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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/11/2025, n. 5939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5939 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
allo scadere del termine assegnato per il deposito di note ex art 127 ter c.p.c., ha pronunziato e curato il deposito ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., equivalente a lettura in udienza, della seguente
S E N T E N Z A nella causa in grado di appello iscritta al n. 1873 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 con
OGGETTO: risarcimento danni da cose in custodia e vertente
TRA nato a [...] l'[...] (C.F. ) ed elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Lusciano (CE) alla Via Acerbo n. 1 presso l'avv. MA UN (C.F. C.F._2
) da cui è rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti apposta a margine dell'atto di citazione per il
[...]
giudizio di primo grado.
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'avvocato Raffaele De Santis (C.F.: ) in virtù di mandato in calce alla comparsa di CodiceFiscale_3
costituzione e risposta in appello e lui elettivamente domiciliato in alla via Capri n. 11. CP_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: si riporta il contenuto delle note depositate in sostituzione dell'udienza del 22.11.2024
non avendo la parte curato il deposito di note successive: “(...) L'Avv. Ciocia conclude pertanto perché piaccia
pagina 1 di 12 all'On. Corte di Appello emendare, in accoglimento del primo motivo, la ricostruzione delle circostanze di fatto
posta in essere dal Sig. G.U. del Tribunale di S. Maria C.V., essendo rilevante ai fini della decisione della lite,
posto che il Primo Giudice, partendo da elementi di fatto assolutamente errati e smentiti dalle prove acquisite,
addiviene, necessariamente, all'applicazione di principi giuridici inconferenti e sbagliati rispetto alle
peculiarità del caso di specie;
riformare, in accoglimento dei dedotti motivi di gravame, la sentenza impugnata
laddove il Primo Giudice non ebbe accogliere la domanda attorea e le conclusioni rassegnate, che quivi si
reiterano, riportandole, come mezzo di gravame: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, per quanto
esposto, dedotto e prodotto, reietta ogni avversa difesa, domanda ed eccezione: a) Accogliere la domanda
attorea e per l'effetto accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del in Controparte_2
ordine ai danni subiti dal sig. ; b) Condannare il in persona del Parte_1 Controparte_2
legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni subiti (danno biologico e danno morale) dal sig.
[...]
che, allo stato, si quantificano complessivamente, salvo miglior conteggio, in € 5.064,00, oltre Parte_1
rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate annualmente dal dì del sinistro per cui è
causa sino all'effettivo soddisfo, o in quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata come dovuta
in corso di causa. c) Condannare il , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento Controparte_1
delle spese, anche forfetarie, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore dell'avv. MA UN che si
dichiara antistatario”.
PER IL COMUNE DI : “1. rigetto dell'appello poiché inammissibile e/o improponibile CP_1
e/o improcedibile, ed in ogni caso infondato in fatto ed in diritto, con conseguente integrale conferma della
statuizione di primo grado emessa in accoglimento delle eccezioni e/o domande formulate dalla parte appellata
nel giudizio di primo grado che qui abbiansi per riportate e trascritte e nelle quali, in ogni caso, ove mai
necessario, si insiste e che si ritengono come riproposte nel presente giudizio di appello.
2. vittoria di spese e
competenze di giudizio. Impugna, parola per parola, gli avversi scritti difensivi ivi ed insiste nel rigetto
dell'appello anche per la improcedibilità del medesimo. Chiede che la causa sia introitata a sentenza”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con citazione del 13.07.2012 ha riferito che alle ore 09,30 circa del 19.03.2011 percorreva Parte_1
il marciapiede della ex strada Alifana, nel Comune di , con direzione verso Trentola Ducenta, CP_1
quando, svoltando a destra in via Campania, inciampava su di un pezzo di ferro infisso nel marciapiede, non pagina 2 di 12 visibile perché posizionato nel punto di svolta e ricoperto di erbacce, che con ogni verosimiglianza era il moncone di un palo della segnaletica stradale divelto tempo addietro e rimasto in sito. Ha ancora riferito l'istante che, in seguito alla caduta, veniva trasportato presso il Presidio Ospedaliero “San Giovanni Moscati” di Aversa
dove gli veniva diagnosticata una frattura del capitello radiale destro con conseguente applicazione di un'ingessatura. Tanto premesso il ha convenuto il innanzi al Tribunale di Parte_1 Controparte_1
Santa Maria Capua Vetere chiedendone la condanna al risarcimento dei danni di ordine biologico e morale subiti a causa del sinistro.
