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Sentenza 15 agosto 2025
Sentenza 15 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 15/08/2025, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 15 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 4049/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 4049/2019 R.G., passata in decisione all'udienza del 20.02.2025.
Oggetto: - Risarcimento danni -
TRA
(cod. fisc.: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. F. Taurisano
ATTRICE
E
(c.f.: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. G. Marchetti
CONVENUTO
All'udienza del 20.02.2025 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e alle rispettive deduzioni contenute nei verbali di udienza;
_________________________ IN FATTO Con atto del 30/09/2019 la SI.ra citava il di Parte_1 CP_1 CP_1
a comparire davanti a questo Tribunale, riferendo quanto segue:
[...]
- in data 20/09/2017, in , alle ore 10.30 circa, mentre Controparte_1 percorreva Corso Garibaldi in direzione via Crispi lungo marciapiede posto a sinistra rispetto al senso di marcia delle auto, essendo giunta nei pressi di un tombino di fognatura posto in corrispondenza del civico 53, era inciampata in una basola del marciapiede posta margine del suddetto tombino, così cadendo per terra;
- la caduta era stata causata dalla sussistenza in loco di uno “…sfalsamento di piano tra la basola basculante, quelle circostanti e la pozzetta…” che aveva determinato un “…dislivello insidiosissimo del normale piano di calpestio…”;
- nell'occasione, era stata soccorsa immediatamente e accompagnata presso l'ambulatorio del proprio medico di famiglia, posto nei pressi;
ma a causa delle gravi condizioni di sofferenza in cui versava, era stato richiesto l'intervento del 118;
- quindi era stata trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di
, dove le era stata diagnosticata una “frattura collo Controparte_1 chirurgico e testa omerale spalla sinistra”. Tanto premesso, deduceva che le lesioni subite, anche dopo l'avvenuta guarigione, vanno valutate nella misura 15 punti percentuali di invalidità permanente, cui vanno aggiunte la ITT e la ITP. Concludeva chiedendo che fosse accertata e dichiarata la responsabilità del suddetto Ente, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o in subordine ex art. 2043 c.c., con conseguente condanna al risarcimento dei danni, quantificati in complessivi Euro 50.877,34 (o diversa somma da accertarsi in corso di giudizio), con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di risposta del 09.01.2020 si costituiva il convenuto ed CP_1 eccepiva quanto segue:
1) dallo stato dei luoghi descritto nelle foto allegate all'atto di citazione non si evince alcuna insidia, posto che il dislivello è facilmente visibile ed evitabile usando la normale diligenza;
2) l'incidente, per come asserito dalla stessa SI.ra , si sarebbe verificato in Pt_1 una mattina del mese di settembre 2017, ovvero in condizioni di visibilità ottimali e senza qualsivoglia circostanza atmosferica (pioggia o nebbia) atta a creare una potenziale diminuzione (della stessa visibilità) o a celare lo stato dei luoghi sì da dar luogo ad una insidia;
3) la SI.ra conosceva perfettamente lo stato dei luoghi, posto che, per come Pt_1 espressamente affermato dalla stessa nell'atto introduttivo, percorreva Corso Garibaldi allo scopo di recarsi presso l'ambulatorio del proprio medico di famiglia.
4) le suindicate circostanze, pacifiche ed incontestabili alla luce proprio delle affermazioni e delle produzioni attoree, devono indurre a ritenere interrotto qualsivoglia nesso di causalità tra l'asserito incidente (con le lesioni) e lo stato dei luoghi, con ciò dovendosi escludere senza dubbio alcuno la responsabilità del
[...]
, sia sotto il profilo generico dell'illecito aquiliano ex art. 2043 c.c., sia CP_1 sotto quello della responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c.;
5) le suddette considerazioni, in subordine, potranno essere tenute in debito conto dal Giudicante anche nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ritenuta sussistente una qualsivoglia responsabilità dell'Ente, quantomeno ai fini di considerare applicabile il concorso di colpa per fatto del danneggiato;
6) è infondata la quantificazione della domanda risarcitoria formulata dall'attrice; si sottolinea come l'attrice si sia sottoposta ad intervento atto a risolvere il problema osseo, con esiti assolutamente soddisfacenti, sicché appare oltremodo spropositata una indicazione di ben 12 punti percentuali di invalidità permanente;
7) non si comprende come la quantificazione complessiva del 15% possa essere il risultato di una semplice addizione, ovvero 12% per il “quadro algico disfunzionale” cui viene aggiunto il 3% per pregiudizio estetico. Tanto premesso, così concludeva:
1) Rigettare la domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto;
2) In subordine, ritenere, ai sensi dell'art 1227 c.c. e di ogni altra norma di legge, il concorso di colpa dell'attrice, così proporzionalmente riducendo la pretesa risarcitoria della stessa;
3) Condannare l'attrice alla rifusione di spese e competenze del presente giudizio.
