Legge 23 dicembre 1994, n. 726

Commentari3

  • 1Denunziata violazione delle prescrizioni contenute nella lex specialis della procedura
    Lazzini Sonia · https://www.diritto.it/ · 10 febbraio 2011

  • 2La consegna anticipata del servizio sotto riserva di legge
    Lazzini Sonia · https://www.diritto.it/ · 10 febbraio 2011

  • 3Tar Catania, IV, n 4624 del 7/12/2010: in materia di appalti, nel riconoscere il risarcimento danni deve prescindersi dall'accertamento della colpa…
    Sentenza · https://www.diritto.it/ · 9 dicembre 2010

Giurisprudenza37

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  • 1Corte d'Appello Torino, sentenza 18/12/2024, n. 497
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO SEZIONE LAVORO Composta da: Dott. Clotilde Fierro Presidente Dott. Piero Rocchetti Consigliere Dott. Maurizio Alzetta Consigliere Rel. S E N T E N Z A Nella causa di lavoro iscritta al n. 342/2024 R.G.L. promossa da: (c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 ), rappresentate e difese dagli avv.ti Simone Bisacca e Maria C.F._2 Spanò come da procura allegata alla busta telematica con la quale è stato depositato il ricorso di I grado; i difensori dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. ed ex art. 51 del D.L. 112/1998 presso la casella di posta elettronica …
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  • 2Trib. Parma, sentenza 16/05/2024, n. 443
    Provvedimento: N.R.G. 867/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Parma SEZIONE PRIMA CIVILE Sottosezione Lavoro Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa proposta da ( ), rappresentata e difesa dagli avv. LO Parte_1 C.F._1 BUE IRENE, MICELI WALTER e GANCI FABIO, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in Borgo Ronchini n. 9 43121 PARMA ITALIA; RICORRENTE contro ( ) Controparte_1 P.IVA_1 CONVENUTO CONTUMACE OGGETTO: Altre ipotesi Conclusioni Per la parte ricorrente: «Accertare e dichiarare che il ha posto in essere, nei confronti …
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  • 3Trib. Messina, sentenza 24/01/2023, n. 94
    Provvedimento: N.R.G. 2255/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA SEZIONE LAVORO Il Giudice del Tribunale di Messina, sezione lavoro, dott.ssa Aurora La Face, in esito all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 17.01.2023 ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa n. 2255/2015 R.G., avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo”; PROMOSSA DA , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dagli Avv.ti Maria Cammaroto e Freancesco Gramuglia - OPPONENTE– CONTRO , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, CP_1 giusta procura allegata al ricorso per …
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    • concordato fallimentare·
    • art. 5 L. 236/1993·
    • compensazione crediti·
    • interessi legali·
    • competenza giudice del lavoro·
    • previdenza obbligatoria·
    • legittimazione attiva·
    • giurisdizione amministrativa·
    • D.M. n. 19166/1995·
    • prescrizione·
    • incompetenza territoriale·
    • opposizione a decreto ingiuntivo·
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  • 4Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 30/05/2022, n. 4380
    Provvedimento: Pubblicato il 30/05/2022 N. 04380/2022REG.PROV.COLL. N. 00232/2018 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 232 del 2018, proposto dall'Istituto superiore di studi musicali P.I. Tchaikovsky, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Amalfa, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Alessandro Ricci in Roma, via Sardegna 50; contro AN NT, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Cantafio, Olga NT e …
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  • 5TAR Roma, sez. 3T, sentenza 18/10/2019, n. 12015
    Provvedimento: Pubblicato il 18/10/2019 N. 12015/2019 REG.PROV.COLL. N. 07791/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7791 del 2010, proposto da -OMISSIS- (-OMISSIS-) + -OMISSIS--OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Gianluigi Mangione, Tommaso Sciortino, con domicilio eletto presso lo studio Rosa Sciatta in Roma, via Premuda,18; contro Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Prov. di -OMISSIS-, …
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    • sospensione del giudizio·
    • art. 295 c.p.c.·
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    • art. 41 Cost.
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Versioni del testo

  • Art. 1. (Stato di previsione dell'entrata
    e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1995, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella n. 1).
