano a fondare una presunzione di sussistenza del nesso di causalità fra le mansioni e la patologia, come neppure il riconoscimento la natura professionale della stessa riconosciuta dall' CP_7 Ebbene, ritenuta maggiormente probabile la derivazione causale della patologia da fattori extralavorativi, anziché dall'ambiente di lavoro, mancando la prova del nesso di causalità fra l'inadempimento datoriale ed il danno, il ricorso dev'essere respinto, assorbite le questioni non espressamente trattate.
Infine, si ritiene irrilevante la mancata redazione da parte del consulente tecnico del verbale di sopralluogo, mancando allegazione e prova della concreta violazione del diritto al contraddittorio che ne sarebbe derivata, a tal proposito valendo il principio per cui ,in tema di consulenza tecnica, eventuali irritualità dell'espletamento ne determinano la nullità solo ove procurino una violazione in concreto del diritto di difesa (cfr. Cass. 13428/2007), circostanza nel caso di specie non verificatasi. Difatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, si ritiene corretta la valutazione peritale afferente l'accertamento della correlazione fra l'attività lavorativa e la patologia, difatti, escludendo l'esposizione della ricorrente al rischio da sovraccarico biomeccanico della spalla, avuto riguardo alla quantità ed alla natura delle operazioni svolte, specificatamente descritte, come sopra riportato, ha altresì escluso l'incidenza causale del lavoro svolto, così divenendo irrilevante nel caso in esame il lunghissimo periodo lavorativo della ricorrente (20 anni), che la malattia abbia o meno subito peggioramenti in costanza del rapporto di lavoro, ovvero il fattore specifico (extralavorativo) che avrebbe determinato l'insorgenza della tendinite di cui si discute. A tal proposito è dunque inconferente la giurisprudenza di legittimità citata dalla parte ricorrente nelle note conclusive (Cass. Civ., Sez. III, n. 8886/2020) che, come ivi si legge, riguarda l'incidenza eziologica di più cause concorrenti, fra cui quella lavorativa, che, come sopra detto, non ricorre nel caso in esame. Valga la pena osservare, poi, che non è stato specificatamente allegato in ricorso l'esposizione della ricorrente al microclima sfavorevole, circostanza in ogni caso non provata.
Per le considerazioni che precedono il ricorso, in definitiva, dev'essere respinto, assorbite le questioni non espressamente trattate.
Le spese di lite, liquidate ex DM n. 55/2014, in relazione al valore della controversia e all'attività processuale vanno poste a carico di parte ricorrente, compensate per il 50 % in ragione della soccombenza della parte datoriale in ordine all'inadempimento e compensate integralmente nei confronti della compagnia di assicurazioni, chiamata in causa dalla parte resistente.
Sono poste a carico della parte ricorrente le spese di ctu, liquidate come in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge il ricorso;
Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare ad Agricola Tre Valli società cooperativa le spese di lite, che si liquidano in € 2.694,00, oltre 15% spese generali oltre a i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Compensa le spese nei confronti della compagnia assicurativa;
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c..
Vicenza, lì 24 giugno 2025
Il Giudice Dott.ssa Caterina Neri
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1126/2021 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
APPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA Controparte_2
TERZO CHIAMATO
Oggi 24 giugno 2025, innanzi alla Dott.ssa Caterina Neri, sono comparsi:
Per l'avv. CARETTA ELISA Parte_1
Per l'avv. GRIGOLI ANDREA Controparte_1
Per l'avv. CAMBIERI Controparte_3 CLAUDIO PAOLO e l' avv. DE PALMA FURIO NICOLA IVO oggi sostituito dall'avv. Maria Cristina Visconzi
È altresì presente ai fini della pratica forense il dott. ssa Beatrice Roodighiero. Sono altresì presenti gli alunni per l'alternanza scuola lavoro.
Parte ricorrente discute oralmente la causa ribadendo la responsabilità della parte resistente, l'esposizione al rischio della ricorrente ed il valore documentale della documentazione depositata da parte avversaria, ribadisce altresì la contestazione alla relazione peritale con particolare riferimento alla contraddittorietà delle valutazioni peritali, alla violazione dei criteri medico legali e delle regole procedimentali, come ampiamente articolato nelle note conclusive. Insiste nell'accoglimento delel conclusioni di cui al ricorso introduttivo discostandosi dalle valutazioni peritali e in denegata ipotesi di rigetto chiede la compensazione delle spese di lite attesa la situazione economica di parte ricorrente documentata in atti. Parte resistente ribadisce quanto dedotto nelle note conclusive e ribadisce che la descrizione dei luoghi riportata nella relazione peritale coincide con quella indicata in memoria. Quanto all'inoperatività di polizza richiama il verbale d'udienza del 19.9.2022 e per il resto si riporta alla memoria ed alle conclusioni ivi rassegnate. Con Il difensore di si riporta ai rispettivi atti ed alle conclusioni riportate nelle note conclusive da ultimo depositate contestando quelle di parte ricorrente. Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione.
