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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 18/02/2026, n. 2791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2791 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2791/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SINISI MARCELLO, Presidente
MAGISTRO FABIO, Relatore
FORTUNATO MICHELE, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8071/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240169269307003 IRPEF-ALTRO 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2927/2026 depositato il
16/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha proposto ricorso avverso cartella di pagamento n. 07120240169269307003, relativa a
Unico 2006, anno d'imposta 2005.
L'istante, in sintesi, ha dedotto: 1) la decadenza dal diritto alla pretesa per la notifica fuori termine, in violazione del combinato degli artt. 25 dpr. 602/73, 3 e 1 della L.212/2000; 2) l'inesistenza della notificazione dell'atto impugnato per avere l'amministrazione utilizzato un domicilio digitale non compreso nei pubblici elenchi;
3)
l'incertezza dell'esatto ammontare del credito vantato dall'ufficio e la conseguente nullità della pretesa;
4) vi sono state anche censure che sembrano volte a contestare lo stesso accertamento (pagine da 6 a 13), anche se non se ne comprende appieno l'attinenza; 5) ancora, la carenza di motivazione e violazione dell'art. 7 della legge 212/2000.
Si è costituito l'ente impositore, contestando l'avverso dedotto.
Va detto che parte resistente ha prodotto due costituzioni, anche se una sembra riferita anche ad altri atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per ciò che concerne il motivo n. 2), da esaminare subito, stante la sua priorità logica, va fatta applicazione del principio secondo cui: “in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 18/05/2022, n. 15979).
Inoltre, la necessaria identità dell'indirizzo pec assegnato al notificante con quello effettivamente utilizzato per le notifiche è prescritto dalla legge solo per le notifiche ai sensi della legge n. 53/1994.
Va infatti richiamato, ad esempio, il principio secondo cui “in tema di sanzioni amministrative, la notificazione delle ordinanze-ingiunzione ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981 può avvenire direttamente da parte della P.A. a mezzo di posta elettronica certificata, rappresentando una modalità idonea a garantire al destinatario la conoscibilità dell'atto e la finalità della notificazione, senza che possa farsi riferimento alla necessità del rispetto anche delle formalità di cui alla legge n. 53 del 1994, che attiene alla diversa ipotesi di notifiche eseguite direttamente dagli avvocati" (Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 16/12/2020, n. 28829).
Orbene, poiché nella specie si verte in materia di notifica diretta di atti tributari, per i quali non ricorre la medesima fattispecie cui la legge in esame è destinata a trovare applicazione, rileva, ai fini della validità della notifica, la sua riferibilità in ogni caso all'ufficio, riferibilità che appare assicurata, oltre che dalle indicazioni ricavabili dallo stesso indirizzo di spedizione, anche dal richiamo all'atto oggetto di notifica, che si reputa consentano di attribuire l'attività notificatoria e la paternità degli atti trasmessi, con l'onere quindi per il contribuente, ove intenda contestare la correttezza della pretesa impositiva, di dover proporre tempestiva opposizione.
Riguardo, invece, al motivo n. 1) e in ogni caso agli altri motivi, l'Ente ha prodotto ordinanza della Corte di cassazione 31014/2022, del 20.10.2022, che ha concluso un giudizio al quale ha partecipato Ricorrente_1, in qualità di obbligato, evidentemente riferito al tributo in esame, tanto che la cartella richiama proprio il provvedimento della Suprema Corte (cfr. subito infra).
Nell'ordinanza, a pag. 3, si legge: “con il primo motivo di ricorso [«1. Violazione degli artt. 99, 112, 327 e 345 c.p.c. e 51 e 57 d.lvo 546/92, in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 4 c.p.c.»], l'Agenzia censura la sentenza di appello, da un lato, perché è stata pronunciata su un'impugnazione tardiva in quanto l'appello del contribuente è stato notificato il 24/10/2013, ben oltre il termine semestrale ex art. 327, cod. proc. civ., ratione temporis vigente, che scadeva il 02/05/2013, dato che la sentenza di primo grado n. 540/2012 era stata pubblicata il 02/11/2012; dall'altro, per violazione del divieto di ultrapetizione e del principio della domanda, in quanto l'atto impugnato, ossia la cartella scaturita da ruolo non definitivo reso esecutivo il 02/05/2013 (conseguente alla cennata pronuncia di primo grado), non era stato oggetto di impugnazione innanzi al giudice di primo grado".
