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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 11/12/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 956/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 956 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
CF , rappresentata e difesa dall'Avv Maria Di Paolo, Parte_1 C.F._1 con domicilio digitale all'indirizzo pec giusta procura in atti Email_1
- ricorrente
E in persona del legale rappresentante p.t. (c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Gennari e dall'Avv. Francesco Silvi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale sita in Piazza Ridolfi n. 1, giusta procura in atti
- resistente
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 4.12.2025 da intendersi qui completamente riportato e trascritto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 281 undecies cpc la sig.ra ha evocato in giudizio dinnanzi Parte_1 all'intestato Tribunale il per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Previa disapplicazione di qualsiasi atto contrario, voglia accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento della cittadinanza italiana ex art. 4 comma 2 L 91/1992, ordinando al
Comune di di accettare la dichiarazione espressa in data 1 8 2024 e comunque di adottare CP_1 ogni atto che fosse necessario. con condanna della controparte alle spese legali”. In particolare, ha dedotto di essere nata a [...] [...] da genitori di nazionalità CP_1 albanese, di aver frequentato la scuola in Italia, di essere iscritta al Comune di dalla nascita, di CP_1 aver eseguito tutte le vaccinazioni obbligatorie e quelle facoltative presso la e di Parte_2 aver ricevuto l'educazione religiosa e i sacramenti del battesimo e della cresima presso la
Parrocchia di Sant'Antonio da Padova in CP_1
Prima del compimento del diciottesimo anno ha ricevuto la comunicazione prescritta dalla legge per cui avrebbe potuto dichiarare la sua volontà di diventare cittadina italiana entro l'anno successivo, tuttavia, presso gli uffici comunali non è stata ammessa a rendere la dichiarazione in quanto carente dei requisiti difettando della permanenza “continuativa” in Italia. Successivamente, pur essendo stata ammessa a rendere la dichiarazione, ha ricevuto preavviso di rigetto poiché i genitori della richiedente sarebbero risultati “all'estero al momento della dichiarazione della nascita” e perché era stata inserita nel permesso di soggiorno della mamma in data 6.5.2011.
Il Comune si è costituito in giudizio con comparsa depositata il 21.10.2025 eccependo, in primo luogo, il difetto di legittimazione passiva dell'Ente locale in quanto tali incombenze sono svolte dal
Sindaco quale Ufficiale di Governo con conseguente legittimazione passiva del Ministero dell'Interno e, nel merito, l'infondatezza del ricorso perché i genitori dell'interessata risultavano residenti all'estero al momento della dichiarazione di nascita e che la stessa abbia perfezionato l'iscrizione anagrafica nel Comune di soltanto a far data dal 20.06.2011 per immigrazione CP_1 dall'estero tramite l'inserimento per la prima volta nel permesso di soggiorno della madre, mancando la prova della dimostrazione della effettiva presenza sul territorio nazionale.
La causa è stata istruita in via documentale e, all'esito della prima udienza del 6.11.2025, è stata fissata l'udienza cartolare del 4.12.2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
All'esito dell'udienza cartolare del 4.12.2025 il Giudice, lette le note depositate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione ex art 281 sexies cpc.
La domanda dell'attrice è fondata per le ragioni di seguito illustrate.
Preliminarmente, deve rigettarsi il difetto di legittimazione passiva del in quanto CP_1 CP_1 lo stesso deve ritenersi citato, a prescindere dall'indicazione formale, quale “ufficiale di Governo” vista la chiarezza del petitum e della causa petendi che lo evocano quale soggetto esercitante i poteri di gestione dell'anagrafe e dello Stato civile, non ritenendosi sussistente un'ipotesi di litisconsorzio necessario o facoltativo con il Ministero dell'Interno.