Il Giudice Dott.ssa Caterina Neri REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Caterina Neri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1126/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARETTA ADRIANO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. CARETTA FABIO, elettivamente domiciliato in Vicenza, c.a.p. 36100, piazza Pontelandolfo n. 114, presso il difensore avv. CARETTA ADRIANO
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con sede in Verona, Controparte_1 P.IVA_1 Via Valpantena n. 18/G (P.IVA , in persona del Presidente del Consiglio di P.IVA_2 Amministrazione, legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. GRIGOLI ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA LEONCINO, 30, 37121 VERONA presso il difensore avv. GRIGOLI ANDREA
PARTE RESISTENTE
- già (C.F. Controparte_3 Controparte_4
) con sede legale e direzione in Milano, Piazza Vetra n. 17, in persona del procuratore ad P.IVA_3 negotia dott. rappresentato e difeso dall'avv. CAMBIERI CLAUDIO PAOLO e Controparte_5 dell'avv. DE PALMA FURIO NICOLA IVO, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Riccardo Chiesa in VIA URBANO RATTAZZI, 8 - 36100 C.F._2 PARTE CHIAMATA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 18.11.2021 , avendo lavorato dal 21.07.1998 al 08.07.2019 Parte_1 presso diverse società del (dapprima presso la società cooperativa Agricola Tre Valli, Controparte_6 con contratti a tempo determinato, anche discontinui, successivamente, dal giugno 2003 al maggio 2008 presso la società agricola sempre con contratti a tempo determinato, anche Parte_2 discontinui, e dal maggio 2008 nuovamente e ininterrottamente presso con contratti Controparte_1
a tempo determinato e successivamente a tempo indeterminato dal 01.09.2012 al 08.07.2019), su turni di 8 ore al giorno ed avendo riportato una lesione del tendine sovraspinato, la cui origine professionale era stata riconosciuta dall' chiedeva: “1. Per quanto dichiarato in premessa, accertare che la CP_7 resistente presso la quale la ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa, ha cagionato un danno alla salute del lavoratore e, per tale effetto, dichiarare la piena responsabilità della stessa in merito.
2. Per tali effetti, condannare la resistente: Agricola Tre Valli - società cooperativa, (..) al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi di cui alle tabelle del Tribunale di Milano (2021- Liquidazione del danno non patrimoniale), rese cogenti per tutto il territorio nazionale da Cass. Civile del 07.06.2011 n. 12408, che si quantificano nella somma riportata dalla tabella che segue (DOC22): (..) oltre agli ulteriori aggravamenti che saranno accertati in corso di causa, dedotta la quota corrisposta dall' per l'importo di € 9.059,14 per un danno biologico CP_7 differenziale complessivo pari a € 23.878,79; 3. il tutto a far data dalla maturazione del diritto, con condanna alla corresponsione di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo;
4. con condanna al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore che ha anticipato le prime e non riscosso i secondi, con la maggiorazione del 30% prevista “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati” ex D.M. n.55/2014 art. 4, 21 comma 1-bis introdotto dal D.M. n.37/2018”. Sosteneva, in particolare, che per tutta la durata del rapporto di lavoro con la società (2008-2019) la stessa Controparte_1 era stata impiegata presso il reparto “macello” e nel reparto “incassettamento” durante le ore di lavoro straordinario, occupandosi principalmente delle attività, alternate nel corso del turno di lavoro, di spiumatura, eviscerazione, contare e macchinare, appendere e del confezionamento (c.d. incassamento) di prodotti avicoli, tutte caratterizzate da posture incongrue, ritmi di lavoro intensi e dalla movimentazione continua e rapida degli arti superiori, nello specifico del sistema mano-braccio destro, nonché dall'impiego di forza, così contraendo una “tendinite alla cuffia dei rotatori (lesione del tendine sovraspinato)” per la quale l' in data 16.10.2020, riconosceva la natura professionale ed un grado CP_7 di menomazione dell'8 %; deduceva la sussistenza della responsabilità della resistente per omessa valutazione del rischio specifico relativo alle mansioni svolte (rischi di sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, uso della forza, movimenti ripetitivi e posture incongrue), responsabilità per omessa dotazione di idonei DPI, responsabilità per omessa formazione e informazione sui rischi e per culpa in vigilando, di cui agli artt. 15, 18, 28, 36, 37, 70, 71, 73, 77, 181, 182, 184 e 185 D.Lgs 81/2008. Sosteneva, altresì, che, a causa delle condizioni di lavoro, aveva riportato una limitazione funzionale con postumi permanenti, con conseguente danno biologico nella misura del 9-10 %, un danno biologico temporaneo dal 2017, spese mediche di € 480,10, una compromissione della dimensione esistenziale, da cui detrarsi la somma di € 9.059,14 corrisposta dall' CP_7
