Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2026, n. 20444
CASS
Sentenza 3 giugno 2026

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  • Inammissibile
    Erronea applicazione dell'art. 640 c.p.

    Il motivo è stato ritenuto inammissibile in quanto basato su una errata indicazione normativa (lettera a anziché b dell'art. 606 c.p.p.) e per manifesta infondatezza, in quanto le sentenze di merito hanno correttamente ricostruito i fatti come truffa, evidenziando il dolo iniziale dell'imputato.

  • Inammissibile
    Vizi motivazionali (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità)

    Il motivo è stato ritenuto inammissibile perché ripetitivo del primo, generico, manifestamente infondato e riducibile ad una richiesta di rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità. La Corte ha ribadito che le sole critiche ammesse riguardano i vizi tassativamente indicati nell'art. 606 lett. e) c.p.p.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2026, n. 20444
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20444
    Data del deposito : 3 giugno 2026

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