    2. E' altresi' autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.
    AVVERTENZA:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
  • Art. 2. (Stato di previsione della Presidenza
    del Consiglio dei ministri
    e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti, per l'anno finanziario 1995, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 1/A).
    2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione delle somme iscritte al capitolo 1272 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1995.
    3. Il Ministro del tesoro, altresi', e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di competenza, di cassa e in conto residui, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1995, ai fini dell'attuazione della legge 23 agosto 1988, n. 400 , concernente disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.
    4. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell' articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , sono versate al capitolo 3689 dello stato di previsione dell'entrata per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7422 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
    5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza, di cassa e in conto residui, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 .
    6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, sui fondi iscritti al capitolo 7653 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, variazioni compensative di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396 .
    7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le Amministrazioni interessate, le somme iscritte al capitolo 2770 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
    8. In attuazione di quanto disposto dall' articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, le somme iscritte ai capitoli 7602 e 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1995, possono essere ripartite - in relazione al tipo di intervento previsto - con decreti del Ministro del tesoro, tra appositi capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione.
    9. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione dei provvedimenti concernenti il riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport.
    10. Ai fini della ripartizione della residua quota di Fondo unico per lo spettacolo di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 , il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui passivi.
    11. Ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell' articolo 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163 , le somme relative al Fondo unico per lo spettacolo non impegnate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per gli interventi di pertinenza dell'esercizio successivo e per quelli le somme stesse furono stanziate.
    12. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al capitolo 1159 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno finanziario 1995, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attivita' poste in essere dalla Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.
    Note all' art. 2:
    - La legge 23 agosto 1988, n. 400 , reca: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".
    - Il testo dell' art. 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria), e' il seguente:
    "Art. 33 (Fondo di garanzia). - E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri direzione generale delle informazioni, editoria e proprieta' letteraria, artistica e scientifica, un fondo centrale di garanzia per i finanziamenti di importo non superiore a 1.500 milioni di lire, concessi in base all'articolo 29 ed ammessi ai benefici di cui allo stesso articolo. A tal fine e' autorizzata apposita gestione ai sensi dell' articolo 9 della L. 25 novembre 1971, n. 1041 .
    La garanzia sul fondo e' di natura sussidiaria e puo' essere accordata agli istituti ed aziende di credito su richiesta dei medesimi o dei beneficiari dei finanziamenti.
    La garanzia del fondo si applica con le stesse modalita' previste dal primo comma dell'articolo 20 della L. 12 agosto 1977, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni.
    La dotazione finanziaria del fondo e' costituita:
    1) dalle somme che gli istituti erogatori devono versare in misura corrispondente alla trattenuta che essi sono tenuti ad operare una volta tanto, all'atto della erogazione, sull'importo originario dei finanziamenti concessi, limitatamente ai primi 3.000 milioni di ciascun finanziamento. La trattenuta e' dello 0,50 per cento;
    2) da contributi posti a carico degli istituti erogatori di importo pari a quello stabilito dal CIPI ai sensi della lettera b) del quinto comma dell'articolo 20 della L. 12 agosto 1977, numero 675 , modificato dall' articolo 12-bis del D.L. 30 gennaio 1979, n. 23 , convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 29 marzo 1979, n. 91 ;
    3) da un contributo dello Stato di lire 200 milioni per ciascuno dei primi tre esercizi finanziari successivi alla entrata in vigore della presente legge;
    4) dagli interessi maturati sulle disponibilita' del fondo".
    - Il testo dell'art. 127 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), e' il seguente:
    " Art. 127 (Legge 26 giugno 1990, n. 162 , art. 32, commi 1 e 2) (Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per il finanziamento di progetti, finalizzati al perseguimento degli obiettivi del presente testo unico, presentati dai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia della difesa, della pubblica istruzione e della sanita' con particolare riguardo per i progetti localizzati nelle regioni meridionali.
    2. A valere sul Fondo di cui al comma 1 possono essere finanziati progetti mirati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze elaborati dai comuni maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno, previa presentazione di progetti di fattibilita' indicanti i tempi, le modalita' e gli obiettivi che si intendono conseguire nel campo delle prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze. Al finanziamento dei progetti possono accedere prioritariamente i comuni del Mezzogiorno e quelli che intendono attivare servizi sperimentali di prevenzione sul territorio.