Si costituiva tempestivamente la società cooperativa Agricola Tre Valli chiedendo di chiamare in causa la compagnia assicuratrice e contestando quanto dedotto da parte ricorrente, in particolare sostenendo che la stessa era stata addetta esclusivamente alla mansione di “Operatore eviscerazione macello all'interno della Sala Eviscerazione”, presso il reparto Macello, impiegata poi a rotazione nei compiti di controllo igienico sanitario, controllo spiumatura, controllo eviscerazione, rifilatura pelle e collo finale, accosciatura, legatura, recupero rigaglie, carico tunnel, mentre era chiamata a svolgere l'attività di imballaggio solo saltuariamente e solo durante il proprio turno di lavoro, che era dalle ore 05:50 alle ore 12:55 nei giorni da lunedì a venerdì e dalle ore 05:50 alle ore 11:05 il sabato, compiendo in tutte mansioni assegnate movimenti con le braccia che non richiedevano l'uso della forza e neppure comportavano il sollevamento delle braccia né a livello della linea delle spalle né a livello superiore, mansioni comunque assegnate a rotazione con una frequenza di 50 minuti, con tre pause di lavoro durante il turno feriale e due pause il sabato. Sosteneva poi, che la ricorrente era sempre stata sottoposta alla sorveglianza sanitaria e ritenuta sempre idonea alle mansioni lavorative assegnate, che aveva provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi specifici relativi alle mansioni svolte dalla ricorrente, compreso il rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori ed a somministrare alla ricorrente l'adeguata formazione ed informazione, fornendole altresì i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, adottando, quali misure di sicurezza, dal 2005 la rotazione delle postazioni di lavoro, la valutazione dei rischi con metodologie OCRA, l'introduzione di pause lavorative, l'automatizzazione dell'attività di legatura dei polli, la possibilità, per i dipendenti, di chiedere visite mediche per l'accertamento dell'idoneità fisica, la revisione periodica del protocollo sanitario in base all'aggiornamento della valutazione dei rischi e l'esecuzione con regolarità delle visite periodiche. Deduceva poi la riconducibilità della patologia ad un infortunio sul lavoro occorso in data 20.12.2017 e rappresentava che, in concomitanza con il rapporto prestava, altresì, attività lavorativa presso un'impresa di pulizie, con conseguente insussistenza della responsabilità della cooperativa in assenza di specifiche violazioni di norme antinfortunistiche e per mancanza di esposizione al rischio da sovraccarico della spalla, mancando quindi il nesso di causalità fra la patologia denunciata e l'ambiente di lavoro. Concludeva quindi chiedendo: “In via preliminare di rito : autorizzare la chiamata in causa di in forza di polizza n. ILI0000558 , Controparte_8 affinché tenga sollevata la convenuta da ogni onere derivante dalla presente Controparte_1 controversia, tanto a titolo di risarcimento del danno per malattia professionale, quanto per spese legali tutte (anche in relazione alle proprie difese) e peritali. Nel merito: respingere le domande tutte ex adverso introdotte siccome inammissibili, improponibili e/o comunque infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in memoria. In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui la società convenuta fosse ritenuta responsabile, in tutto o in parte, in ordine all'insorgenza della patologia lamentata in ricorso, ridursi l''ammontare dell'invocato risarcimento alla luce delle contestazioni e delle eccezioni sopra formulate anche con specifico riferimento all''operata, abnorme personalizzazione del danno ed al rivendicato danno da inabilità temporanea nonché dell'effettiva entità dell'invalidità permanente della ricorrente. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”.
Autorizzata la chiamata in causa della compagnia di assicurazioni e differita a tal fine la prima udienza di discussione, si costituiva tempestivamente - Controparte_3 già eccependo l'inoperatività della polizza in ordine a malattia denunciata oltre 24 Controparte_4 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro secondo quanto ivi previsto.
