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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/12/2025, n. 5540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5540 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9689/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. ER TA Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Giudice
Dott.ssa AN OT Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9689/2025 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti Zanellato Andrea e Carnino Maurizio, in Parte_1 forza di procura speciale in atti ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. Todaro Sabrina, in forza di procura speciale in Controparte_1 atti resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da verbale di udienza in data 26.11.2025
Per il P.M.: nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
RIVOLI il 03/07/2021.
Dall'unione nascevano i figli: il 27/11/2017 e il 23/02/2019. Per_1 Per_2
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 13/05/2025 chiedeva a questo Tribunale Parte_1 di pronunciare la separazione personale dei coniugi. Chiedeva, inoltre, autorizzarsi il trasferimento dei minori a Villarbasse, disporsi l'affidamento condiviso dei figli con dimora e residenza anagrafica presso di sè, un regime di visita padre-figli secondo il calendario indicato in ricorso, un contributo per il mantenimento dei figli a carico del padre nella misura di 500,00 mensili complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie, l'assegno unico interamente a sé ed un contributo al il mantenimento per sé pari ad euro 100,00 mensili.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione Controparte_1 ma chiedendone l'addebito alla moglie. Instava, inoltre, per l'affidamento condiviso dei figli con collocazione abitativa presso di sè ed un regime di visita padre-figli secondo il calendario indicato in comparsa, opponendosi alle avversarie domande.
All'udienza del 26.11.2025, avanti al Giudice Relatore, le parti comparivano personalmente e venivano sentite. Veniva tentata la conciliazione della lite e all'esito le parti raggiungevano un accordo a definizione della complessiva vertenza nei termini di cui al verbale di udienza.
Il Giudice Relatore, dato atto dell'accordo raggiunto, invitava le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa.
Le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate e all'esito il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separati, disponeva in via provvisoria ed urgente in conformità all'accordo raggiunto tra le parti e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Entrambi i coniugi hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale.
Le domande e le difese delle parti consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della loro convivenza e da giustificare, pertanto, la pronuncia della separazione personale, ai sensi dell'art. 151 cc.
Il Collegio ritiene, per il resto, di poter provvedere in conformità all'accordo delle parti in quanto rispondente al principio della bigenitorialità e null'altro ostandovi in fatto ed in diritto.
Spese di lite compensate in conformità all'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.,
[...]
DISPONE l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e con residenza anagrafica dei minori presso la madre, ATTO che il sig. ha prestato il consenso al cambio di CP_2 CP_1 residenza anagrafica dei minori presso il domicilio materno;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i bambini secondo le seguenti modalità, salve diverse intese tra le parti:
− nei fine settimana alternati, dal venerdì sera alle ore 19.00, con prelievo dall'abitazione materna, fino al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola o entro le ore 9.00 a casa della madre, in assenza di scuola.
pagina 2 di 3 − un pomeriggio infrasettimanale, dalle ore 19.00, seguito da pernotto, con accompagnamento a scuola o entro le ore 9 a casa della madre in assenza di scuola (indicativamente il martedì) nelle settimane in cui il weekend è di spettanza paterna.
− due pomeriggi infrasettimanali, dalle ore 19.00, seguiti entrambi da pernotto, con accompagnamento a scuola o entro le ore 9 a casa della madre in assenza di scuola (indicativamente il mercoledì e il giovedì) nella settimana in cui il weekend è di spettanza materna.
− i figli trascorreranno sempre con la madre il 24/12 e con il padre il 25/12, e ad anni alterni dal 26/12 al 31/12 con un genitore e dall'1/01 al 6/01 con l'altro;
− durante le festività pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o di Pasquetta;
− due settimane anche non consecutive nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
− le altre festività, comprensive di ponti, e il compleanno dei minori ad anni alterni;
DISPONE che il padre versi, a titolo di contributo al mantenimento dei minori, ogni 5 del mese, 400 euro complessivi al mese, importo annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino e l'assegno unico interamente alla madre;
DÀ ATTO che le parti concordano che il contributo al mantenimento come sopra determinato, incluso anche l'assegno unico, decorra dalla data del 26.11.2025;
DÀ ATTO che, per quanto concerna l'assegno unico che è stato in precedenza percepito per intero dal sig. il quale si è fatto carico per intero della mensa scolastica, le parti concordano, a CP_1 compensazione dei rispettivi rapporti di debito-credito, che il sig, corrisponderà entro il 10 CP_1 dicembre 2025, la somma omnia di euro 1.100 alla controparte;
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 19.12.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
AN OT ER TA
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. ER TA Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Giudice
Dott.ssa AN OT Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9689/2025 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti Zanellato Andrea e Carnino Maurizio, in Parte_1 forza di procura speciale in atti ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. Todaro Sabrina, in forza di procura speciale in Controparte_1 atti resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da verbale di udienza in data 26.11.2025
Per il P.M.: nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
RIVOLI il 03/07/2021.