Ciò posto, deve rilevarsi che la giurisprudenza è conforme nell'affermare che, ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4, comma 2, L. 91/92, l'accertamento dei requisiti di cittadinanza impone la verifica della residenza ininterrotta in Italia fin dalla nascita, applicando il criterio della residenza effettiva, che può essere dimostrata con “ogni idonea documentazione” (cfr. Cass. n. 12380 del 17-5-2017, Corte d'Appello di Trieste, sezione I civile, sentenza n. 251/2025).
Inoltre, è stato chiarito che non è necessaria la residenza dei genitori al momento della nascita per l'acquisto della cittadinanza italiana al diciottesimo anno poiché il requisito della regolarità del soggiorno dei genitori del richiedente non è previsto quale condizione per il riconoscimento della cittadinanza ai sensi dell'art. 4 co. 2 L. 91 del 1992 disposizione che nulla dice circa la regolarità del soggiorno dei genitori e che, in ogni caso, non possono farsi gravare sul richiedente ritardi nell'iscrizione anagrafica posti in essere dai genitori a fronte di una permanenza effettiva ed ininterrotta sul Territorio Nazionale (cfr. Tribunale Milano sent. Del 29.1.2015).
Pertanto, ha diritto all'acquisto della cittadinanza italiana lo straniero nato in [...] i cui genitori non avevamo al momento della nascita la residenza anagrafica in Italia, infatti, nella legislazione nazionale e sopranazionale, così come pure nella giurisprudenza europea e nazionale, il concetto di residenza legale “non coincide con la residenza anagrafica né con la regolare residenza in Italia dei genitori”, quindi, le norme secondarie e le circolari ministeriali che richiedono ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana, residenza anagrafica e permesso di soggiorno dei genitori, sono in contrasto con la fonte primaria (legge n. 91/92) che richiede la sola residenza legale ininterrotta, e possono, di conseguenza, essere disapplicate dal giudice.
In base a tali principi, è stato affermato che ha diritto di acquisire la cittadinanza italiana lo straniero nato in [...], anche da genitori irregolari, che in possesso dei presupposti per ottenere la "legale residenza", non l'abbia sin dall'inizio ottenuta per omissione da parte dei soggetti affidatari, non avendo l'interessato, per motivi legati all'età, alcuna responsabilità per fatti o omissioni altrui (cfr.
Tribunale di Lecce sent. 11.3.2013). Allo stesso modo, è stato riconosciuto che ha diritto ad acquisire la cittadinanza il giovane nato in [...] e che vi ha vissuto sino alla maggiore età Parte_3 anche se è mancata per alcuni anni l'iscrizione anagrafica (Tribunale di Reggio Emilia, decreto del
31 gennaio 2013) e che i minori nati in Italia possono acquistare la cittadinanza italiana anche se i genitori non erano legalmente residenti in Italia al momento della loro nascita (Tribunale di
Imperia, sentenza del 10 settembre 2012).
Venendo al caso di specie, quindi, può affermarsi che la documentazione presentata (certificato di nascita in Italia, prova della frequenza scolastica continua e certificazioni sanitarie) sia ampia e idonea a dimostrare la residenza della richiedente in Italia dalla nascita sino al compimento della maggiore età evidenziando un indiscutibile radicamento della ragazza nel territorio italiano nel quale ha anche ricevuto la propria educazione religiosa, con conseguente accoglimento del ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M.
55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), in base al valore indeterminabile della controversia applicando, in considerazione della complessità della controversia, i parametri medi per tutte le processuali effettivamente svolte (fase di studio, introduttiva e decisionale) non essendo stata effettuata attività istruttoria in senso stretto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando tra le parti in causa, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento della cittadinanza italiana ex art. 4 comma 2 L 91/1992, ordinando al Comune di di accettare CP_1 la dichiarazione espressa in data 1 8 2024 e comunque di adottare ogni atto necessario;
- condanna il alla rifusione delle spese processuali in favore di Controparte_1 Pt_1 che liquida in € 2.906 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
[...]
