Sentenza 25 gennaio 2017
Massime • 1
Il provvedimento di inammissibilità della richiesta di concessione del beneficio della liberazione anticipata, pronunciato "de plano" dal magistrato di sorveglianza, è impugnabile con reclamo al tribunale di sorveglianza, ai sensi dell'art. 69-bis, comma terzo, ord. pen., e non mediante ricorso per cassazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che la procedura prevista dall'art. 69-bis ord. pen. in tema di liberazione anticipata costituisce "lex specialis" rispetto a quella dettata, in generale, dall'art. 666 cod. proc. pen).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/01/2017, n. 36235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36235 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2017 |
Testo completo
36235-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 25/01/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA MASSIMO VECCHIO Dott. N. 307/2017 - Consigliere - Dott. ADET TONI NOVIK REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. VINCENZO SIANI N. 17797/2016 Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI - Consigliere - Dott. ANTONIO MINCHELLA - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SA IO N. IL 13/09/1971 avverso l'ordinanza n. 762/2016 GIUD. SORVEGLIANZA di UDINE, del 01/04/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO MINCHELLA;
lette/sentite le conclusioni del PG Doll. Felicetts Marinelli, cha ,ha chiesto di qualifica !'impugthod one соче Come се свето; Mr -Udit i difensor Avv.; ли RILEVATO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 01.04.2016 il Magistrato di Sorveglianza di Udine dichiarava de plano inammissibile per difetto delle condizioni di legge la richiesta avanzata da TI MA di concessione della liberazione anticipata per il semestre 12.07.2015/12.01.2016 trascorso in libertà controllata. Rilevava il giudice che la liberazione anticipata riguarda i detenuti in carcere, i semiliberi, i detenuti domiciliari e gli affidati in prova al servizio sociale;
che il beneficio è stato esteso ai semidetenuti (per le analogie con la semilibertà) ed ai liberi condizionali (poiché sottoposti a libertà vigilata in condizione che costituisce espiazione di pena a tutti gli effetti); che esiste un precedente dell'anno 2000 della Corte suprema, ma nel 2002 il Legislatore aveva riformato l'istituto senza estenderlo ai liberi controllati, i quali non potevano essere equiparati agli affidati in prova al servizio sociale poiché era diverso l'ambito di azione del servizio sociale e differenti gli obblighi cui essi erano sottoposti;
che per i liberi controllati difetta l'osservazione scientifica della personalità e il trattamento penitenziario.
2. Avverso detta ordinanza il condannato, a mezzo del difensore, ha proposto reclamo al tribunale di sorveglianza. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge con riferimento all'art. 57 della legge n. 689/1981 che considera la semidetenzione e la libertà controllata come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita: pertanto ли essa è una espiazione ad ogni effetto, con un suo specifico contenuto rieducativo. Con il secondo motivo ha, ancora, dedotto violazione di legge, evidenziando che il libero controllato è sottoposto a prescrizioni ed obblighi, sul cui adempimento veglia la polizia giudiziaria, e può prendere contatto con l'UEPE competente. Con il terzo motivo il reclamante ha sollevato eccezione di illegittimità costituzionale nell'ipotesi in cui non si reputi che la libertà controllata abbia finalità rieducativa e sia espíazione di pena.
3. Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Trieste, con provvedimento in data 11.04.2016, ha qualificato il reclamo proposto come ricorso per cassazione (in quanto esperito avverso declaratoria di inammissibilità resa de plano) e ha disposto l'inoltro degli atti a questa Corte suprema di cassazione.
4. Il P.G. ha concluso per la (ri)trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Trieste, previa riqualificazione della impugnazione come reclamo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Assumono rilievo preliminare le questioni, strettamente connesse, della qualificazione giuridica della impugnazione proposta dal condannato e della competenza del giudice ad quem. 2 2. La disciplina dell'art. 666 cod. proc. pen. che, per il rinvio operato dall'art. 678 cod. proc. pen., governa il procedimento di sorveglianza, impone l'attivazione del contraddittorio tra le parti e la fissazione dell'udienza in camera di consiglio per dar modo alle stesse di partecipare ed interloquire innanzi al giudice;
contempla, altresì, in deroga alla regola generale, la possibilità di un epilogo decisorio anticipato della richiesta, in termini d'inammissibilità, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., mediante pronuncia di decreto reso con procedura de plano ed in assenza di contradditorio, quando l'istanza sia stata già rigettata perché basata sui medesimi elementi, ovvero sia « manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ». Avverso il decreto di inammissibilità adottato de plano dal magistrato di sorveglianza il mezzo di impugnazione è effettivamente il ricorso per cassazione, ai sensi dell'ultimo inciso dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., cui ha fatto riferimento il ridetto provvedimento di qualificazione della impugnazione e di inoltro a questa Corte suprema di cassazione.