La causa, effettuata istruttoria orale e documentale ed espletata consulenza medico legale, successivamente integrata con richiesta di chiarimenti scritti depositati in data 21.5.25, discussa all'udienza odierna previa concessione di termine per note, è così decisa.
L'Inadempimento.
Manca anzitutto sufficiente allegazione e prova della redazione del documento di valutazione dei rischi durante lo svolgimento del rapporto di lavoro fra la ricorrente e la società cooperativa resistente, avvenuto in via continuativa dal maggio 2008 al 08.07.2019 (licenziamento per superamento del periodo di comporto)
Come è noto, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs 81/2008 incombe sul datore di lavoro l'obbligo di valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 D.Lgs cit. che, come ivi si legge, deve essere “munito (..), di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato, e contenere: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento”.
Nel caso di specie, manca l'allegazione e prova di aver correttamente redatto il documento di valutazione dei rischi come prescritto dall'art. 28 D.Lgs 81/2008 sopra citato, all'epoca dei fatti di cui si discute. Invero, la parte resistente, in punto di valutazione del rischio, si limita a richiamare il proprio allegato n. 2, peraltro senza specificatamente dedurre che questo sia parte del DVR, trattandosi di documento privo di data ed intitolato “Scheda descrizione mansioni e valutazione del rischio” relativa alla ricorrente, in cui sono descritte le mansioni svolte di “operatore eviscerazione macello” nonché i rischi cui era esposta (caduta oggetti dall'alto, illuminazione naturale ed artificiale, incendio, interferenza tra operatori, investimento da mezzi in movimento etc.) e, per quel che qui interessa,
“sovraccarico biomeccanico arti superiori” in relazione al quale, in particolare, si legge che questo era associato a “lavori che comportano impegno ripetuto degli arti superiori per più di un'ora nel turno con presenza di fattori di rischio riconducibile ai mancati recuperi fisiologici, uso di forza, posture incongrue stereotipia dei movimenti e condizioni ambientali particolari corrispondenti ad un livello di rischio valutato con valori di check list OCRA compresi tra 14,1 e 22,5”. Ebbene, anche a voler ritenere che detta scheda di valutazione appartenga al DVR nella parte in cui è prevista la relazione di cui alla lett. a) art. 28 sopra citato, in ogni caso, manca allegazione e prova dell'avvenuta previsione in detto documento delle misure di protezione e prevenzione e dei dispositivi di protezione individuali adottati al fine di ridurre il rischio oggetto di valutazione di cui alle lett. b), c) e d) art. 28 D.Lgs 81/2008.
A tal proposito, si ritiene poi irrilevante il documento n. 9 di parte resistente che, trattandosi di documento del 25.3.2020, come ivi si legge e, quindi, successivo al licenziamento della ricorrente, non basta a dimostrare l'analisi del livello di esposizione al rischio da sovraccarico degli arti superiori a carico delle spalle al momento dell'insorgenza della patologia e, dunque, la corretta analisi del rischio. Pertanto, mancando, a monte, nel documento di valutazione del rischio, l'analisi del rischio e la previsione delle relative misure di prevenzione, come invece previsto dall'art. 28, co. 1 lett. b) D.Lgs 81/2008, come pure delle procedure per l'attuazione delle stesse di cui alla successiva lett. c) e dei ruoli dell'organizzazione aziendale che dovevano provvedervi, si ritiene l'inadempimento datoriale dell'obbligo di cui all'art. 2087 c.c.
Nondimeno, alla luce delle prove orali assunte, manca la prova sufficiente del nesso di causalità fra l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente ed il danno lamentato quale la patologia accertata dal consulente tecnico nominato nel presente giudizio di “tendinopatia cronica alle spalle, clinicamente e strumentalmente documentato alla spalla destra (quadro di avanzato processo degenerativo a carico del sovraspinato ed edema del capo lungo del bicipite)”.
