Sentenza 14 aprile 1999
Massime • 1
In tema di bancarotta documentale, qualora sia assente o insufficiente l'accertamento in ordine allo scopo eventualmente propostosi dall'agente ed in ordine alla oggettiva finalizzazione di tale carenza, la mera mancanza dei libri e delle scritture contabili deve essere ricondotta alla ipotesi criminosa di bancarotta semplice. Invero la bancarotta fraudolenta documentale, prevista dall'art. 216 comma primo n 2)legge fallimentare, è un delitto doloso, mentre la bancarotta semplice è punibile indifferentemente a titolo di dolo o di colpa, per cui è superflua la indagine sulla efficacia causale dell'omessa o irregolare tenuta dei predetti documenti, che è punita per sè stessa, indipendentemente dalle conseguenze.
Commentario • 1
- 1. Bancarotta documentale semplice: responsabilità per omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie (Giudice Alessandra Ferrigno)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/04/1999, n. 10364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10364 |
| Data del deposito : | 14 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Alfonso Malinconico Presidente del 14.4.1999
1. Dott. Francesco Calbi Consigliere SENTENZA
2. Dott. Pasquale Perrone Consigliere N.800
3. Dott. Giuliana Ferrua Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giuseppe Sica Consigliere N.39306/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da LD IO, nato il [...] a [...] e da AN GO, nato il [...] a [...]
avverso la sentenza 19.5.98 della Corte di Appello di Roma Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Pasquale Perrone, Sentito il sostituto procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione, nella persona del Dott. Bruno Ranieri che ha chiesto il rigetto del ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
LD IO, legale rappresentante e prestanome, e AN GO, quale amministratore di fatto della SITE s.r.l., dichiara fallita nel luglio 1988, prosciolti dal delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e condannati per bancarotta fraudolenta documentale, ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello, che ha confermato la condanna, e deducono, tra l'altro, la riconducibilità della fattispecie nella previsione dell'art. 217 Legge fallimentare.
Il ricorso è fondato e il diverso reato di bancarotta semplice è prescritto.
L'imprenditore e l'amministratore di società sono destinatari diretti delle norme incriminatrici di cui agli artt. 216, 217, 224 Legge fallimentare, le quali sono ricettive delle disposizioni del codice civile - artt. 2114 e segg. e 2241 e segg. - che, imponendo l'obbligo di tenuta di libri e scritture contabili, mirano ad assicurare, a garanzia dei creditori, il retto e oculato svolgimento e l'agevole controllo dell'attività commerciale e a precostituire la prova della situazione economica dell'impresa, onde consentire agli organi dell'eventuale fallimento di acquisire attività e ricostruire rapporti senza ostacoli e lungaggini.
Tra le due ipotesi di reato - artt. 216 e 217 - ricorrono, tuttavia, nonostante l'identità di ratio, rilevanti differenze, in ordine sia all'elemento oggettivo, sia a quello soggettivo. Il primo è un reato tendenzialmente di danno e coinvolge nella condotta anche le scritture facoltative, mentre il secondo, che concerne soltanto le scritture obbligatorie, è un reato di pericolo presunto, per cui è irrilevante che la ricostruzione del patrimonio e degli affari possa avvenire anche aliunde. Il primo è un reato doloso, in quanto lo scopo perseguito dall'agente è nella prospettazione soggettiva, quello di conseguire un profitto o di arrecare un danno, e, nella prospettazione oggettiva, quello di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Il secondo reato, invece, è punibile, indifferentemente, a titolo di dolo e di colpa, per cui è superflua l'indagine sull'efficacia causale dell'omessa o irregolare tenuta che è punita per se stessa, indipendentemente dalle conseguenze.
Siffatta differenza comporta, sul piano processuale, che la bancarotta semplice è realizzata dalla omissione, soggettivamente sostenuta anche da imprudenza, negligenza e violazione di leggi, ed è provata dalla mancata produzione dei libri e scritture. La prova può essere vinta soltanto da una contraria, rigorosa duplice dimostrazione, gravante sull'imputato, della tenuta dei libri e della incolpevole impossibilità a produrli per caso fortuito o forza maggiore. Per la natura prevalentemente colposa del reato, inoltre, la responsabilità non può essere esclusa ne' per l'amministratore che si sia tenuto volontariamente estraneo all'amministrazione della società, ne' per il prestanome che abbia assunto rispetto al terzi la veste formale di legale rappresentante della società, disinteressandosi degli obblighi di legge.
Comporta, inoltre, che, qualora sia mancante o insufficiente l'indagine sulla strumentalità soggetti va e sulla finalizzazione oggettiva della condotta, richieste per la bancarotta fraudolenta documentale - e la prova deve essere particolarmente rigorosa nella ipotesi di proscioglimento dalla bancarotta patrimoniale - la mera mancanza di libri e scritture contabili deve essere ricondotta nella bancarotta semplice.
Ciò posto, si osserva che tale ipotesi ricorre nella fattispecie atteso che il giudice a quo, nonostante alcune affermazioni formali e assertive, ha inquadrato, come risulta dallo stesso testo della sentenza impugnata, nella bancarotta fraudolenta documentale una mera ipotesi di omessa tenuta di libri e scritture contabili. L'errore di subsunzione della fattispecie concreta in quella legale deve essere corretto direttamente dalla Corte. Il reato configurabile è prescritto, però, essendo già maturato, ex art. 157, comma 1, n. 4, 160 c.p., il termine di anni sette e mesi sei, decorrente dalla dichiarazione di fallimento, intervenuta, nel luglio del 1988. In conseguenza, poiché dal testo della sentenza impugnata non si ricava altra prevalente causa di proscioglimento nel merito, va dichiarata l'estinzione della bancarotta semplice.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per prescrizione del reato di bancarotta semplice, così qualificato il fatto contestato. Così deciso in Roma, all'udienza pubblica, il 14 aprile 1999. Depositato in Cancelleria il 1 settembre 1999