3. La qualificazione del proposto reclamo, effettuata dal Presidente del tribunale di sorveglianza, non è, tuttavia, condivisibile. Nella specie si versa in materia di liberazione anticipata e trova, pertanto, applicazione l'art. 69-bis Ord. pen. Tale disposizione costituisce lex specialis rispetto alla generale disciplina del procedimento di sorveglianza. Infatti il provvedimento del magistrato di sorveglianza sulla liberazione anticipata ли è adottato sempre de plano « senza la presenza delle parti » (art. 69-bis, comma 1, Ord. pen.); in prima istanza è escluso in radice il rito della camera di consiglio partecipata;
il contraddittorio è eventuale e differito, essendone contemplata la instaurazione solo in caso di impugnazione, davanti al giudice ad quem (art. 69-bis, comma 4, Ord. pen.); e, al riguardo, la impugnazione specificamente prevista dalla legge è costituita dal reclamo al tribunale di sorveglianza (art. 69-bis, comma 3, Ord. pen.). Di conseguenza, non viene in alcun rilievo la disposizione (derogatoria del rito della camera di consiglio partecipata del procedimento di sorveglianza) di cui art. 666, comma 2, cod. proc. pen., il quale reca la previsione del ricorso per cassazione avverso il decreto di inammissibilità reso de plano. E l'impugnazione prevista in relazione al provvedimento del magistrato di sorveglianza sulla liberazione anticipata è costituita, in ogni caso, dal reclamo al tribunale di sorveglianza.
4. Né - è appena il caso di aggiungere avverso l'ordinanza impugnata sarebbe stato esperibile il ricorso immediato per cassazione, previsto dall'art. 569 cod. proc. pen. 3 Infatti tale particolare mezzo di impugnazione, consentito esclusivamente in relazione alle sentenze, non è ammesso avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza (v. in termini: Sez. 1, n. del 3/7/2008, Provenzano, Rv. 240483; Sez. 1, n. del 19/10/2007, Abbafati, Rv. 237873; Sez. 1, n. 17417 del 01.04.2015, Formicola, Rv 263328).
5. In conclusione, nella fattispecie, il difensore del condannato ha correttamente adito, con lo strumento di impugnazione stabilito dalla legge (il reclamo), il Tribunale di sorveglianza funzionalmente competente a conoscere gravame. Il provvedimento del Presidente del tribunale di sorveglianza dell'11/04/2016 di inoltro degli atti a questa Corte suprema di cassazione recante la erronea - qualificazione della impugnazione deve essere annullato, senza rinvio, e della trattazione del gravame deve essere (re)investito il Tribunale di sorveglianza di Trieste. - -Trova, infatti, applicazione e merita di essere riaffermato il principio di diritto, secondo il quale "la illegittima qualificazione del gravame come ricorso per cassazione operata dal giudice di merito ad quem, erroneamente dichiaratosi incompetente, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a favore della Corte suprema di cassazione, comporta l'annullamento senza rinvio del relativo provvedimento" (v. Sez. 1, n. 45334 del 25/11/2008, Piscitello, Rv. 24233401; Sez. 1, n. 48126 del 04/12/2008, Del Buono, Rv. 24278601; Sez. 1, n. 11240 del 03/12/2008, dep. 2009, Berantelli, Rv. 24322101; Sez. 1, n. 45504 del 27/10/2009, dep. 2009, Gambini, Rv. 24549701).
6. Conseguono alle considerazioni che precedono l'annullamento, senza rinvio, del provvedimento del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Trieste del'11 aprile 2016 e la trasmissione degli atti a quel Tribunale di sorveglianza per la trattazione del reclamo proposto.
P.Q.M
Annulla, senza rinvio, il provvedimento di qualificazione e inoltro della impugnazione deliberato l'11.04.2016 dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Trieste. Dispone la trasmissione degli atti al suddetto Tribunale per la trattazione del reclamo. Così deciso il 25 gennaio 2017. Il Consigliere relatore Il Presidente (dott. Antonio Minchella) DEPOSITATA (dott. Massimo Vecchio), IN CANCELLERIASanſmo Vecchio 21 LUG 2017 IL CANCELLIERE 4 IA EL