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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 05/01/2026, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 78/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MAGRO MARIA BEATRICE, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13024/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio - 80143490581
elettivamente domiciliato presso Via Rosa Raimondo Garibaldi 00145 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400029908000 TASSA AUTOMOBIL
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. .09720140206302205000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150079036536000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160067204588000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200018955312000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210036623570000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210222942606000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220093327976000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13342/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna comunicazione preventiva di fermo n. 09780202400029908000, notificata in data 24.4.2024, deducendo l'omessa notifica quantomeno delle cartelle concernenti il mancato pagamento della Tassa automobilistica relativa agli anni 2011,2012,2013,2017, 2018, 2019
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale deduce l'inammissibilità del ricorso, il difetto della legittimazione passiva, nel merito, l'infondatezza delle richieste in ragione della regolarità delle notifiche degli atti presupposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Dall'esame degli atti versati in giudizio emerge la regolare notificazione delle cartelle esattoriali sottese all'atto opposto e impugnate dal ricorrente, posto che:
la cartella di pagamento n. 09720140206302205000 è stata notificata ex art. 140 cpc il 28.04.2015; la
Cartella di pagamento n. 09720150079036536000 è stata notificata a mani del destinatario il 23.06.2015; la Cartella di pagamento n. 09720160067204588000 è stata notificata ex art. 140 cpc il 06.10.2016; la
Cartella di pagamento n. 09720200018955312000 stata notificata ex art. 140 cpc il 02.09.2022; la Cartella di pagamento n. 09720210036623570000 è stata notificata a mani del destinatario il 29.10.2022; la Cartella di pagamento n. 09720210222942606000 è stata notificata il 04.08.2023; la Cartella di pagamento n.
09720220093327976000 è stata notificata a mani del destinatario il 29.102022
Inoltre, successivamente, a garanzia del credito e con funzione interruttiva di qualsivoglia prescrizione, il
Concessionario ha notificato gli avvisi di intimazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica, pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte costituita resistente che si liquidano in euro 300,00, oltre oneri di legge, se dovuti.
Così deciso all'udienza del 02/12/2025
Il Giudice
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MAGRO MARIA BEATRICE, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13024/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio - 80143490581
elettivamente domiciliato presso Via Rosa Raimondo Garibaldi 00145 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400029908000 TASSA AUTOMOBIL
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. .09720140206302205000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150079036536000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160067204588000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200018955312000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210036623570000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210222942606000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220093327976000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13342/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna comunicazione preventiva di fermo n. 09780202400029908000, notificata in data 24.4.2024, deducendo l'omessa notifica quantomeno delle cartelle concernenti il mancato pagamento della Tassa automobilistica relativa agli anni 2011,2012,2013,2017, 2018, 2019
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale deduce l'inammissibilità del ricorso, il difetto della legittimazione passiva, nel merito, l'infondatezza delle richieste in ragione della regolarità delle notifiche degli atti presupposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Dall'esame degli atti versati in giudizio emerge la regolare notificazione delle cartelle esattoriali sottese all'atto opposto e impugnate dal ricorrente, posto che:
la cartella di pagamento n. 09720140206302205000 è stata notificata ex art. 140 cpc il 28.04.2015; la
Cartella di pagamento n. 09720150079036536000 è stata notificata a mani del destinatario il 23.06.2015; la Cartella di pagamento n. 09720160067204588000 è stata notificata ex art. 140 cpc il 06.10.2016; la
Cartella di pagamento n. 09720200018955312000 stata notificata ex art. 140 cpc il 02.09.2022; la Cartella di pagamento n. 09720210036623570000 è stata notificata a mani del destinatario il 29.10.2022; la Cartella di pagamento n. 09720210222942606000 è stata notificata il 04.08.2023; la Cartella di pagamento n.
09720220093327976000 è stata notificata a mani del destinatario il 29.102022
Inoltre, successivamente, a garanzia del credito e con funzione interruttiva di qualsivoglia prescrizione, il
Concessionario ha notificato gli avvisi di intimazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica, pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte costituita resistente che si liquidano in euro 300,00, oltre oneri di legge, se dovuti.
Così deciso all'udienza del 02/12/2025
Il Giudice