Terni, 5.12.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 956 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
CF , rappresentata e difesa dall'Avv Maria Di Paolo, Parte_1 C.F._1 con domicilio digitale all'indirizzo pec giusta procura in atti Email_1
- ricorrente
E in persona del legale rappresentante p.t. (c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Gennari e dall'Avv. Francesco Silvi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale sita in Piazza Ridolfi n. 1, giusta procura in atti
- resistente
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 4.12.2025 da intendersi qui completamente riportato e trascritto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 281 undecies cpc la sig.ra ha evocato in giudizio dinnanzi Parte_1 all'intestato Tribunale il per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Previa disapplicazione di qualsiasi atto contrario, voglia accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento della cittadinanza italiana ex art. 4 comma 2 L 91/1992, ordinando al
Comune di di accettare la dichiarazione espressa in data 1 8 2024 e comunque di adottare CP_1 ogni atto che fosse necessario. con condanna della controparte alle spese legali”. In particolare, ha dedotto di essere nata a [...] [...] da genitori di nazionalità CP_1 albanese, di aver frequentato la scuola in Italia, di essere iscritta al Comune di dalla nascita, di CP_1 aver eseguito tutte le vaccinazioni obbligatorie e quelle facoltative presso la e di Parte_2 aver ricevuto l'educazione religiosa e i sacramenti del battesimo e della cresima presso la
Parrocchia di Sant'Antonio da Padova in CP_1
Prima del compimento del diciottesimo anno ha ricevuto la comunicazione prescritta dalla legge per cui avrebbe potuto dichiarare la sua volontà di diventare cittadina italiana entro l'anno successivo, tuttavia, presso gli uffici comunali non è stata ammessa a rendere la dichiarazione in quanto carente dei requisiti difettando della permanenza “continuativa” in Italia. Successivamente, pur essendo stata ammessa a rendere la dichiarazione, ha ricevuto preavviso di rigetto poiché i genitori della richiedente sarebbero risultati “all'estero al momento della dichiarazione della nascita” e perché era stata inserita nel permesso di soggiorno della mamma in data 6.5.2011.
Il Comune si è costituito in giudizio con comparsa depositata il 21.10.2025 eccependo, in primo luogo, il difetto di legittimazione passiva dell'Ente locale in quanto tali incombenze sono svolte dal
Sindaco quale Ufficiale di Governo con conseguente legittimazione passiva del Ministero dell'Interno e, nel merito, l'infondatezza del ricorso perché i genitori dell'interessata risultavano residenti all'estero al momento della dichiarazione di nascita e che la stessa abbia perfezionato l'iscrizione anagrafica nel Comune di soltanto a far data dal 20.06.2011 per immigrazione CP_1 dall'estero tramite l'inserimento per la prima volta nel permesso di soggiorno della madre, mancando la prova della dimostrazione della effettiva presenza sul territorio nazionale.
La causa è stata istruita in via documentale e, all'esito della prima udienza del 6.11.2025, è stata fissata l'udienza cartolare del 4.12.2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
All'esito dell'udienza cartolare del 4.12.2025 il Giudice, lette le note depositate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione ex art 281 sexies cpc.
La domanda dell'attrice è fondata per le ragioni di seguito illustrate.
Preliminarmente, deve rigettarsi il difetto di legittimazione passiva del in quanto CP_1 CP_1 lo stesso deve ritenersi citato, a prescindere dall'indicazione formale, quale “ufficiale di Governo” vista la chiarezza del petitum e della causa petendi che lo evocano quale soggetto esercitante i poteri di gestione dell'anagrafe e dello Stato civile, non ritenendosi sussistente un'ipotesi di litisconsorzio necessario o facoltativo con il Ministero dell'Interno.
