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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/10/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 1125 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. COPPOLINO C.F._1
SE CO, come da procura in atti;
E
, nata a [...] l'[...], C.F.: Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. DI RE C.F._2
ANTONELLA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la Part cancelleria di questo Tribunale in data 03/04/2025 i coniugi
1 , nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nata a [...] l'[...], premesso:
[...]
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 25/09/1999, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 856, parte 2, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli il 04/12/2002, Persona_1
il 06/5/2011 ed il 18/10/2012; Per_2 Per_3
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 7603/2023 del 26/04/2023;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“A) Pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del
1970, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra il Sig. e la Sig.ra ordinando Parte_1 Controparte_1
all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
B) Confermare le condizioni già concordate dai ricorrenti in sede di separazione e sopra indicate e che di seguito si riportano: - Affidamento condiviso dei figli minori;
- Collocazione prevalente dei figli presso la madre;
- Tempi di permanenza del padre con i figli, così regolati: fine settimana alternati, dal sabato alle 16,00 e sino alla domenica alle 16,00; le principali festività dell'anno e le ricorrenze familiari saranno regolate
2 secondo il criterio dell'alternanza; almeno una settimana nel mese di luglio e una nel mese di agosto da concordare con un anticipo di 10 giorni, i figli minori rimarranno con il padre;
- Obbligo del padre di corrispondere a
, nell'interesse dei figli, entro il giorno 10 di ogni mese, Controparte_1
mediante bonifico, un assegno di € 750,00 mensili;
consentendo alla madre di trattenere l'intero Assegno Unico riconosciuto nell'interesse dei figli;
spese straordinarie al 50% in caso di disaccordo, esse verranno individuate sulla base delle linee guida elaborate dal CNF;
- Assegnazione alla Sig.ra della casa coniugale”. CP_1
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 21/05/2025.
Alla suddetta udienza dell'08/10/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 7603/2023 del 26/04/2023, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
3 Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 03/04/2025, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Messina il 25/09/1999, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 856, parte 2, serie A, tra , Parte_1
nato a [...] il [...], e , nata a [...] Controparte_1
l'08/01/1977, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 09/10/2025.
La Presidente
4 (dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 1125 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. COPPOLINO C.F._1
SE CO, come da procura in atti;
E
, nata a [...] l'[...], C.F.: Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. DI RE C.F._2
ANTONELLA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la Part cancelleria di questo Tribunale in data 03/04/2025 i coniugi
1 , nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nata a [...] l'[...], premesso:
[...]
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 25/09/1999, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 856, parte 2, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli il 04/12/2002, Persona_1
il 06/5/2011 ed il 18/10/2012; Per_2 Per_3
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 7603/2023 del 26/04/2023;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“A) Pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del
1970, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra il Sig. e la Sig.ra ordinando Parte_1 Controparte_1
all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
B) Confermare le condizioni già concordate dai ricorrenti in sede di separazione e sopra indicate e che di seguito si riportano: - Affidamento condiviso dei figli minori;
- Collocazione prevalente dei figli presso la madre;
- Tempi di permanenza del padre con i figli, così regolati: fine settimana alternati, dal sabato alle 16,00 e sino alla domenica alle 16,00; le principali festività dell'anno e le ricorrenze familiari saranno regolate
2 secondo il criterio dell'alternanza; almeno una settimana nel mese di luglio e una nel mese di agosto da concordare con un anticipo di 10 giorni, i figli minori rimarranno con il padre;
- Obbligo del padre di corrispondere a
, nell'interesse dei figli, entro il giorno 10 di ogni mese, Controparte_1
mediante bonifico, un assegno di € 750,00 mensili;
consentendo alla madre di trattenere l'intero Assegno Unico riconosciuto nell'interesse dei figli;
spese straordinarie al 50% in caso di disaccordo, esse verranno individuate sulla base delle linee guida elaborate dal CNF;
- Assegnazione alla Sig.ra della casa coniugale”. CP_1
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 21/05/2025.
Alla suddetta udienza dell'08/10/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 7603/2023 del 26/04/2023, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
3 Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 03/04/2025, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Messina il 25/09/1999, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 856, parte 2, serie A, tra , Parte_1
nato a [...] il [...], e , nata a [...] Controparte_1
l'08/01/1977, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 09/10/2025.
La Presidente
4 (dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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