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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 17/12/2025, n. 1376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1376 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.5 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025, vertente TRA
, nato [...] elettivamente domiciliato\a in Parte_1
Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv.CARMINE CIAMPA e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti CP_1 dall'Avv. GAROFALO SILVIO, ed elettivamente domiciliato\a in VIA FOSCHINI N. 28 82100 BENEVENTO
Resistente CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 02/01/2025 esponeva Parte_1 di aver richiesto l'accertamento del requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno ordinario d'invalidità ma che lo stesso non gli\le era stato riconosciuto in via amministrativa;
che era stata proposta ATP che aveva riconosciuto il beneficio ma con decorrenza ottobre 2024 pur in presenza della prova della preesistenza delle patologie, come risultante dalla CTU espletata nel giudizio per il riconoscimento dell'assegno invalidità civile;
che le conclusioni cui era pervenuto il CTU erano viziate dal momento che non aveva valutato correttamente le patologie refertate. Concludeva chiedendo accertare e dichiarare la sussistenza del
1 requisito sanitario richiesto con decorrenza dalla doamnda amministgrativa, con condanna dell' al pagamento delle spese di CP_1 lite, con distrazione. Regolarmente costituito, l' si opponeva al ricorso e ne chiedeva CP_1 il rigetto. La causa, di natura documentale, veniva decisa con sentenza depositata telematicamente. Preliminarmente va evidenziato come la presente controversia attenga a contestazioni formulate in ordine alla consulenza tecnica svolta in sede di Accertamento tecnico preventivo. Tali contestazioni, com'è noto, devono essere particolarmente analitiche e dettagliate, non potendosi limitare ad una mera generica contestazione dei risultati cui il consulente d'ufficio è pervenuto. Nel caso in esame parte ricorrente propone contestazioni esclusivamente con riferimento alla decorrenza, sulla scorta di altra relazione di consulenza dalla quale emergerebbero le medesime patologie della stessa gravità, tanto da potersi retrodatare la decorrenza all'epoca della domanda amministrativa. Dette contestazioni non venivano sollevate in sede di bozza, come risultante dalla CTU. Ciò nondimeno il CTU ancorava la decorrenza, all'ottobre 2024, data della visita, senza motivare sulle ragioni di tale valutazione, pur richiamando tra i documenti visionati la suddetta consulenza, che pacificamente riportava tra le patologie da cui era affetto il – Pt_1 almeno in parte, patologie sovrapponibili a quelle riscontrate dall'attuale CTU. Richiesto di chiarimenti sul punto. il CTU ha chiarito che le patologie riscontrate, malattia artrosica, hanno un'evoluzione peggiorativa e che tale evoluzione peggiorativa veniva obiettivata solo in sede di visita peritale, in assenza di documentazione sanitaria in atti che consentisse di accertare l'epoca del peggioramento sopravvenuto dello stato invalidante.
Quanto al giudizio valutativo espresso nella CTU redatta in data 11.12.2023 dal dr. , che riconosceva il ricorrente Persona_1
con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74 % Pt_2 al 99 % (76%) con decorrenza dall'epoca della domanda amministrativa, si trattava di diversa valutatizione medico legale (per assegno di invalidità civile) non sovrapponibile alla valutazione espressa per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità.
Le conclusioni cui il CTU è pervenuto appaiono, pertanto, convincenti e condivisibili. Ne consegue che, non ravvisandosi alcuna lacuna nella c.t.u., che questo Giudice ritiene fare propria in quanto
2 corretta ed esente da vizi, la domanda dev'essere rigettata, con omologa del requisito sanitario a decorrere da ottobre 2024 . Ricorrono gravi motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite ex art.152 disp.att., in considerazione del reddito dichiarato, quanto al giudizio di opposizione, quanto all'ATP stante la decorrenza del beneficio
P.Q.M.