Le mansioni svolte
In particolare, le prove orali assunte hanno dimostrato che la ricorrente, quale “operatrice eviscerazione macello” presso la società continuativamente da maggio Controparte_1
2008 a luglio 2019, si è effettivamente occupata, per circostanza pacifica fra le parti ed in sintesi, delle operazioni di controllo spiumatura, controllo eviscerazione, caricamento ed accosciatura e confezionamento (cfr., fra gli altri, teste ). Tes_1
In particolare, sentito quale testimone, ha riferito: “la fase di spiumatura era un Testimone_2 controllo e non comportava prendere in mano l'animale; (.. )nella fase di spiumatura gli animali non vengono toccati da nessuno, solo dagli appenditori che sono una squadra a parte che li appende vivi, quindi la macchina li stordisce, il killer li incide per dissanguare e quindi vengono bagnati e poi spiumati, tutto dalle macchine, e poi arrivano dove lavorava la ricorrente alla postazione che si chiama controllo spiumatura e scarto sanitario e qui si controllano se sono rimaste delle piume e si buttano via i polli di scarto;
i polli che in questa fase vengono presi con le mani sono solo quelli di scarto e sono circa il 1/1,5%” (così anche il testimone che ha dichiarato come l'intervento Tes_1 manuale avvenisse solo per circa 10 animali al minuto). Anche con riferimento alla fase di eviscerazione, effettuata in via automatizzata, il teste ha riferito: “si è vero, preciso che si Tes_2 trattava di togliere le eventuali viscere rimanenti e che non occorreva prendere l'animale in mano;
questi era sul gancio della catena e bastava solo togliere le viscere;
(..) Normalmente, quando la macchina di eviscerazione lavorava bene, si toglievano circa 5/6 viscere al minuto, era raro che si arrivasse a 18/20 animali al minuto, voleva dire che la macchina di eviscerazione non stava funzionando bene e allora veniva aggiunta qualche persona in aiuto”, come concordemente riferito anche dagli altri testimoni sentiti (cfr. testimonianza e il quale ha Testimone_3 Tes_4 dichiarato che l'intervento manuale non avveniva spesso). Valga la pena osservare che, contrariamente a quanto sostenuto dal consulente di parte ricorrente in sede di osservazioni alla ctu, manca la prova che nelle fasi di spiumatura ed eviscerazione i polli fossero appesi ai ganci della catena di montaggio sopra la linea delle spalle, trattandosi di circostanza non riferita da alcuno fra i testimoni sentiti e neppure allegata in ricorso.
Quanto alla fase di “macchinare e contare” ha dichiarato: “si è vero, prendeva un Testimone_2 pollo che avrebbe lavorato lei, quindi creava un po' di spazio tra un gruppo e un altro e quindi prendeva un altro pollo dopo che ne erano passati 14; ADR capitava alcuni giorni che si fanno 2 ore di questo lavoro (non consecutive) e altri che se ne fanno 3 ore;
cap. 37) bisognava spingere uno o due polli, tanto per fare un po' di spazio e creare il gruppo da 14 polli”. Anche ha dichiarato: Tes_1
“in questa fase la ricorrente era posizionata all'inizio del nastro trasportatore e accumulava i polli (circa 15) fermandoli con la mano, normalmente la sinistra, e quando era arrivata al numero richiesto (circa 15) alzava la mano e quindi i polli venivano trasportati dal nastro e quindi presi dall'operatore successivo che li inseriva nella macchinetta, contemporaneamente a sua volta prendeva un pollo e lo macchinava lei stessa”;
Inoltre, i testimoni sentiti hanno confermato che la ricorrente svolgeva altresì delle operazioni di carico, avendo riferito che “si passava il pollo dalla mano sinistra alla destra e questa metteva il Tes_3 pollo nel cestello che aveva un'altezza massima un po' superiore a quella del bacino;
cap. 44) non è vero il cestello era all'altezza che ho detto e si alzava per permettere all'operatore di lavorare sempre alla stessa altezza;
cap. 45) non è un appendimento, si tratta di riempire il cestello come ho sopra Te detto”, come confermato dagli altri testimoni sentiti ( cfr. e che ha riferito che i cestelli si Tes_2 trovavano a tre altezze, massimo ad 1,60m, come pure confermato da , il quale ha precisato Tes_1 che non c'era attività svolta al di sopra delle spalle). Valga la pena osservare sul punto che anche durante questa operazione la ricorrente non era tenuta ad alzare le braccia sopra la linea delle spalle se, Te come dichiarato da e i cestelli da riempire si trovavano all'altezza del bacino e che la loro Tes_2 altezza variava, proprio al fine di consentire all'operatore di lavorare sempre alla stessa altezza. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, i testimoni sentiti hanno smentito la necessità di portare in rotazione del bacino per effettuare l'operazione di riempimento. In particolare, sul punto ha dichiarato: “prendeva i polli con la mano sinistra, li passava sulla mano destra e Testimone_5 quindi caricava il pollo nel cestello che era al suo fianco e non dietro di lei, non doveva appenderli alla catena e non doveva fare torsioni”.
