Sentenza 18 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/01/2001, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2001 |
Testo completo
A N IA L ITA A O IC L L L B O UB B R P I 7 D . 16 A 6- T U 2 S L O E P D 2 IM 4 6 LA CORTE SUP00 685 40 1 . A .R D P IN NOME PO LO ITALIAN . D E T B ll. N E a S b, E ta 2 Oggetto 2 rt. a SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele Presidente ANNUNZIATA R.G.N. 14447/98 Cron.1339 Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Rep. 203 Dott. Giovanni VERUCCI Consigliere Dott. Francesco FELICETTI Consigliere Ud. 21/09/00 Dott. Angelo SPIRITO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMACI CASSAZIONE S ENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE A.N.A.S., in ipersona del legale rappresentante pro 6000 per diritti L.
1.8 GEN 2001 elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI tempore, IL CANCELLIERE 12, PORTOGHESI presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO 3000 ELLERIA STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
CG575330 PERTOT CLEMENTE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CG575305 M. MERCATI 51, presso l'avvocato LUPONIO ENNIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati REPICH UGO, giusta procura in calce al SILVIO e CASCIANO 2000 controricorso;
1604 controricorrente -1- DIRITTI
contro
E V D BONAMORE EL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 130, presso l'avvocato NERI FILIPPO, Filaccine copia rappresentato e difeso dall'avvocato SALAZAR MICHELE, al Sig. giusta procura speciale per Notaio Giovanni Pisapia di per ciritti + ES il Trieste rep. n. 37239 del 18.3.1999; IL CARS EL DIRITT resistente avversO la sentenza n. 96/98 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 25/02/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica LIRE 1000 CANCE udienza del 21/09/2000 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
udito per il resistente, TO, 1'Avvocato Como, con AU874843 delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
LIRE 1000 CANCELLERIA udito per il resistente, BO, l'Avvocato Salazar, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore AU874848 Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del primo motivo, l'accoglimento del secondo LIRE 3000 CANCELLERIA motivo del ricorso. LIRE 2000 CANCELLERIA LIRE 5000 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CANCELL CG067284 UFFICIO COPIE BB112338 Rilasciata copia legale 3000 LIRE 3000 al Sig. SALAZAR HUN CANCELLERIA NCELLERIA per diritti 14. Occ+Es.1 14.000+Es. 9 BC43 113 AT962982 1 GIU 2001 IL CANCELLIERE AT962981. CG066880 CG067215 R.G. 14447/98 Svolgimento del processo Con atto di citazione del 20 maggio 1980, il sig. TE TO convenne in giu- dizio l'ANAS, innanzi al Tribunale di Trieste, per ottenerne la condanna al risarci- mento del danno derivante dall'appropriazione di un suo terreno occupato per la rea- lizzazione di un raccordo stradale, senza la successiva emissione del decreto d'espro- priazione. Nel corso del giudizio intervenne l'avv. BO, quale procuratore spe- ciale e mandatario in rem propriam dell'attore. Il Tribunale dichiarò prescritta la domanda con sentenza che fu riformata dalla Corte d'appello della stessa città (sentenza depositata il 24 ottobre 1995), la quale di- chiarò il diritto del TO e del BO (nella sua qualità) ad ottenere dall'Azienda il risarcimento di tutti i danni subiti per l'irreversibile destinazione all'opera pubblica stradale di parte del fondo in oggetto e rimise la causa in istruttoria per la determina- zione del quantum. Poi, con la sentenza depositata il 25 febbraio 1998, la Corte trie- stina condannò "l'ANAS, divenuta proprietaria per accessione invertita di mq. 997 della P.T. 1422 del c.c. di Aurisinia, c.t. 1, p.c.n. 62/360 irreversibilmente destinati ad opera pubblica nel luglio 1974, a pagare a TO TE ed a BO Mi- chele la capital somma di lire 83.140.495 con la rivalutazione monetaria ...nonché un'ulteriore somma, a titolo d'indennità per occupazione legittima, nella misura de- gli interessi legali sull'importo di lire 20.189.250 dal maggio 1973 al luglio 1974, rivalutata ex indici ISTAT ...". Per la cassazione d'entrambe le sentenze propone ora ricorso l'ANAS, svolgendo due motivi. Resiste il TO con controricorso. 