Sentenza 14 maggio 2003
Massime • 1
In tema di azioni possessorie e nunciatorie, qualora il ripristino della situazione anteriore allo spoglio o alla turbativa debba avvenire con la demolizione di un'opera appartenente a più proprietari sussiste il litisconsorzio necessario nei confronti non soltanto degli autori dello spoglio o della turbativa ma anche dei comproprietari che per effetto dell'abbattimento del bene subirebbero gli effetti della condanna.
Commentario • 1
- 1. Giudizio possessorio: quando si configura il litisconsorzio necessarioAccesso limitatoGiuseppe Scordari · https://www.altalex.com/ · 31 gennaio 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/05/2003, n. 7412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7412 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - rel. Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NT AN, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA DI VILLA CARPEGNA 43, presso lo studio dell'avvocato ELIO DE PROPRIS, che lo difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO DE PROPRIS, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IN GI, elettivamente domiciliata in ROMA VLE ADRIATICO 23, presso lo studio dell'avvocato RENATO RICCI, difesa dall'avvocato GIANCARLO ROCCHI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 12459/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 06/07/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/03 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito l'Avvocato Elio DE PROPRIS, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato ROCCHI, difensore della resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IO SS, con atto notificato a mezzo del servizio postale, proponeva appello dinanzi al Tribunale di Roma avverso la sentenza del 22 gennaio 1994 con la quale il Pretore della sede distaccata di Tivoli aveva accertato che la parete del piano interrato del suo immobile era posta ad una distanza dal confine con il fondo di IU IN inferiore a quella minima (m. 5) prevista dal piano particolareggiato del Comune di Vicovaro e per l'effetto lo aveva condannato ad arretrare la costruzione a tale distanza legale ed a rifondere alla controparte le spese di lite. A motivo del gravame deduceva che il primo giudice aveva errato nel ritenere la suddetta porzione del proprio manufatto soggetta alle norme sulle distanze legali, posto che-una volta ultimati i lavori secondo progetto - essa sarebbe risultata totalmente interrata. Aggiungeva che-in ogni caso-tale porzione era posta al di sotto dell'originario piano di campagna, il quale aveva subito un abbassamento di livello per lo sbancamento operato dalla IN in occasione della costruzione del proprio finitimo magazzino, secondo quanto risultante dalla perizia di parte depositata in prime cure. Deduceva in proposito quanto meno la necessità di un supplemento di consulenza tecnica d'ufficio volto ad accertare se, ad opera ultimata, la parete in questione sarebbe venuta a trovarsi o meno al di sotto dell'orginario piano di campagna.
Chiedeva, pertanto la riforma della decisione di primo grado. Costituitasi la IN, la quale instava per il rigetto del gravame, il Tribunale, con sentenza del 6 luglio 1999, rigettava l'impugnazione condannando l'appellante alle maggiori spese del grado.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione IO SS sulla base di due motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso IU IN.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denunzia, in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 100 e 102 stesso codice giacché sin dalla proposizione del ricorso dinanzi al Pretore di Tivoli ex art. 1171 c.c. avrebbe dovuto esser convenuta in giudizio FE AN
AR in SS, comproprietaria del fondo lotto 28 in agro di Vicovaro, Località "Vacantale", finitimo a quello della ricorrente attrice IN.
La doglianza è fondata.
Nei giudizi possessori e nunciatori, qualora il ripristino della situazione di fatto anteriore debba essere attuato mediante la demolizione di un'opera appartenente a più comproprietari, l'azione deve essere diretta contro tutti i comproprietari, oltre che contro gli autori dello spoglio o della turbativa, poiché, incidendo la condanna all'abbattimento sull'esistenza dell'oggetto, e, quindi, necessariamente, sul compossesso o sulla comproprietà che altri, estranei al processo, abbiano su di esso, e, non essendo d'altra parte configurabile la distruzione o la riduzione dell'immobilè limitatamente alla quota indivisa del soggetto convenuto in giudizio, la sentenza che pronunciasse la condanna al ripristino nei suoi soli confronti sarebbe "inutiliter data" (vedi, in termini, Cass. n. 2348/75, n. 1441/78, n. 4382/82, n. 4137/83, n. 8835/95, nonché più in generale, per la configurabilità di un'ipotesi di litisconsorzio necessario in tema di azione diretta alla demolizione di un bene comune a più persone, Cass. n. 1841/79, n. 5335/97, n. 1158/99, n. 1270/99, n. 12767/99). Ebbene, nel caso di specie, poiché la domanda della IN mirava ad ottenere la demolizione dell'erigenda costruzione, incontestatamente comune alla moglie del convenuto SS, FE AN AR (vedi anche la c.t.u. di prime cure),non v'è dubbio che la stessa andava proposta anche nei confronti della predetta a norma dell'art. 102 c.p.c.. Con la conseguenza che, riconosciuto che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio e che a tanto non ha provveduto, come sarebbe stato suo onere, neppure il giudice d'appello rimettendo la causa al primo giudice a norma dell'art. 354 c.p.c., tale provvedimento va preso in questa sede di legittimità
(ove il difetto di contraddittorio per omessa citazione di un litisconsorte necessario, è rilevabile anche per la prima volta se emerge dagli atti e sul punto non si è formato il giudicato) a norma dell'art. 383 ultimo comma stesso codice, previa cassazione dell'impugnata sentenza, dichiarandosi altresì assorbito l'altro motivo del ricorso che involge questioni di merito.
Giudice del rinvio è lo stesso Tribunale di Roma a cagione della riforma del codice di rito civile che ha soppresso l'Ufficio del Pretore, e a tal giudice è devoluta altresì la liquidazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa, in relazione al motivo accolto, l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2003