CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2026, n. 20444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20444 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da GA IN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/10/2025 della CORTE D'APPELLO DI ROMA Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
letta la memoria del Sostituto Procuratore MARCO PATARNELLO che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cassino che aveva condannato l’imputato per il reato di truffa aggravata, concedeva a NO UL il beneficio della sospensione condizionale della pena e confermava la sentenza nel resto. 2. Presentando ricorso, l’indagato adduce due motivi, l’uno incentrato sull’erronea applicazione della legge penale (art. 606, lett. a, cod. proc. pen., in relazione all’art. 640 cod. pen.) e l’altro su tutti tre i vizi motivazionali (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità) previsti nella lettera e) dell’art. 606 cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20444 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 29/04/2026 2 3. Il Sostituto procuratore generale, Marco Patarnello, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso, mentre l’Avv. Crescenzo Moretta, inviando memoria di replica, ha contestato la memoria e le conclusioni della parte pubblica e si è richiamato al ricorso introduttivo, chiedendone l’accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamene infondati, oltre che generici. 2. Due premesse sono necessarie, l’una di merito e l’altra di metodo, prima di passare all’esame dei singoli punti: la prima, per evidenziare l’erroneità del riferimento, nel primo motivo, alla lettera a (anziché b) dell’art. 606, cod. proc. pen., laddove si denuncia la violazione di legge nell’applicazione dell’art. 640 cod. pen.. La prima lettera della disposizione citata, infatti, riguarda il motivo di ricorso fondato su quello che potrebbe essere chiamato un ‘abuso di potere’ da parte del giudice (per “esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri”), ipotesi certamente non ricorrente nel caso specifico, ove si intende denunciare, piuttosto, la errata applicazione della legge penale (con riferimento all’art. 640 cod. pen.), motivo ‘coperto’ dalla lettera b dell’art. 606, cod. proc. pen.. La seconda premessa: pur formulati distintamente, i due motivi riguardano la medesima situazione e mirano ad ottenere il medesimo risultato, la riqualificazione del fatto in termini di irrilevanza penale e di mero inadempimento civilistico. Per tale ragione, oltre che per economia e logica espositiva, ne appare opportuna la trattazione congiunta. 3. Quanto premesso consente ora di evidenziare che, in relazione all’affermazione di responsabilità, si è in presenza di una c.d. "doppia conforme", con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, [...], Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, [...], Rv. 277218). Le due pronunce hanno ricostruito l’intera vicenda come una truffa perpetrata ai danni del cliente, in principale luogo alla luce della sistematicità delle condotte poste in essere dall’imputato e della richiesta di somme (per tributi) collegate al compimento di specifiche attività professionali in realtà mai realizzate. Si è rilevato in proposito, 3 nella sentenza di appello (pg.7), che l’ipotesi di mero inadempimento vada esclusa alla luce della pluralità dei mandati professionali conferiti e della pluriannualità della vicenda, che ha visto il professionista non solo abusare della relazione professionale, ma altresì (e soprattutto) del rapporto di pluriennale amicizia che lo legava alla persona offesa ed alla moglie, così da consentirgli (come si è evidenziato nella sentenza di primo grado – pg. 7) di approfittare della conseguente condizione di fiducia ed affidamento. Ciò consente di disattendere il primo motivo di ricorso, poiché proprio le condizioni descritte nelle sentenze di merito (con accertamento di fatto che questa Corte non può, ovviamente, ‘sradicare’, non esprimendovisi alcuna contraddittorietà o manifesta illogicità - Sez. U, n. 27 del 25/10/2000, [...], non massimata sul punto) dimostrano il dolo iniziale dell’imputato, fin da subito determinato ad approfittare del fatto che gli amici si fossero rivolti a lui per le sue prestazioni professionali, ed ingenerando negli stessi, con le successive rassicurazioni ed aggiornamenti via mail, WhatsApp e personali, un progressivo affidamento che aveva consentito al legale, nel corso di un quinquennio, di locupletare una somma complessiva prossima ai € 20.000,00. Va pertanto ‘ribaltato’ l’argomento difensivo, secondo il quale i giudici avrebbero ricostruito l’atteggiamento psicologico dell’imputato in termini di dolo, valutando le condotte ex post, successive alla conclusione degli incarichi professionali, mentre avrebbero dovuto indagare la volontà iniziale di truffare la persona offesa. Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, infatti, i giudici, tanto in primo come in secondo grado, in adempimento dell’onere dimostrativo su di loro gravante, sono risaliti dai dati concreti (inevitabilmente posteriori) all’elemento psicologico dell’imputato, secondo un procedimento logico-ricostruttivo richiesto dalla giurisprudenza assolutamente consolidata (da ultimo, in tema di truffa, cfr. Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, [...], Rv. 279908 – 01, secondo cui la prova dell'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico, può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato, quali l'inganno, il profitto ed il danno;
nello stesso senso, già Sez. 2, n. 145 del 01/02/1966, [...], Rv. 101552 – 01, sulla necessità che tale processo ricostruttivo avvenga, in caso di truffa contrattuale, con riferimento al momento conclusivo dell’accordo). Il focus della valutazione giudiziale, che pure ha preso in esame una condotta estesa, per comprenderne le caratteristiche, è stato quindi sempre orientato alla valutazione dell’atteggiamento psicologico al momento (scaglionato nel tempo) di ricevimento 4 dei successivi incarichi professionali, giungendo alla conclusione che l’inerzia perdurante del UL, la sua costanza nel rassicurare l’assiduo adempimento, ed infine, la mai manifestata intenzione di restituire alcunché fossero univocamente dimostrativi dell’intenzione originaria di ingannare la persona offesa. 4. Il secondo motivo di ricorso è ‘corollario’ del primo, e ripetizione pedissequa di quello, analogo, formulato in appello e che ha trovato nella sentenza adeguata risposta. Oltre ad essere ripetitivo, e quindi generico, esso è manifestamente infondato, ed in definitiva, nemmeno consentito, riducendosi ad una prece di rivalutazione del fatto (operazione non consentita in questa sede) più che alla denuncia di una manifesta illogicità o contraddittorietà motivazionale. Con la censura svolta, infatti, il ricorrente contesta l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la sua penale responsabilità, sottoponendo alla Corte di legittimità una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione ovvero nella proposizione di diverse e rinnovate chiavi di lettura del compendio probatorio. Tuttavia, osserva il Collegio, occorre ribadire il principio, che costituisce ius receptum (ex multis, da ultimo, Sez. 2, n. 11283 del 03/02/2023 Gallone v. 284600 – 01), per cui la deduzione di carenze motivazionali di una sentenza, per quanto estese, è questione che non interessa a questa Corte. Sul piano motivazionale, infatti, le sole critiche che sono ammesse in Cassazione, quegli unici spiragli di accesso alla critica di legittimità, sono quelli tassativamente indicati nell’art. 606 lett. e, cod. proc. pen. (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità), ciascuno dotato di peculiare oggetto e struttura (sicché è altro costante insegnamento di questa Corte che la deduzione alternativa di vizi – come avviene nel caso di specie - invece assolutamente differenti, è per sé indice di genericità del motivo di ricorso e, in definitiva, ‘segno’ della natura di merito della doglianza che ad essi solo strumentalmente tenta di agganciarsi - Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965 – 01; Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, [...], non massimata sul punto). Poiché richiede una operazione concettuale (rivalutazione del fatto, piuttosto che denuncia della motivazione in cui la valutazione del giudice si è espressa) che esula dal perimetro della cognizione di legittimità, in quanto non inclusa nell’elenco dei motivi azionabili innanzi alla Cassazione (art. 606, comma 1, cod. proc. pen.), il motivo, come sopra si accennava, non è consentito, causando per tale ragione l’inammissibilità del ricorso (ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: “Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge”). 5 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 aprile 2026 Il Consigliere relatore Il Presidente CO LO ER SI D’ST