4 Cons. Spirito est. 1 R.G. 14447/98 Motivi della decisione 1.1 La prima delle sentenze ora impugnate ha riformato la decisione di primo gra-- do (la quale aveva dichiarato prescritta l'azione del privato) affermando che l'opera era stata ultimata il 27 luglio 1974, sicché il diritto si sarebbe prescritto il 27 luglio 1979; tuttavia, la prescrizione fu interrotta da una prima lettera inviata all'ANAS dal- l'Alleanza TA il 6 dicembre 1977, in nome e per conto degli iscritti (tra i quali il TO), che faceva riferimento all'incarico ricevuto dal titolare ed al credito riven- dicato. Precisa in proposito la sentenza che, benché nella traduzione italiana della missiva (scritta in lingua slovena) il diritto venisse qualificato come "al pagamento dell'indennizzo", nella sostanza il privato aveva chiesto il ristoro per il pregiudizio subito, in quel momento ritenuto e qualificato come diritto al ristoro del danno da atto legittimo e successivamente qualificato, per effetto dell'evoluzione giurispruden- ziale, come diritto al risarcimento del danno da fatto illecito;
sicché, ciò che rileva ai fini dell'interruzione della prescrizione è la richiesta rivolta dal creditore al debitore per il soddisfacimento del credito, mentre rimane ininfluente l'eventuale erronea qualificazione giuridica del diritto. Ulteriore efficacia interruttiva della prescrizione viene riconosciuta dalla sentenza alla lettera con la quale l'ANAS, 1'11 febbraio 1977, offrì al TO l'indennità provvi- soria d'espropriazione; posto che, riconosciuto dalla debitrice il diritto dell'attore ad un ristoro patrimoniale, è indifferente se detto riconoscimento riguardi il diritto al ri- sarcimento del danno o all'indennità d'espropriazione e che, peraltro, una volta inter- venuto l'acquisto a titolo originario del bene da parte della P.A., un eventuale decreto di esproprio non ha più spazio né rilevanza alcuna (con la conseguenza che l'ente non form Cons. Spiro est. 2 R.G. 14447/98 può più offrire l'indennità espropriativa, ma il solo risarcimento del danno da atto il- lecito). Conclude, dunque, la sentenza che, essendo stato due volte interrotto il termine pre- scrizionale, quest'ultimo non era ancora maturato alla data della notificazione del- l'atto introduttivo del giudizio (20 maggio 1980). I.2 Con il primo dei mezzi di ricorso, l'ANAS - lamentando la violazione degli artt. 2934, 2937, 2944 e 2947 c.c. - sostiene, invece, che la prescrizione si può ritene- re interrotta solo per effetto del riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso possa essere fatto valere. Nella specie, l'Azienda non ha mai ri- conosciuto il diritto al risarcimento del danno, bensì s'è limitata ad offrire provviso- riamente l'indennità d'esproprio. Uguale discorso viene svolto con riguardo alla missiva dell'Alleanza TA (anch'essa contenente il riferimento all'indennità espropriativa), della quale si eccepi- sce anche "l'efficacia legittimante l'interruzione", posto che essa proviene da un sog- getto portatore di interessi collettivi, diverso dal titolare del diritto. I.3 Il motivo è infondato e va respinto. La questione, a lungo contrastata anche nella giurisprudenza di legittimità, ha rice- vuto recente soluzione da parte della sentenza delle sezioni unite di questa S.C. (n. 485 del 21 luglio 1999), la quale, nel comporre il contrasto giurisprudenziale, ha af- fermato che, nell'ipotesi in cui, verificatasi l'occupazione acquisitiva in assenza di emissione del decreto di esproprio, l'espropriante proceda tuttavia alla determinazio- ne dell'indennità di esproprio, ovvero all'offerta e/o al deposito di essa, i suddetti atti, costituendo in ogni caso il riconoscimento del diritto dell'ex proprietario ad un ristoro Cons. Spinito est. 3 R.G. 14447/98 patrimoniale, si configurano come atti interruttivi della prescrizione del diritto al ri- sarcimento dei danni derivanti dalla perdita del diritto dominicale. Nella specie, in cui l'opera è stata pacificamente ultimata il 27 luglio 1974, l'offerta da parte dell'ANAS, in data 11 febbraio 1977, dell'indennità provvisoria d'espropria- zione ha avuto, dunque, efficacia interruttiva della prescrizione nei riguardi dell'azio- ne tempestivamente proposta con atto notificato il 20 maggio 1980. -II. Con la seconda delle sentenze impugnate la Corte d'appello di Trieste ha pro- ceduto alla liquidazione del danno, premettendo che "il proprietario che è stato pri- vato del bene in base alla cd. occupazione espropriativa ha diritto all'indennità per il biennio d'occupazione legittima, ad una somma corrispondente al valore venale del bene irreversibilmente perduto ed al risarcimento del danno per il mancato go- dimento del bene dalla scadenza dell'occupazione legittima fino al momento dell'ir- reversibile destinazione, cioè della radicale trasformazione del bene". Il giudice, chiarito, inoltre, che la superficie effettivamente occupata dal manufatto stradale ammonta a mq. 997 e che l'occupazione ha lasciato due frazioni di fondo residue (delle quali quella a sud completamente interclusa ed irraggiungibile), è passato alla determinazione del valore venale dei beni occupati, così argomentando: quanto ai beni occupati, ha aderito alle conclusioni della C.T.U., secondo la quale "si trattava di una zona soggetta a forte attrazione da parte del mercato edilizio con maggior valore a seconda dell'ubicazione in vicinanza della strada provinciale", attribuendo al fondo un valore di lire 20.250 al mq;
