Sentenza 29 maggio 2009
Massime • 1
Il giudizio di equivalenza o di subvalenza delle circostanze aggravanti rileva solo "quoad poenam", e non rende il reato medesimo perseguibile a querela di parte, ove questa sia prevista per l'ipotesi non circostanziata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/05/2009, n. 24522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24522 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 29/05/2009
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 2537
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA NT - Consigliere - N. 44621/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia;
nei confronti di:
NI NT, nato a [...] il [...];
RO AN, nato ad [...] il [...];
RO NZ, nato ad [...] il giorno 8.6.1974;
avverso la sentenza del Tribunale di Brescia in data 23.12.2005;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dott. Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dott. NT Gialanella, il quale ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio limitatamente al capo H. osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 23.12.2005, il Tribunale di Brescia dichiarò non doversi procedere nei confronti di NI NT, RO AN e RO NZ in ordine al reato di lesioni (esclusa l'aggravante) ed a quello di danneggiamento per remissione di querela, in quanto, essendo state concesse le attenuanti generiche giudicate prevalenti sulle aggravanti, il reato di danneggiamento sarebbe perseguibile a querela.
Avverso tale pronunzia ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia deducendo violazione di legge perché il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti di cui all'art. 635 c.p., comma 2, nn. 1 e 2 non farebbe venir meno la perseguibilità d'ufficio di tale reato.
Il ricorso è fondato.
Il giudizio di equivalenza, o di subvalenza, delle circostanze aggravanti rispetto a quelle attenuanti, ai sensi dell'art. 69 cod. pen., rilevando solo "quoad poenam", non influisce sulla ontologica sussistenza del fatto-reato, come circostanziato dalle indicate aggravanti, e non rende, quindi, il reato medesimo, così circostanziato, perseguibile a querela di parte, ove questa sia prevista per l'ipotesi non circostanziata. (V. Cass. Sez. 4 sent. n. 10212 del 13.7.1999 dep. 26.8.1999 rv 214586, citata anche nel ricorso).
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia ai sensi dell'art. 569 c.p.p., comma 4.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 maggio 2009. Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2009