Il , costituitosi in giudizio, ha eccepito la propria carenza di legittimazione Controparte_1
passiva essendo la ex via Alifana strada di collegamento tra diversi Comuni e non essendovi prova dell'appartenenza all'Ente convenuto del tratto viario dove si verificava l'incidente in questione.
L' ha inoltre dedotto che, “a seguito di specifici sopralluoghi effettuati da Controparte_3
operatori della Polizia Locale”, non era risultato “alcun pezzo di ferro fuoriuscire dal marciapiedi sul luogo
descritto dall'attore”. In ogni caso l'ostacolo poteva poi essere evitato con una condotta accorta “in
considerazione del fatto che nel periodo indicato dall'attore erano in corso lavori lungo via ex Alifana” e che
“immediatamente prima del tratto indicato dall'attore, sempre su via ex Alifana, è presente una piazzetta con
apposite piste podistiche e ciclabili, certamente più sicure dei marciapiedi collocati sulla predetta strada”.
Deducendo che la via ex Alifana presenta delle caratteristiche tali da rendere impossibile un efficace e continuo controllo da parte dell'Amministrazione comunale, con conseguente applicabilità del principio ad
impossibilia nemo tenetur, il ha quindi concluso in via principale per il rigetto della domanda e in CP_1
subordine per il riconoscimento di una corresponsabilità dell'attore nella produzione del sinistro con riduzione del risarcimento ex art. 1227 co. 1 c.c.
La causa, concessi t termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., è stata istruita assumendo la prova testimoniale capitolata dall'attore, impartendo al un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. avente per oggetto la CP_1
“documentazione attestante la proprietà della strada” ed espletando c.t.u. medico-legale in persona del
. La causa è stata quindi decisa con sentenza n. 2398/2020, pubblicata il 15.10.2020 e non notificata, Parte_1
che dopo aver effettuato una panoramica delle posizioni giurisprudenziali relative all'applicabilità dell'art. 2051
c.c. ai danni derivanti dalle condizioni del demanio stradale, ha rigettato la domanda, con condanna dell'attore al rimborso delle spese avversarie, così motivando:
pagina 3 di 12 “…Ciò posto ritiene questo giudicante che non vi è prova che l'asserito sinistro sia avvenuto nel
territorio di . La circostanza è contestata specificamente dal il quale afferma che la CP_1 CP_1
strada ex Alifana è una via che collega diversi Comuni e che capita spesso che una parte del marciapiede è di
competenza di un Comune ed un'altra di altro Comune.
La parte attrice non ha dato prova, come avrebbe dovuto, dell'appartenenza del tratto di strada luogo del
sinistro al comune convenuto.
La parte attrice ha deferito interrogatorio formale al convenuto che non è stato ammesso perché non
riferito al tratto di strada specifico in cui è avvenuto il sinistro ma all'intera via ex Alifana.
L'ordine di esibizione era generico perché non indicante in maniera specifica i documenti da esibire. Solo
in conclusionale la parte attrice ha depositato un'attestazione tra l'altro di un'agenzia privata. Trattasi di
documentazione tardiva oltre che priva di valenza probatoria.
Per tutti questi motivi, complessivamente considerati, la domanda è infondata e come tale va rigettata”.