Ancora, la ricorrente si occupava delle operazioni di accosciatura, come concordemente riferito dai testimoni sentiti i quali, tuttavia, hanno escluso che queste implicassero movimenti veloci e ripetitivi, oltre che l'estensione degli arti superiori al di sopra delle spalle. In particolare, ha dichiarato: Tes_3
“le scatole vuote venivano prese ad un'altezza più o meno della testa, poi si prende il pollo dalla vasca ad un'altezza appena sotto la spalla e quindi posiziono il pollo sulla vaschetta ad altezza scrivania;
(..) non si alzavano le braccia al di sopra delle spalle i movimenti non erano veloci, perché si doveva fare un controllo”. Lo stesso ha dichiarato la testimone che ha riferito: “non alzavo le braccia Tes_6 sopra le spalle per posizionare l'animale ma solo per prendere la scatola di carta;
preciso che la ricorrente è più o meno alta come me”, come confermato anche dagli altri testimoni sentiti (cfr.
). Valga la pena osservare sul punto che tale operazione di presa delle scatole al di sopra Tes_1 della linea delle spalle, non ripetitiva per il numero di operazioni -erano operazioni non veloci perché si doveva effettuare un controllo – neppure si ritiene sufficiente a dimostrare la sussistenza del nesso di causalità fra la patologia e le mansioni svolte, avendo allegato la stessa ricorrente che tale operazione era svolta dalla stessa con frequenza non quotidiana, “di almeno due volte la settimana, solitamente con lavoro straordinario (1 o 2 ore al giorno)” (cfr. punto 48 ricorso).
Esposizione al rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori a carico delle spalle.
Ebbene le prove orali hanno dimostrato, come anche accertato dal consulente tecnico all'esito di sopralluogo presso i locali aziendali, che l'attività lavorativa della ricorrente era sempre stata svolta in posizione eretta, con ritmi di lavoro predeterminati per velocità preimpostata ai nastri trasportatori/catene e alternando le singole lavorazioni circa ogni ora, oltre che effettuando tre pause lavorative per turno, come concordemente riferito dai testimoni sentiti (cfr. testimonianza . Tes_2
Il consulente tecnico nominato in corso di causa, inoltre, con conclusioni immuni da vizi logici, ha accertato la mancanza di esposizione al rischio da sovraccarico biomeccanico a livello della spalla destra ritenendo che “Le mansioni cui è stata adibita la signora implicano chiara e costante Pt_1 ripetitività dei gesti lavorativi nei reparti di “accosciatura” e “caricamento tunnel”, mentre per le altre attività (controllo igienico sanitario, controllo spiumatura, controllo eviscerazione, rifinitura pelle-collo, recupero frattaglie) la frequenza dell'impegno artuale è limitata, trattandosi per lo più di operazioni di controllo (visivo) del pollame in transito sulle catene”.
Secondo il consulente tecnico, anche considerando le fasi di carico ed accosciatura: “In nessuna delle attività cui è stata adibita la signora era necessario significativo impegno di forza o, in modo Pt_1 particolare, incongrua mobilizzazione degli arti superiori, perché in nessuna delle lavorazioni era necessaria la mobilizzazione degli arti oltre la linea della spalla (solo nelle operazioni di
“incassettamento” l'operatore con una frequenza irrilevante e con irrilevante applicazione di forza preleva una scatola di modesto dimensioni, vuota e di poco peso, innalzando gli arti superiori sopra il piano delle spalle)”. Invero, i testimoni sentiti hanno concordemente riferito che non era necessario l'impiego di forza per macchinare gli animali, ovvero per azionare i pulsanti, come neppure per bloccare un gruppo di 15 polli sul nastro trasportatore sul quale scivolavano senza attrito (operazione cui era addetta la ricorrente posta alla prima posizione del nastro).
In particolare, secondo il consulente tecnico: “Nel corso del sopralluogo si è avuto preciso riscontro di queste modalità, perché l'operatore che si trova in questa postazione con la mano sinistra blocca i polli in arrivo sul nastro trasportatore nel numero indicato ed “accoscia” un pollo. L'attività di
“accosciamento” implica, come già osservato, una chiara ripetitività, però con arti superiori che rimangono ben al dito sotto del piano della spalla;
non è inoltre necessaria l'applicazione di particolare forza per inserire il pollo nella macchina accosciatrice e azionare la stessa. (..)Anche le operazioni di “caricamento tunnel” prevedono discreta frequenza e ripetitività dei movimenti che tuttavia, contrariamente a quanto riportato in Ricorso, non avvengono mai con impegno degli arti superiori oltre la linea delle spalle, perché il piano di avanzamento dei cestelli dove vengono collocati i polli prima di essere avviati nel tunnel di raffreddamento subisce una modifica nella pendenza che consente il posizionamento del pollo ad una quota inferiore all'altezza della spalla dell'operatore. ”, circostanza, come sopra detto, confermata dai testimoni sentiti i quali hanno riferito che i cestelli -posti a tre diverse altezze – non superavano mai l'altezza di 1,60 m. e che gli operatori erano posizionati a seconda dell'altezza del cestello in modo da averlo posizionato frontalmente.
