Sentenza 14 luglio 2011
Massime • 1
Il giudice che emetta ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di imputato che ignori la lingua italiana non è tenuto alla traduzione della stessa nella lingua a quest'ultimo nota.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/07/2011, n. 33058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33058 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 14/07/2011
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi - Consigliere - N. 2592
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 10986/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BE NA JI N. IL 13/12/1978;
avverso l'ordinanza n. 107/2011 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA, del 01/02/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Udito, altresì, in camera di consiglio il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Dott. GIALANELLA Antonio, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende.
RILEVA
1. - Con ordinanza, deliberata il 1 febbraio 2011 e depositata il 3 febbraio 2011, il Tribunale ordinario di Catania, in funzione di giudice distrettuale del riesame delle ordinanze che dispongono misure coercitive, ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere del giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Siracusa, 11 gennaio 2011, a carico di BE NA AJ, indagato per il concorso nel delitto di favoreggiamento pluriaggravato della immigrazione clandestina, motivando: in rito sono infondate le eccezioni difensive di nullità e di inutilizzabilità; la permanenza da molti anni in Italia e il rapporto di coniugio con cittadina italiana suffragava la presunzione di conoscenza della lingua italiana;
conseguentemente il giudice della cautela non era tenuto a corredare il provvedimento restrittivo colla traduzione nella madre lingua dell'indagato; in sede di interrogatorio di garanzia è immediatamente, poi, intervenuta la nomina dell' interprete, essendo emerso che l'indagato non conosceva bene l'italiano; le dichiarazioni utilizzate sono state rilasciate in sede amministrativa e al momento della escussione le fonti non rivestivano la qualità di persone indagate, sicché non era necessaria l'assistenza difensiva;
il compendio dei gravi indizi di colpevolezza è offerto della dichiarazioni di TT CC e di AN SE, indotte dall'indagato a simulare fittizi rapporti di lavoro al fine di regolarizzare la posizione degli immigrati irregolari;
la CC ha riferito la confidenza dell'indagato di aver illecitamente favorito la permanenza di "tante altre persone" e di aver acquisito tale esperienza nella delittuosa attività (organizzata con gli altri indagati: un commercialista e un avvocato), da "fare scuola"; la donna ha aggiunto di aver appreso dallo straniero fittiziamente assunto (tale Habib) che l'indagato pretendeva la somma di Euro 3.000 per procurare la illecita regolarizzazione;
a dispetto della iniziale ritrattazione della CC, la veridicità della accusa è comprovata della intercettazione della conversazione intercorsa tra la donna e il compartecipe, commercialista, nel corso della quale la CC assicurò il complice di aver "imbrogliato" gli investigatori colla falsa ritrattazione, peraltro indotta mediante minacce dell'indagato;
non rileva "la mancanza di elementi indiziari in ordine al favoreggiamento dell'ingresso degli immigrati clandestini, risultando il coinvolgimento dell'indagato nelle residue condotte di favoreggiamento della permanenza degli stranieri irregolari;
le esigenze cautelari, in relazione al pericolo di recidiva, impongono la custodia intramuraria;
il periculum libertatis è comprovato dal precedente penale dell'indagato, dalle modalità minacciose della condotta dal "protagonismo criminale" dell'indagato che smentisce l'assunto difensivo della occasionalità ed episodicità della condotta delittuosa.
2. - Ricorre per cassazione l'indagato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Giuseppe Sena, mediante atto del 22 febbraio 2011, col quale sviluppa cinque motivi.
2.1 - Con i primi due motivi il ricorrente denunzia promiscuamente, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), inosservanza degli artt. 143 e 292 c.p.p., art. 6, comma 3, lett. a), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con L. 4 agosto 1955, n. 848, e 14, comma 3, lett. a) del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966 e reso esecutivo con L. 22 ottobre 1977, n.881, nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, censurando la omessa traduzione della ordinanza di custodia cautelare in carcere nella madrelingua;
argomentando che il Collegio sarebbe incorso in contraddizione avendo dato atto che si era resa necessaria la nomina dell'interprete e, infine, lamentando che detta nomina tardiva aveva pregiudicato il diritto di difesa, essendo stato l'indagato privato "del tempo e della possibilità di procurarsi i mezzi difensivi probatorii.
2.2 - Con il terzo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. c), inosservanza degli artt. 273, 63 e 64 c.p.p., e, in proposito, ripropone la eccezione di inutilizzabilità
delle dichiarazioni di SE e CC, deducendo che le donne erano state sentite da funzionari della questura;
e aggiunge: la SE di avvalsa davanti al magistrato della facoltà di non rispondere;
la CC ha reso dichiarazioni contrastanti e non è attendibile.
2.3 - Con il quarto motivo il ricorrente denunzia, à sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e), contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, deducendo: il Tribunale ha riconosciuto la mancanza di indizi in ordine alla condotta di favoreggiamento dell'ingresso dei immigrati clandestini;
quanto al residuo addebito il Collegio ha trascurato l'esame dei motivi di riesame circa la "inconfigur abilità" della fattispecie delittuosa (a fronte della previsione del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art.76) e delle aggravanti ritenute, in quanto il concorso concerne "solo due casi di emersione"; il fatto è stato commesso da due persone;
manca l'ingiusto profitto.