    3. Una quota almeno pari al 7 per cento degli stanziamenti di cui al comma 11 e' destinata al finanziamento di progetti di iniziativa delle regioni volti alla formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici e privati convenzionati per l'assistenza socio- sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi.
    4. Il finanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2 e' disposto, con proprio decreto, del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga di cui all'art. 1.
    5. Il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, nella prima seduta, specifica le priorita' in tema di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze nonche' il contenimento del fenomeno della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e determina i criteri per la ripartizione del Fondo e per la valutazione dei progetti, tenendo conto tra l'altro:
    a) dell'urgenza degli interventi in relazione a situazioni di alto rischio;
    b) degli interventi volti alla prevenzione e al contenimento del diffondersi delle infezioni HIV tra i tossicodipendenti;
    c) della carenza di strutture idonee alla lotta alla droga, nel settore di competenza di ciascun soggetto proponente;
    d) della necessita' di formazione del personale, con riferimento agli specifici obiettivi proposti dalla Organizzazione mondiale della sanita' (regione europea) e dalla Comunita' europea.
    6. Per l'esame istruttorio dei progetti e' istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una commissione presieduta da un esperto designato dal Ministro per gli affari sociali o da un dirigente generale in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e composta da sette esperti nei campi della prevenzione e del recupero delle tossicodipendenze, dei seguenti settori: sanitario, farmaco-tossicologico, psicologico, sociologico, riabilitativo, pedagogico, giuridico. Detta commissione e' coadiuvata da un ufficio di segreteria al quale e' preposto un funzionario della carriera direttiva o dirigenziale in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
    7. Le amministrazioni destinatarie dei finanziamenti avviano la realizzazione dei progetti entro tre mesi dalla erogazione del finanziamento, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che, in mancanza, provvede, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, a ridistribuire le somme su altri progetti meritevoli di accoglimento.
    8. Le amministrazioni provvedono altresi' ad inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione semestrale sull'andamento dei progetti e sui risultati conseguiti.
    9. Nel caso in cui la realizzazione del progetto finanziato incontri concrete difficolta' operative, l'amministrazione interessata, previo parere favorevole del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, puo' apportarvi le opportune variazioni, ferma restando l'entita' del finanziamento accordato.
    10. L'onere per il funzionamento della commissione di esperti e del relativo ufficio di segreteria e' valutato in lire 800 milioni annui a decorrere dall'anno 1990.
    11. L'onere per il finanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2 e' determinato in lire 176.040 milioni per l'anno 1990 e in lire 177.900 milioni a decorrere dal 1991.
    12. L'organizzazione del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga e' disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Comitato, potra' articolarsi in piu' sezioni; per il suo funzionamento dovranno osservarsi le norme regolamentari di cui all' art. 7 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ".
    - La legge 15 dicembre 1990, n. 396 , reca: "Interventi per Roma, capitale della Repubblica".
    - Il testo dell' art. 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), e' il seguente:
    "Art. 19 (Norma finanziaria). - 1. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa a favore del Fondo per la protezione civile sono iscritte, in relazione al tipo di intervento previsto, in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, le variazioni compensative che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio in relazione agli interventi da effettuare.
    2. Le disponibilita' esistenti nella contabilita' speciale intenstata al "Fondo per la protezione civile" di cui all' articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547 , nonche' quelle rinvenienti dalla contrazione dei mutui gia' autorizzati con legge a favore del Fondo per la protezione civile, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli da istituire nell'apposita rubrica dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
    3. Per gli interventi di emergenza, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5, il Ministro per il coordinamento della protezione civile puo' provvedere anche a mezzo di soggetti titolari di pubbliche funzioni, ancorche' non dipendenti statali, mediante ordini di accreditamento da disporre su pertinenti capitoli, per i quali non trovano applicazione le norme della legge e del regolamento di contabilita' generale dello Stato sui limiti di somma. Detti ordini di accreditamento sono sottoposti a controllo successivo e, se non estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati all'esercizio seguente.