Prodotta varia documentazione, esperite prova testi e CTU medico legale;
da ultimo la causa era trattenuta per la decisione definitiva, previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
IN DIRITTO
Giova in primo luogo richiamare i principi di diritto che, alla luce della giurisprudenza di legittimità, regolano la materia in esame. E' illuminante la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione III, n. 11802 del 09/06/2016 (Rv. 640205), così massimata: “In tema di sinistro stradale, il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una caduta avvenuta, mentre circolava sulla pubblica via alla guida del proprio ciclomotore, a causa di una grata o caditoia d'acqua, è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la prevedibilità e visibilità della grata o caditoia”. La Corte di Cassazione, nella parte motiva della citata pronuncia, ha affermato i seguenti principi di diritto:
“Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2051, 1227 c.c., in riferimento all'art. 360, l ° co. n. 3, c.p.c.. Si duole che, dopo avere ritenuto applicabile la norma di cui all'art. 2051 c.c. laddove il giudice di prime cure aveva ritenuto viceversa applicabile l'art. 2043 c.c., e pur riconoscendo che non hanno provveduto a tenere la strada libera e pulita da otturazioni e cumuli di fogliame e detriti, il giudice dell'appello abbia poi finito per escludere la responsabilità da custodia del e della società ., che come indicato nell'impugnata CP_1 CP_2 sentenza Per conto dell'ente territoriale gestisce il servizio di distribuzione dell'acqua, compresa la raccolta, il colletta mento, la depurazione ed il riuso delle acque reflue, per ritenuta mancata prova da parte sua del nesso di causalità, con inversione a tale stregua dell'onere probatorio previsto per legge, incombendo a queste ultime dare la prova liberatoria del fortuito. Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati. Va anzitutto osservato che, come questa Corte ha già avuto ripetutamente modo di affermare, a carico dei proprietari o concessionari delle strade (e delle autostrade) è configurabile la responsabilità per cosa in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., essendo possibile ravvisare un'effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia ( v. Cass. 19/11/2009, n. 24419; Cass., 29/3/2007, n. 7763. E già Cass. 13/1/2003, n. 298). Si è al riguardo posto ulteriormente in rilievo come, al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, ex art. 14 C.d.S. gli enti proprietari sono tenuti a provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. Altresì precisandosi che (comma 3) per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal codice della strada sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito ( v. Cass., 20/212006, n. 3651; Cass., 14/7/2004, n. 13087 ), e che (comma 4 ) per le strade vicinali di cui all'art. 2, coma 7, i poteri dell'ente proprietario sono esercitati dal CP_1
In caso di sinistro avvenuto su strada, dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente relativa manutenzione il proprietario (art. 14 C.d.S.) o il custode (tale essendo anche il possessore, il detentore e il concessionario) risponde ex art. 2051 c.c., in ragione del particolare rapporto con la cosa che al medesimo deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima, salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico esso si liberi dando la prova del fortuito. In altri termini, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze, invocando la responsabilità ex art. 2051 c.c. della P.A., è tenuto a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass.,20/2/2006, n. 3651 ). Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno (cfr. Cass. 20/2/2006, n. 3651 ). Facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli art. 2043 e 2697 cod. civ., l'art. 2051 c.c. integra invero un'ipotesi di responsabilità caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, imponendo al custode, presunto responsabile, di dare la contraria prova liberatoria del fortuito (c.d. responsabilità aggravata) Il custode è cioè tenuto a dimostrare che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente dovuto. Deve cioè dimostrare di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative ( nel caso, art. 14 Cd ), e già del principio generale del neminem laedere (v. Cass., 20/2/2006 n. 3651). Siffatta inversione dell'onere probatorio incide indubbiamente sulla posizione sostanziale delle parti, agevolando la posizione del danneggiato e aggravando quella del danneggiante, sul quale grava anche il rischio del fatto ignoto (v. Cass. 10/10/2008, n. 25029; Cass. 29/9/2006, n. 21244; Cass. 20/2/2006, n. 3651. E già Cass. 14/3/1983, n. 1897 ). Il danneggiato è dunque tenuto a provare l'evento dannoso e la sua derivazione dalla cosa;
non anche l'insidia o il trabocchetto, né la condotta omissiva o commissiva del custode. L'insidia o trabocchetto, quale "figura sintomatica di colpa" (v. Cass., 25/6/1997, n. 5670; Cass., 24/1/1995, n. 809 ), è stata ritenuta segnare invero il limite dell'agire discrezionale della P.A., frutto dell'elaborazione giurisprudenziale mediante ben sperimentate tecniche di giudizio, in base ad una valutazione di normalità, col preciso fine di meglio distribuire tra le parti l'onere probatorio (v. Corte Cost., 10/5/1999, n. 156 ). Onere probatorio che nella giurisprudenza, anche di legittimità, si era peraltro finito per addossare al danneggiato. Questa Corte ha al riguardo tuttavia ormai da tempo chiarito che l'insidia o trabocchetto determinante pericolo occulto non è elemento costitutivo dell'illecito aquiliano, in quanto non è previsto dalla regola generale ex art. 2043 c.c. (v., Cass.,14/3/2006, n. 5445 ) né da quella speciale di cui all'art. 2051 c.c. (v. Cass., 17/5/2001, n. 6767), bensì frutto dell'interpretazione giurisprudenziale ( cfr. Cass., 9/11/2005, n. 21684; Cass., 13/7/2005, n. 14749; Cass., 17/5/2005, n. 6767; Cass., 25/6/2003, n. 10131 ), che al fine di limitare le ipotesi di responsabilità ha finito per indebitamente gravare del relativo onere probatorio il danneggiato, con correlativo ingiustificato privilegio per la P.A. ( v. Cass., 20/2/2006, n. 3051 ), in contrasto con il principio cui risulta ispirato l'ordinamento di generale favor per il danneggiato, titolare della posizione giuridica soggettiva giuridicamente rilevante e tutelata invero lesa o violata dalla condotta dolosa o colposa altrui, che impone al relativo autore di rimuovere o ristorare, laddove non riesca a prevenirlo, il danno inferto (cfr., con riferimento a differenti ipotesi, da ultimo, Cass., 27/10/2015, n. 21782; Cass., 29/9/2015, n. 19213; Cass., 20/10/2014, n. 22222. E già Cass., 20/2/2006, n. 3651). A tale stregua, in quanto estraneo alle suindicate regole sia di "struttura" che funzionali, l'insidia o trabocchetto può ritenersi assumere semmai rilievo nell'ambito della prova da parte della P.A. di avere, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, adottate tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto ed arrechi danno (v.Cass., 14/3/2006, n. 5445. E, conformemente, Cass., 20/2/2009, n. 4234. Cfr. anche Cass., 11/1/2008, n. 390 ). E con specifico riferimento alla responsabilità aggravata ex art. 2051 c.c. è sul piano del fortuito, quale esimente di responsabilità, che l'insidia o trabocchetto può se del caso assumere rilievo per superare, avuto riguardo alle circostanze concrete del fatto, la presunzione di responsabilità ivi prevista, qualora il custode dimostri che l'evento dannoso presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità non superabili con l'adeguata diligenza del caso, ovvero che l'evitabilità del danno solamente con l'impiego di mezzi (non già di entità; meramente considerevole bensì) straordinari (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651). Atteso che il custode presunto responsabile può, in presenza di condotta che valga ad integrare la fattispecie ex art. 1227, 1° co., c.c., dedurre e provare il concorso di colpa del danneggiato, senz'altro configurabile anche nei casi di responsabilità presunta ex art. 2051 c.c. del custode (v. Cass., 22/3/2011, n. 6529; Cass., 8/8/2007, n. 17377; Cass., 20/2/2006, n. 3651), ai diversi fini della prova liberatoria da fornirsi per sottrarsi a detta responsabilità è invero necessario distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, e quelle provocate da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa. Solamente in quest'ultima ipotesi può invero configurarsi il caso fortuito, in particolare allorquando l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con la dovuta diligenza al fine di tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi ( v. Cass., 24/2/2011, n. 4495. V. altresì Cass., 12/4/2013, n. 8935; Cass., 12/3/2013, n. 6101; Cass., 18/10/2011, n. 21508; Cass., 6/6/2008, n. 15042; Cass., 20/2/2006, n. 3651 ).”