§§§§§§
Con atto notificato il 15.04.2021 ed iscritto a ruolo il 26.04.21 il ha tempestivamente impugnato Parte_1
tale sentenza chiedendo a questa Corte di: “1) emendare, in accoglimento del primo motivo, la ricostruzione
delle circostanze di fatto posta in essere dal Sig. G.U. del Tribunale di S. Maria C.V., essendo rilevante ai fini
della decisione della lite, posto che il Primo Giudice partendo da elementi di fatto assolutamente errati e
smentiti dalle prove acquisite addiviene, necessariamente, all'applicazione di principi giuridici inconferenti e
sbagliati rispetto alle peculiarità del caso di specie;
2) riformare, in accoglimento dei dedotti motivi di gravame,
la sentenza impugnata laddove il Primo Giudice non ebbe accogliere la domanda attorea e le conclusioni
rassegnate che, quivi, si reiterano riportandole come mezzo di gravame: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello
di Napoli, per quanto esposto, dedotto e prodotto, reietta ogni avversa difesa, domanda ed eccezione: a)
Accogliere la domanda attorea e per l'effetto accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del
[...]
in ordine ai danni subiti dal sig. ; b) Condannare il Controparte_2 Parte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni subiti (danno biologico e danno
[...]
morale) dal sig. che, allo stato, si quantificano complessivamente, salvo miglior conteggio, in € Parte_1
5.064,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate annualmente dal dì del sinistro
per cui è causa sino all'effettivo soddisfo o in quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata
pagina 4 di 12 come dovuta in corso di causa;
c) Condannare il al pagamento delle spese, Controparte_2
anche forfettarie, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore dell'avv. MA UN che si dichiara
antistatario”.
Il , costituitosi in giudizio, ha concluso per il rigetto dell'appello con vittoria Controparte_1
delle spese processuali.
La causa, acquisita la visibilità telematica del fascicolo di primo grado, con ordinanza comunicata il
18.07.2025 è stata rinviata per la discussione e la decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. concedendo alle parti termine per il deposito telematico di note illustrative e conclusive ex art. 127-ter c.p.c., allo scadere del quale si provvede al deposito della presente sentenza da equipararsi alla sua lettura in udienza.
§§§§§§
Deduce l'appellante che il giudice di primo grado è incorso in un errore affermando che l'attore non ha provato l'appartenenza del tratto di strada in cui ebbe a verificarsi il sinistro al Comune di e, CP_1
dunque, la legittimazione passiva dell'Ente. A definitiva confutazione delle contestazioni di controparte circa la titolarità della strada, l'attore si era infatti rivolto ad una primaria ditta di consulenza catastale, la CONSULIM di
LD Forni, che svolte le indagini del caso si era così espressa: “…attestiamo che dalla mappa catastale del
Comune di , il luogo dell'avvenuto sinistro, trovasi ubicato all'incrocio tra la strada comunale CP_1
Cimitero e la strada comunale Ferrovia e più precisamente tra gli immobili riportati nella mappa catastale al
foglio 4 allegato B particelle 22, 5253 e 843 . Si allega mappa catastale”.
Ciò dopo che l'attore: a) si era recato presso gli uffici del dove il personale Controparte_1
tanto preposto si rifiutava di consegnargli copia della documentazione richiesta fornendo risposte dilatorie;
b)
aveva presentato all'Ente una formale istanza di accesso agli atti, rimasta inevasa;
c) aveva provveduto ad estrarre una mappa catastale di via ex Alifana presso il Nuovo Catasto Edilizio Urbano da cui emergeva che la strada ricadeva nel territorio comunale.
Dopo la produzione di tale mappa catastale, avvenuta nei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. ed attestante il fatto che il tratto stradale in questione ricadeva nel territorio del Comune di , non vi CP_1
era poi stato alcun disconoscimento da parte dell , il quale non aveva peraltro Controparte_3
ottemperato all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. disposto dal giudice ex art. 210 c.p.c. tenendo un comportamento da cui era possibile trarre argomenti di prova in base a quanto previsto dall'articolo 116 c.p.c.
pagina 5 di 12 La legittimazione passiva del era stata dunque dimostrata, producendo idonea documentazione CP_1
nei termini di cui all'art.183 c.p.c., e parimenti provati erano stati: a) il nesso di causalità tra l'evento ed i danni subiti;
b) la non riconducibilità dell'evento a caso fortuito e/o a negligenza dell'attore.