    4. I versamenti di fondi da parte di enti o privati per le esigenze di protezione civile confluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai rispettivi capitoli di spesa, con decreti del Ministro del tesoro.
    5. Le obbligazioni giuridiche assunte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge a carico del Fondo per la protezione civile danno luogo a formali impegni a carico dei competenti capitoli da istituire ai sensi del comma 1".
    - Il testo del secondo comma dell'art. 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo), e' il seguente:
    "Art. 2 (Ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo).
    (Omissis).
    La residua quota del Fondo e' riservata per far fronte gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 5 della presente legge, nonche' per provvedere ad eventuali interventi integrativi in base alle esigenze dei singoli settori".
    - Il testo dell'ultimo comma dell'art. 13 della gia' citata legge n. 163/85 e' il seguente:
    "Gli stanziamenti non utilizzati nel corso di un esercizio finanziario sono portati in aumento della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo per l'esercizio finanziario successivo".
  • Art. 3. (Stato di previsione del Ministero del tesoro
    e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1995, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
    2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli 6682, 6741, 6771, 6773, 6857, 6864, 6868, 6869, 6872, 6877, 8908, 9006, 9010 e 9011 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995. Il Ministro del tesoro e' altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.
    3. Il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dei trasporti e della navigazione e della difesa, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1995, dello stanziamento iscritto, per competenza e cassa, al capitolo 4641 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145 .
    4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, e' stabilito in lire 138.600 miliardi.
    5. Il limite degli impegni, assumibili dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per la garanzia di durata sino a ventiquattro mesi, di cui all' articolo 17, lettera a), della legge 24 maggio 1977, n. 227 , e' fissato, per l'anno finanziario 1995, in lire 18.000 miliardi.
    6. Il limite degli impegni assumibili dalla predetta SACE per la garanzia di durata superiore ai ventiquattro mesi di cui all'articolo 17, lettera b), della citata legge 24 maggio 1977, n. 277 , e succes- sive modificazioni, e' fissato, per l'anno finanziario 1995, in lire 12.000 miliardi.
    7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e per l'attuazione dei referendum, dai fondi iscritti, per competenza e cassa, al capitolo 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995 a capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti competenze ai componenti i seggi elettorali, nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi per lavoro straordinario, compensi agli estranei all'Amministrazione, missioni, premi, indennita' e competenze varie alle Forze di polizia, trasferte e trasporto delle Forze di polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede, manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, servizio automobilistico ed altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
    8. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, dei fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli 6805 e 9540 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni di ricorso al mercato.
    9. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, i fondi iscritti al predetto capitolo 6805 ai capitoli concernenti interessi sui certificati speciali di credito del tesoro, in relazione al maggior onere derivante dalla determinazione del tasso di interesse dei predetti certificati speciali di credito del tesoro nonche' ai pertinenti capitoli di bilancio in relazione al maggior onere derivante dalla determinazione degli interessi da pagare su certificati di credito del tesoro denominati in European Currency Units (ECU).
    10. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7 , 8 e 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468 ,sono stabiliti, rispettivamente, in lire 2.500 miliardi, lire 1.000 miliardi e lire 100 miliardi.
    11. Per gli effetti di cui all' articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
    12. I capitoli riguardanti spese di riscossione delle entrate per le quali, ai termini dell' articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni, possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei funzionari delegati, sono quelli indicati nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
    13. I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali e' data facolta' al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell' articolo 12, primo e secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi nn.3 e 4, annessi allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
    14. Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' prevista dall' articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , sono indicate nell'elenco n. 5, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
    15. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri ed accertati sul capitolo di entrata 1472 sono correlativamente versati, con imputazione a carico del capitolo 5924 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, sul conto di tesoreria denominato: "Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia".
    16. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1994 sono riferiti alla competenza dell'anno 1995 ai fini della correlativa spesa, da imputare al citato capitolo 5924.
    17. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 , il Ministro del tesoro su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa per la ripartizione tra le Amministrazioni competenti del fondo iscritto al capitolo 9012 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995.
    18. Le somme iscritte ai capitoli 6771, 6869, 6872, 6878, 8908, 9011 e 9012 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
    19. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui sui capitoli 5926, 6771, 6869, 6872, 6878, 8908 e 9011 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.