quanto ai lotti residui, ha ritenuto che essi dovessero subire una riduzione di valore in ragione del vincolo esistente a protezione del manufatto stradale e del loro trovarsi al centro di forte traffico, di rumori e di in- Cons. rito est. R.G. 14447/98 quinamento (riduzione di valore stimata nell'ordine del 15% per il residuo lotto a nord e dell'80% per quello a sud). Infine, il giudice ha riconosciuto, come ulteriori poste di danno, il deprezzamento della casa già edificata, nonché quello del terreno sul quale incide la casa dell'attore, ed ha proceduto alla liquidazione dell'indennità per l'occupazione legittima (nella mi- sura degli interessi legali sul valore venale del bene al momento della scadenza del relativo periodo), escludendo che al privato fosse dovuto alcunché a titolo d'occupa- zione illegittima, visto che la P.A. era divenuta proprietaria del bene in data antece- dente alla scadenza del periodo d'occupazione legittima. E', così, pervenuto al calcolo delle somme finali, già riportate nella parte espositiva di questa sentenza. II.2 Con il secondo motivo l'Azienda ricorrente - lamentando la violazione del comma 7 bis dell'art. 5 bis del D.L. n. 333 del 1992, convertito nella legge n. 359 del 1992, come introdotto dalla legge n. 663 (recte 662) del 1996 - censura il fatto che il giudice, pur riconoscendo la caratteristica edificatoria del fondo, ha omesso d'appli- care la disposizione normativa menzionata e, dunque, i criteri di determinazione san- citi dal primo comma del citato art. 5 bis;
che tale esatta determinazione avrebbe, pe- raltro, spiegato la sua influenza riduttiva anche sull'indennità per la legittima occupa- zione, diminuendo il "montante" sul quale applicare gli interessi legali. II.3 Il motivo è fondato e va accolto. Alla data del deposito dell'impugnata sentenza (25 febbraio 1998) che ha proceduto alla liquidazione del risarcimento del danno da occupazione appropriativa, nonché alla determinazione dell'indennità per la legittima occupazione era (come è tuttora) in vigore, in relazione ai suoli aventi natura edificatoria (natura riconosciuta dal giudi- Cons. Spirito est. R.G. 14447/98 ce), il comma settimo bis dell'art. 5 bis della legge 8 agosto 1992, n. 359 (come in- trodotto dall'art. 3, comma 65°, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), in virtù del quale, in caso di occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilità interve- nute anteriormente al 30 settembre 1996, si applicano, per la liquidazione del danno, i criteri di determinazione dell'indennità di cui al comma primo del citato art. 5 bis, con esclusione della riduzione del 40 %, con l'aumento, inoltre, del 10% dell'importo del risarcimento. Tale disposizione normativa fu emanata - lo si ricorda a seguito della dichiarazio- ne di incostituzionalità (Corte cost. 17 ottobre 1996, n. 369) del comma sesto del ci- tato art. 5 bis, come sostituito dall'art. 1, comma 65°, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella parte in cui applicava al risarcimento del danno da occupazione appro- priativa (o cosiddetta accessione invertita) i criteri di determinazione stabiliti per l'in- dennizzo in caso di espropriazione per pubblica utilità (cfr., in proposito, Cass. 5 no- vembre 1998, n. 11106). Pertanto, la sentenza impugnata che, ai fini della liquidazione del danno da occupa- zione appropriativa, ha fatto riferimento al mero valore venale del fondo irreversi- bilmente trasformato, senza alcuna applicazione dei criteri del primo comma dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 e dei correttivi previsti dal settimo comma della stessa disposizione, è incorsa nel vizio di violazione di legge e va, pertanto, cassata con rinvio. Tale violazione ha comportato - come esattamente censurato dall'Azienda ricorrente - l'ulteriore e conseguenziale errore consistito nel calcolare l'indennità per la legitti- - ma occupazione nella misura degli interessi legali sul valore del bene al momento Cons. pinito