I testi escussi avevano infatti confermato che il , mentre percorreva il marciapiede della ex via Parte_1
Alifana con direzione verso Trentola Ducenta, nello svoltare a destra in via Campania, era inciampato in un pezzo di ferro che fuoriusciva dal marciapiede e che ne provocava la caduta.
Anche dai rilevi fotografici in atti, in cui i testi escussi riconoscevano lo stato dei luoghi, emergeva poi che il moncone di palo era ricoperto da erbacce, e pertanto non visibile, né vi erano motivi per dubitare della veridicità delle deposizione testimoniali. Il c.t.u. nominato in primo grado aveva infine confermato la piena compatibilità dei danni riportati con l'evento descritto.
§§§§§§
L'appello deve essere accolto perché fondato. In calce alla seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.
depositata dall'attore in data 11.03.2013, come attestato dal timbro e dalla firma sulla stessa apposta dalla cancelleria, previa effettuazione delle verifiche di cui all'art. 73 co. 4 e 87 disp. att. c.p.c., è infatti presente la seguente dicitura: “Si depositano: 1) cd-rom contenente n. 2 rilievi fotografici;
2 visura relativa alla proprietà
della strada;
3) istanza di accesso agli atti”.
Anche a prescindere da tale visura catastale tempestivamente prodotta, e dalla possibilità di valorizzare ai fini decisori l'inottemperanza all'ordine di esibizione adottato dal tribunale ex art. 210 c.p.c., sufficientemente specifico nel suo contenuto, numerosi ed univoci erano poi gli elementi da cui poteva evincersi l'appartenenza al
Comune di del tratto stradale in cui ebbe a verificarsi il sinistro. È stato infatti lo stesso Ente CP_1
convenuto, nella comparsa di risposta depositata in primo grado, a riferire di “sopralluoghi effettuati da
operatori della Polizia Locale…sul luogo descritto dall'attore” il che comprova, indirettamente, che l'evento lesivo ebbe a verificarsi nel territorio comunale.
La polizia municipale non può infatti normalmente operare al di fuori del proprio Comune poiché le sue attività di indagine, la sua autorità e le sue funzioni di polizia sono limitate al territorio di appartenenza.
Il , ad ulteriore riprova della sua legittimazione passiva, si è poi mostrato Controparte_1
perfettamente a conoscenza dello stato dei luoghi affermando, sempre in comparsa di risposta, che “nel periodo
indicato dall'attore erano in corso lavori lungo via ex Alifana” e che “immediatamente prima del tratto indicato
pagina 6 di 12 dall'attore, sempre su via ex Alifana, è presente una piazzetta con apposite piste podistiche e ciclabili,
certamente più sicure dei marciapiedi collocati sulla predetta strada”.
Finale conferma della verificazione del sinistro nel Comune di si trae, infine, dalle CP_1
deposizioni, dei testi escussi. , fratello dell'attore, all'udienza del 07.07.16, ha infatti Persona_1
dichiarato quanto segue: “Il giorno 19 marzo 2011, ricordo la data perché era il mio onomastico, mi trovavo in
San Marcellino…facevo jogging insieme a mio fratello , nonché ad e la fidanzata Persona_2 Persona_3
di mio fratello…allorquando, giunti nella curva del marciapiede, nello svoltare a destra, mio fratello
inciampava nel paletto presente nella curva.
Preciso che trattasi di parte di un palo, probabilmente di segnaletica stradale…alto circa una ventina di
centimetri…e che riconosco nelle foto che mi vengono esibite…Ricordo che percorrevamo la strada in fila e mio
Per_ fratello mi precedeva ed era il primo della fila.
Ricordo che il sig. inciampò nella parte di palo, che non era segnalato e ricoperto da Persona_2
erbacce, rovinando con la parte destra del corpo sul marciapiede. Ricordo che tornammo a casa e mio padre
accompagnò mio fratello in ospedale. Dove è accaduto è periferia di . Preciso che poco prima CP_1
dell'incrocio vi è una piazzetta munita di piste ciclabili e piste podistiche. Non ricordo se già allora era o meno
dotata di queste piste”.
