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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 129/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 2, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente e Relatore
MINERVINI ANTONIO, Giudice
MARRA PAOLO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 473/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6503AB00205 IRES-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 124/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Viene omesso lo svolgimento. Infatti L.69/2009 art.45 ha modificato l'art.132 c.p.c. come segue.
17. Al secondo comma dell'articolo 132 del codice di procedura civile, il numero 4) è sostituito dal seguente:
"4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di Ricorrente_1 SRL - P.IVA_1 l.r. Nominativo_1 - CF_1 proposto con l'avv. Difensore_1 - domicilio digitale P.E.C.: Email_1, va senz'altro respinto.
La società esercita sin dalla sua costituzione – CIRCA 10 ANNI - l'attività di “fabbricazione di apparecchiature per il controllo elettrico (codice ateco 271200)”. Dichiara inoltre di esercitare quali ulteriori attività quella di “fabbricazione di altri apparecchi elettrici (279009)” e quella di “commercio all'ingrosso di materiale elettrico (466920)”.
Il ricorso deve essere respinto per le molteplici ragioni che seguono.
La legislazione fiscale concede ampi poteri al Fisco in termini di accertamento accordando alle presunzioni gravi precise e concordanti legittimità all'odierno accertamento.
Dal controllo svolto dall'Agenzia risulta che, dalla costituzione, fino all'anno del controllo (quindi per sette esercizi consecutivi, dal 2016 al 2022), la ricorrente è sempre risultata in perdita o ha realizzato utili assai vicini allo ZERO.
Le fatture di acquisto sono risultate inidonee a documentare i costi dedotti, ovvero sono volte – data la loro genericità – a rendere difficile una attenta attività accertativa in senso analitico. L'inerenza dei costi - com'è noto - deve essere provata dal contribuente.
L'Agenzia ha assunto l'antieconomicità dell'attività e – vista la inidoneità della contabilità a fornire dati analitici su cui lavorare - ha rideterminato il reddito induttivamente.
Infatti le prestazioni di “manodopera”, non vengono ricondotte ad alcuna commessa, nè ad altri dati oggettivi, ma sono totalmente generiche.
Le risposte del contribuente alle domande dell'Agenzia sono state generiche aggravando il quadro indiziario. Perciò i due motivi 1) SULL'ASSERITA CARENZA DI MOTIVAZIONE E VIOLAZIONE
DELL'ART. 39 D.P.R. 600/1973; 2. SULLA SUPPOSTA ERRONEITÀ DELLA RICOSTRUZIONE
INDUTTIVA COMPIUTA DALL'UFFICIO appaiono privi di pregio anche per le ragioni seguenti.
IL ricorso non ha fornito elementi a favore del ricorrente. Anzi. Il medesimo esclude la comparabilità di ben 21 imprese sulle 23 che esercitano la sua stessa attività di “fabbricazione di apparecchiature per il controllo elettrico (codice ateco 271200)” con ciò confermando che la ricorrente è una azienda che presenta gravissime anomali rispetto a tutti gli altri concorrenti e perciò ha – anch'essa ricorrente – confermato i presupposti giuridici delle presunzione gravi precise e concordati e l'antieconomicità dell'impresa medesima.