In definitiva, come ritenuto dal consulente tecnico, in mancanza della prova dell'esposizione ad un significativo rischio da sovraccarico biomeccanico al livello della spalla durante lo svolgimento delle mansioni cui era addetta in ragione del ridotto numero di operazioni che richiedevano l'estensione degli arti superiori oltre l'altezza delle spalle ed in assenza di impiego di forza, manca la prova del nesso di causalità fra la lesione in esame e l'attività lavorativa svolta. Così ha ritenuto il consulente tecnico secondo il quale, “La causa della tendinopatia può trovare spiegazione nella presenza fattori costituzionali o in una spiccata suscettibilità individuale che prescinde quindi dalla valutazione dei rischi (DVR) perché fattore imponderabile”. Invero, in sede di chiarimenti, su invito del giudice lo stesso ha specificato che “Come riportato nella citata circolare n.81 il rischio di sovraccarico CP_7 biomeccanico si realizza con il concorso di quattro elementi: ripetitività dei gesti, impegno di forza, postura o gesti lavorativi incongrui e inadeguati periodi di riposo” e che, per quel che qui interessa, “Il
“rischio posturale” della spalla riguarda quei movimenti che implicano la proiezione del braccio in avanti ed in alto per un angolo oltre gli 80°, il sollevamento di lato del braccio oltre analogo angolo e la proiezione in addietro (spostamento del braccio dietro il corpo) di un angolo superiore ai 20° perché, in tali condizioni, è maggiore lo stress biomeccanico cui sono sottoposte le strutture articolari della spalla”, con ciò escludendo la ricorrenza di movimenti incongrui per la spalla in caso di mantenimento del braccio in posizione piegata al di sotto della linea delle spalle, pur in mancanza di appoggio, come avvenuto nel caso in esame. Non basta, dunque, in mancanza di ulteriori elementi non forniti dalla ricorrente, il richiamo alla norma “UNI ISO 11226” (non presente in atti), che secondo la ricorrente prevedrebbe quale postura incongrua il mantenimento delle braccia piegate senza appoggio, a discostarsi dalle valutazioni peritali immuni da vizi logici e fondate sulla scienza medica richiamata. Invero, secondo il consulente tecnico: “La norma di riferimento UNI ISO 11226 definisce posture incongrue quelle posture di lavoro statiche o scomode che coinvolgono i vari distretti articolari (testa/collo, tronco e/o arti superiori e inferiori) per posizioni mantenute per più di 4 secondi consecutivi e ripetute per una parte significativa del turno lavorativo. La spalla è un'articolazione che riceve plurime sollecitazioni, soprattutto durante le attività lavorative correlate alla movimentazione manuale dei carichi. Il “rischio posturale” della spalla riguarda quei movimenti che implicano la proiezione del braccio in avanti ed in alto per un angolo oltre gli 80°, il sollevamento di lato del braccio oltre analogo angolo e la proiezione in addietro (spostamento del braccio dietro il corpo) di un angolo superiore ai 20° perché, in tali condizioni, è maggiore lo stress biomeccanico cui sono sottoposte le strutture articolari della spalla. Pur in presenza di una postura incongrua (quindi non accettabile) affinché vi sia un rischio biomeccanico è necessario considerare oltre all'angolo dell'articolazione anche la ripetitività del raggiungimento della postura (quindi la frequenza in rapporto anche all'intero turno lavorativo), il tempo di mantenimento della stessa (durata) e la forza applicata. Deriva che in assenza di movimenti anomali, ripetuti, senza impegno di forza non si realizza il rischio biomeccanico”.