    20. Ai fini dell'attuazione dell' articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222 , l'utilizzazione dello stanziamento del capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e' stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, su proposta formulata dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sulla base delle esigenze segnalate dalle Amministrazioni interessate. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
    21. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alla riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995 delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all' articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 .
    Il Ministro del tesoro e' altresi autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 24 della citata legge n. 157 del 1992 .
    22. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995 delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all' articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 35 . Il Ministro del tesoro e' altresi' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 18 della citata legge n. 36 del 1994 .
    Note all'art. 3:
    - Il testo degli articoli 3 e 4 del D.P.R. 24 marzo 1981, n. 145 (Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale), e', rispettivamente, il seguente:
    "Art. 3 (Compiti dell'Azienda). - L'Azienda provvede:
    a) alla organizzazione ed all'esercizio dei servizi del traffico aereo generale, delle telecomunicazioni aeronautiche, delle informazioni aeronautiche, dei servizi metereologici aeroportuali, e i relativi servizi amministrativi, tecnici e di supporto, nonche' dei servizi del traffico aereo inerenti ai movimenti degli aeromobili sulle aree di manovra;
    b) al potenziamento, all'ammodernamento ed alla costruzione di impianti ed apparati di assistenza radio o visuale, alla loro installazione ivi comprese le acquisizioni di terreno e le opere demaniali e alla manutenzione anche in relazione:
    allo sviluppo del traffico aereo;
    al progresso tecnologico;
    alle modificazioni delle norme internazionali in materia di assistenza al volo;
    c) alla ricerca ed alla promozione di studi ed esperienze di carattere tecnico-scientifico inerenti l'assistenza al volo;
    d) al collegamento con altre amministrazioni pubbliche al fine di realizzare le forme di collaborazione necessarie riguardo ai problemi territoriali di comune interesse;
    e) ai rapporti con enti e organizzazioni internazionali del settore;
    f) ai rapporti con enti e societa' nazionali che operano nel settore;
    g) alla predisposizione degli elementi tecnico- economici delle tariffe dei propri servizi, nonche' all'accertamento, alla registrazione, alla contabilizzazione, all'imputazione ed alla riscossione del provento di cui all' art. 1, L. 11 luglio 1977, numero 411 ;
    h) al reclutamento e, direttamente o indirettamente, alla formazione ed all'addestramento del personale da impiegare per l'espletamento dei servizi di assistenza al volo, al rilascio delle relative licenze ed abilitazioni nonche' al movimento del personale secondo le esigenze dei servizi di assistenza al volo; restano ferme le attribuzioni del Ministero della difesa in materia di licenze ed abilitazioni del personale militare sempre che le stesse non siano in contrasto con la normativa internazionale;
    i) all'amministrazione in generale ed alle procedure amministrative inerenti l'attivita' contrattuale;
    l) ai controlli, a terra e in volo, sulla rispondenza agli standards delle radio assistenze e degli aiuti luminosi per l'atterraggio;
    m) alla pianificazione ed alla programmazione dell'assistenza al volo, determinando inoltre, in occasione della costruzione di nuovi aeroporti civili o della ristrutturazione di quelli esistenti, i requisiti tecnico- operativi relativi all'assistenza al volo;
    n) agli accertamenti delle infrazioni alla normativa sull'assistenza al volo;
    o) alla imposizione delle servitu' necessarie per il funzionamento degli impianti;
    p) al rilievo, alla compilazione ed alla pubblicazione delle carte ostacoli aeroportuali nei limiti degli aeroporti di propria competenza;
    q)alla diretta gestione, fatto salvo il disposto di cui alla lettera n) dell'art. 3 della legge 23 maggio 1980, n. 242 , di tutti gli affari che comunque la riguardano, nonche' di quelli relativi ad altri servizi eventualmente trasferiti all'Azienda;
    r) all'emanazione della normativa tecnico-operativa dei servizi di competenza.