Più di recente la Corte di Cassazione, con le sentenze Cass. n. 2480/2018, Cass. n. 2481/2018, Cass. n. 2482/2018, all'esito di una ricognizione degli orientamenti nel tempo consolidatisi nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. (anche in rapporto a quella di cui all'art. 2043 c.c.), ha ribadito i seguenti principi di diritto: a) «l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima»; b) «la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell';art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso»; c) «il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere». Sotto quest'ultimo profilo (sub c), si è, peraltro, precisato (sempre dalle sentenze sopra citate) "che l'imprevedibilità - idonea ad esonerare il custode dalla responsabilità - deve essere oggettiva, dal punto di vista probabilistico o della causalità adeguata, senza alcun rilievo dell';assenza o meno di colpa del custode;
tuttavia, l'imprevedibilità è comunque di per sé un concetto relativo, necessariamente influenzato dalle condizioni della cosa, di più o meno intrinseca pericolosità in rapporto alle caratteristiche degli eventi in grado di modificare tali condizioni ed alla stessa interazione coi potenziali danneggiati". Sicché, "può rilevarsi come l'oggettiva imprevedibilità si esaurisca nel tempo: una modifica improvvisa delle condizioni della cosa, a mano a mano che il tempo trascorre dal suo accadimento in rapporto alle concrete possibilità di estrinsecazione della SInoria di fatto su quella, comporta che la modifica finisca con il fare corpo con la cosa stessa, sicché è a questa, come in effetti modificata anche dall'evento originariamente improvviso, che correttamente si ascrive il fatto dannoso che ne deriva". ________________
Nel caso in esame, l'attrice ha fornito la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass.,20/2/2006, n. 3651). Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia. E precisamente, la testimone , escussa sulla dinamica del sinistro, Testimone_1 ha confermato in pieno la ricostruzione dei fatti riportata nell'atto di citazione di cui in premessa. In particolare, la teste ha riferito quanto segue: “…mentre ero all'altezza del monumento ai caduti, sul marciapiede opposto allo stesso, mi accorsi che una SInora barcollò e poi cadde per terra. Mi avvicinai immediatamente alla stessa per verificare le sue condizioni e provai a rialzarlo, chiedendole se volesse che chiamassi il 118…ricordo che chiesi alla SInora come fosse caduta e la stessa mi indicò il punto nei pressi del tombino della fogna ivi posto. Mi avvicinai io stessa sul punto indicatomi e appurai che vi era una mattonella del marciapiedi che traballava. Posso dire che non era possibile vedere che detta mattonella era traballante;
io lo ho verificato questo posandoci il piede sopra. Nei pressi del punto indicato non vi erano segnalazioni o transenne”. La stessa teste, successivamente richiamata a chiarimenti, all'udienza del 21.11.24, ha ulteriormente precisato quanto segue: “ricordo che la distanza fra il punto in cui la SInora era riversa per terra e la mattonella che traballava era di circa Pt_1
50 – 60 cm”. A ciò si deve aggiungere che dalle foto allegate in atti - pacificamente raffiguranti il pozzetto di plastica sconnesso sul quale inciampò l'attrice – emerge l'impossibilità per il pedone di accorgersi che una delle mattonelle poste intorno al tombino traballava, in quanto tutte le mattonelle adiacenti al tombino sembravano perfettamente allineate e nessuna appariva fuori posto. Pertanto, alle luce dei principi di diritto innanzi richiamati, stante la non equivoca ricostruzione dell'evento (caduta e lesioni) e del nesso di causalità (contatto del piede del pedone con la mattonella traballante - come descritta dalla teste e resa non visibile dall'apparente allineamento con il tombino – la conseguente perdita dell'equilibrio e la successiva caduta per terra del pedone) il custode della strada è tenuto a dimostrare che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente dovuto;
deve cioè dimostrare di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative.
Nessuna prova in tal senso è stata fornita dall'ente convenuto. Dal canto suo l'attrice, oltre a fornire la prova del nesso di causalità nei termini innanzi evidenziati, ha anche fornito la prova della colpa dell'ente proprietario della strada, per omessa manutenzione e specificamente per l'omesso intervento di riparazione e ripristino della mattonella traballante e comunque per l'omessa segnalazione dell'insidia stradale. Proprio l'omessa riparazione della sconnessione della mattonella pozzetto (reso non visibile dall'apparente allineamento con il tombino) fu infatti la causa diretta del rovinoso inciampo dell'attrice.
Come già detto, non ha in alcun modo Controparte_1 dimostrato che l'evento dannoso presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità non superabili con l'adeguata diligenza del caso, ovvero che l'evitabilità del danno solamente con l'impiego di mezzi straordinari (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651). Nessuna circostanza è stata allegata a tale riguardo dall'ente convenuto.