Ciò posto, deve rilevarsi che la giurisprudenza è conforme nell'affermare che, ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4, comma 2, L. 91/92, l'accertamento dei requisiti di cittadinanza impone la verifica della residenza ininterrotta in Italia fin dalla nascita, applicando il criterio della residenza effettiva, che può essere dimostrata con “ogni idonea documentazione” (cfr. Cass. n. 12380 del 17-5-2017, Corte d'Appello di Trieste, sezione I civile, sentenza n. 251/2025).
Inoltre, è stato chiarito che non è necessaria la residenza dei genitori al momento della nascita per l'acquisto della cittadinanza italiana al diciottesimo anno poiché il requisito della regolarità del soggiorno dei genitori del richiedente non è previsto quale condizione per il riconoscimento della cittadinanza ai sensi dell'art. 4 co. 2 L. 91 del 1992 disposizione che nulla dice circa la regolarità del soggiorno dei genitori e che, in ogni caso, non possono farsi gravare sul richiedente ritardi nell'iscrizione anagrafica posti in essere dai genitori a fronte di una permanenza effettiva ed ininterrotta sul Territorio Nazionale (cfr. Tribunale Milano sent. Del 29.1.2015).
Pertanto, ha diritto all'acquisto della cittadinanza italiana lo straniero nato in [...] i cui genitori non avevamo al momento della nascita la residenza anagrafica in Italia, infatti, nella legislazione nazionale e sopranazionale, così come pure nella giurisprudenza europea e nazionale, il concetto di residenza legale “non coincide con la residenza anagrafica né con la regolare residenza in Italia dei genitori”, quindi, le norme secondarie e le circolari ministeriali che richiedono ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana, residenza anagrafica e permesso di soggiorno dei genitori, sono in contrasto con la fonte primaria (legge n. 91/92) che richiede la sola residenza legale ininterrotta, e possono, di conseguenza, essere disapplicate dal giudice.
In base a tali principi, è stato affermato che ha diritto di acquisire la cittadinanza italiana lo straniero nato in [...], anche da genitori irregolari, che in possesso dei presupposti per ottenere la "legale residenza", non l'abbia sin dall'inizio ottenuta per omissione da parte dei soggetti affidatari, non avendo l'interessato, per motivi legati all'età, alcuna responsabilità per fatti o omissioni altrui (cfr.
Tribunale di Lecce sent. 11.3.2013). Allo stesso modo, è stato riconosciuto che ha diritto ad acquisire la cittadinanza il giovane nato in [...] e che vi ha vissuto sino alla maggiore età Parte_3 anche se è mancata per alcuni anni l'iscrizione anagrafica (Tribunale di Reggio Emilia, decreto del
31 gennaio 2013) e che i minori nati in Italia possono acquistare la cittadinanza italiana anche se i genitori non erano legalmente residenti in Italia al momento della loro nascita (Tribunale di
Imperia, sentenza del 10 settembre 2012).
Venendo al caso di specie, quindi, può affermarsi che la documentazione presentata (certificato di nascita in Italia, prova della frequenza scolastica continua e certificazioni sanitarie) sia ampia e idonea a dimostrare la residenza della richiedente in Italia dalla nascita sino al compimento della maggiore età evidenziando un indiscutibile radicamento della ragazza nel territorio italiano nel quale ha anche ricevuto la propria educazione religiosa, con conseguente accoglimento del ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M.
55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), in base al valore indeterminabile della controversia applicando, in considerazione della complessità della controversia, i parametri medi per tutte le processuali effettivamente svolte (fase di studio, introduttiva e decisionale) non essendo stata effettuata attività istruttoria in senso stretto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando tra le parti in causa, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento della cittadinanza italiana ex art. 4 comma 2 L 91/1992, ordinando al Comune di di accettare CP_1 la dichiarazione espressa in data 1 8 2024 e comunque di adottare ogni atto necessario;
- condanna il alla rifusione delle spese processuali in favore di Controparte_1 Pt_1 che liquida in € 2.906 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
[...]
Terni, 5.12.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)