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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 03/03/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Andrea Canciani - giudice dott. Fabio Favalli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1550/2024 V.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su accordo delle parti
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
C.F._1
E
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
. C.F._2
Entrambi elett.te dom.ti presso lo studio del difensore Avv. PANETTA FRANCESCO del
Foro di Imperia.
1 Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso in maniera conforme, come da dispositivo.
Il P.M. ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Motivi della decisione
I coniugi in epigrafe:
• hanno contratto matrimonio a Badalucco (IM) in data 03/06/2006;
• hanno avuto minorenne. Per_1
Hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni concordate, che vengono riportate in dispositivo ed omologate perché non sono contrarie a norme imperative e sono rispondenti all'interesse della figlia, sotto i profili sia del mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sia delle condizioni economiche, essendo idonee a garantirne un adeguato mantenimento.
Sussistono dunque i presupposti di legge per accogliere la domanda, atteso che la concorde volontà delle parti di separarsi e l'esito negativo del tentativo di conciliazione dimostrano chiaramente che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non sia suscettibile di ricostituzione. Stante l'accordo tra le parti, le spese processuali vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente provvedendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi e , (matrimonio contratto a Comune di Parte_1 Parte_2
Badalucco il 03/06/2006, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune anno 2006, parte II, serie A, atto n. 1), alle seguenti concordate condizioni, che vengono quindi omologate:
1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e comunque a fissare la loro residenza dove riterranno più conveniente, disponendo le comunicazioni di rito all'Ufficio di Stato civile del Comune di Sanremo dando atto che gli stessi rilasciano reciproco assenso all'ottenimento del documento di espatrio per la figlia minore;
2) la figlia minore è affidata ad entrambi i genitori, in modo condiviso, nel Per_1
reciproco rispetto ed in armonia con le esigenze che la minore dimostrerà;
3) i coniugi individuano quale residenza abituale per la figlia minore, l'abitazione in cui la madre si è appena domiciliata in Sanremo -IM- Via Privata Peiranze 14/5 e ove a breve fisserà la propria residenza unitamente a quella della figlia minore;
2 4) la responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per la figlia;
5) il padre conserva il diritto di vedere e frequentare la figlia quotidianamente. Parte_2
Inoltre, la figlia resterà a dormire presso l'abitazione del padre per n. 2 weekend alternati al mese e per una notte infrasettimanale nei rimanti periodi, salvo diversa volontà della minore e migliori accordi sempre auspicabili tra i genitori;
durante il periodo estivo la figlia trascorrerà un periodo non inferiore a giorni 15 (quindici) consecutivi con il padre;
le vacanze natalizie e pasquali saranno concordate di volta in volta tra i genitori e saranno alternate, salva sempre una diversa volontà della minore;
6) la casa coniugale, di proprietà esclusiva del sig. , rimane assegnata a Parte_2
quest'ultimo; la sig.ra nulla rivendica sull'immobile e rinuncia a qualsiasi Parte_1
preteso diritto e/o azione sulla stessa;
7) i coniugi convengono di lasciare integri tutti gli arredi esistenti nella casa coniugale;
8) l'autoveicolo Volkswagen Polo targato FY197WC di proprietà del marito rimane in uso gratuito alla moglie che provvederà a pagare le relative spese di manutenzione, assicurazione e tasse;
9) i coniugi di comune accordo hanno già provveduto alla divisione dei beni mobili;
10) il sig. , che non ha spese locative, si obbliga a corrispondere a favore della Parte_2 moglie un assegno di mantenimento nella misura di € 300,00= (dicensi euro Parte_1
trecento/00) mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat f.o.i. sul conto di quest'ultima c/c 1069859393, IBAN [...], entro CP_1
il dieci di ogni mese;
-il sig. verserà mensilmente alla figlia minore la somma di € 200,00= Parte_2 Per_1
mensili (dicensi euro duecento/00) quale contributo al mantenimento della figlia. Tale somma subirà gli aumenti esclusivamente in ragione delle variazioni Istat, e sarà corrisposta a mani della moglie mediante bonifico sul conto di quest'ultima Parte_1 CP_1
c/c 1069859393, IBAN [...], entro il dieci di ogni mese, oltre al 50% delle spese accessorie non ricomprese in esso e di cui all'elencazione adottata per prassi da questo Tribunale di seguito pedissequamente riportata:
Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) Ticket sanitari;
Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche;
ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e
3 fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre scuola e doposcuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
c) viaggi e vacanze.
Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso.
11) Si dispone l'assegnazione integrale, in favore della sig.ra per tutto il Parte_1 corrente anno 2024 e per il prosieguo, dell'Assegno Unico Universale;
ciò in ragione dei maggiori tempi di accudimento della minore e dell'esiguità dell'assegno periodico concordato tra le Parti;
il padre si impegna all'uopo a sottoscrivere qualsivoglia documento necessario per la richiesta dello stesso contributo (nuova domanda all'INPS); resta concordemente inteso che nell'eventualità dovesse venire meno il diritto all'assegnazione dell'assegno unico universale il marito si impegna ad integrare l'assegno di mantenimento a favore della figlia di ulteriori € 250,00, con decorrenza da tale preciso momento (in tal caso l'assegno diventerebbe pari a € 450,00 al mese);
12) i coniugi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento della figlia negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
Compensa le spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Comune di Badalucco, ove venne celebrato il matrimonio, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Imperia, deciso il 3/3/2025.
Il Presidente dott. Eduardo Bracco
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