In conclusione, deve essere affermata la responsabilità ai sensi dell'art 2051 c.c. CP_ dell' convenuto. Quanto al danno biologico, le lesioni denunciate dall'attrice nell'atto di citazione, ricostruite anche sulla base della certificazione medica allegata (“frattura collo chirurgico e testa omerale spalla sinistra”), sono risultate compatibili con la dinamica del sinistro. In particolare, il CTU incaricato, medico legale dott. riferisce Persona_1 quanto segue:
“In data 23.9.2017 veniva sottoposta ad intervento di riduzione ed osteosintesi con placche e viti. Seguiva regolare decorso clinico, quindi in data 25.9.2017 la paziente veniva dimessa con diagnosi di “frattura pluriframmentaria collo omero sinistro”, tutore di spalla per 30 gg., terapia medica e controllo ambulatoriale dopo 30 gg. In data 23.10.2017 l'ortopedico conSIliava rimozione graduale del tutore (in 15 gg), cauta kinesiterapia domiciliare, terapia medica per 20 gg e visita fisiatrica;
l'esame Rx documentava “frattura testa e collo omerale sinistra trattata con placca e viti metalliche in buona fase di consolidamento”. Al controllo del 8.11.2017 altro specialista accertava “severo deficit biomeccanico e di forza dell'arto superiore sinistro, deficit funzionale” e conSIliava fkt. Al controllo del 22.12.2021 il collega ortopedico evidenziava “limitazione agli ultimi gradi, dolente” conSIliando di continuare la mobilizzazione con successivo controllo e riposo per ulteriori 30 gg. In data 31.1.2018 la paziente veniva giudicata clinicamente guarita con postumi da valutare in sede medico-legale…
…In riferimento alla compatibilità tra lesioni dedotte e dinamica del sinistro, si deve evidenziare come si sia trattato di una rovinosa caduta al suolo (la paziente da pedone inciampava in un dislivello presente a bordo di un tombino della rete fognaria) con violento impatto sulla spalla sinistra. Tale dinamica risulta compatibile la produzione delle lesioni di natura contusiva e fratturativa accertate nell'immediatezza dai colleghi del P.S. di . Controparte_1
L'evoluzione clinica delle lesioni e quindi la durata della malattia per come documentata dalle certificazioni mediche in atti risulta regolare ed adeguata per la natura e tipologia delle lesioni accertate, giunte a guarigione dopo circa 4 mesi dall'evento. Ai fini della valutazione dei postumi con riferimento al danno biologico occorre tenere in debito conto una condizione di preesistenza su base artrosico degenerativa (dimostrata strumentalmente con esame Rx ed ecografico in comparativa presente in entrambe le articolazioni scapolo-omerali) che concorre in maniera determinate nella disfunzionalità accertata in maniera prevalente a carico dell'arto superiore sinistro ma presente in minor misura anche a destra. Di tanto occorrerà tenerne in conto nella valutazione del danno biologico correlato alle conseguenze dirette del trauma, scorporando quella quota di danno da riferire alla condizione di preesistenza su base degenerativa interessante tendini ed articolazioni di entrambe le spalle. Per procedere quindi ad una corretta quantificazione del danno funzionale residuato a seguito della frattura dell'omero sinistro si è proceduto a quantificare l'incidenza funzionale della condizione patologica preesistente, avendo come riferimento quella dell'arto superiore destro non interessato dal trauma. Sulla base dell'esame obiettivo valutando i dati rilevati e tenuto conto delle indicazioni dei comuni baremes di riferimento in R.C., è possibile valutare complessivamente la limitazione funzionale dell'arto superiore destro pari a circa un terzo, in misura del 5%, mentre la limitazione funzionale complessiva dell'arto superiore sinistro pari a circa la metà, in misura del 11% con riferimento al danno biologico. Sottraendo quindi da tale ultima valutazione, quella quota di danno preesistente all'evento (che è possibile stimare sulla base della limitazione dell'arto controlaterale che presenta le medesime alterazioni degenerative dell'arto interessato dalla frattura), è possibile affermare che le conseguenze dirette del sinistro oggetto di causa hanno aggravato una condizione preesistente in misura del 6%, percentuale di danno risarcibile poiché diretta conseguenza dell'evento. A tale percentuale andrà aggiunto un ulteriore quota pari al 4% relativa alla persistenza dei mezzi di sintesi e agli esiti cicatriziali postchirurgici. Complessivamente il danno biologico conseguente all'evento e direttamente ad esso riconducibile è quantificabile in misura del 10%, tenuto conto delle preesistenze di natura artrosico-degenerativa. Sulla base dei documentati riferimenti cronologici riportati in anamnesi, per quanto è possibile rilevare dall'esito delle indagini strumentali eseguite sia durante il ricovero che ambulatorialmente, nonché per quanto documentato obiettivamente durante la visita medico-legale e a seguito della valutazione delle ulteriori indagini strumentali richieste in sede di operazioni peritali (Rx ed ecografia spalle), si ritiene di poter affermare che le lesioni riportate il 20.9.2017, sono esitate in guarigione con postumi permanenti consistenti in “esiti algo-disfunzionali da frattura pluriframmentaria del collo dell'omero sinistro con persistenza dei MS ed esiti cicatriziali post-chirurgici in preesistente quadro di patologia artrosico degenerativa bilaterale delle scapolo-omerali”, quantificabili come danno biologico nella misura del 10%.”. Infine, lo stesso CTU concluso valutando le lesioni subite dall'attrice nei seguenti termini di danni biologico:
1) ITT pari a 5 giorni
2) ITP al 75% pari a 30 giorni;
3) ITP al 50% pari a 30 giorni;
4) ITP al 25% pari a 50 giorni;
5) Postumi permanenti del 10%. In conclusione, deve essere riconosciuto all'attrice il diritto al risarcimento dei danni da lesioni alla persona che, in base alle tabelle di liquidazione delle lesioni micro- permanenti, vanno liquidati come segue:
In base ai criteri di liquidazione del danno biologico da lesioni macro-permanenti che sono in uso presso il tribunale di Milano e presso questo Tribunale, i danni di cui innanzi devono essere liquidati come segue:
Calcolo Danno Non Patrimoniale
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 54 anni Percentuale di invalidità permanente 10% Punto danno biologico € 2.612,40 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 26%) € 679,22 Punto danno non patrimoniale € 3.291,62
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 5
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 50
Danno biologico risarcibile € 19.201,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 24.193,00 Con personalizzazione massima (max 49% del danno
€ 33.601,00 biologico)
Invalidità temporanea totale € 575,00 Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50 Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00 Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.437,50 Totale danno biologico temporaneo € 6.325,00
Totale generale: € 30.518,00 Totale con personalizzazione massima € 39.926,00
Deve essere riconosciuta la personalizzazione massima della liquidazione del danno biologico, in considerazione del grave sfregio estetico (ben visibile dalle foto in atti) residuato sulla spalla e sul braccio dell'attrice, che è tale da incidere pesantemente sulla vita di relazione. La liquidazione che precede è stata eseguita con attualizzazione ad oggi;
pertanto, all'importo innanzi indicato si aggiungeranno la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, ma solo con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo. Alla soccombenza segue la condanna del al Controparte_4 pagamento delle spese di CTU e alla rifusione delle spese processuali in favore dell'attrice nella misura di complessivi euro 8.200,00 di cui euro 600,00 per spese ed euro 7.600,00 per onorari, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciandosi nel giudizio promosso da contro il , in parziale accoglimento Parte_1 Controparte_1 delle domande di parte attrice, dichiara la responsabilità esclusiva del
[...]
rispetto al sinistro dedotto;
per l'effetto, condanna il Controparte_1 [...]
, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento in favore di Controparte_1 dei danni alla persona, nella misura di complessivi euro 39.926,00, oltre Parte_1 alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali a decorrere dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo. Condanna il al pagamento Controparte_1 delle spese di CTU e alla rifusione delle spese processuali in favore dell'attrice, nella misura di complessivi euro 8.200,00 di cui euro 600,00 per spese ed euro 7.600,00 per onorari, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario. Brindisi, 15.08.2025
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 4049/2019 R.G., passata in decisione all'udienza del 20.02.2025.