Di analogo tenore è la deposizione dell'altro teste, , il quale così si è espresso: “Ricordo Persona_3
che era marzo 2011; mi trovavo con il sig. , il fratello e la fidanzata in Persona_2 Per_1 CP_1
alla via ex Alifana…allorquando, giunti all'altezza della pizzeria L'Italia, il inciampava in un Parte_1
palo di ferro insistente sul marciapiede che percorrevamo.
Preciso che la parte di palo era alta circa venti-trenta centimetri, inclinato su sé stesso come nelle foto
che mi vengono esibite e sottoscrivo. Preciso che la parte di palo presente non era segnalata né visibile;
ritengo
fosse parte di un palo di segnaletica…Preciso che era il primo della fila, seguito dal fratello Parte_1
ed era la mattina verso le 10,00-10,30. Preciso che a circa cinquecento - seicento metri prima Per_1
dell'incrocio in cui si è verificato l'accaduto si trova una piazzetta con piste ciclabili e podistiche che però non
era ancora completa…Preciso che il luogo del sinistro si trova in periferia di S. Marcellino”.
Tali deposizioni, oltre a fornire prova della legittimazione passiva dell'attuale appellato, consentono altresì di accogliere la domanda risarcitoria.
pagina 7 di 12 Sul punto occorre in primo luogo evidenziare come ormai da tempo è superato il tradizionale orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.
non è configurabile rispetto ai danni subiti dagli utenti delle strade pubbliche, in considerazione della notevole estensione di tali beni e del loro assoggettamento ad uso generale, per cui la Pubblica Amministrazione potrebbe essere chiamata a rispondere dei pregiudizi ricollegati al carente stato manutentivo della sede viaria solo quando,
violando il principio generale del neminem laedere dettato dall'art. 2043 c.c., ometta colposamente di intervenire per eliminare situazioni di trabocchetto o insidia caratterizzate dall'esistenza di uno stato di pericolo occulto ed imprevedibile che induca in inganno il cittadino portandolo a confidare senza sua colpa nelle condizioni di apparente praticabilità della strada.
Tale orientamento è stato invero profondamente rivisto nel corso degli anni con finale affermazione della diversa tesi, appieno condivisa da questa Corte, per cui, anche in presenza di danni originati dalle condizioni manutentive di una strada pubblica, il danneggiato può giovarsi della tutela risarcitoria approntata dall'art. 2051 c.c., limitandosi perciò a provare la verificazione dell'evento lesivo e la sua derivazione causale dal bene oggetto di custodia, occorrendo aver riguardo non tanto all'estensione della rete viaria quanto piuttosto alla concreta causa del danno.
Se infatti il sinistro è stato determinato da cause intrinseche alla cosa, ossia da un vizio costruttivo o manutentivo che rende il rischio di danno fisiologico, l'amministrazione ne risponderà ex art. 2051 c.c.,
potendosi pervenire attraverso la zonizzazione della manutenzione ad un efficace controllo del territorio idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo.
Se invece il dimostra che il danno è stato determinato da cause estrinseche o estemporanee, CP_1
create da terzi e non conoscibili né eliminabili con immediatezza anche attraverso la più diligente attività
manutentiva, sarà a questo punto liberato dalla responsabilità per cose in custodia (cfr. tra tante cass. n.
15042/2008, cass. n. 6101/2013 e cass. n. 16295/2019).
Chi agisce per il risarcimento dei danni subiti per effetto di un dissesto stradale è dunque tenuto a provare la sola verificazione dell'evento dannoso e la sua derivazione causale da un vizio costruttivo o manutentivo della cosa e non anche l'esistenza di una situazione di “insidia o trabocchetto” caratterizzata da imprevedibilità ed inevitabilità della situazione di pericolo (cfr. ex multis cass. n. 11802/2016). La presenza di un'insidia ha invero il solo effetto di escludere un eventuale concorso di colpa del pedone infortunato valutabile pagina 8 di 12 ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c. Quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente con l'adozione delle normali cautele, tanto più rilevante deve infatti considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del pedone nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa del tutto il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'Ente proprietario della strada e l'evento dannoso (cfr. così cass. n. 287/2015 e cass. n.
23919/2013).