    L'Azienda ha inoltre facolta' di partecipare a societa' ed enti, operanti anche all'estero, aventi per fini l'esercizio di attivita' complementari, accessorie o comunque connesse con quelle dell'assistenza al volo, e di partecipare a societa' ed enti operanti anche all'estero aventi per fini la fornitura a terzi di consulenza ed assistenza tecnica, di studio, di progettazione, di costruzione o di gestione temporanea nelle fasi di avviamento di enti del servizio di controllo del traffico aereo, di sistemi ed impianti, di telecomunicazioni e di elaborazione automatica dei dati, di enti del servizio meteorologico, climatologico e fisico dell'atmosfera.
    La partecipazione alle societa' o enti di cui al precedente comma deve essere approvata dal Ministro dei trapsorti e, qualora si tratti di societa' o enti operanti all'estero anche con il concerto del Ministro degli affari esteri.
    Le norme con le quali si attribuiscono alla Direzione generale degli impianti e dei mezzi per l'assistenza al volo, per la difesa aerea e per le telecomunicazioni, competenze in materia di assistenza al volo e traffico aereo civile stabilite con decreti del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477 e 1478 , sono abrogate in quanto incompatibili con il presente decreto.
    E' altresi' abrogato l' art. 3, della legge 30 gennaio 1963, n. 141 , nonche' ogni altra norma che attribuisce ad altri organismi militari e civili competenze devolute dal presente decreto all'Azienda".
    "Art. 4 (Servizi gestiti dall'Azienda). - Con riferimento al precedente art. 3, punto a), l'Azienda gestisce in particolare:
    i servizi del traffico aereo, consistenti nei servizi di controllo del traffico aereo, nel servizio informazioni di volo, nel servizio consultivo e di allarme, negli spazi aerei di cui al precedente art. 2 e sugli aeroporti civili.
    I predetti servizi potranno riguardare, ove cio' sia richiesto dall'Aeronautica militare, anche spazi aerei di competenza della citata forza armata e aeroporti militari; il servizio meteorologico aeroportuale;
    il servizio informazioni aeronautiche;
    i servizi fisso e mobile delle telecomunicazioni aeronautiche, il servizio di radionavigazione e di quello di radiodiffusione".
    - Il testo della lettera a) dell'art. 17 della legge 24 maggio 1977, n. 227 (Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonche' alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale), e' il seguente:
    " a) per le garanzie di durata sino a 24 mesi in 5.000 miliardi di lire quale limite con carattere rotativo che potra' essere modificato con la legge di approvazione del bilancio dello Stato;".
    - Il testo della lettera b) dell'art. 17 della gia' citata legge n. 227/1977 e' il seguente:
    " b) per le garanzie di durata superiore a 24 mesi, annualmente, con legge di approvazione del bilancio dello Stato. Qualora al termine di ciascun anno finanziario l'ammontare delle garanzie assunte nell'anno stesso risulti inferiore al limite fissato, la differenza sara' portata in aumento del limite fissato per l'anno successivo".
    - Il testo degli artt. 7 , 8 e 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio), e' il seguente:
    "Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine). - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
    Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
    1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, in caso di richiesta da parte degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso;
    2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.
    Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio".
    Art. 8 (Fondo speciale per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale). - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' istituito, nella parte in conto capitale, un "Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa".
    Qualora si tratti di residui gia' perenti relativi ad importi che lo Stato ha assunto l'obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, a richiesta delle amministrazioni competenti, con decreto del Ministro del tesoro da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo - per le finalita' per le quali furono autorizzate - le somme di volta in volta occorrenti da iscrivere ai pertinenti capitoli di provenienza onde integrarne le dotazioni sia di competenza che di cassa, ovvero a capitoli di nuova istituzione, nel caso in cui quello di provenienza fosse stato nel frattempo soppresso".
    "Art. 9 (Fondo di riserva per le spese impreviste). - Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, e' istituito, nella parte corrente, un "Fondo di riserva per le spese impreviste", per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui al precedente articolo 7 (punto 2), ed al successivo articolo 12 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con caratteri di continuita'.
    Il trasferimento di somme dal predetto fondo e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa dei capitoli interessati.
    Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' allegato un elenco da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio, delle spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' di cui al comma precedente.
    Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato e' allegato un elenco dei decreti di cui al secondo comma, con le indicazioni dei motivi per i quali si e' proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo".
