Sentenza 1 febbraio 1999
Massime • 1
Non è configurabile la violazione da parte del giudice di merito del principio di buona fede nell'interpretazione dei contratti, se l'interessato non specifica, con il ricorso per cassazione, il vantaggio ingiusto, estraneo alla previsione ed all'equilibrio contrattuale, che la decisione impugnata avrebbe attribuito alla parte vincitrice. (Nella specie il giudice di merito aveva ritenuto che l'art. 28 del c.c.n.l. 25 maggio 1979 per i dirigenti di imprese assicurative - attribuente al dirigente dimissionario un'indennità supplementare in caso di grave pregiudizio derivatogli dal cambiamento di proprietà dell'azienda - potesse trovare applicazione anche in caso di pregiudizio derivante da un provvedimento di carattere generale, quale quello in questione, comportante la sottrazione ai preposti alle agenzie locali della supremazia gerarchica sui dipendenti del settore sinistri).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/02/1999, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio LANNI - Presidente -
Dott. Alberto SPANÒ - Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Rel. Consigliere -
Dott. Camillo FILADORO - Consigliere -
Dott. Giancarlo D'AGOSTINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LA FIDUCIARIA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VAL DI LANZO n 10/F, presso lo studio dell'avvocato ROSARIO LUIGI PICCIOLO, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE QUARTA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DE IA EN;
- intimato -
e sul 2 ricorso n 12643/96 proposto da:
DE IA EN, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL PARADISO n 55, presso lo studio dell'avvocato FLAMINIA DELLA CHIESA D'ISASCA, rappresentato e difeso dall'avvocato NUNZIO RIZZO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
LA FIDUCIARIA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 754/96 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 12/03/96, R.G.N. 40310/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/98 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con due distinti ricorsi, del 31 gennaio e del 22 maggio 1989, al ET di Napoli, IC De IZ esponeva di essere stato dirigente dell'agenzia locale della s.p.a Fiduciaria compagnia di assicurazioni e riassicurazioni e di aver subito una riduzione delle proprie funzioni a seguito di una ristrutturazione aziendale disposta, a decorrere dal 1 gennaio dello stesso anno, dalla nuova proprietà del gruppo societario comprendente la detta datrice di lavoro.
Egli aveva perciò esercitato il diritto di dimissioni previsto dall'art. 28 del vigente contratto collettivo e chiedeva, per quanto qui ancora interessa, che la società fosse condannata a pagargli l'indennità supplementare prevista nello stesso art. 28 per il caso di "grave pregiudizio alla posizione (del dirigente) in azienda, per effetto dei provvedimenti conseguiti al cambio di proprietà" nonché l'indennità sostitutiva del preavviso.
Riuniti i ricorsi, il ET rigettava le domande con decisione del 25 gennaio 1993, riformata in parte con sentenza 12 marzo 1996 dal Tribunale, il quale condannava la datrice di lavoro a pagare l'indennità supplementare nella misura di quattro mensilità di retribuzione, più altre quattro ai sensi dell'art. 36 del suddetto contratto, e confermava il rigetto della domanda di indennità di preavviso.
Il Collegio d'appello riteneva che la sottrazione di una parte delle mansioni già attribuite al dirigente integrasse il grave pregiudizio di cui all'art. 28 cit., anche se essa era stata disposta con provvedimento non singolare, ossia riguardante soltanto il De IZ, bensì generale, ossia diretto a tutti gli uffici del gruppo societario.
Contro questa sentenza ricorrono per cassazione in via principale la s.p.a. La Fiduciaria compagnia di assicurazioni e riassicurazioni ed in via incidentale il De IZ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi, principale e incidentale, debbono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 cod.proc.civ.. Col primo motivo la ricorrente principale lamenta l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione nell'interpretazione dell'art. 28 del contratto collettivo per i dirigenti delle imprese assicurative del 25 maggio 1979, il quale attribuisce al dirigente dimissionario per cambiamento di proprietà dell'azienda il diritto ad un'indennità supplementare per il solo caso di "grave pregiudizio" derivatogli dal detto cambiamento. Ad avviso della ricorrente tale pregiudizio dovrebbe essere individuale, onde l'indennità non sarebbe dovuta qualora esso derivi da un provvedimento di carattere generale.
La stessa censura è ripetuta nel secondo motivo sotto il profilo della violazione degli artt. 1366 e 1367 cod.civ., che impongono l'interpretazione del contratto secondo buona fede e secondo il principio di conservazione.
I due motivi, da esaminare insieme per il loro contenuto sostanzialmente coincidente, non sono fondati.
Il riferimento al principio di buona fede nell'ermeneutica contrattuale è estraneo al contenuto della controversia poiché la ricorrente non specifica quale ingiusto vantaggio, estraneo alle previsione ed all'equilibrio contrattuale, la decisione impugnata abbia attribuito alla parte vincitrice.
Idem per il principio di conservazione, posto che l'interpretazione della clausola contrattuale adottata dal Tribunale ha un contenuto più esteso di quella sostenuta dalla ricorrente.
Quanto al primo motivo, il Collegio d'appello ha spiegato come il grave pregiudizio per la figura professionale del dirigente, consistente - quanto al caso di specie - nella perdita della "supremazia gerarchica" sui dipendenti relativamente al settore sinistri, giustificasse secondo la lettera e lo spirito della clausola contrattuale un compenso pecuniario in caso di dimissioni;
compenso che le parti sociali non subordinarono ad alcuna limitazione e perciò neppure all'eventualità che il pregiudizio derivasse da un atto generale della direzione dell'impresa. In tale argomentazione non è ravvisabile alcuna lacuna o contraddizione, onde la censura della ricorrente non può essere accolta. Col primo motivo il ricorrente incidentale denunzia il difetto di motivazione circa la limitazione dell'indennità supplementare a quattro mensilità di retribuzione (più quattro ex art. 36 c.c.n.l.). Ma tale difetto non sussiste poiché dal testo dell'art. 28 del contratto, attribuitivo dell'indennità in questione e riportato dal ricorrente principale senza obiezione della controparte, risulta come la determinazione quantitativa dell'indennità venga rimessa, in caso di controversia giudiziaria, alla discrezionalità del giudice. Discrezionalità esercitata, nella specie, con congrua motivazione, ossia col rilievo che le mansioni sottratte al dirigente erano esigue rispetto a quelle spettantigli complessivamente e che egli non aveva subito comunque una formale dequalificazione. Col secondo motivo del ricorso incidentale, è lamentata la violazione degli artt. 1362 e 2118 cod.civ. nell'interpretazione del contratto, quanto all'indennità di mancato preavviso, che secondo il ricorrente spetterebbe anche al dirigente dimissionario. Ma il motivo non può essere accolto per difetto di specificazione delle ragioni (art. 366, n.4, cod.proc.civ.). Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la materia dell'indennità di preavviso in caso di recesso dal rapporto di lavoro è rimessa all'autonomia delle parti (Cass. 19 dicembre 1981 n. 6733) e, com'è pacifico in causa, l'art. 28 del contratto collettivo ora evocato dal ricorrente, concede al dirigente, in caso di trasferimento della proprietà dell'impresa, di recedere dal rapporto "senza obbligo di preavviso". Non precisa ora il ricorrente in relazione a quale periodo di preavviso, ossia per quale durata, sarebbe dovuta l'indennità da lui pretesa.
La prevalente soccombenza della società ricorrente in via principale induce a compensare le spese parzialmente, imponendone ad essa il pagamento della metà.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta entrambi e compensa per metà le spese di questo giudizio di legittimità; condanna la ricorrente principale, soc. La Fiduciaria al pagamento della restante metà, liquidata in lire 24.400 oltre a lire unmilionecinquecentomila per onorario.