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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/05/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 08/05/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 24030/2024, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. PAGLIUCA PAOLO e
c.f. Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. PAGLIUCA PAOLO RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 10/12/2024, con cui e Parte_1 CP_1 unitisi in matrimonio a Castrezzato-BS in data 22.12.2007 (atto trascritto nei registri dello
[...] stato civile del Comune di Castrezzato al numero 15, parte II, serie A, dell'anno 2007), hanno chiesto:
“Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 12.12.2024;
Considerato che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, essendo stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con decreto di omologazione del Tribunale di Brescia del 29.7.2014;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1) vita separata con l'obbligo del reciproco rispetto;
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2) la casa coniugale di proprietà della sig.ra resta definitivamente assegnata alla stessa;
Pt_1
3) stante l'autosufficienza ed indipendenza economica dei coniugi, non vi è alcuna domanda di contributo nel mantenimento reciproco;
4) i coniugi dichiarano di avere già regolato separatamente ogni altro loro rapporto economico e ogni questione di natura patrimoniale sorta dal matrimonio»;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: pronuncia il Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili tra i coniugi:
Parte_1
Controparte_1 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 08/05/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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