    - Per il testo dell'art. 7 della gia' citata legge n. 468/1978 vedi precedente nota all'art. 3.
    - Il testo dell' art. 56 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato), e' il seguente:
    "Art. 56. - Possono essere autorizzate, presso l'Istituto incaricato del servizio di Tesoreria, nel caso in cui l'adozione di altra forma di pagamento sia incompatibile con la necessita' dei servizi, aperture di credito a favore di funzionari delegati, per il pagamento delle seguenti spese, sia in conto della competenza dell'esercizio che in conto residui:
    1) spese da farsi in economia;
    2) spese fisse ed indennita' quando non siano prestabilite in somma certa, nonche' indennita' di missione e di trasferimento e compensi per lavoro straordinario per il personale che presta servizio presso gli Uffici periferici;
    3) retribuzioni al personale dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni;
    4) spese da farsi in occorrenze straordinarie, per le quali sia indispensabile il pagamento immediato;
    5) spese di qualsiasi natura per le quali leggi e regolamenti consentano il pagamento a mezzo di funzionari delegati;
    6) spese di riscossione delle entrate indicate in apposito elenco per capitoli, da unirsi alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;
    7) assegni fissi e indennita' degli ufficiali, sottufficiali ed uomini di truppa, spese di mantenimento della truppa e dei quadrupedi e per servizi di rimonta e acquisto dei Corpi, Istituti e Stabilimenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
    8) paghe ed assegni ai Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato;
    9) somme da pagarsi all'estero e per fornire i fondi alle legazioni, consolati e missioni all'estero, nonche' alle navi viaggianti fuori dello Stato;
    10) pagamenti in conto, dipendenti da contratti con associazioni cooperative di produzione e lavoro o consorzi di cooperative, ovvero da altri contratti di forniture e lavori per i quali l'Amministrazione giudichi opportuna tale forma di pagamento;
    11) pagamenti relativi alla devoluzione ed alla restituzione di tributi, nonche' alla restituzione di somme indebitamente percette.
    Per le spese indicate dai precedenti numeri da 1) a 5) le aperture di credito per ciascun capitolo di spesa non possono superare, singolarmente, il limite di lire 480 milioni, salvo maggiori limiti stabiliti da particolari disposizioni di legge o di regolamento.
    Per le spese di cui al n. 10) devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto di fornitura o lavoro".
    - Il testo del primo e secondo comma dell'art. 12 della gia' citata legge n. 468/1978 e' il seguente:
    "Art. 12 (Assegnazioni di bilancio). - Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, possono iscriversi in bilancio somme per restituzioni di tributi indebitamente riscossi, ovvero di tasse ed imposte su prodotti che si esportano, per pagare vincite al lotto, per eseguire pagamenti relativi al debito pubblico, in dipendenza di operazioni di conversione od altre analoghe autorizzate da leggi, per integrare le assegnazioni rela- tive a stipendi, pensioni e altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge, per integrare le dotazioni del fondo speciale di cui al precedente articolo 8, nonche' per fronteggiare le esigenze derivanti al bilancio dello Stato dalle disposizioni di cui agli articoli 10, paragrafo II, e 12, paragrafo II. del regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 2891/77 del Consiglio in data 19 dicembre 1977 e successive modificazioni.
    In corrispondenza con gli accertamenti dell'entrata possono, mediante decreti del Ministro del tesoro, iscriversi in bilancio le somme occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrata devolute ad enti ed istituti, o di somme comunque riscosse per conto di terzi".
    - Per il testo dell'art. 9 della gia' citata legge n. 468/1978 , vedi precedente nota all'art. 3.
    - Il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 , reca: "Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell' art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488 ".
    - Il testo dell' art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi), e' il seguente:
    "Art. 48. Le quote di cui all'art. 47, secondo comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamita' naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettivita' nazionale o di paesi del terzo mondo".
    - Il testo dell' art. 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e' il seguente:
    "Art. 24 (Fondo presso il Ministero del tesoro). - 1. A decorrere dall'anno 1992 presso il Ministero del tesoro e' istituito un fondo la cui dotazione e' alimentata da una addizionale di lire 10.000 alla tassa di cui al numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 , e suc- cessive modificazioni.