È tuttavia sempre il a dover dimostrare che il danneggiato ha tenuto, nel caso concreto, una CP_1
condotta connotata da tale eccezionale imprudenza e oggettiva imprevedibilità da interrompere il nesso eziologico, ponendosi quale causa esclusiva dell'evento e riducendo la cosa a mera occasione della sua verificazione, fornendo in tal modo la prova della ricorrenza del fortuito. È inoltre sempre dall'istruttoria svolta che deve emergere la prova in concreto dell'esistenza di un concorso di colpa del danneggiato, idoneo a ridurre l'entità del risarcimento a lui spettante ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c., non esistendo a suo carico alcuna presunzione di colpa da dover superare per ottenere il risarcimento.
Nel caso di specie il non ha assolto agli oneri probatori a suo carico, Controparte_1
dimostrando di non aver avuto il tempo materiale per rimuovere il moncone di palo infisso nel marciapiede e costituente un oggettiva fonte di pericolo per il transito pedonale. Viceversa, la circostanza che il moncone di palo si trovasse in una curva, inclinato verso terra ed occultato alla vista da erbacce, vale ad escludere la ravvisabilità di un concorso di colpa del danneggiato, intento a fare jogging al momento del fatto, venendo in considerazione una condizione dei luoghi indubbiamente insidiosa.
Non resta a questo punto che procedere alla liquidazione del danno subito dall'appellante avvalendosi a tal fine della documentazione medica prodotta e della c.t.u. espletata sulla sua persona da cui è emerso che il
, trentaquattrenne al momento del fatto, riportò nel sinistro una frattura composta del capitello radiale Parte_1
destro trattata con confezionamento di stecca gessata. Tale lesione, in base al condivisibile giudizio espresso dal c.t.u., è guarita dopo un periodo di inabilità temporanea parziale di 20 gg. al valore medio del 75%, seguita da ulteriori 15 gg. al 50% e da altri 15 gg. al 25%, con postumi permanenti del 3% costituiti da dolenzia alla palpazione, lieve limitazione dei movimenti di prono-supinazione e da una flesso-estensione del gomito completa ma dolorosa sotto stress.
Di tali emergenze occorre tener conto ai fini della liquidazione del pregiudizio subito dall'appellante pagina 9 di 12 attenendosi agli importanti principi dettati in materia dalla Suprema Corte la quale, con la sentenza a S.U. n.
26972/08, ha chiarito che il danno non patrimoniale conseguente alla lesione della salute, diritto inviolabile della persona fruente di protezione costituzionale, costituisce una categoria ampia ed onnicomprensiva che non si presta ad essere suddivisa in sottocategorie variamente denominate ed in cui il riferimento a vari tipi di pregiudizio in vario modo etichettati (danno biologico, danno estetico, danno alla vita di relazione, etc.) assolve solo a finalità descrittive senza implicare il riconoscimento di distinte poste di danno.
Di tali principi si è reso interprete il tribunale ambrosiano elaborando delle tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale le quali, in relazione all'età del leso ed all'entità dei postumi riportati, individuano il valore di ciascun punto di invalidità tenendo conto non soltanto della lesione permanente dell'integrità psico-
fisica della persona nei suoi risvolti anatomo-funzionali e dinamico-relazionali medi, ma anche della sofferenza soggettiva presumibilmente ricollegabile a quei postumi, per poi suggerire delle percentuali di aumento di tali valori medi da utilizzare per la personalizzazione del risarcimento quando la fattispecie esaminata presenti delle peculiarità che valgono a rendere inadeguati rispetto al caso concreto i valori tabellarmente determinati. È a tali parametri che occorre rifarsi per la liquidazione del danno in esame anche alla luce delle pronunzie della
Suprema Corte n. 12408/11 e n. 28290/11. Tale decisioni, muovendo dal rilievo che l'equità a cui la liquidazione deve ispirarsi va intesa anche come parità di trattamento, hanno infatti affermato che la quantificazione del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di parametri di valutazione uniformi i quali, in assenza di diverse previsioni normative, devono individuarsi in quelli elaborati dal Tribunale di Milano che sono i più diffusi sul territorio nazionale e che appaiono caratterizzati da plausibilità ed attendibilità sotto ogni punto di vista.