Dall'unione nascevano i figli: il 27/11/2017 e il 23/02/2019. Per_1 Per_2
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 13/05/2025 chiedeva a questo Tribunale Parte_1 di pronunciare la separazione personale dei coniugi. Chiedeva, inoltre, autorizzarsi il trasferimento dei minori a Villarbasse, disporsi l'affidamento condiviso dei figli con dimora e residenza anagrafica presso di sè, un regime di visita padre-figli secondo il calendario indicato in ricorso, un contributo per il mantenimento dei figli a carico del padre nella misura di 500,00 mensili complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie, l'assegno unico interamente a sé ed un contributo al il mantenimento per sé pari ad euro 100,00 mensili.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione Controparte_1 ma chiedendone l'addebito alla moglie. Instava, inoltre, per l'affidamento condiviso dei figli con collocazione abitativa presso di sè ed un regime di visita padre-figli secondo il calendario indicato in comparsa, opponendosi alle avversarie domande.
All'udienza del 26.11.2025, avanti al Giudice Relatore, le parti comparivano personalmente e venivano sentite. Veniva tentata la conciliazione della lite e all'esito le parti raggiungevano un accordo a definizione della complessiva vertenza nei termini di cui al verbale di udienza.
Il Giudice Relatore, dato atto dell'accordo raggiunto, invitava le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa.
Le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate e all'esito il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separati, disponeva in via provvisoria ed urgente in conformità all'accordo raggiunto tra le parti e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Entrambi i coniugi hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale.
Le domande e le difese delle parti consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della loro convivenza e da giustificare, pertanto, la pronuncia della separazione personale, ai sensi dell'art. 151 cc.
Il Collegio ritiene, per il resto, di poter provvedere in conformità all'accordo delle parti in quanto rispondente al principio della bigenitorialità e null'altro ostandovi in fatto ed in diritto.
Spese di lite compensate in conformità all'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.,
[...]
DISPONE l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e con residenza anagrafica dei minori presso la madre, ATTO che il sig. ha prestato il consenso al cambio di CP_2 CP_1 residenza anagrafica dei minori presso il domicilio materno;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i bambini secondo le seguenti modalità, salve diverse intese tra le parti:
− nei fine settimana alternati, dal venerdì sera alle ore 19.00, con prelievo dall'abitazione materna, fino al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola o entro le ore 9.00 a casa della madre, in assenza di scuola.
pagina 2 di 3 − un pomeriggio infrasettimanale, dalle ore 19.00, seguito da pernotto, con accompagnamento a scuola o entro le ore 9 a casa della madre in assenza di scuola (indicativamente il martedì) nelle settimane in cui il weekend è di spettanza paterna.
− due pomeriggi infrasettimanali, dalle ore 19.00, seguiti entrambi da pernotto, con accompagnamento a scuola o entro le ore 9 a casa della madre in assenza di scuola (indicativamente il mercoledì e il giovedì) nella settimana in cui il weekend è di spettanza materna.
− i figli trascorreranno sempre con la madre il 24/12 e con il padre il 25/12, e ad anni alterni dal 26/12 al 31/12 con un genitore e dall'1/01 al 6/01 con l'altro;
− durante le festività pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o di Pasquetta;
− due settimane anche non consecutive nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
− le altre festività, comprensive di ponti, e il compleanno dei minori ad anni alterni;
DISPONE che il padre versi, a titolo di contributo al mantenimento dei minori, ogni 5 del mese, 400 euro complessivi al mese, importo annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino e l'assegno unico interamente alla madre;
DÀ ATTO che le parti concordano che il contributo al mantenimento come sopra determinato, incluso anche l'assegno unico, decorra dalla data del 26.11.2025;
DÀ ATTO che, per quanto concerna l'assegno unico che è stato in precedenza percepito per intero dal sig. il quale si è fatto carico per intero della mensa scolastica, le parti concordano, a CP_1 compensazione dei rispettivi rapporti di debito-credito, che il sig, corrisponderà entro il 10 CP_1 dicembre 2025, la somma omnia di euro 1.100 alla controparte;
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 19.12.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
AN OT ER TA
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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