Oggetto: - Risarcimento danni -
TRA
(cod. fisc.: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. F. Taurisano
ATTRICE
E
(c.f.: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. G. Marchetti
CONVENUTO
All'udienza del 20.02.2025 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e alle rispettive deduzioni contenute nei verbali di udienza;
_________________________ IN FATTO Con atto del 30/09/2019 la SI.ra citava il di Parte_1 CP_1 CP_1
a comparire davanti a questo Tribunale, riferendo quanto segue:
[...]
- in data 20/09/2017, in , alle ore 10.30 circa, mentre Controparte_1 percorreva Corso Garibaldi in direzione via Crispi lungo marciapiede posto a sinistra rispetto al senso di marcia delle auto, essendo giunta nei pressi di un tombino di fognatura posto in corrispondenza del civico 53, era inciampata in una basola del marciapiede posta margine del suddetto tombino, così cadendo per terra;
- la caduta era stata causata dalla sussistenza in loco di uno “…sfalsamento di piano tra la basola basculante, quelle circostanti e la pozzetta…” che aveva determinato un “…dislivello insidiosissimo del normale piano di calpestio…”;
- nell'occasione, era stata soccorsa immediatamente e accompagnata presso l'ambulatorio del proprio medico di famiglia, posto nei pressi;
ma a causa delle gravi condizioni di sofferenza in cui versava, era stato richiesto l'intervento del 118;
- quindi era stata trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di
, dove le era stata diagnosticata una “frattura collo Controparte_1 chirurgico e testa omerale spalla sinistra”. Tanto premesso, deduceva che le lesioni subite, anche dopo l'avvenuta guarigione, vanno valutate nella misura 15 punti percentuali di invalidità permanente, cui vanno aggiunte la ITT e la ITP. Concludeva chiedendo che fosse accertata e dichiarata la responsabilità del suddetto Ente, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o in subordine ex art. 2043 c.c., con conseguente condanna al risarcimento dei danni, quantificati in complessivi Euro 50.877,34 (o diversa somma da accertarsi in corso di giudizio), con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di risposta del 09.01.2020 si costituiva il convenuto ed CP_1 eccepiva quanto segue:
1) dallo stato dei luoghi descritto nelle foto allegate all'atto di citazione non si evince alcuna insidia, posto che il dislivello è facilmente visibile ed evitabile usando la normale diligenza;
2) l'incidente, per come asserito dalla stessa SI.ra , si sarebbe verificato in Pt_1 una mattina del mese di settembre 2017, ovvero in condizioni di visibilità ottimali e senza qualsivoglia circostanza atmosferica (pioggia o nebbia) atta a creare una potenziale diminuzione (della stessa visibilità) o a celare lo stato dei luoghi sì da dar luogo ad una insidia;
3) la SI.ra conosceva perfettamente lo stato dei luoghi, posto che, per come Pt_1 espressamente affermato dalla stessa nell'atto introduttivo, percorreva Corso Garibaldi allo scopo di recarsi presso l'ambulatorio del proprio medico di famiglia.
4) le suindicate circostanze, pacifiche ed incontestabili alla luce proprio delle affermazioni e delle produzioni attoree, devono indurre a ritenere interrotto qualsivoglia nesso di causalità tra l'asserito incidente (con le lesioni) e lo stato dei luoghi, con ciò dovendosi escludere senza dubbio alcuno la responsabilità del
[...]
, sia sotto il profilo generico dell'illecito aquiliano ex art. 2043 c.c., sia CP_1 sotto quello della responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c.;
5) le suddette considerazioni, in subordine, potranno essere tenute in debito conto dal Giudicante anche nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ritenuta sussistente una qualsivoglia responsabilità dell'Ente, quantomeno ai fini di considerare applicabile il concorso di colpa per fatto del danneggiato;
6) è infondata la quantificazione della domanda risarcitoria formulata dall'attrice; si sottolinea come l'attrice si sia sottoposta ad intervento atto a risolvere il problema osseo, con esiti assolutamente soddisfacenti, sicché appare oltremodo spropositata una indicazione di ben 12 punti percentuali di invalidità permanente;
7) non si comprende come la quantificazione complessiva del 15% possa essere il risultato di una semplice addizione, ovvero 12% per il “quadro algico disfunzionale” cui viene aggiunto il 3% per pregiudizio estetico. Tanto premesso, così concludeva:
1) Rigettare la domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto;
2) In subordine, ritenere, ai sensi dell'art 1227 c.c. e di ogni altra norma di legge, il concorso di colpa dell'attrice, così proporzionalmente riducendo la pretesa risarcitoria della stessa;
3) Condannare l'attrice alla rifusione di spese e competenze del presente giudizio.