IL Giudice Dott.ssa Claudia Chiariotti, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da in data 02/01/2025 Parte_1 così provvede:
1) Omologa il requisito sanitario per assegno ordinario d'invalidità con decorrenza ottobre 2024;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Benevento il 17/12/2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.5 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025, vertente TRA
, nato [...] elettivamente domiciliato\a in Parte_1
Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv.CARMINE CIAMPA e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti CP_1 dall'Avv. GAROFALO SILVIO, ed elettivamente domiciliato\a in VIA FOSCHINI N. 28 82100 BENEVENTO
Resistente CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 02/01/2025 esponeva Parte_1 di aver richiesto l'accertamento del requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno ordinario d'invalidità ma che lo stesso non gli\le era stato riconosciuto in via amministrativa;
che era stata proposta ATP che aveva riconosciuto il beneficio ma con decorrenza ottobre 2024 pur in presenza della prova della preesistenza delle patologie, come risultante dalla CTU espletata nel giudizio per il riconoscimento dell'assegno invalidità civile;
che le conclusioni cui era pervenuto il CTU erano viziate dal momento che non aveva valutato correttamente le patologie refertate. Concludeva chiedendo accertare e dichiarare la sussistenza del
1 requisito sanitario richiesto con decorrenza dalla doamnda amministgrativa, con condanna dell' al pagamento delle spese di CP_1 lite, con distrazione. Regolarmente costituito, l' si opponeva al ricorso e ne chiedeva CP_1 il rigetto. La causa, di natura documentale, veniva decisa con sentenza depositata telematicamente. Preliminarmente va evidenziato come la presente controversia attenga a contestazioni formulate in ordine alla consulenza tecnica svolta in sede di Accertamento tecnico preventivo. Tali contestazioni, com'è noto, devono essere particolarmente analitiche e dettagliate, non potendosi limitare ad una mera generica contestazione dei risultati cui il consulente d'ufficio è pervenuto. Nel caso in esame parte ricorrente propone contestazioni esclusivamente con riferimento alla decorrenza, sulla scorta di altra relazione di consulenza dalla quale emergerebbero le medesime patologie della stessa gravità, tanto da potersi retrodatare la decorrenza all'epoca della domanda amministrativa. Dette contestazioni non venivano sollevate in sede di bozza, come risultante dalla CTU. Ciò nondimeno il CTU ancorava la decorrenza, all'ottobre 2024, data della visita, senza motivare sulle ragioni di tale valutazione, pur richiamando tra i documenti visionati la suddetta consulenza, che pacificamente riportava tra le patologie da cui era affetto il – Pt_1 almeno in parte, patologie sovrapponibili a quelle riscontrate dall'attuale CTU. Richiesto di chiarimenti sul punto. il CTU ha chiarito che le patologie riscontrate, malattia artrosica, hanno un'evoluzione peggiorativa e che tale evoluzione peggiorativa veniva obiettivata solo in sede di visita peritale, in assenza di documentazione sanitaria in atti che consentisse di accertare l'epoca del peggioramento sopravvenuto dello stato invalidante.
Quanto al giudizio valutativo espresso nella CTU redatta in data 11.12.2023 dal dr. , che riconosceva il ricorrente Persona_1
con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74 % Pt_2 al 99 % (76%) con decorrenza dall'epoca della domanda amministrativa, si trattava di diversa valutatizione medico legale (per assegno di invalidità civile) non sovrapponibile alla valutazione espressa per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità.
Le conclusioni cui il CTU è pervenuto appaiono, pertanto, convincenti e condivisibili. Ne consegue che, non ravvisandosi alcuna lacuna nella c.t.u., che questo Giudice ritiene fare propria in quanto
2 corretta ed esente da vizi, la domanda dev'essere rigettata, con omologa del requisito sanitario a decorrere da ottobre 2024 . Ricorrono gravi motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite ex art.152 disp.att., in considerazione del reddito dichiarato, quanto al giudizio di opposizione, quanto all'ATP stante la decorrenza del beneficio
P.Q.M.
IL Giudice Dott.ssa Claudia Chiariotti, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da in data 02/01/2025 Parte_1 così provvede:
1) Omologa il requisito sanitario per assegno ordinario d'invalidità con decorrenza ottobre 2024;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Benevento il 17/12/2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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