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
letta la memoria del Sostituto Procuratore MARCO PATARNELLO che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cassino che aveva condannato l’imputato per il reato di truffa aggravata, concedeva a NO UL il beneficio della sospensione condizionale della pena e confermava la sentenza nel resto. 2. Presentando ricorso, l’indagato adduce due motivi, l’uno incentrato sull’erronea applicazione della legge penale (art. 606, lett. a, cod. proc. pen., in relazione all’art. 640 cod. pen.) e l’altro su tutti tre i vizi motivazionali (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità) previsti nella lettera e) dell’art. 606 cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20444 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 29/04/2026 2 3. Il Sostituto procuratore generale, Marco Patarnello, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso, mentre l’Avv. Crescenzo Moretta, inviando memoria di replica, ha contestato la memoria e le conclusioni della parte pubblica e si è richiamato al ricorso introduttivo, chiedendone l’accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamene infondati, oltre che generici. 2. Due premesse sono necessarie, l’una di merito e l’altra di metodo, prima di passare all’esame dei singoli punti: la prima, per evidenziare l’erroneità del riferimento, nel primo motivo, alla lettera a (anziché b) dell’art. 606, cod. proc. pen., laddove si denuncia la violazione di legge nell’applicazione dell’art. 640 cod. pen.. La prima lettera della disposizione citata, infatti, riguarda il motivo di ricorso fondato su quello che potrebbe essere chiamato un ‘abuso di potere’ da parte del giudice (per “esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri”), ipotesi certamente non ricorrente nel caso specifico, ove si intende denunciare, piuttosto, la errata applicazione della legge penale (con riferimento all’art. 640 cod. pen.), motivo ‘coperto’ dalla lettera b dell’art. 606, cod. proc. pen.. La seconda premessa: pur formulati distintamente, i due motivi riguardano la medesima situazione e mirano ad ottenere il medesimo risultato, la riqualificazione del fatto in termini di irrilevanza penale e di mero inadempimento civilistico. Per tale ragione, oltre che per economia e logica espositiva, ne appare opportuna la trattazione congiunta. 3. Quanto premesso consente ora di evidenziare che, in relazione all’affermazione di responsabilità, si è in presenza di una c.d. "doppia conforme", con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, [...], Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, [...], Rv. 277218). Le due pronunce hanno ricostruito l’intera vicenda come una truffa perpetrata ai danni del cliente, in principale luogo alla luce della sistematicità delle condotte poste in essere dall’imputato e della richiesta di somme (per tributi) collegate al compimento di specifiche attività professionali in realtà mai realizzate. Si è rilevato in proposito, 3 nella sentenza di appello (pg.7), che l’ipotesi di mero inadempimento vada esclusa alla luce della pluralità dei mandati professionali conferiti e della pluriannualità della vicenda, che ha visto il professionista non solo abusare della relazione professionale, ma altresì (e soprattutto) del rapporto di pluriennale amicizia che lo legava alla persona offesa ed alla moglie, così da consentirgli (come si è evidenziato nella sentenza di primo grado – pg. 7) di approfittare della conseguente condizione di fiducia ed affidamento. Ciò consente di disattendere il primo motivo di ricorso, poiché proprio le condizioni descritte nelle sentenze di merito (con accertamento di fatto che questa Corte non può, ovviamente, ‘sradicare’, non esprimendovisi alcuna contraddittorietà o manifesta illogicità - Sez. U, n. 27 del 25/10/2000, [...], non massimata sul punto) dimostrano il dolo iniziale dell’imputato, fin da subito determinato ad approfittare del fatto che gli amici si fossero rivolti a lui per le sue prestazioni professionali, ed ingenerando negli stessi, con le successive rassicurazioni ed aggiornamenti via mail, WhatsApp e personali, un progressivo affidamento che aveva consentito al legale, nel corso di un quinquennio, di locupletare una somma complessiva prossima ai € 20.000,00. Va pertanto ‘ribaltato’ l’argomento difensivo, secondo il quale i giudici avrebbero ricostruito l’atteggiamento psicologico dell’imputato in termini di dolo, valutando le condotte ex post, successive alla conclusione degli incarichi professionali, mentre avrebbero dovuto indagare la volontà iniziale di truffare la persona offesa. Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, infatti, i giudici, tanto in primo come in secondo grado, in adempimento dell’onere dimostrativo su di loro gravante, sono risaliti dai dati concreti (inevitabilmente posteriori) all’elemento psicologico dell’imputato, secondo un procedimento logico-ricostruttivo richiesto dalla giurisprudenza assolutamente consolidata (da ultimo, in tema di truffa, cfr. Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, [...], Rv. 279908 – 01, secondo cui la prova dell'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico, può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato, quali l'inganno, il profitto ed il danno;
nello stesso senso, già Sez. 2, n. 145 del 01/02/1966, [...], Rv. 101552 – 01, sulla necessità che tale processo ricostruttivo avvenga, in caso di truffa contrattuale, con riferimento al momento conclusivo dell’accordo). Il focus della valutazione giudiziale, che pure ha preso in esame una condotta estesa, per comprenderne le caratteristiche, è stato quindi sempre orientato alla valutazione dell’atteggiamento psicologico al momento (scaglionato nel tempo) di ricevimento 4 dei successivi incarichi professionali, giungendo alla conclusione che l’inerzia perdurante del UL, la sua costanza nel rassicurare l’assiduo adempimento, ed infine, la mai manifestata intenzione di restituire alcunché fossero univocamente dimostrativi dell’intenzione originaria di ingannare la persona offesa. 4. Il secondo motivo di ricorso è ‘corollario’ del primo, e ripetizione pedissequa di quello, analogo, formulato in appello e che ha trovato nella sentenza adeguata risposta. Oltre ad essere ripetitivo, e quindi generico, esso è manifestamente infondato, ed in definitiva, nemmeno consentito, riducendosi ad una prece di rivalutazione del fatto (operazione non consentita in questa sede) più che alla denuncia di una manifesta illogicità o contraddittorietà motivazionale. Con la censura svolta, infatti, il ricorrente contesta l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la sua penale responsabilità, sottoponendo alla Corte di legittimità una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione ovvero nella proposizione di diverse e rinnovate chiavi di lettura del compendio probatorio. Tuttavia, osserva il Collegio, occorre ribadire il principio, che costituisce ius receptum (ex multis, da ultimo, Sez. 2, n. 11283 del 03/02/2023 Gallone v. 284600 – 01), per cui la deduzione di carenze motivazionali di una sentenza, per quanto estese, è questione che non interessa a questa Corte. Sul piano motivazionale, infatti, le sole critiche che sono ammesse in Cassazione, quegli unici spiragli di accesso alla critica di legittimità, sono quelli tassativamente indicati nell’art. 606 lett. e, cod. proc. pen. (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità), ciascuno dotato di peculiare oggetto e struttura (sicché è altro costante insegnamento di questa Corte che la deduzione alternativa di vizi – come avviene nel caso di specie - invece assolutamente differenti, è per sé indice di genericità del motivo di ricorso e, in definitiva, ‘segno’ della natura di merito della doglianza che ad essi solo strumentalmente tenta di agganciarsi - Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965 – 01; Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, [...], non massimata sul punto). Poiché richiede una operazione concettuale (rivalutazione del fatto, piuttosto che denuncia della motivazione in cui la valutazione del giudice si è espressa) che esula dal perimetro della cognizione di legittimità, in quanto non inclusa nell’elenco dei motivi azionabili innanzi alla Cassazione (art. 606, comma 1, cod. proc. pen.), il motivo, come sopra si accennava, non è consentito, causando per tale ragione l’inammissibilità del ricorso (ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: “Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge”). 5 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 aprile 2026 Il Consigliere relatore Il Presidente CO LO ER SI D’ST