Prodotta varia documentazione, esperite prova testi e CTU medico legale;
da ultimo la causa era trattenuta per la decisione definitiva, previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
IN DIRITTO
Giova in primo luogo richiamare i principi di diritto che, alla luce della giurisprudenza di legittimità, regolano la materia in esame. E' illuminante la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione III, n. 11802 del 09/06/2016 (Rv. 640205), così massimata: “In tema di sinistro stradale, il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una caduta avvenuta, mentre circolava sulla pubblica via alla guida del proprio ciclomotore, a causa di una grata o caditoia d'acqua, è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la prevedibilità e visibilità della grata o caditoia”. La Corte di Cassazione, nella parte motiva della citata pronuncia, ha affermato i seguenti principi di diritto:
“Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2051, 1227 c.c., in riferimento all'art. 360, l ° co. n. 3, c.p.c.. Si duole che, dopo avere ritenuto applicabile la norma di cui all'art. 2051 c.c. laddove il giudice di prime cure aveva ritenuto viceversa applicabile l'art. 2043 c.c., e pur riconoscendo che non hanno provveduto a tenere la strada libera e pulita da otturazioni e cumuli di fogliame e detriti, il giudice dell'appello abbia poi finito per escludere la responsabilità da custodia del e della società ., che come indicato nell'impugnata CP_1 CP_2 sentenza Per conto dell'ente territoriale gestisce il servizio di distribuzione dell'acqua, compresa la raccolta, il colletta mento, la depurazione ed il riuso delle acque reflue, per ritenuta mancata prova da parte sua del nesso di causalità, con inversione a tale stregua dell'onere probatorio previsto per legge, incombendo a queste ultime dare la prova liberatoria del fortuito. Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati. Va anzitutto osservato che, come questa Corte ha già avuto ripetutamente modo di affermare, a carico dei proprietari o concessionari delle strade (e delle autostrade) è configurabile la responsabilità per cosa in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., essendo possibile ravvisare un'effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia ( v. Cass. 19/11/2009, n. 24419; Cass., 29/3/2007, n. 7763. E già Cass. 13/1/2003, n. 298). Si è al riguardo posto ulteriormente in rilievo come, al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, ex art. 14 C.d.S. gli enti proprietari sono tenuti a provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. Altresì precisandosi che (comma 3) per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal codice della strada sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito ( v. Cass., 20/212006, n. 3651; Cass., 14/7/2004, n. 13087 ), e che (comma 4 ) per le strade vicinali di cui all'art. 2, coma 7, i poteri dell'ente proprietario sono esercitati dal CP_1
In caso di sinistro avvenuto su strada, dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente relativa manutenzione il proprietario (art. 14 C.d.S.) o il custode (tale essendo anche il possessore, il detentore e il concessionario) risponde ex art. 2051 c.c., in ragione del particolare rapporto con la cosa che al medesimo deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima, salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico esso si liberi dando la prova del fortuito. In altri termini, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze, invocando la responsabilità ex art. 2051 c.c. della P.A., è tenuto a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass.,20/2/2006, n. 3651 ). Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno (cfr. Cass. 20/2/2006, n. 3651 ). Facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli art. 2043 e 2697 cod. civ., l'art. 2051 c.c. integra invero un'ipotesi di responsabilità caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, imponendo al custode, presunto responsabile, di dare la contraria prova liberatoria del fortuito (c.d. responsabilità aggravata) Il custode è cioè tenuto a dimostrare che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente dovuto. Deve cioè dimostrare di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative ( nel caso, art. 14 Cd ), e già del principio generale del neminem laedere (v. Cass., 20/2/2006 n. 3651). Siffatta inversione dell'onere probatorio incide indubbiamente sulla posizione sostanziale delle parti, agevolando la posizione del danneggiato e aggravando quella del danneggiante, sul quale grava anche il rischio del fatto ignoto (v. Cass. 10/10/2008, n. 25029; Cass. 29/9/2006, n. 21244; Cass. 20/2/2006, n. 3651. E già Cass. 14/3/1983, n. 1897 ). Il danneggiato è dunque tenuto a provare l'evento dannoso e la sua derivazione dalla cosa;
non anche l'insidia o il trabocchetto, né la condotta omissiva o commissiva del custode. L'insidia o trabocchetto, quale "figura sintomatica di colpa" (v. Cass., 25/6/1997, n. 5670; Cass., 24/1/1995, n. 809 ), è stata ritenuta segnare invero il limite dell'agire discrezionale della P.A., frutto dell'elaborazione giurisprudenziale mediante ben sperimentate tecniche di giudizio, in base ad una valutazione di normalità, col preciso fine di meglio distribuire tra le parti l'onere probatorio (v. Corte Cost., 10/5/1999, n. 156 ). Onere probatorio che nella giurisprudenza, anche di legittimità, si era peraltro finito per addossare al danneggiato. Questa Corte ha al riguardo tuttavia ormai da tempo chiarito che l'insidia o trabocchetto determinante pericolo occulto non è elemento costitutivo dell'illecito aquiliano, in quanto non è previsto dalla regola generale ex art. 2043 c.c. (v., Cass.,14/3/2006, n. 5445 ) né da quella speciale di cui all'art. 2051 c.c. (v. Cass., 17/5/2001, n. 6767), bensì frutto dell'interpretazione giurisprudenziale ( cfr. Cass., 9/11/2005, n. 21684; Cass., 13/7/2005, n. 14749; Cass., 17/5/2005, n. 6767; Cass., 25/6/2003, n. 10131 ), che al fine di limitare le ipotesi di responsabilità ha finito per indebitamente gravare del relativo onere probatorio il danneggiato, con correlativo ingiustificato privilegio per la P.A. ( v. Cass., 20/2/2006, n. 3051 ), in contrasto con il principio cui risulta ispirato l'ordinamento di generale favor per il danneggiato, titolare della posizione giuridica soggettiva giuridicamente rilevante e tutelata invero lesa o violata dalla condotta dolosa o colposa altrui, che impone al relativo autore di rimuovere o ristorare, laddove non riesca a prevenirlo, il danno inferto (cfr., con riferimento a differenti ipotesi, da ultimo, Cass., 27/10/2015, n. 21782; Cass., 29/9/2015, n. 19213; Cass., 20/10/2014, n. 22222. E già Cass., 20/2/2006, n. 3651). A tale stregua, in quanto estraneo alle suindicate regole sia di "struttura" che funzionali, l'insidia o trabocchetto può ritenersi assumere semmai rilievo nell'ambito della prova da parte della P.A. di avere, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, adottate tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto ed arrechi danno (v.Cass., 14/3/2006, n. 5445. E, conformemente, Cass., 20/2/2009, n. 4234. Cfr. anche Cass., 11/1/2008, n. 390 ). E con specifico riferimento alla responsabilità aggravata ex art. 2051 c.c. è sul piano del fortuito, quale esimente di responsabilità, che l'insidia o trabocchetto può se del caso assumere rilievo per superare, avuto riguardo alle circostanze concrete del fatto, la presunzione di responsabilità ivi prevista, qualora il custode dimostri che l'evento dannoso presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità non superabili con l'adeguata diligenza del caso, ovvero che l'evitabilità del danno solamente con l'impiego di mezzi (non già di entità; meramente considerevole bensì) straordinari (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651). Atteso che il custode presunto responsabile può, in presenza di condotta che valga ad integrare la fattispecie ex art. 1227, 1° co., c.c., dedurre e provare il concorso di colpa del danneggiato, senz'altro configurabile anche nei casi di responsabilità presunta ex art. 2051 c.c. del custode (v. Cass., 22/3/2011, n. 6529; Cass., 8/8/2007, n. 17377; Cass., 20/2/2006, n. 3651), ai diversi fini della prova liberatoria da fornirsi per sottrarsi a detta responsabilità è invero necessario distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, e quelle provocate da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa. Solamente in quest'ultima ipotesi può invero configurarsi il caso fortuito, in particolare allorquando l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con la dovuta diligenza al fine di tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi ( v. Cass., 24/2/2011, n. 4495. V. altresì Cass., 12/4/2013, n. 8935; Cass., 12/3/2013, n. 6101; Cass., 18/10/2011, n. 21508; Cass., 6/6/2008, n. 15042; Cass., 20/2/2006, n. 3651 ).”
