Cass. pen., sez. V, sentenza 14/04/1999, n. 10364
CASS
Sentenza 14 aprile 1999

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Massime1

In tema di bancarotta documentale, qualora sia assente o insufficiente l'accertamento in ordine allo scopo eventualmente propostosi dall'agente ed in ordine alla oggettiva finalizzazione di tale carenza, la mera mancanza dei libri e delle scritture contabili deve essere ricondotta alla ipotesi criminosa di bancarotta semplice. Invero la bancarotta fraudolenta documentale, prevista dall'art. 216 comma primo n 2)legge fallimentare, è un delitto doloso, mentre la bancarotta semplice è punibile indifferentemente a titolo di dolo o di colpa, per cui è superflua la indagine sulla efficacia causale dell'omessa o irregolare tenuta dei predetti documenti, che è punita per sè stessa, indipendentemente dalle conseguenze.

Commentario1

  • 1Bancarotta documentale semplice: responsabilità per omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie (Giudice Alessandra Ferrigno)
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 14/04/1999, n. 10364
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10364
Data del deposito : 14 aprile 1999

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