CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XII, sentenza 04/02/2026, n. 1649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1649 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1649/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4822/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Società_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53241107295 IMPOSTA DI SOGG 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53241105894 IMPOSTA DI SOGG 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 308/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Società_1 S.r.l. impugna gli avvisi di accertamento n. 53241107295 anno 2021 e n. 53241105984 anno 2023, notificasti il 02.12.24, con i quali Roma Capitale chiede il pagamento di € 1.288,76
e 26,93 a titolo di omesso versamento del contributo di soggiorno.
La società ricorrente lamenta l'illegittimità della pretesa tributaria sostenendo di aver regolarmente versato quanto dovuto in relazione alla annualità 2021 mentre per l'annualità 2023 eccepisce l'assoluta carenza di motivazione dell'accertamento dal quale non è dato evincere le ragioni della pretesa avanzata da Roma
Capitale.
Roma Capitale si costituisce in giudizio sostenendo che, per l'avviso n. 53241107295 relativo all'anno 2021, la differenza oggetto di accertamento trova origine in un errore tecnico dell'applicativo Gecos che ha generato uno scostamento contabile da ricondurre ad una disfunzione del sistema informatico dell'Amministrazione.
Riconosciuta la fondatezza della doglianza del contribuente circa l'importo da corrispondere,
l'Amministrazione ha già avviato le procedure per l'annullamento dell'avviso impugnato.
Quanto all'altro avviso n. 53241105984, relativo all'annualità 2023, Roma Capitale comunica di aver notificato al ricorrente il provvedimento di annullamento totale con la seguente motivazione: “Mancata considerazione dei pagamenti per integrazione tariffa - quarto trimestre 2023”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni della società ricorrente appaiono fondate in quanto lo stesso Ente impositore rimanda le ragioni della pretesa ad un errore tecnico e ad una mancata considerazione di pagamenti regolarmente effettuati confermando di fatto la fondatezza delle eccezioni di parte ricorrente.
Per le ragioni esposte il ricorso va accolto con annullamento degli avvisi di accertamento.
Spese compensate in ragione della definizione del giudizio da considerarsi alla stregua di una composizione conciliativa.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla gli avvisi di accertamento. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 14.01.2026
Il Giudice monocratico
FE EN
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4822/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Società_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53241107295 IMPOSTA DI SOGG 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53241105894 IMPOSTA DI SOGG 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 308/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Società_1 S.r.l. impugna gli avvisi di accertamento n. 53241107295 anno 2021 e n. 53241105984 anno 2023, notificasti il 02.12.24, con i quali Roma Capitale chiede il pagamento di € 1.288,76
e 26,93 a titolo di omesso versamento del contributo di soggiorno.
La società ricorrente lamenta l'illegittimità della pretesa tributaria sostenendo di aver regolarmente versato quanto dovuto in relazione alla annualità 2021 mentre per l'annualità 2023 eccepisce l'assoluta carenza di motivazione dell'accertamento dal quale non è dato evincere le ragioni della pretesa avanzata da Roma
Capitale.
Roma Capitale si costituisce in giudizio sostenendo che, per l'avviso n. 53241107295 relativo all'anno 2021, la differenza oggetto di accertamento trova origine in un errore tecnico dell'applicativo Gecos che ha generato uno scostamento contabile da ricondurre ad una disfunzione del sistema informatico dell'Amministrazione.
Riconosciuta la fondatezza della doglianza del contribuente circa l'importo da corrispondere,
l'Amministrazione ha già avviato le procedure per l'annullamento dell'avviso impugnato.
Quanto all'altro avviso n. 53241105984, relativo all'annualità 2023, Roma Capitale comunica di aver notificato al ricorrente il provvedimento di annullamento totale con la seguente motivazione: “Mancata considerazione dei pagamenti per integrazione tariffa - quarto trimestre 2023”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni della società ricorrente appaiono fondate in quanto lo stesso Ente impositore rimanda le ragioni della pretesa ad un errore tecnico e ad una mancata considerazione di pagamenti regolarmente effettuati confermando di fatto la fondatezza delle eccezioni di parte ricorrente.
Per le ragioni esposte il ricorso va accolto con annullamento degli avvisi di accertamento.
Spese compensate in ragione della definizione del giudizio da considerarsi alla stregua di una composizione conciliativa.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla gli avvisi di accertamento. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 14.01.2026
Il Giudice monocratico
FE EN