In definitiva, pur in presenza di ripetitività dei movimenti dell'arto superiore nello svolgimento delle operazioni di “accosciatura” e “caricamento cestelli”, mancando la contemporanea presenza degli ulteriori fattori di rischio (posture incongrue, impiego di forza e inadeguato riposo), deve escludersi il nesso di derivazione causale fra la patologia e l'ambiente di lavoro. Valga la pena osservare che, a tal proposito, non si ritiene dirimente la documentazione proveniente dal datore di lavoro sopra citata (all.ti 2 e 9 res.) in quanto contenente la rilevazione di un generico rischio di sovraccarico biomeccanico agli arti superiori, non specificatamente riferito alla spalla, anziché sul gomito o al distretto polso-mano. Anche ad aver riguardo al dato sintetico riportato nella valutazione check list OCRA (doc. 9 res.), secondo il ctu, “Estrapolando i dati rilevati ai vari distretti (spalla-gomito-polso- mano), risulta che il rischio era significativo solo per le patologie di mano e polso”. Lo stesso si ritiene in riferimento alla scheda dipendente di cui all'all. 10 di parte resistente, in cui è rappresentata un'esposizione al rischio di sovraccarico biomeccanico degli arti superiori di grado medio, senza alcuna specificazione in merito al sovraccarico della spalla, peraltro trattandosi di valutazione relativa alla ricorrente nell'ambito del “Gruppo Veronesi S.p.a.” in data antecedente al periodo di lavoro oggetto di causa (1.1.2005), come ivi si legge.
Ancora, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente all'udienza del 30.5.2025 che, secondo la circolare 81/2000 (all. 15 ric.) la lavorazione delle carni, non altrimenti specificata, determina CP_7
l'esposizione al rischio di sovraccarico biomeccanico, nulla specificando in merito all'insistenza di questo sulla spalla e, pertanto, come la letteratura richiamata (di cui al documento n. 21 ric.), trattandosi di valutazioni astratte che prescindono dal caso concreto, come pure al rischio specifico in esame, non bastano a fondare una presunzione di sussistenza del nesso di causalità fra le mansioni e la patologia, come neppure il riconoscimento la natura professionale della stessa riconosciuta dall' CP_7 Ebbene, ritenuta maggiormente probabile la derivazione causale della patologia da fattori extralavorativi, anziché dall'ambiente di lavoro, mancando la prova del nesso di causalità fra l'inadempimento datoriale ed il danno, il ricorso dev'essere respinto, assorbite le questioni non espressamente trattate.
Infine, si ritiene irrilevante la mancata redazione da parte del consulente tecnico del verbale di sopralluogo, mancando allegazione e prova della concreta violazione del diritto al contraddittorio che ne sarebbe derivata, a tal proposito valendo il principio per cui ,in tema di consulenza tecnica, eventuali irritualità dell'espletamento ne determinano la nullità solo ove procurino una violazione in concreto del diritto di difesa (cfr. Cass. 13428/2007), circostanza nel caso di specie non verificatasi. Difatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, si ritiene corretta la valutazione peritale afferente l'accertamento della correlazione fra l'attività lavorativa e la patologia, difatti, escludendo l'esposizione della ricorrente al rischio da sovraccarico biomeccanico della spalla, avuto riguardo alla quantità ed alla natura delle operazioni svolte, specificatamente descritte, come sopra riportato, ha altresì escluso l'incidenza causale del lavoro svolto, così divenendo irrilevante nel caso in esame il lunghissimo periodo lavorativo della ricorrente (20 anni), che la malattia abbia o meno subito peggioramenti in costanza del rapporto di lavoro, ovvero il fattore specifico (extralavorativo) che avrebbe determinato l'insorgenza della tendinite di cui si discute. A tal proposito è dunque inconferente la giurisprudenza di legittimità citata dalla parte ricorrente nelle note conclusive (Cass. Civ., Sez. III, n. 8886/2020) che, come ivi si legge, riguarda l'incidenza eziologica di più cause concorrenti, fra cui quella lavorativa, che, come sopra detto, non ricorre nel caso in esame. Valga la pena osservare, poi, che non è stato specificatamente allegato in ricorso l'esposizione della ricorrente al microclima sfavorevole, circostanza in ogni caso non provata.
Per le considerazioni che precedono il ricorso, in definitiva, dev'essere respinto, assorbite le questioni non espressamente trattate.
Le spese di lite, liquidate ex DM n. 55/2014, in relazione al valore della controversia e all'attività processuale vanno poste a carico di parte ricorrente, compensate per il 50 % in ragione della soccombenza della parte datoriale in ordine all'inadempimento e compensate integralmente nei confronti della compagnia di assicurazioni, chiamata in causa dalla parte resistente.
Sono poste a carico della parte ricorrente le spese di ctu, liquidate come in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge il ricorso;
Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare ad Agricola Tre Valli società cooperativa le spese di lite, che si liquidano in € 2.694,00, oltre 15% spese generali oltre a i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Compensa le spese nei confronti della compagnia assicurativa;
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c..
Vicenza, lì 24 giugno 2025
Il Giudice Dott.ssa Caterina Neri