Il danno non patrimoniale di natura permanente subito dall'appellante, sulla scorta delle più recenti tabelle milanesi, risalenti all'anno scorso, va dunque liquidato nella somma di € 4.908,00 (di cui € 3.926,00 per il danno biologico di natura dinamico-relazionale ed il restante importo per il danno da sofferenza interiore media presumibile) che non è suscettibile di essere incrementata in mancanza di allegazione e prova della sussistenza di particolari circostanze destinate a rendere le risultanze del calcolo tabellare inadeguate rispetto al caso concreto.
Per quanto attiene poi al risarcimento del danno non patrimoniale da invalidità temporanea, attenendosi ancora al valore base di € 115,00 individuato dal tribunale ambrosiano per il ristoro di un giorno di invalidità temporanea al 100%, andrà riconosciuta all'appellante l'ulteriore somma di € 3.018,75 (€ 86,25 x 20 gg. = € 1.725,00 + €
pagina 10 di 12 57,50 x 15 gg. = € 862,50 + € 28,75 x 15 gg. = 431,25).
Il non esiguo ammontare di tale credito, complessivamente pari a € 7.926,75, ed il notevole scarto temporale esistente tra la data dell'illecito e quella della liquidazione, lasciano infine ragionevolmente presumere che, se l'importo dovuto fosse stato corrisposto senza ritardo, esso non sarebbe stato destinato al consumo immediato bensì impiegato in modo fruttifero.
L'appellante ha dunque verosimilmente subito anche il cd. “danno da ritardo” che, in base all'orientamento giurisprudenziale inaugurato dalla Suprema Corte con la sentenza a sezioni unite n. 1712/1995,
è ristorabile tramite il riconoscimento di interessi il cui tasso, passibile di determinazione equitativa, può nella fattispecie essere parametrato a quello legale.
Sempre alla stregua di tale pronunzia gli interessi, onde evitare di incorrere in una sovra-compensazione,
non possono tuttavia essere computati sulla somma attualmente dovuta occorrendo rifarsi al credito vantato al momento di consumazione dell'illecito e poi via via rivalutato nel corso del tempo.
Nel caso di specie risultano perciò dovuti gli interessi al tasso legale da calcolare inizialmente sull'importo del risarcimento devalutato, in base agli indici Istat, alla data del 19.03.2011 e quindi, anno per anno sino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione dell'importo dovuto al momento del fatto. Dalla presente sentenza, che converte l'originario debito di valore in un debito di valuta, sono invece dovuti gli interessi sull'importo finale liquidato da computare al tasso legale sino al saldo effettivo.
L'accoglimento dell'appello impone di regolamentare diversamente le spese processuali le quali, per entrambi i gradi di giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando lo scaglione tariffario previsto in relazione al decisum dal D.M. 13.08.2022 n. 147.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava Sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, così provvede:
1) Accoglie l'appello proposto da contro la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Parte_1
n. 2398/2020 pubblicata il 15.10.2020 e per l'effetto, in totale riforma di tale decisione, condanna il
[...]
al pagamento in favore del della somma a titolo di risarcimento danni di € 7.926,75 CP_1 Parte_1
oltre interessi legali da computare sulle somme, con le modalità e con la decorrenza indicate in motivazione.
pagina 11 di 12 2) Condanna il al rimborso delle spese del giudizio di primo grado sostenute Controparte_1
dall'appellante che si liquidano in € 214,00 per esborsi vivi ed in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% dei compensi ed accessori di legge, distraendo la somma in favore dell'avv. MA UN per dichiarato anticipo ex art. 93 c.p.c.
3) Condanna il al rimborso delle spese avversarie del giudizio di appello che si Controparte_1
liquidano in € 147,00 per esborsi vivi ed in € 5.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge, distraendo la somma in favore dell'avv.
MA UN per dichiarato anticipo ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, alle ore 12,43 del 21.11.2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell' dr.ssa Antonella Mauriello. CP_4
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