Ancora, a pag. 4 si legge: "… la seconda censura del primo motivo è fondata, il che determina l'assorbimento della prima censura del medesimo motivo e dei successivi quattro motivi … dal fascicolo d'ufficio dei gradi di merito, che questa Corte ha acquisito come giudice del fatto processuale, non risulta che la cartella in esame sia stata oggetto di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado, donde la nullità della pronuncia della C.T.R. che, in maniera implicita, l'ha annullata congiuntamente all'avviso di accertamento ad essa prodromico...in conclusione, accolto il ricorso nei termini sopra indicati, la sentenza è cassata senza rinvio...".
La produzione non è stata univocamente contestata dal ricorrente, tenuto conto del principio relativo, per cui anche da questo punto di vista va considerato un autonomo e ulteriore motivo di reiezione.
Ed a quanto fin qui detto segue l'impossibilità di valutazione di qualunque questione antecedente alla detta ordinanza, compresa quella inerente alla decadenza (stante l'accertamento giurisdizionale operato), e men che mai inerente all'avviso, e che un termine prescrizione, ex art. 2953 c.c., decorre dalla data di pubblicazione dell'ordinanza del 20/10/2022. Analoghe considerazioni vanno fatte in ordine alle deduzioni di merito, fermo restando quanto prima detto circa l'effettiva attinenza, delle dette deduzioni, alla vicenda in esame.
Il requisito della motivazione è poi soddisfatto mediante il richiamo contenuto in cartella ("…iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme dovute a seguito di ordinanza della Corte di cassazione n. 31014/05/2022 depositata il 20/10/2022 per l'erede Ricorrente_1…").
Pertanto, per tutti i riferiti motivi, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SINISI MARCELLO, Presidente
MAGISTRO FABIO, Relatore
FORTUNATO MICHELE, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8071/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240169269307003 IRPEF-ALTRO 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2927/2026 depositato il
16/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha proposto ricorso avverso cartella di pagamento n. 07120240169269307003, relativa a
Unico 2006, anno d'imposta 2005.
L'istante, in sintesi, ha dedotto: 1) la decadenza dal diritto alla pretesa per la notifica fuori termine, in violazione del combinato degli artt. 25 dpr. 602/73, 3 e 1 della L.212/2000; 2) l'inesistenza della notificazione dell'atto impugnato per avere l'amministrazione utilizzato un domicilio digitale non compreso nei pubblici elenchi;
3)
l'incertezza dell'esatto ammontare del credito vantato dall'ufficio e la conseguente nullità della pretesa;
4) vi sono state anche censure che sembrano volte a contestare lo stesso accertamento (pagine da 6 a 13), anche se non se ne comprende appieno l'attinenza; 5) ancora, la carenza di motivazione e violazione dell'art. 7 della legge 212/2000.
Si è costituito l'ente impositore, contestando l'avverso dedotto.
Va detto che parte resistente ha prodotto due costituzioni, anche se una sembra riferita anche ad altri atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per ciò che concerne il motivo n. 2), da esaminare subito, stante la sua priorità logica, va fatta applicazione del principio secondo cui: “in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 18/05/2022, n. 15979).
Inoltre, la necessaria identità dell'indirizzo pec assegnato al notificante con quello effettivamente utilizzato per le notifiche è prescritto dalla legge solo per le notifiche ai sensi della legge n. 53/1994.
Va infatti richiamato, ad esempio, il principio secondo cui “in tema di sanzioni amministrative, la notificazione delle ordinanze-ingiunzione ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981 può avvenire direttamente da parte della P.A. a mezzo di posta elettronica certificata, rappresentando una modalità idonea a garantire al destinatario la conoscibilità dell'atto e la finalità della notificazione, senza che possa farsi riferimento alla necessità del rispetto anche delle formalità di cui alla legge n. 53 del 1994, che attiene alla diversa ipotesi di notifiche eseguite direttamente dagli avvocati" (Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 16/12/2020, n. 28829).
Orbene, poiché nella specie si verte in materia di notifica diretta di atti tributari, per i quali non ricorre la medesima fattispecie cui la legge in esame è destinata a trovare applicazione, rileva, ai fini della validità della notifica, la sua riferibilità in ogni caso all'ufficio, riferibilità che appare assicurata, oltre che dalle indicazioni ricavabili dallo stesso indirizzo di spedizione, anche dal richiamo all'atto oggetto di notifica, che si reputa consentano di attribuire l'attività notificatoria e la paternità degli atti trasmessi, con l'onere quindi per il contribuente, ove intenda contestare la correttezza della pretesa impositiva, di dover proporre tempestiva opposizione.
Riguardo, invece, al motivo n. 1) e in ogni caso agli altri motivi, l'Ente ha prodotto ordinanza della Corte di cassazione 31014/2022, del 20.10.2022, che ha concluso un giudizio al quale ha partecipato Ricorrente_1, in qualità di obbligato, evidentemente riferito al tributo in esame, tanto che la cartella richiama proprio il provvedimento della Suprema Corte (cfr. subito infra).
Nell'ordinanza, a pag. 3, si legge: “con il primo motivo di ricorso [«1. Violazione degli artt. 99, 112, 327 e 345 c.p.c. e 51 e 57 d.lvo 546/92, in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 4 c.p.c.»], l'Agenzia censura la sentenza di appello, da un lato, perché è stata pronunciata su un'impugnazione tardiva in quanto l'appello del contribuente è stato notificato il 24/10/2013, ben oltre il termine semestrale ex art. 327, cod. proc. civ., ratione temporis vigente, che scadeva il 02/05/2013, dato che la sentenza di primo grado n. 540/2012 era stata pubblicata il 02/11/2012; dall'altro, per violazione del divieto di ultrapetizione e del principio della domanda, in quanto l'atto impugnato, ossia la cartella scaturita da ruolo non definitivo reso esecutivo il 02/05/2013 (conseguente alla cennata pronuncia di primo grado), non era stato oggetto di impugnazione innanzi al giudice di primo grado".
Ancora, a pag. 4 si legge: "… la seconda censura del primo motivo è fondata, il che determina l'assorbimento della prima censura del medesimo motivo e dei successivi quattro motivi … dal fascicolo d'ufficio dei gradi di merito, che questa Corte ha acquisito come giudice del fatto processuale, non risulta che la cartella in esame sia stata oggetto di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado, donde la nullità della pronuncia della C.T.R. che, in maniera implicita, l'ha annullata congiuntamente all'avviso di accertamento ad essa prodromico...in conclusione, accolto il ricorso nei termini sopra indicati, la sentenza è cassata senza rinvio...".
La produzione non è stata univocamente contestata dal ricorrente, tenuto conto del principio relativo, per cui anche da questo punto di vista va considerato un autonomo e ulteriore motivo di reiezione.
Ed a quanto fin qui detto segue l'impossibilità di valutazione di qualunque questione antecedente alla detta ordinanza, compresa quella inerente alla decadenza (stante l'accertamento giurisdizionale operato), e men che mai inerente all'avviso, e che un termine prescrizione, ex art. 2953 c.c., decorre dalla data di pubblicazione dell'ordinanza del 20/10/2022. Analoghe considerazioni vanno fatte in ordine alle deduzioni di merito, fermo restando quanto prima detto circa l'effettiva attinenza, delle dette deduzioni, alla vicenda in esame.
Il requisito della motivazione è poi soddisfatto mediante il richiamo contenuto in cartella ("…iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme dovute a seguito di ordinanza della Corte di cassazione n. 31014/05/2022 depositata il 20/10/2022 per l'erede Ricorrente_1…").
Pertanto, per tutti i riferiti motivi, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.