    2. Le disponibilita' del fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:
    a) 4 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato tecnico faunistico- venatorio nazionale;
    b) 1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio nazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;
    c) 95 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa.
    3. L'addizionale di cui al presente articolo non e' computata ai fini di quanto previsto all'articolo 23, comma 2.
    4. L'attribuzione della dotazione prevista dal presente articolo alle associazioni ventatorie nazionali riconosciute non comporta l'assoggettamento delle stesse al controllo previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 .
    - Il testo del comma 3 dell'art. 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), e' il seguente:
    "3. E' istituito un fondo speciale per il finanziamento degli interventi relativi al risparmio idrico e al riuso delle acque reflue, nonche' alle finalita' di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 , e successive modificazioni.
    Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo e quelle derivanti da eventuali maggiorazioni dei canoni rispetto a quelli in atto alla data di entrata in vigore della presente legge sono conferite al fondo di cui al presente comma. Le somme sono ripartite con le procedure di cui alla medesima legge n. 183 del 1989 ".
    - Il testo dell'art. 18 della gia' citata legge n. 36/1994 , e' il seguente:
    "Art. 18 (Canoni per le utenze di acqua pubblica). - 1.
    Ferme restando le esenzioni vigenti, dal 1 gennaio 1994 i canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica, previsti dall'articolo 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , e successive modificazioni, costituiscono il corrispettivo per gli usi delle acque prelevate e sono cosi' stabiliti:
    a) per ogni modulo di acqua ad uso di irrigazione, lire 70.400, ridotte alla meta' se le colature ed i residui di acqua sono restituiti anche in falda;
    b) per ogni ettaro, per irrigazione di terreni con derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata, lire 640;
    c) per ogni modulo di acqua assentito per il consumo umano, lire 3 milioni;
    d) per ogni modulo di acqua assentito ad uso industriale, lire 22 milioni, assumendosi ogni modulo pari a tre milioni di metri cubi annui. Il canone e' ridotto del 50 per cento se il concessionario attua un riuso delle acque a ciclo chiuso reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o se restituisce le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. Le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 , convertito con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 , e successive modificazioni, non si applicano limitatamente al canone di cui alla presente lettera;
    e) per ogni modulo di acqua per la pescicoltura, l'irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico, lire 500.000;
    f) per ogni kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, per le concessioni di derivazione ad uso idroelettrico lire 20.467. E' abrogato l' articolo 32 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 , e successive modificazioni;
    g) per ogni modulo di acqua ad uso igienico ed assimilati, concernente l'utilizzo dell'acqua per servizi igienici e servizi antincendio, ivi compreso quello relativo ad impianti sportivi, industrie e strutture varie qualora la richiesta di concessione riguardi solo tale utilizzo, per impianti di autolavaggio e lavaggio strade e comunque per tutti gli usi non previsti alle precedenti lettere, lire 1.500.000.
    2. Gli importi dei canoni di cui al comma 1 non possono essere inferiori a lire 500.000 per derivazioni per il consumo umano e a lire 3 milioni per derivazioni per uso industriale.
    3. E' istituito un fondo speciale per il finanziamento degli interventi relativi al risparmio idrico e al riuso delle acque reflue, nonche' alle finalita' di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 , e successive modificazioni.
    Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo e quelle derivanti da eventuali maggiorazioni dei canoni rispetto a quelli in atto alla data di entrata in vigore della presente legge sono conferite al fondo di cui al presente comma. Le somme sono ripartite con le procedure di cui alla medesima legge n. 183 del 1989 .
    4. A far data dal 1 gennaio 1994 l' articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , non si applica per le concessioni di acque pubbliche. A decorrere dalla medesima data le regioni possono istituire un'addizionale fino al 10 per cento dell'ammontare dei canoni di cui al comma 1.
    5. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' per l'applicazione del presente articolo e per l'aggiornamento triennale dei canoni tenendo conto del tasso di inflazione programmato e delle finalita' di cui alla presente legge.
    6. E' abrogato il comma 1, dell'articolo 5 del decreto- legge 15 settembre 1990, n. 261 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331 .
    7. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 , le parole da: "Le maggiori risorse" fino a: "delle sostanze disperse." sono soppresse.