2.4 - Con il quinto motivo il difensore dichiara di denunziare (a sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c)) inosservanza degli artt. 274, 75, 273, 63 e 64 c.p.p., deducendo: "la modesta gravità degli unici due episodi", ipotizzati a carico del ricorrente imponeva di contenere la compressione della libertà dell'indagato "entro i limiti indispensabili a soddisfare le esigenze cautelari del caso concreto".
3. - Il ricorso è fondato, limitatamente alle condotte di favoreggiamento dell'ingresso illegale degli immigrati, nel senso che il Collegio, pur avendo escluso la ricorrenza di indizi a carico dell'indagato al riguardo, ha, poi, omesso la formale declaratoria di annullamento della ordinanza coercitiva in parte de qua. 4. - Sono, invece, infondate le residue censure difensive sia in rito, che nel merito, quanto al concorso dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al ritenuto delitto di favoreggiamento della permanenza degli immigrati clandestini e quanto alle esigenze cautelari e alla adeguatezza della custodia intramuraria. 4.1 - Non ricorre il vizio della violazione di legge:
- ne' sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo applicato una determinata disposizione in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie);
- ne' sotto il profilo della erronea applicazione, avendo il Tribunale esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte, ne', oltretutto, opponendo il ricorrente alcuna alternativa interpretazione a quella correttamente seguita nel provvedimento impugnato. Con riferimento alla censura per la mancata traduzione del provvedimento coercitivo la Corte non condivide l'arresto (invero isolato) circa l'obbligo di traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare nella lingua nota al destinatario, di cui sia accertata l'ignoranza della lingua italiana" (Cass., Sez. I, 16 dicembre 2010, n. 2735, Alliu, massima n. 249382). L'orientamento della giurisprudenza di legittimità è, invero, consolidato nel senso contrario, secondo il quale "l'ordinanza impositiva della custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di uno straniero non deve essere notificata insieme con la sua traduzione, perché in tal caso la tutela dell'indagato che ignori la lingua italiana è assicurata, a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis, dall'obbligo del direttore dell'istituto penitenziario di accertare, se del caso con l'ausilio di un interprete, che l'interessato abbia precisa conoscenza del provvedimento che ne dispone la custodia e di illustrargliene, ove occorra, i contenuti" (Sez. 1, 23 maggio 2000, n. 3759, 3^, massima n. 216284; cui adde Sez. 3^, 4 febbraio 2000, n. 580, Weizer, massima n. 216526; Sez. 6^, 17 dicembre 2002, n. 2275, Bohm, massima n. 223487: "in tema di provvedimenti applicativi di misure cautelari personali, l'omessa traduzione, nella lingua madre dell'indagato alloglotta, dell'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari dispone, all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto in flagranza, la custodia cautelare in carcere non può essere ricompresa ne' fra le tassative cause di nullità previste dall'art.292 c.p.p., comma ter, ne' fra le nullità di ordine generale di cui all'art. 178, lett. c) in relazione all'art. 143 c.p.p."). Circa il diritto dell'indagato/imputato alloglotta all'accesso agli atti del procedimento nella madrelingua, di recente, questa Corte, ribadendo che "l'obbligo di assicurare al soggetto alloglotto, a pena di nullità, la conoscenza del contenuto dell'ordinanza che applichi, nei suoi confronti, una misura coercitiva, non impone la traduzione scritta della stessa" (Sez. 4^, 17 novembre 2010, n. 2625, Perez Carmona, massima n. 249330), ha spiegato che il diritto in parola si modula in funzione del coessenziale fabbisogno difensivo e in rapporto alla fase procedimentale alla luce del "principio secondo cui la necessità di traduzione .. di atti scritti e orali viene ricollegata dal legislatore all'esigenza da parte dell'imputato di venire a conoscenza della natura e dei motivi della imputazione e di contrapporsi tempestivamente alla accusa in relazione a una fase dinamica del processo"; mentre è "diversa.. l'ipotesi di traduzione di atti.. che esulano dalla menzionata dinamica processuale di immediatezza"; sicché "l'imputato straniero ha tempo di munirsi... (anche con il patrocinio a spese dello Stato) di un traduttore" (p. 3 della sentenza).
4.2 - Neppure ricorre vizio alcuno della motivazione. In ordine alle ritenute aggravanti, l'accertamento in punto di fatto della pluralità dei (professionisti) compartecipi e il riferimento della CC, circa la confidenza confessoria dell'indagato in ordine al numero elevato degli immigrati clandestini favoriti e del grado di esperienza criminale conseguito tale da "fare scuola", suffragano la decisione.
Per il resto il giudice a quo ha dato conto adeguatamente - come illustrato nel paragrafo che precede sub 1. - delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte:
Cass., Sez. 1^, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. 4^, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità; laddove le deduzioni, le doglianze e i rilievi residui espressi dal ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di viti a della motivazione, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito, sicché, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili à termini dell'art. 606 c.p.p., comma 3. 5. - Conseguono l'annullamento, senza rinvio, della ordinanza impugnata, limitatamente alle condotte di favoreggiamento dell'ingresso illegale degli immigrati, e il rigetto del ricorso nel resto.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di rito ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, l'ordinanza impugnata, limitatamente alle condotte di favoreggiamento dell' ingresso illegale degli immigrati. Rigetta il ricorso nel resto.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 14 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2011