Più di recente la Corte di Cassazione, con le sentenze Cass. n. 2480/2018, Cass. n. 2481/2018, Cass. n. 2482/2018, all'esito di una ricognizione degli orientamenti nel tempo consolidatisi nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. (anche in rapporto a quella di cui all'art. 2043 c.c.), ha ribadito i seguenti principi di diritto: a) «l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima»; b) «la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell';art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso»; c) «il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere». Sotto quest'ultimo profilo (sub c), si è, peraltro, precisato (sempre dalle sentenze sopra citate) "che l'imprevedibilità - idonea ad esonerare il custode dalla responsabilità - deve essere oggettiva, dal punto di vista probabilistico o della causalità adeguata, senza alcun rilievo dell';assenza o meno di colpa del custode;
tuttavia, l'imprevedibilità è comunque di per sé un concetto relativo, necessariamente influenzato dalle condizioni della cosa, di più o meno intrinseca pericolosità in rapporto alle caratteristiche degli eventi in grado di modificare tali condizioni ed alla stessa interazione coi potenziali danneggiati". Sicché, "può rilevarsi come l'oggettiva imprevedibilità si esaurisca nel tempo: una modifica improvvisa delle condizioni della cosa, a mano a mano che il tempo trascorre dal suo accadimento in rapporto alle concrete possibilità di estrinsecazione della SInoria di fatto su quella, comporta che la modifica finisca con il fare corpo con la cosa stessa, sicché è a questa, come in effetti modificata anche dall'evento originariamente improvviso, che correttamente si ascrive il fatto dannoso che ne deriva". ________________
Nel caso in esame, l'attrice ha fornito la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass.,20/2/2006, n. 3651). Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia. E precisamente, la testimone , escussa sulla dinamica del sinistro, Testimone_1 ha confermato in pieno la ricostruzione dei fatti riportata nell'atto di citazione di cui in premessa. In particolare, la teste ha riferito quanto segue: “…mentre ero all'altezza del monumento ai caduti, sul marciapiede opposto allo stesso, mi accorsi che una SInora barcollò e poi cadde per terra. Mi avvicinai immediatamente alla stessa per verificare le sue condizioni e provai a rialzarlo, chiedendole se volesse che chiamassi il 118…ricordo che chiesi alla SInora come fosse caduta e la stessa mi indicò il punto nei pressi del tombino della fogna ivi posto. Mi avvicinai io stessa sul punto indicatomi e appurai che vi era una mattonella del marciapiedi che traballava. Posso dire che non era possibile vedere che detta mattonella era traballante;
io lo ho verificato questo posandoci il piede sopra. Nei pressi del punto indicato non vi erano segnalazioni o transenne”. La stessa teste, successivamente richiamata a chiarimenti, all'udienza del 21.11.24, ha ulteriormente precisato quanto segue: “ricordo che la distanza fra il punto in cui la SInora era riversa per terra e la mattonella che traballava era di circa Pt_1
50 – 60 cm”. A ciò si deve aggiungere che dalle foto allegate in atti - pacificamente raffiguranti il pozzetto di plastica sconnesso sul quale inciampò l'attrice – emerge l'impossibilità per il pedone di accorgersi che una delle mattonelle poste intorno al tombino traballava, in quanto tutte le mattonelle adiacenti al tombino sembravano perfettamente allineate e nessuna appariva fuori posto. Pertanto, alle luce dei principi di diritto innanzi richiamati, stante la non equivoca ricostruzione dell'evento (caduta e lesioni) e del nesso di causalità (contatto del piede del pedone con la mattonella traballante - come descritta dalla teste e resa non visibile dall'apparente allineamento con il tombino – la conseguente perdita dell'equilibrio e la successiva caduta per terra del pedone) il custode della strada è tenuto a dimostrare che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente dovuto;
deve cioè dimostrare di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative.
Nessuna prova in tal senso è stata fornita dall'ente convenuto. Dal canto suo l'attrice, oltre a fornire la prova del nesso di causalità nei termini innanzi evidenziati, ha anche fornito la prova della colpa dell'ente proprietario della strada, per omessa manutenzione e specificamente per l'omesso intervento di riparazione e ripristino della mattonella traballante e comunque per l'omessa segnalazione dell'insidia stradale. Proprio l'omessa riparazione della sconnessione della mattonella pozzetto (reso non visibile dall'apparente allineamento con il tombino) fu infatti la causa diretta del rovinoso inciampo dell'attrice.
Come già detto, non ha in alcun modo Controparte_1 dimostrato che l'evento dannoso presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità non superabili con l'adeguata diligenza del caso, ovvero che l'evitabilità del danno solamente con l'impiego di mezzi straordinari (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651). Nessuna circostanza è stata allegata a tale riguardo dall'ente convenuto.