est. 6 R.G. 14447/98 della scadenza del relativo periodo, senza tenere, quindi, conto del principio secondo cui la materia relativa all'indennità per la occupazione di suoli a vocazione edificato- ria, preordinata alla successiva espropriazione, deve ritenersi assoggettata alla disci- plina generale di cui all'art. 72, quarto comma, della legge n. 2359 del 1865 (il cui di- sposto trova generale applicazione in assenza di eventuali disposizioni che stabili- scano diversi criteri), la quale è da interpretarsi nel senso che all'immobile va attri- buito il medesimo valore, tanto per la determinazione dell'indennità per l'occupazio- ne quanto per quella dell'indennità relativa alla successiva espropriazione;
ciò in quanto il procedimento per l'occupazione preliminare non si prospetta come autono- mo e meramente collegato a quello espropriativo, ma rappresenta una mera fase subprocedimentale di quest'ultimo, ed attese, inoltre, l'omogeneità morfologica e funzionale delle indennità spettanti al proprietario in relazione a ciascuno dei due fe- nomeni, e la conseguente perdita di autonomia, sotto un tale profilo, della indennità di occupazione rispetto a quella di espropriazione. Da ciò consegue che l'indennità di occupazione, ove determinabile, appunto, ai sensi del citato art. 72, quarto comma, della legge n. 2359 del 1865, deve essere sempre liquidata in misura corrispondente ad una percentuale (legittimamente identificabile nel saggio degli interessi legali) dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area occupata, e non anche con riferimento al valore del bene;
ciò anche nel caso in cui la determinazione (o la rideterminazione giudiziale) dell'indennità di espropriazione sia soggetta ai criteri ri- duttivi di cui all'art. 5 bis introdotto nel D.L. 11 del 1992, n. 333, con la legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359. Da ciò consegue ulteriormente che, anche nel- l'ipotesi in cui l'ablazione della proprietà finisca per derivare poi - in difetto di un va- Cons. Spio est. 7 R.G. 14447/98 lido ed efficace provvedimento finale espropriativo - da un fenomeno di occupazione appropriativa (e quindi per il proprietario finisca per rendersi configurabile non già il diritto all'indennità di espropriazione, bensì quello al risarcimento del danno), l'in- dennità di occupazione debba essere pur sempre determinata con riferimento al pa- rametro virtuale rappresentato dall'indennità che sarebbe stata dovuta per l'espropria- zione, ove il procedimento ablatorio espropriativo fosse sfociato nella sua naturale e prevista, fisiologica conclusione (Cass. 4 febbraio 2000, n. 1210, specificativa, quanto all'ipotesi di occupazione appropriativa, del principio già sancito da Cass. sez. un. 20 gennaio 1998, n. 493). In relazione, dunque, anche a questo vizio la sentenza va cassata con rinvio. III In conclusione, il rigetto del primo motivo del ricorso lascia integra l'impu- gnata sentenza n. 385/95, depositata il 24 ottobre 1995, con la quale la Corte d'ap- pello di Triste, non definitivamente pronunciando, ha accertato e dichiarato il diritto del TO e del BO ad ottenere dall'ANAS il risarcimento dei danni subiti per l'irreversibile destinazione all'opera pubblica stradale di parte del fondo in questione. L'accoglimento del secondo motivo comporta, invece, la cassazione della sentenza n. 96/98, resa dallo stesso giudice in data 25 febbraio 1998, con rinvio ad altra sezio- ne della stessa Corte d'appello, la quale, applicando le disposizioni normative sopra richiamate, procederà alla nuova determinazione e liquidazione sia del risarcimento del danno da accessione invertita, sia dell'indennità per la legittima occupazione. Lo stesso giudice del rinvio provvederà anche in relazione alle spese del giudizio di cas- sazione. ∞ Cons. Spito est. R.G. 14447/98
Per questi motivi
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e, per l'effetto, cassa la sentenza della Corte d'appello di Trieste, n. 96/98, depositata il 25 febbraio 1998, e rinvia ad altra sezione della stessa Corte d'appello, anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 21 settembre 2000. M. Am mato Il Presidente L'Estensore IL CANO a Coz one. Luiga June Vout u wo Depositavo in C.. # 18 GEN. 2001. IL CANDELA (NE Juise Pare recorТашметь UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in do MAG. 2001 4 Sorie 250.000 an 20534. versate S. DUECENTOCINQUANTAMILA al n. p. II Dirigente Arco Servizi, Clire (D.ssa Maria Grazia DI FILIPPO) Il Responsabile Servizio Atti Giudiziarl E S L D (Dr. M. RACCICHIM), 18 Cons. Spirito est.