Il ricorrente, infine, non smentisce quanto l'Agenzia ha riferito leggendo il sito Intenet della società e cioè che opera nel settore “COSTRUZIONE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE”,da oltre 50 anni. Infatti nel sito si legge la frase “Dal 1971 operiamo nel settore della costruzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per la bassa, media tensione e automazione industriale”. Altro autogol del ricorrente (testualmente ) è che "La percentuale di ricarico media tra le due società del suo mini-campione sarebbe 45,495%", ma è invece del 131%, come risulta dai calcoli dell'Agenzia non contestati dal ricorrente e perciò assumibili ex art.115 c.p.c. desunti dalla stessa tabella riportata nel ricorso
Infatti non è stata smentita la dichiarazione dell'Agenzia secondo cui “Nel proprio calcolo di cui alla
“Tabella 7”, la ricorrente inverte inopinatamente dividendo e divisore e così calcola la percentuale di ricarico come 'costo del venduto ÷ ricavi'. Ottiene in tal modo un risultato completamente sbagliato e privo di senso. Se invece avesse eseguito il calcolo corretto, avrebbe ottenuto: per Società_1 s.r.l.: % ricarico = (1.117.539 – 391.007) ÷ 391.007 * 100 = 185 % per Società_2 s.r.l.: % ricarico = (258.439 – 144.721) ÷ 144.721 * 100 = 78,5 % Si sarebbe allora accorta che la percentuale di ricarico media tra le due società del suo mini-campione non è 45,495%, ma 131%, ed è, pertanto, 14 sensibilmente più alta di quella applicata dall'Ufficio (98%)! Assecondando le argomentazioni della ricorrente sulla formazione del campione, pertanto, il maggiore imponibile sarebbe superiore a quello accertato nell'atto impositivo”.
Coglie – infine - nel segno la seguente asserzione dell'Agenzia – in quanto frutto delle istruzioni – e cioè
“I dubbi della ricorrente in merito all'inclusione o meno delle spese di manodopera trovano soluzione nella semplice lettura delle Istruzioni alla compilazione del mod. ISA: l'importo del rigo F10 ricomprende “le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa”; “Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.”.
In conclusione tutti gli elementi - anche quelli dedotti dal ricorente - sono indizi concordanti, precisi (le percenutali per esempio) e gravi perchè l'assenza di redditività è pervicacemente sostenuta in tutte le dichiarazioni fiscali da inveterato tempo, rendendo non credibile che un imprenditore si ostini a perdere soldi in una attivita che su internet professa di sapere fare molto bene e da vari lustri.
Le spese seguono ex lege la soccombenza.
P.Q.M.
respinge il ricorso, condanna il ricorrente a pagare le spese legali quantificate in euro 3.000
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 2, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente e Relatore
MINERVINI ANTONIO, Giudice
MARRA PAOLO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 473/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6503AB00205 IRES-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 124/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Viene omesso lo svolgimento. Infatti L.69/2009 art.45 ha modificato l'art.132 c.p.c. come segue.
17. Al secondo comma dell'articolo 132 del codice di procedura civile, il numero 4) è sostituito dal seguente:
"4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di Ricorrente_1 SRL - P.IVA_1 l.r. Nominativo_1 - CF_1 proposto con l'avv. Difensore_1 - domicilio digitale P.E.C.: Email_1, va senz'altro respinto.
La società esercita sin dalla sua costituzione – CIRCA 10 ANNI - l'attività di “fabbricazione di apparecchiature per il controllo elettrico (codice ateco 271200)”. Dichiara inoltre di esercitare quali ulteriori attività quella di “fabbricazione di altri apparecchi elettrici (279009)” e quella di “commercio all'ingrosso di materiale elettrico (466920)”.
Il ricorso deve essere respinto per le molteplici ragioni che seguono.
La legislazione fiscale concede ampi poteri al Fisco in termini di accertamento accordando alle presunzioni gravi precise e concordanti legittimità all'odierno accertamento.
Dal controllo svolto dall'Agenzia risulta che, dalla costituzione, fino all'anno del controllo (quindi per sette esercizi consecutivi, dal 2016 al 2022), la ricorrente è sempre risultata in perdita o ha realizzato utili assai vicini allo ZERO.
Le fatture di acquisto sono risultate inidonee a documentare i costi dedotti, ovvero sono volte – data la loro genericità – a rendere difficile una attenta attività accertativa in senso analitico. L'inerenza dei costi - com'è noto - deve essere provata dal contribuente.
L'Agenzia ha assunto l'antieconomicità dell'attività e – vista la inidoneità della contabilità a fornire dati analitici su cui lavorare - ha rideterminato il reddito induttivamente.
Infatti le prestazioni di “manodopera”, non vengono ricondotte ad alcuna commessa, nè ad altri dati oggettivi, ma sono totalmente generiche.
Le risposte del contribuente alle domande dell'Agenzia sono state generiche aggravando il quadro indiziario. Perciò i due motivi 1) SULL'ASSERITA CARENZA DI MOTIVAZIONE E VIOLAZIONE
DELL'ART. 39 D.P.R. 600/1973; 2. SULLA SUPPOSTA ERRONEITÀ DELLA RICOSTRUZIONE
INDUTTIVA COMPIUTA DALL'UFFICIO appaiono privi di pregio anche per le ragioni seguenti.
IL ricorso non ha fornito elementi a favore del ricorrente. Anzi. Il medesimo esclude la comparabilità di ben 21 imprese sulle 23 che esercitano la sua stessa attività di “fabbricazione di apparecchiature per il controllo elettrico (codice ateco 271200)” con ciò confermando che la ricorrente è una azienda che presenta gravissime anomali rispetto a tutti gli altri concorrenti e perciò ha – anch'essa ricorrente – confermato i presupposti giuridici delle presunzione gravi precise e concordati e l'antieconomicità dell'impresa medesima.
Il ricorrente, infine, non smentisce quanto l'Agenzia ha riferito leggendo il sito Intenet della società e cioè che opera nel settore “COSTRUZIONE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE”,da oltre 50 anni. Infatti nel sito si legge la frase “Dal 1971 operiamo nel settore della costruzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per la bassa, media tensione e automazione industriale”. Altro autogol del ricorrente (testualmente ) è che "La percentuale di ricarico media tra le due società del suo mini-campione sarebbe 45,495%", ma è invece del 131%, come risulta dai calcoli dell'Agenzia non contestati dal ricorrente e perciò assumibili ex art.115 c.p.c. desunti dalla stessa tabella riportata nel ricorso
Infatti non è stata smentita la dichiarazione dell'Agenzia secondo cui “Nel proprio calcolo di cui alla
“Tabella 7”, la ricorrente inverte inopinatamente dividendo e divisore e così calcola la percentuale di ricarico come 'costo del venduto ÷ ricavi'. Ottiene in tal modo un risultato completamente sbagliato e privo di senso. Se invece avesse eseguito il calcolo corretto, avrebbe ottenuto: per Società_1 s.r.l.: % ricarico = (1.117.539 – 391.007) ÷ 391.007 * 100 = 185 % per Società_2 s.r.l.: % ricarico = (258.439 – 144.721) ÷ 144.721 * 100 = 78,5 % Si sarebbe allora accorta che la percentuale di ricarico media tra le due società del suo mini-campione non è 45,495%, ma 131%, ed è, pertanto, 14 sensibilmente più alta di quella applicata dall'Ufficio (98%)! Assecondando le argomentazioni della ricorrente sulla formazione del campione, pertanto, il maggiore imponibile sarebbe superiore a quello accertato nell'atto impositivo”.
Coglie – infine - nel segno la seguente asserzione dell'Agenzia – in quanto frutto delle istruzioni – e cioè
“I dubbi della ricorrente in merito all'inclusione o meno delle spese di manodopera trovano soluzione nella semplice lettura delle Istruzioni alla compilazione del mod. ISA: l'importo del rigo F10 ricomprende “le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa”; “Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.”.
In conclusione tutti gli elementi - anche quelli dedotti dal ricorente - sono indizi concordanti, precisi (le percenutali per esempio) e gravi perchè l'assenza di redditività è pervicacemente sostenuta in tutte le dichiarazioni fiscali da inveterato tempo, rendendo non credibile che un imprenditore si ostini a perdere soldi in una attivita che su internet professa di sapere fare molto bene e da vari lustri.
Le spese seguono ex lege la soccombenza.
P.Q.M.
respinge il ricorso, condanna il ricorrente a pagare le spese legali quantificate in euro 3.000