In conclusione, deve essere affermata la responsabilità ai sensi dell'art 2051 c.c. CP_ dell' convenuto. Quanto al danno biologico, le lesioni denunciate dall'attrice nell'atto di citazione, ricostruite anche sulla base della certificazione medica allegata (“frattura collo chirurgico e testa omerale spalla sinistra”), sono risultate compatibili con la dinamica del sinistro. In particolare, il CTU incaricato, medico legale dott. riferisce Persona_1 quanto segue:
“In data 23.9.2017 veniva sottoposta ad intervento di riduzione ed osteosintesi con placche e viti. Seguiva regolare decorso clinico, quindi in data 25.9.2017 la paziente veniva dimessa con diagnosi di “frattura pluriframmentaria collo omero sinistro”, tutore di spalla per 30 gg., terapia medica e controllo ambulatoriale dopo 30 gg. In data 23.10.2017 l'ortopedico conSIliava rimozione graduale del tutore (in 15 gg), cauta kinesiterapia domiciliare, terapia medica per 20 gg e visita fisiatrica;
l'esame Rx documentava “frattura testa e collo omerale sinistra trattata con placca e viti metalliche in buona fase di consolidamento”. Al controllo del 8.11.2017 altro specialista accertava “severo deficit biomeccanico e di forza dell'arto superiore sinistro, deficit funzionale” e conSIliava fkt. Al controllo del 22.12.2021 il collega ortopedico evidenziava “limitazione agli ultimi gradi, dolente” conSIliando di continuare la mobilizzazione con successivo controllo e riposo per ulteriori 30 gg. In data 31.1.2018 la paziente veniva giudicata clinicamente guarita con postumi da valutare in sede medico-legale…
…In riferimento alla compatibilità tra lesioni dedotte e dinamica del sinistro, si deve evidenziare come si sia trattato di una rovinosa caduta al suolo (la paziente da pedone inciampava in un dislivello presente a bordo di un tombino della rete fognaria) con violento impatto sulla spalla sinistra. Tale dinamica risulta compatibile la produzione delle lesioni di natura contusiva e fratturativa accertate nell'immediatezza dai colleghi del P.S. di . Controparte_1
L'evoluzione clinica delle lesioni e quindi la durata della malattia per come documentata dalle certificazioni mediche in atti risulta regolare ed adeguata per la natura e tipologia delle lesioni accertate, giunte a guarigione dopo circa 4 mesi dall'evento. Ai fini della valutazione dei postumi con riferimento al danno biologico occorre tenere in debito conto una condizione di preesistenza su base artrosico degenerativa (dimostrata strumentalmente con esame Rx ed ecografico in comparativa presente in entrambe le articolazioni scapolo-omerali) che concorre in maniera determinate nella disfunzionalità accertata in maniera prevalente a carico dell'arto superiore sinistro ma presente in minor misura anche a destra. Di tanto occorrerà tenerne in conto nella valutazione del danno biologico correlato alle conseguenze dirette del trauma, scorporando quella quota di danno da riferire alla condizione di preesistenza su base degenerativa interessante tendini ed articolazioni di entrambe le spalle. Per procedere quindi ad una corretta quantificazione del danno funzionale residuato a seguito della frattura dell'omero sinistro si è proceduto a quantificare l'incidenza funzionale della condizione patologica preesistente, avendo come riferimento quella dell'arto superiore destro non interessato dal trauma. Sulla base dell'esame obiettivo valutando i dati rilevati e tenuto conto delle indicazioni dei comuni baremes di riferimento in R.C., è possibile valutare complessivamente la limitazione funzionale dell'arto superiore destro pari a circa un terzo, in misura del 5%, mentre la limitazione funzionale complessiva dell'arto superiore sinistro pari a circa la metà, in misura del 11% con riferimento al danno biologico. Sottraendo quindi da tale ultima valutazione, quella quota di danno preesistente all'evento (che è possibile stimare sulla base della limitazione dell'arto controlaterale che presenta le medesime alterazioni degenerative dell'arto interessato dalla frattura), è possibile affermare che le conseguenze dirette del sinistro oggetto di causa hanno aggravato una condizione preesistente in misura del 6%, percentuale di danno risarcibile poiché diretta conseguenza dell'evento. A tale percentuale andrà aggiunto un ulteriore quota pari al 4% relativa alla persistenza dei mezzi di sintesi e agli esiti cicatriziali postchirurgici. Complessivamente il danno biologico conseguente all'evento e direttamente ad esso riconducibile è quantificabile in misura del 10%, tenuto conto delle preesistenze di natura artrosico-degenerativa. Sulla base dei documentati riferimenti cronologici riportati in anamnesi, per quanto è possibile rilevare dall'esito delle indagini strumentali eseguite sia durante il ricovero che ambulatorialmente, nonché per quanto documentato obiettivamente durante la visita medico-legale e a seguito della valutazione delle ulteriori indagini strumentali richieste in sede di operazioni peritali (Rx ed ecografia spalle), si ritiene di poter affermare che le lesioni riportate il 20.9.2017, sono esitate in guarigione con postumi permanenti consistenti in “esiti algo-disfunzionali da frattura pluriframmentaria del collo dell'omero sinistro con persistenza dei MS ed esiti cicatriziali post-chirurgici in preesistente quadro di patologia artrosico degenerativa bilaterale delle scapolo-omerali”, quantificabili come danno biologico nella misura del 10%.”. Infine, lo stesso CTU concluso valutando le lesioni subite dall'attrice nei seguenti termini di danni biologico:
1) ITT pari a 5 giorni
2) ITP al 75% pari a 30 giorni;
3) ITP al 50% pari a 30 giorni;
4) ITP al 25% pari a 50 giorni;
5) Postumi permanenti del 10%. In conclusione, deve essere riconosciuto all'attrice il diritto al risarcimento dei danni da lesioni alla persona che, in base alle tabelle di liquidazione delle lesioni micro- permanenti, vanno liquidati come segue:
In base ai criteri di liquidazione del danno biologico da lesioni macro-permanenti che sono in uso presso il tribunale di Milano e presso questo Tribunale, i danni di cui innanzi devono essere liquidati come segue:
Calcolo Danno Non Patrimoniale
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 54 anni Percentuale di invalidità permanente 10% Punto danno biologico € 2.612,40 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 26%) € 679,22 Punto danno non patrimoniale € 3.291,62
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 5
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 50
Danno biologico risarcibile € 19.201,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 24.193,00 Con personalizzazione massima (max 49% del danno
€ 33.601,00 biologico)
Invalidità temporanea totale € 575,00 Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50 Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00 Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.437,50 Totale danno biologico temporaneo € 6.325,00
Totale generale: € 30.518,00 Totale con personalizzazione massima € 39.926,00
Deve essere riconosciuta la personalizzazione massima della liquidazione del danno biologico, in considerazione del grave sfregio estetico (ben visibile dalle foto in atti) residuato sulla spalla e sul braccio dell'attrice, che è tale da incidere pesantemente sulla vita di relazione. La liquidazione che precede è stata eseguita con attualizzazione ad oggi;
pertanto, all'importo innanzi indicato si aggiungeranno la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, ma solo con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo. Alla soccombenza segue la condanna del al Controparte_4 pagamento delle spese di CTU e alla rifusione delle spese processuali in favore dell'attrice nella misura di complessivi euro 8.200,00 di cui euro 600,00 per spese ed euro 7.600,00 per onorari, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciandosi nel giudizio promosso da contro il , in parziale accoglimento Parte_1 Controparte_1 delle domande di parte attrice, dichiara la responsabilità esclusiva del
[...]
rispetto al sinistro dedotto;
per l'effetto, condanna il Controparte_1 [...]
, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento in favore di Controparte_1 dei danni alla persona, nella misura di complessivi euro 39.926,00, oltre Parte_1 alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali a decorrere dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo. Condanna il al pagamento Controparte_1 delle spese di CTU e alla rifusione delle spese processuali in favore dell'attrice, nella misura di complessivi euro 8.200,00 di cui euro 600,00 per spese ed euro 7.600,00 per onorari, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario. Brindisi, 15.08.2025
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo