Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/03/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IN - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 368 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione
2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. MIASI C.F._1
CONCETTA, come da procura in atti;
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. ARENA C.F._2
ANTONIO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo
Tribunale in data 02/02/2024, i coniugi , nata a Parte_1
1
IN (ME) il 27/12/1973, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 30/07/2020, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 70, parte 1;
- che dall'unione era nata, il 12/12/2018, la figlia Persona_1
[...]
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 16/02/2024.
Con sentenza n. 42/2024 pubbl. il 29/04/2024 il Tribunale omologava la separazione personale consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che nello specifico prevedevano:
“- i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda;
- i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio di passaporto od altro documento valido per l'espatrio; - la figlia minore,
verrà affidata congiuntamente ad entrambe genitori Persona_1
con domicilio privilegiato presso la madre;
- l'abitazione familiare, sita in
Messina, via Buganza, viene assegnata alla Sig.ra stante il Pt_1
collocamento della figlia presso la stessa. La sig.ra alla sottoscrizione Pt_1
del presente ricorso dovrà provvedere a volturare a suo nome tutte le utenze
2 domestiche, provvedere al pagamento delle quote ordinarie del condominio e ritiro rifiuti;
- Gli arredi della casa familiare per volere di entrambi i coniugi rimarranno nell'immobile e il Sig. provvederà ad asportare solo i Per_1
propri effetti personali e quanto gli potrà risultare utile nella casa ove dovrà trasferirsi;
- ogni futuro trasferimento di residenza della minore dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori;
- la sig.ra rinuncia ad ogni Pt_1
forma di mantenimento. FREQUENTAZIONE E MANTENIMENTO
DELLA MINORE - il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia Persona_1
ogni qualvolta lo riterrà opportuno, previo accordo con il coniuge
[...]
affidatario e compatibilmente con gli impegni della minore ed i turni del padre;
- in caso di disaccordo tra i coniugi, la minore trascorrerà con il padre i giorni del martedì, giovedì e venerdì dall'uscita di scuola alle ore 19:30, orario in cui la condurrà presso l'abitazione materna, salvo nelle giornate di venerdì e/o il cui giorno seguente è festivo, o nei periodi di chiusura della scuola, il rientro avverrà entro le ore 22:00. Si precisa che nel periodo estivo, la minore nelle giornate di martedì, giovedì e venerdì verrà prelevata dal padre alle ore 16.00 e riaccompagnata alle ore 20.30, mentre il venerdì alle ore 22.00; - Il padre compatibilmente con i propri impegni potrà accompagnare e prendere la figlia da scuola almeno tre volte la settimana che non dovranno essere ulteriori rispetto a quelli già stabiliti, salvo diversi accordi da concordare preventivamente con la madre;
- la minore trascorrerà con il padre due week-end alternati al mese, dal sabato mattina alle ore 10.00
e fino alle ore 19.30 della domenica. Sul punto si precisa che ciò avverrà gradualmente per consentire alla minore di abituarsi a ciò. Nelle more, la bambina potrà trascorrere a settimane alterne la giornata di sabato dalla 10.00
e fino alle ore 22.00, mentre la domenica resterà con il padre sino alle ore
19:30; - le vacanze natalizie e pasquali seguono il criterio dell'alternanza, ovvero un anno la vigilia di Natale con un genitore e il giorno di natale con
3 l'altro così come la vigilia e il giorno di capodanno. La festività dell'Epifania sarà trascorsa ad anni alterni con ciascun genitore. - In occasione delle festività pasquali, la bambina trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore il giorno di Pasqua o di pasquetta. - le vacanze estive e quelle invernali saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i coniugi e della minore;
- il periodo estivo, le restanti festività e/o ponti verranno concordati di volta in volta seguendo il criterio di alternanza della presenza della figlia presso l'uno e l'altro genitore e comunque sempre tenendo presente le esigenze e la volontà della minore e le esigenze lavorative di entrambi genitori. In caso di disaccordo per i ponti e le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, mentre per il periodo estivo la minore trascorrerà con il padre sette giorni anche non consecutivi nel mese di luglio e sette giorni anche non consecutivi nel mese di agosto, che non influiranno con i periodi di permanenza ordinaria presso il padre;
- La minore trascorrerà i compleanni dei coniugi con i rispettivi genitori, lo stesso dicasi per la festa del papà e la festa della mamma, mentre il giorno del compleanno della minore verrà possibilmente trascorso dalla famiglia assieme, in caso di disaccordo la minore resterà a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro sempre secondo il criterio dell'alternanza annuale;
- la domenica della festa dei nonni la minore la trascorrerà la mattina con i nonni paterni e la sera con la nonna materna seguendo sempre il criterio dell'alternanza annuale;
- Entrambi i coniugi dichiarano che durante i periodi di permanenza favoriranno i quotidiani rapporti tra la minore e l'altro genitore ed i parenti dell'altro genitore;
- I coniugi dichiarano che tutte le scelte relative all'educazione, la formazione e la salute della minore saranno concordate, valutate ed assunte congiuntamente;
- i superiori accordi potranno essere modificati, previo accordo tra le parti e tenuto conto delle esigenze lavorative dei genitori e quelle della minore;
- Il Sig. verserà a titolo di assegno di Per_1
4 mantenimento per la figlia secondo gli indici ISTAT come per legge e dovrà essere corrisposta entro il 25 di ogni mese;
- Le spese straordinarie di cui al protocollo CNF, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%, comprensive delle spese per atletica e musica. Le spese extra e quelle anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate alla presentazione dei giustificativi di spesa nel mese successivo a quello dell'esborso; - Le sopra indicate condizioni in ordine alla minore, potranno essere concordemente modificate dai coniugi nell'interesse esclusivo della stessa;
Avendo la minore residenza presso l'abitazione materna, a costei saranno consegnati i documenti di identità della figlia;
RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I
CONIUGI - la sig.ra dichiara di rinunciare ad ogni forma di Pt_1
mantenimento; - l'autovettura marca AUDI modello A3 Trg. EJ716NW rimarrà nell'esclusiva disponibilità del sig. ; - il conto c/c n° Per_1
739124 acceso presso banca Credito Emiliano cointestato tra le parti, verrà estinto entro la sottoscrizione dell'accordo. - la sig.ra si obbliga a Pt_1
proseguire, mediante versamenti mensili, il piano di accumulo nell'interesse della figlia, sino al raggiungimento dell'importo prestabilito di € 5.000,00, a cui andranno aggiunti i regali in denaro che di volta in volta verranno fatti a
- i coniugi ripartiranno l'assegno unico universale al 50%”. Per_1
Il Tribunale rimetteva quindi le parti all'udienza del 26/11/2024 ai fini dell'ammissibilità della domanda di pronuncia di scioglimento del matrimonio civile.
All'udienza del 12/03/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
5 Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 42/2024 pubbl. il 29/04/2024, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 02/02/2024, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel
Comune di Messina il 30/07/2020, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 70, parte 1, tra , nata a [...] Parte_1
(ME) il 28/09/1980, e , nato a [...] Controparte_1
6 il 27/12/1973, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 13/03/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
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